CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE Rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr. Francesco Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118/2024 R.G. promossa da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Torino, presso lo studio dell'Avv. Selis Parte_4
Dino Giovanni che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Selis Mariangela per procura in atti.
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE - contro
, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Gaia Guido che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mazzi Francesco per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
e nel contraddittorio con
presso il suo domicilio in San Giusto C.se, via Bertot n. 6 CP_2
, residente in [...], Corso Torino n.53 CP_3
, presso il suo domicilio in Caluso, via Tenente Carolina n. 14 CP_4
residente in [...] Controparte_5
- PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACI -
1
Rimessione in decisione del 20.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'appello proposto da CP_1
confermandosi in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 306/2017.
Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 306/2017 pubblicata il
10.4.2017, respingere tutte le domande proposte dagli originari attori nel procedimento di primo grado nei confronti del sig. , mandando assolto quest'ultimo da Controparte_1
ogni avversaria pretesa. Con il favore delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno riassunto il giudizio nei Parte_3 Parte_4
confronti di e delle altre parti attrici in primo grado ( Controparte_1 CP_2
, e a seguito della sentenza n.
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
34714/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n.
1522/2018 di questa Corte, dichiarando la procedibilità in parte qua del giudizio instaurato in primo grado (negata nella sentenza ivi impugnata in ordine all'obbligatorietà del previo tentativo di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 da parte di tutti gli originari attori), concernente nel merito la richiesta di riduzione in pristino di un muro condominiale sul quale il aveva apposto una gigantografia, reputando che il CP_1
muro fosse di sua proprietà esclusiva, domanda che era stata accolta in prime cure dal
Tribunale di Ivrea.
Si è costituito unicamente evidenziando l'erroneità della Controparte_1
sentenza n. 306/2017 del Tribunale di Ivrea sulla base di tutti i motivi di appello in allora articolati (fatta eccezione per il primo, superato dalla pronuncia della Corte) e chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
2 Non si sono costituiti , e CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 pur ritualmente citati e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 12.9.2024.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
2. In via preliminare va ricordato che la Suprema Corte nel motivare la propria decisione ha in particolare accolto il secondo motivo di ricorso concernente la censura ex art. 5
d.lgs. 28/2010 laddove la sentenza ivi impugnata aveva dichiarato l'improcedibilità, ritenendo necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa, osservando che:
- allorché abbiano agito “più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà)”, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, “non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs.
28/2010 il fatto che, prima dell'instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati”;
- invero, “il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati”, così che “in tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione)”.
Con il presente giudizio di rinvio, pertanto, va preso atto che alcuni dei condomini attori in primo grado, disgiuntamente legittimati e che avevano pacificamente assolto all'obbligo di instaurazione del tentativo di mediazione, hanno insistito per l'accoglimento della domanda in allora proposta contro il come era stata accolta dal Tribunale CP_1
e che, a seguito della sentenza della Corte d'Appello poi cassata, era venuta meno. Dal
3 proprio canto, il ha richiamato le difese ed eccezioni già oggetto della CP_1
trattazione svolta nei precedenti gradi di giudizio (senza più nulla eccepire in punto procedibilità).
2. Gli attori in riassunzione in qualità di condomini del Controparte_6
(sito in Caluso, via Circonvallazione n. 50) ribadiscono il loro diritto ad ottenere la condanna di (anch'egli del medesimo stabile), alla Controparte_1 CP_7 rimessione in pristino stato della parete del muro divisorio con l'unità n. 13 di sua proprietà, ove nel 2013 si era fatto lecito di far intonacare la porzione di parete dell'atrio/galleria del Centro , previamente rimuovendo una bacheca CP_6 contenente le indicazioni dei fornitori e dell'amministratore del Condominio ed un apparecchio telefonico pubblico, per poi apporre una gigantografia di Piazza San Carlo
a Torino. La legittimità di una simile iniziativa unilaterale è stata rivendicata dal CP_1 che sostiene di essere l'esclusivo proprietario del muro de quo, affermazione fermamente contestata dagli attori sotto molteplici aspetti. Solo in via subordinata aveva poi giustificato il proprio intervento sostenendo il degrado della parete.
3. La domanda attorea è fondata.
3.1 In via preliminare va preso atto della mancata riproposizione dei profili di eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in ogni caso infondati, attesa la specifica proposizione delle censure in allora articolate alla sentenza di primo grado.
3.2 In questa sede il insiste nella seconda censura con la quale aveva CP_1 lamentato l'inammissibile assunzione di prove orali all'udienza del 12.9.2016 in assenza del proprio difensore che egli stesso in quella sede aveva riferito di avere revocato.
La doglianza è infondata, atteso che l'assenza del difensore di una parte è ad esso solo imputabile e che né la dismissione del mandato, né la sua revoca hanno effetto nei confronti dell'altra parte in caso di mancata tempestiva sostituzione, così come espressamente previsto dall'art. 85 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. 13.7.2000 n. 9294 e
Cass. 17.11.2006 n. 24507).
3.3 Nel merito, va innanzitutto preso atto che dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalle foto prodotte da entrambe le parti, emerge la effettiva e pacifica conformazione dei luoghi prima e dopo l'intervento modificativo posto in essere su incarico del , il CP_1
quale concerne la parete posta su di un lato perimetrale di un atrio/galleria/corridoio del
4 Centro Commerciale de quo, ove si affacciano, ai rispettivi lati della parete in esame, i negozi di proprietà del e della moglie. CP_1
Lo stesso in sede di interpello aveva confermato la veridicità di tali circostanze. CP_1
Dalle foto prodotte risulta innanzitutto chiaro che il muro di cui il rivendica CP_1
l'esclusiva proprietà e su cui aveva disposto l'intervento de quo, delimita da un lato il suo negozio e quello della moglie e, dall'altro, un'area la cui proprietà condominiale non solo non è mai stata contestata, ma trova affermazione esplicita e chiarissima nell'art. 8 del Regolamento condominiale prodotto in atti (del tutto in linea con la ratio e il tenore dell'art. 1117 c.c.) e nella descrizione delle coerenze contenuta nel rogito.
Ritiene il collegio che già tale circostanza sia di per sé sufficiente a determinare la piena fondatezza della domanda attorea, posto che laddove vi siano muri divisori tra proprietà esclusive dei negozi e aree comuni (quale appunto l'atrio/galleria in esame), le pareti che delimitano perimetralmente tali aree sono per ciò solo di proprietà CP_8 anch'esse.
Del resto, manca nel Regolamento un qualsiasi elemento che ne affermi, invece, una diversa titolarità in favore della proprietà esclusiva della parete opposta del medesimo muro divisorio. Sul punto, vale appena il caso rilevare che nulla prevede l'art. 10 del
Regolamento citato (concernente appunto le proprietà individuali dei singoli condomini), né tanto meno appare decisivo il fatto che tale “muro” non venga citato tra le “coerenze” dell'atto notarile di compravendita prodotto dal , dove invece, del tutto CP_1 correttamente per quel lato viene indicato, appunto, il “corridoio comune”, così come per gli altri lati indica le altre proprietà individuali, con i quali condivide la medesima modalità di individuazione del confine della reciproca titolarità.
Parimenti di proprietà condominiale erano poi sia la bacheca (contenente i nomi e recapiti di fornitori e dell'amministratore condominiali) che il telefono pubblico rimossi dal
, trattandosi di “installazioni” o “manufatti” che servivano “all'uso comune” e la CP_1 cui titolarità condominiale è anche qui prevista dall'art. 8 del Regolamento citato.
3.4 Una simile ricostruzione derivante dallo stesso Regolamento condominiale, peraltro, trova ulteriore conferma in forza della disciplina prevista dall'art. 880 c.c. secondo il quale il muro di separazione tra entità immobiliari finitime si presume comune, come confermato dall'interpretazione consolidata fornita dalla Suprema Corte (cfr. ex multis
5 Cass. 11.3.1975 n. 903; Cass. 10.3.2006 n. 5261 e Cass. 27.9.2013 n. 22275), cui si fa rinvio.
3.5 Posto ciò, va preso atto che con il proprio intervento unilaterale il ha del CP_1 tutto modificato l'aspetto di una parete comune e quindi ne ha “alterato l'estetica” in violazione del divieto posto dall'art. 18 del Regolamento condominiale. Come emerge anche qui molto chiaramente dalle foto prodotte, prima della completa intonacatura e apposizione della gigantografia citata, la parete de qua era composta di blocchetti di cemento splittati e su di essa risultava affissa una grande bacheca ed un apparecchio telefonico, così che appare del tutto evidente la modifica dell'estetica e della stessa struttura della parete. Vale appena il caso di sottolineare che per “alterazione dell'estetica” della parete, si intende una significativa modifica di essa e ciò esula da qualsiasi valutazione di maggiore o minore bellezza o armonia della stessa, profilo quindi irrilevante ai fini di causa e che spetta comunque e solo al Condominio con la decisione da assumere con le maggioranze previste da parte dell'assemblea condominiale.
Risulta del tutto irrilevante ai fini di causa il fatto che sulla parete originaria vi fossero dei buchi, posto che l'intervento effettuato su incarico del , non si è limitato a CP_1
ripararli, ma ha totalmente modificato la parete intonacandola e apponendovi la gigantografia di Piazza San Carlo a Torino.
4. Tenuto conto della natura di giudizio di rinvio del presente procedimento, pertanto, va emessa la condanna del al ripristino allo stato quo ante della parete comune, CP_1
così come richiesto fin dal ricorso introduttivo in primo grado.
5. Alla soccombenza del tutto prevalente segue l'obbligo di parte convenuta in riassunzione al rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio a favore degli attori in riassunzione, ivi compreso quello svolto in fase di Cassazione. Come noto, infatti, “In tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso
6 delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione” (Cass.
7.2.2007 n.
2634).
Le spese si liquidano come da dispositivo applicate le tariffe vigenti al momento dell'attuale liquidazione (cfr. ex multis Cass. SU n. 17405/2012 e Cass. n. 19989/2021), applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa (valore indeterminabile di cui allo scaglione da € 26.000,01-€ 52.000), in considerazione delle fasi effettivamente svolte, dell'unitarietà della difesa attorea (e quindi omessi gli aumenti per la pluralità dei soggetti difesi), applicati gli importi medi (in assenza di specifiche allegazioni per operare eventuali riduzioni e comunque non rinvenendo alcuna circostanza in tal senso, alla luce dell'impegno profuso in tutti i gradi di giudizio), riconosciuti i soli esposti documentati.
Atteso l'esito complessivo del giudizio e l'omessa costituzione in questa fase di rinvio, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese con i convenuti in riassunzione (attori in primo grado) e qui rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quarta Civile, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 34714/2023 emessa inter partes dalla Corte di Cassazione in data 12.12.2023, così provvede:
- condanna alla rimozione della gigantografia realizzata sul Controparte_1 muro che separa l'unità immobiliare n. 13 dalla galleria del sito Controparte_9
in Caluso, via Nuova Circonvallazione n. 50 e alla rimessione in pristino stato di detta parete, così come risulta raffigurato nelle fotografie prodotte in atti;
- condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, e le spese per ciascun
[...] Parte_3 Parte_4
grado di giudizio, come segue:
- per il primo grado in € 111,00 per esposti € 7.616 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di cassazione in € 1.274,13 per esposti e € 5.513,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
7 - per il giudizio di rinvio in € 868,00 per esposti € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio tra da un lato e , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
dall'altro lato. Controparte_5
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.4.2025 dalla Quarta Sezione Civile della
Corte di Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE Rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr. Francesco Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118/2024 R.G. promossa da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Torino, presso lo studio dell'Avv. Selis Parte_4
Dino Giovanni che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Selis Mariangela per procura in atti.
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE - contro
, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Gaia Guido che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mazzi Francesco per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
e nel contraddittorio con
presso il suo domicilio in San Giusto C.se, via Bertot n. 6 CP_2
, residente in [...], Corso Torino n.53 CP_3
, presso il suo domicilio in Caluso, via Tenente Carolina n. 14 CP_4
residente in [...] Controparte_5
- PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACI -
1
Rimessione in decisione del 20.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'appello proposto da CP_1
confermandosi in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 306/2017.
Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 306/2017 pubblicata il
10.4.2017, respingere tutte le domande proposte dagli originari attori nel procedimento di primo grado nei confronti del sig. , mandando assolto quest'ultimo da Controparte_1
ogni avversaria pretesa. Con il favore delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno riassunto il giudizio nei Parte_3 Parte_4
confronti di e delle altre parti attrici in primo grado ( Controparte_1 CP_2
, e a seguito della sentenza n.
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
34714/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n.
1522/2018 di questa Corte, dichiarando la procedibilità in parte qua del giudizio instaurato in primo grado (negata nella sentenza ivi impugnata in ordine all'obbligatorietà del previo tentativo di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 da parte di tutti gli originari attori), concernente nel merito la richiesta di riduzione in pristino di un muro condominiale sul quale il aveva apposto una gigantografia, reputando che il CP_1
muro fosse di sua proprietà esclusiva, domanda che era stata accolta in prime cure dal
Tribunale di Ivrea.
Si è costituito unicamente evidenziando l'erroneità della Controparte_1
sentenza n. 306/2017 del Tribunale di Ivrea sulla base di tutti i motivi di appello in allora articolati (fatta eccezione per il primo, superato dalla pronuncia della Corte) e chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
2 Non si sono costituiti , e CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 pur ritualmente citati e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 12.9.2024.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
2. In via preliminare va ricordato che la Suprema Corte nel motivare la propria decisione ha in particolare accolto il secondo motivo di ricorso concernente la censura ex art. 5
d.lgs. 28/2010 laddove la sentenza ivi impugnata aveva dichiarato l'improcedibilità, ritenendo necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa, osservando che:
- allorché abbiano agito “più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà)”, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, “non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs.
28/2010 il fatto che, prima dell'instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati”;
- invero, “il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati”, così che “in tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione)”.
Con il presente giudizio di rinvio, pertanto, va preso atto che alcuni dei condomini attori in primo grado, disgiuntamente legittimati e che avevano pacificamente assolto all'obbligo di instaurazione del tentativo di mediazione, hanno insistito per l'accoglimento della domanda in allora proposta contro il come era stata accolta dal Tribunale CP_1
e che, a seguito della sentenza della Corte d'Appello poi cassata, era venuta meno. Dal
3 proprio canto, il ha richiamato le difese ed eccezioni già oggetto della CP_1
trattazione svolta nei precedenti gradi di giudizio (senza più nulla eccepire in punto procedibilità).
2. Gli attori in riassunzione in qualità di condomini del Controparte_6
(sito in Caluso, via Circonvallazione n. 50) ribadiscono il loro diritto ad ottenere la condanna di (anch'egli del medesimo stabile), alla Controparte_1 CP_7 rimessione in pristino stato della parete del muro divisorio con l'unità n. 13 di sua proprietà, ove nel 2013 si era fatto lecito di far intonacare la porzione di parete dell'atrio/galleria del Centro , previamente rimuovendo una bacheca CP_6 contenente le indicazioni dei fornitori e dell'amministratore del Condominio ed un apparecchio telefonico pubblico, per poi apporre una gigantografia di Piazza San Carlo
a Torino. La legittimità di una simile iniziativa unilaterale è stata rivendicata dal CP_1 che sostiene di essere l'esclusivo proprietario del muro de quo, affermazione fermamente contestata dagli attori sotto molteplici aspetti. Solo in via subordinata aveva poi giustificato il proprio intervento sostenendo il degrado della parete.
3. La domanda attorea è fondata.
3.1 In via preliminare va preso atto della mancata riproposizione dei profili di eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in ogni caso infondati, attesa la specifica proposizione delle censure in allora articolate alla sentenza di primo grado.
3.2 In questa sede il insiste nella seconda censura con la quale aveva CP_1 lamentato l'inammissibile assunzione di prove orali all'udienza del 12.9.2016 in assenza del proprio difensore che egli stesso in quella sede aveva riferito di avere revocato.
La doglianza è infondata, atteso che l'assenza del difensore di una parte è ad esso solo imputabile e che né la dismissione del mandato, né la sua revoca hanno effetto nei confronti dell'altra parte in caso di mancata tempestiva sostituzione, così come espressamente previsto dall'art. 85 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. 13.7.2000 n. 9294 e
Cass. 17.11.2006 n. 24507).
3.3 Nel merito, va innanzitutto preso atto che dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalle foto prodotte da entrambe le parti, emerge la effettiva e pacifica conformazione dei luoghi prima e dopo l'intervento modificativo posto in essere su incarico del , il CP_1
quale concerne la parete posta su di un lato perimetrale di un atrio/galleria/corridoio del
4 Centro Commerciale de quo, ove si affacciano, ai rispettivi lati della parete in esame, i negozi di proprietà del e della moglie. CP_1
Lo stesso in sede di interpello aveva confermato la veridicità di tali circostanze. CP_1
Dalle foto prodotte risulta innanzitutto chiaro che il muro di cui il rivendica CP_1
l'esclusiva proprietà e su cui aveva disposto l'intervento de quo, delimita da un lato il suo negozio e quello della moglie e, dall'altro, un'area la cui proprietà condominiale non solo non è mai stata contestata, ma trova affermazione esplicita e chiarissima nell'art. 8 del Regolamento condominiale prodotto in atti (del tutto in linea con la ratio e il tenore dell'art. 1117 c.c.) e nella descrizione delle coerenze contenuta nel rogito.
Ritiene il collegio che già tale circostanza sia di per sé sufficiente a determinare la piena fondatezza della domanda attorea, posto che laddove vi siano muri divisori tra proprietà esclusive dei negozi e aree comuni (quale appunto l'atrio/galleria in esame), le pareti che delimitano perimetralmente tali aree sono per ciò solo di proprietà CP_8 anch'esse.
Del resto, manca nel Regolamento un qualsiasi elemento che ne affermi, invece, una diversa titolarità in favore della proprietà esclusiva della parete opposta del medesimo muro divisorio. Sul punto, vale appena il caso rilevare che nulla prevede l'art. 10 del
Regolamento citato (concernente appunto le proprietà individuali dei singoli condomini), né tanto meno appare decisivo il fatto che tale “muro” non venga citato tra le “coerenze” dell'atto notarile di compravendita prodotto dal , dove invece, del tutto CP_1 correttamente per quel lato viene indicato, appunto, il “corridoio comune”, così come per gli altri lati indica le altre proprietà individuali, con i quali condivide la medesima modalità di individuazione del confine della reciproca titolarità.
Parimenti di proprietà condominiale erano poi sia la bacheca (contenente i nomi e recapiti di fornitori e dell'amministratore condominiali) che il telefono pubblico rimossi dal
, trattandosi di “installazioni” o “manufatti” che servivano “all'uso comune” e la CP_1 cui titolarità condominiale è anche qui prevista dall'art. 8 del Regolamento citato.
3.4 Una simile ricostruzione derivante dallo stesso Regolamento condominiale, peraltro, trova ulteriore conferma in forza della disciplina prevista dall'art. 880 c.c. secondo il quale il muro di separazione tra entità immobiliari finitime si presume comune, come confermato dall'interpretazione consolidata fornita dalla Suprema Corte (cfr. ex multis
5 Cass. 11.3.1975 n. 903; Cass. 10.3.2006 n. 5261 e Cass. 27.9.2013 n. 22275), cui si fa rinvio.
3.5 Posto ciò, va preso atto che con il proprio intervento unilaterale il ha del CP_1 tutto modificato l'aspetto di una parete comune e quindi ne ha “alterato l'estetica” in violazione del divieto posto dall'art. 18 del Regolamento condominiale. Come emerge anche qui molto chiaramente dalle foto prodotte, prima della completa intonacatura e apposizione della gigantografia citata, la parete de qua era composta di blocchetti di cemento splittati e su di essa risultava affissa una grande bacheca ed un apparecchio telefonico, così che appare del tutto evidente la modifica dell'estetica e della stessa struttura della parete. Vale appena il caso di sottolineare che per “alterazione dell'estetica” della parete, si intende una significativa modifica di essa e ciò esula da qualsiasi valutazione di maggiore o minore bellezza o armonia della stessa, profilo quindi irrilevante ai fini di causa e che spetta comunque e solo al Condominio con la decisione da assumere con le maggioranze previste da parte dell'assemblea condominiale.
Risulta del tutto irrilevante ai fini di causa il fatto che sulla parete originaria vi fossero dei buchi, posto che l'intervento effettuato su incarico del , non si è limitato a CP_1
ripararli, ma ha totalmente modificato la parete intonacandola e apponendovi la gigantografia di Piazza San Carlo a Torino.
4. Tenuto conto della natura di giudizio di rinvio del presente procedimento, pertanto, va emessa la condanna del al ripristino allo stato quo ante della parete comune, CP_1
così come richiesto fin dal ricorso introduttivo in primo grado.
5. Alla soccombenza del tutto prevalente segue l'obbligo di parte convenuta in riassunzione al rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio a favore degli attori in riassunzione, ivi compreso quello svolto in fase di Cassazione. Come noto, infatti, “In tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso
6 delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione” (Cass.
7.2.2007 n.
2634).
Le spese si liquidano come da dispositivo applicate le tariffe vigenti al momento dell'attuale liquidazione (cfr. ex multis Cass. SU n. 17405/2012 e Cass. n. 19989/2021), applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa (valore indeterminabile di cui allo scaglione da € 26.000,01-€ 52.000), in considerazione delle fasi effettivamente svolte, dell'unitarietà della difesa attorea (e quindi omessi gli aumenti per la pluralità dei soggetti difesi), applicati gli importi medi (in assenza di specifiche allegazioni per operare eventuali riduzioni e comunque non rinvenendo alcuna circostanza in tal senso, alla luce dell'impegno profuso in tutti i gradi di giudizio), riconosciuti i soli esposti documentati.
Atteso l'esito complessivo del giudizio e l'omessa costituzione in questa fase di rinvio, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese con i convenuti in riassunzione (attori in primo grado) e qui rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quarta Civile, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 34714/2023 emessa inter partes dalla Corte di Cassazione in data 12.12.2023, così provvede:
- condanna alla rimozione della gigantografia realizzata sul Controparte_1 muro che separa l'unità immobiliare n. 13 dalla galleria del sito Controparte_9
in Caluso, via Nuova Circonvallazione n. 50 e alla rimessione in pristino stato di detta parete, così come risulta raffigurato nelle fotografie prodotte in atti;
- condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, e le spese per ciascun
[...] Parte_3 Parte_4
grado di giudizio, come segue:
- per il primo grado in € 111,00 per esposti € 7.616 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di cassazione in € 1.274,13 per esposti e € 5.513,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
7 - per il giudizio di rinvio in € 868,00 per esposti € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio tra da un lato e , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
dall'altro lato. Controparte_5
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.4.2025 dalla Quarta Sezione Civile della
Corte di Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
8