Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
5200/2018 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DI CAUSA Oggi 13/03/2025, alle ore 11.28, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Scavello Controparte_1 per l'Avv. Maccora per delega dell'Avv. Marullo di Controparte_2
Condojanni i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa Il Presidente di Sezione Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza. Proc. n. 5200.2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
In fatto e in diritto Con atto di citazione del 2.10.2018, la società Parte_1
, conveniva in giudizio la società in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, chiedendo:
“1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, accertare e dichiarare che i danni patiti in data 27/09/2016 sono dovuti al distacco di energia verificatosi tra le ore 20 e le ore 22; 2) Per l'effetto, condannare la società , quale società che gestisce la rete di Controparte_2 distribuzione dell'energia elettrica alla refusione della somma di € 14.260,00 di cui € 11.660,00 quale danno emergente dovuto ai danni patiti dalle apparecchiature elettroniche € 2.600,00 quale lucro cessante per la perdita di clientela subita dalla struttura a seguito dell'abbandono degli ospiti;
Ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. In particolare, parte attrice premetteva:
- di svolgere l'attività di Azienda in C/da Muscianò, nel Comune di Graniti, giusta autorizzazione Parte_2 rilasciata dal Comune resistente in data 4.7.2014;
pagina1 di 7
- che in data 27.9.2016, a seguito di fenomeni di pioggia debole, tra le ore 20 e le ore 22 – e a seguito di un boato simile ad uno scoppio nelle vicinanze della cabina elettrica ricadente nella proprietà della stessa società attrice –, era venuta a mancare l'energia elettrica in tutta la struttura nonché nelle immediate vicinanze;
- che, tornata l'energia elettrica, gli ospiti della struttura avevano cominciato a lamentare mal funzionamenti nelle lampade, nei frigo e nei televisori, nonché dei telecomandi consegnati per l'apertura del cancello carrabile;
- che dal sopralluogo dei dipendenti della struttura erano risultati guasti nel robot utilizzato per la pulizia della piscina e in tutta l'attrezzatura dell'ufficio;
- che i danni lamentati dalla struttura erano addebitabili al fornitore dell'energia elettrica in quanto il cosiddetto fenomeno del Neutro appeso – verificatosi a seguito del Blackout – aveva provocato i danni presso tutte le apparecchiature collegate con le prese 220V;
- che molti degli ospiti avevano abbandonato la struttura. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto Controparte_2 di citazione di controparte per violazione del diritto di difesa consistente nella carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., argomentando che l'atto introduttivo fosse carente con riferimento alla ricostruzione fattuale in quanto si limitasse solo ad esporre che vi era stato un blackout senza specificare le ragioni a fondamento della domanda;
eccepiva, altresì, l'assenza di fenomeno di interruzione di corrente nel giorno lamentato dall'attore e, infine – sulla risarcibilità dei danni subiti dall'attore – la mancanza di prova sia del fatto lesivo che del danno patito. All'udienza del 23.5.2019, il Presidente istruttore rinviava all'udienza del 14.5.2020, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del 30.12.2019, la società attrice chiedeva, in via istruttoria, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: “a) Vero o no che, in data 27/09/2016, a seguito di fenomeni di pioggia debole, tra le ore 20 e le ore 22, dopo avere udito un boato simile ad uno scoppio nelle vicinanze della cabina elettrica ricadente nella proprietà della società attrice, viene a mancare l'energia elettrica in tutta la struttura nonché nella zona nelle immediate vicinanze.
b) Vero o no che, a distanza di qualche minuto, tutti gli ospiti della struttura cominciano a lamentare mal funzionamenti nelle lampade, nei frigo bar e nei televisori.
c) Vero o no che i clienti che invece si trovavano fuori dalla struttura, una volta fatto ritorno, hanno registrato il malfunzionamento dei telecomandi consegnati per l'apertura del cancello carrabile, che risultava inattivo anche a seguito dei tentativi di apertura tramite citofono.
d) Vero o no che da un sopralluogo sulle altre apparecchiature elettriche sono stati rilevati guasti nel robot utilizzato per la pulizia della piscina, nonché in tutta l'attrezzatura dell'uffici”, indicando a testi i signori e;
chiedeva, altresì, disporsi CTU al fine di valutare Testimone_1 Parte_3 l'ammontare dei danni patiti dalle apparecchiature elettroniche della stessa società attrice. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., del 20.1.2020, la società convenuta si opponeva alle richieste istruttorie formulate dall'attrice e chiedeva – in caso di denegata ammissione
– che il CTU accertasse l'origine della presunta interruzione di energia elettrica, la regolarità dell'erogazione del servizio e la compatibilità dei danni lamentati dall'attore con la presunta interruzione di corrente. Con decreto di fissazione del 27.4.2020, il Giudice rinviava l'udienza del 14.5.2020 al 21.5.2020, mantenendo la modalità partecipativa a trattazione scritta e assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte. Depositate le note, all'udienza del 21.5.2020, il Giudice riservava la decisione. Il Presidente istruttore, in data 3.7.2020, scioglieva la riserva ammettendo la prova testimoniale articolata dall'attrice sulle circostanze e con i testi di cui alla memoria del 30.12.2019; rinviava per l'espletamento all'udienza del 19.1.2021 innanzi al G.O.P. e disponeva il rinvio della causa dinanzi a sé stesso all'udienza del 10.6.2021; il G.O.P. differiva l'udienza al 20.4.2021 per l'assunzione della prova testimoniale;
differiva, ancora, al giorno 1.6.2021, sempre per l'assunzione della prova orale.
pagina2 di 7 All'udienza dell'1.6.2021, il Giudice, stante il decesso dell'Avv. Francesco Marullo Di Condojanni, difensore di parte convenuta, dichiarava il procedimento interrotto. Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., la società Controparte_4 chiedeva al Tribunale fissarsi la data dell'udienza nella quale la causa doveva essere proseguita. Il Presidente della seconda sezione civile disponeva trasmettersi il fascicolo al G.O.P. per la riassunzione della causa con fissazione dell'udienza per la prosecuzione della prova;
il G.O.P. fissava l'udienza dell'8.3.2022. Con comparsa del 3.1.2022, si costituiva l'avv. Ferdinando Marullo di Condojanni nell'interesse di facendo proprie tutte le domande, difese ed eccezioni spiegate Controparte_2 negli atti difensivi e nei verbali di causa. All'udienza dell'8.3.2022, veniva introdotti la teste e il teste Parte_3 Tes_1
; il Giudice, conclusa la prova testimoniale, rimetteva la causa al Presidente istruttore
[...] all'udienza del 12.1.2023, sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte. Depositate le note, il Presidente istruttore, pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nominava c.t.u. l'Ing. con il mandato di accertare se, sulla base della Controparte_5 documentazione prodotta in giudizio, delle prove testimoniali e di sopralluogo, dal punto di vista tecnico potesse essersi verificato l'evento denunciato da parte attrice, quale fosse l'origine della interruzione di energia elettrica e se vi fosse compatibilità dei danni lamentati dall'attore con la interruzione stessa;
rinviava, per esame della c.t.u. ed eventuale precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.2.2024. Depositata la C.T.U., all'udienza dell'8.2.2024, il G.O.P. rinviava all'udienza del 23.1.2025 per i medesimi incombenti;
all'udienza del 23.1.2025, il presidente di Sezione fissava l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies del 13.3.2025, con termine alle parti per note conclusive. All'udienza del 13.3.2025, le parti discutevano la causa;
all'esito della discussione la causa era decisa.
La domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata nel merito e, pertanto, va accolta nei limiti di cui si dirà e per i motivi che seguono. La preliminare eccezione di nullità della citazione introduttiva. Preliminarmente, in merito alla dedotta nullità dell'atto di citazione, ex art.164 c.p.c., si osserva che il petitum, è evincibile dall'esame dell'intero atto introduttivo del giudizio;
così anche la causa petendi invero chiaramente riconducibile ai principi in materia di responsabilità extracontrattuale: essa si identifica nella pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice, fondata sull'asserita responsabilità della convenuta per l'interruzione della fornitura di energia elettrica e per i danni che ne sarebbero derivati.
La domanda di parte attrice Parte attrice, a seguito dei fatti come riportati, ha formulato a carico dell'odierna convenuta una richiesta di risarcimento danni per il distacco – che si sarebbe verificato tra le ore 20 e le ore 22 del 27.9.2016 – dell'utenza di titolarità. A fondamento della propria domanda, l'attrice ha prodotto perizia giurata dal Geom.
, nella quale si evidenzia che l'evento sarebbe riconducibile al fenomeno del Persona_1
“neutro appeso”, il quale avrebbe provocato una sovratensione nelle linee monofase (220V), danneggiando gli apparecchi ad esse collegati, mentre gli impianti trifase sarebbero rimasti indenni e
– sulla base di tali presupposti – ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 14.260,00. La controversia in esame impone di stabilire se l'attività di distribuzione dell'energia elettrica rientri tra quelle qualificabili come pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, di conseguenza, se sulla convenuta gravi un onere probatorio aggravato per escludere la propria responsabilità. La questione è stata ampiamente affrontata dalla Corte di cassazione, la quale ha affermato il principio secondo cui: “L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è qualificabile come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., atteso che l'energia elettrica, per le sue caratteristiche
pagina3 di 7 intrinseche, è dotata di una naturale pericolosità e può provocare danni ingenti agli utenti finali, anche in caso di eventi anomali nella rete di distribuzione.” (Cass. Civ., Sez. III, n. 15758/2019). In particolare, la giurisprudenza ha individuato due elementi essenziali per la configurazione della pericolosità dell'attività e, precisamente, l'intrinseca pericolosità dell'energia elettrica – l'elettricità è un prodotto che, per sua natura, può causare danni se non adeguatamente gestito e tale caratteristica non viene meno per il solo fatto che la fornitura sia destinata a utenze civili o aziendali, atteso che il rischio derivante da sbalzi di tensione, interruzioni improvvise o fenomeni di sovratensione non è eliminabile completamente, neppure con l'adozione di misure tecniche avanzate
– e l'imprevedibilità dei guasti e delle sovratensioni;
secondo la Suprema Corte la fornitura di energia elettrica è soggetta a fenomeni anomali che, se non adeguatamente controllati, possono determinare un pregiudizio per gli utenti finali. A tal proposito la Corte di legittimità ha chiarito che “L'energia elettrica, pur essendo un bene immateriale, presenta caratteristiche di pericolosità tali da renderne necessaria una gestione particolarmente attenta e conforme a standard di sicurezza rigorosi. Ne consegue che il soggetto che esercita l'attività di distribuzione risponde dei danni cagionati agli utenti, salvo che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a evitarli.” (Cass. Civ., Sez. III, n. 17881/2019). Sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia (CGUE sent. C-691/21 del 24.11.2022) che ha riconosciuto al gestore dell'energia elettrica la qualifica di produttore rendendo applicabile la direttiva 85/374 in materia di responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi.
Secondo la Corte UE, infatti, il concetto di prodotto include anche l'elettricità. Per stabilire se il gestore che si occupa unicamente della distribuzione dell'energia elettrica possa essere considerato produttore, i giudici hanno chiarito che sono da considerare non solo la lettera della norma UE, ma anche il contesto e gli scopi perseguiti, tenendo conto che si tratta di una nozione propria del diritto
UE: in base alla direttiva, si considera produttore il fabbricante di un prodotto finito nonché ogni persona che «apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto si presenta come produttore dello stesso». Pertanto – e sempre secondo la Corte –, il risarcimento del danno va proposto contro il gestore che è da considerare alla pari del produttore: è a lui che va imputata la responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi.
Difatti, nel caso di servizi di distribuzione di energia elettrica, il gestore non si limita a consegnare un prodotto, “ma partecipa al processo della sua produzione, modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione”. Solo con l'intervento del gestore, infatti, l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo e solo il gestore può modificare il livello di tensione di energia, che è una caratteristica del prodotto. Pertanto, poiché il gestore può modificare il livello di tensione, egli va considerato come produttore, con l'applicazione delle regole UE sulla responsabilità per danni da prodotto, ne consegue che l'addebito di responsabilità è stato confermato anche in caso di sbalzi di tensione (Cass., sez. 3, sent. n. 11193 del 15/05/2007; Cass. sez. 3, ordinanza n. 32498 del 12/12/2019).
Ciò chiarito, devono quindi richiamarsi i presupposti della responsabilità della società di
Distribuzione di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, a nulla rilevando eventuali clausole di esonero della responsabilità non debitamente introdotte nel contratto sottoscritto dalle parti (Cass.
Civ., sent. n. 11193 del 2007).
La responsabilità per esercizio di attività pericolosa è disciplinata dall'art. 2050 c.c., il quale stabilisce che: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”
pagina4 di 7 La giurisprudenza ha chiarito che la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c. non si esaurisce nella dimostrazione dell'assenza di colpa, ma implica la necessità di provare che il danno si è verificato nonostante l'adozione di tutte le misure idonee a prevenirlo. Sul punto, la Cassazione ha affermato che: “In materia di attività pericolose, ai fini dell'esonero da responsabilità ex art. 2050 c.c., non è sufficiente la generica dimostrazione dell'adozione di misure di sicurezza, ma è necessario provare che il danno si sia verificato per una causa imprevedibile e inevitabile, al di fuori della sfera di controllo del soggetto esercente l'attività.” (Cass. Civ., Sez. III, n. 15426/2017). Nel caso di specie, la società convenuta si è limitata a contestare il verificarsi dell'evento e a produrre tabulati di rete dai quali emergerebbe la mancata interruzione di energia elettrica in data
27.9.2016; tuttavia, ciò non è sufficiente a escludere la responsabilità di atteso Controparte_2 che i tabulati di rete non costituiscono una prova certa dell'inesistenza dell'interruzione, in quanto inidonei a rilevare microinterruzioni o fenomeni localizzati e, pertanto, privi di valenza probatoria. A ciò aggiungasi che la convenuta non ha fornito alcuna prova concreta dell'adozione di specifiche misure atte a prevenire il danno, né ha dimostrato di aver effettuato verifiche tecniche sulla rete successivamente all'evento. A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., il soggetto esercente un'attività pericolosa non può ritenersi esente da responsabilità sulla base della sola affermazione di un presunto caso fortuito, ma deve dimostrare, con prova rigorosa, che l'evento dannoso è avvenuto nonostante l'adozione di tutte le misure tecnicamente idonee a evitarlo.” (Cass. Civ., Sez. III, n. 20348/2017). Viceversa, all'esito dell'espletata istruttoria deve ritenersi provata la circostanza che in data 27.9.2016 si sia verificata l'interruzione della fornitura di energia elettrica. A tal proposito, non può non osservarsi come le deposizioni testimoniali acquisite in corso di istruttoria abbiano confermato, in termini chiari e coerenti, l'effettiva mancanza di energia elettrica nell'arco temporale compreso tra le ore 20:00 e le 22:00 del 27.9.2016. Invero, la teste ha riferito di aver constatato personalmente la mancanza di Parte_3 energia per l'intera durata del suo turno di lavoro, protrattosi fino alle ore 22:30 circa;
il teste ha dichiarato di aver dovuto completare la preparazione della cena mediante Testimone_1
l'utilizzo di un fornellino a gas, a causa della persistenza dell'interruzione della fornitura. Depositata la relazione di consulenza tecnica, il nominato CTU ha concluso affermando che:
“Sulla base delle risultanze documentali, delle testimonianze e del sopralluogo, il sottoscritto può affermare che dal punto di vista tecnico è possibile che si siano verificati l'interruzione della fornitura elettrica e l'evento di sovratensione sulla stessa linea elettrica lamentati da parte attrice” e, ancora, “…più probabilmente la causa ha avuto origine esterna alla linea di media tensione ed all'impianto di trasformazione. E con più probabilità può essersi trattato di un problema causato da fenomeno di origine meteorologica”; infine – in risposta al terzo quesito posto dal Giudice “se vi sia compatibilità dei danni lamentati dall'attore con la interruzione stessa” –, che: “il sottoscritto ritiene che i danni causati nelle apparecchiature elettriche siano compatibili con un evento di sovratensione momentanea verificatosi a monte del punto di fornitura dell'energia elettrica e che l'interruzione della fornitura possa ricondursi alla sovratensione stessa”. Ciò nonostante, il CTU ha chiarito che: “Trattandosi di un evento che non è neppure riportato nel registro delle interruzioni della società distributrice convenuta, il sottoscritto non può avere certezze sull'origine e natura dell'evento. Ritiene tuttavia possibile, anche per le condizioni metereologiche presenti al momento dei fatti, che la causa abbia avuto origine esterna alla linea di media tensione ed all'impianto di trasformazione. Questo genere di eventi non è particolarmente raro ed è più frequentemente causato da fenomeni di tipo meteorologico che possono anche causare guasti alla cabina di trasformazione, o l'interruzione della fornitura elettrica per intervento delle protezioni. Si può trattare di eventi causati da fenomeni di fulminazione atmosferica sia diretta sulle linee elettriche che indiretta o, come pare più verosimile nel caso in questione, di fenomeni di tipo elettrostatico dovuti alla presenza in prossimità delle linee elettriche di nubi cariche elettricamente,
pagina5 di 7 che determinano la migrazione di cariche di segno opposto sulle linee elettriche sottostanti, le quali, nel momento in cui le nubi scaricano il loro potenziale verso terra, causano una sovratensione sulla linea elettrica, che può anche causare l'intervento delle protezioni.”. Ancora, che “Il sottoscritto ritiene che i danni presenti nelle apparecchiature elettriche siano compatibili con un evento di sovratensione momentanea verificatosi a monte del punto di fornitura dell'energia elettrica e che l'interruzione della fornitura sia connesso alla sovratensione stessa. La sovratensione è infatti un evento che può essere associato all'interruzione della fornitura, o per un guasto o per l'intervento delle protezioni”. Né si può, nella fattispecie, applicare l'esimente del caso fortuito. In particolare, quand'anche fosse certa la derivazione causale dell'evento di danno dai fenomeni di origine metereologica ipotizzati dal CTU – “E con più probabilità può essersi trattato di un problema causato da fenomeno di origine meteorologica” cfr. pag. 30 della relazione peritale
– non si ritiene che “i fenomeni di origine metereologica” possano annoverarsi tra quelli di eccezionale portata, fuori da qualsiasi prevedibilità e possano considerarsi “caso fortuito” tanto da esclude la responsabilità e quindi il diritto al risarcimento del danno.
Sì ragionando si deve affermare che la presunzione di responsabilità gravante sulla convenuta non è stata superata, in altri termini non v'è prova alcuna che la convenuta abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Certa la responsabilità della parte convenuta, va osservato che, sebbene parte attrice abbia prodotto fatture di acquisto relative ai beni di cui ha lamentato il malfunzionamento a seguito dell'evento su tratteggiato, siffatta documentazione è poco utile allo scopo;
infatti, la documentazione prodotta consente di ritenere dimostrata l'esistenza del danno emergente, altrettanto non può dirsi per la sua precisa determinazione economica, atteso che le fatture esibite non offrono alcuna indicazione circa il valore residuo dei beni al momento dell'evento lesivo, né consentono di apprezzare elementi determinanti quali la loro vetustà, il loro stato di conservazione e l'eventuale possibilità di ripristino. Orbene, la determinazione dell'ammontare del danno non può avvenire in modo meramente automatico, mediante un'operazione di semplice trasposizione del costo originario sostenuto per l'acquisto del bene, dovendosi invece valorizzare il concreto impatto dell'evento sulla sfera patrimoniale del danneggiato, avuto riguardo alle caratteristiche del bene, alla sua funzionalità al momento dell'evento e alla perdita di valore derivante dall'uso e dal decorso del tempo. Nondimeno, non può, tuttavia, pretendersi dall'attrice una prova che, per sua natura tendenzialmente inesigibile, atteso che la stessa non avrebbe potuto disporre ex ante di una valutazione economica dettagliata del valore residuo dei beni al tempo del danno, né può ritenersi ragionevole che, prima del verificarsi dell'evento, essa abbia provveduto a stimarne il deprezzamento. Questa oggettiva difficoltà probatoria non può tradursi in un diniego di giustizia, dovendosi piuttosto riconoscere la fondatezza della pretesa risarcitoria nella sua dimensione sostanziale e procedere alla liquidazione equitativa del danno, quale strumento necessario, da una parte, per colmare l'impossibilità di una determinazione rigorosa del pregiudizio subito e, dall'altra, per evitare un'indebita sovrastima della pretesa risarcitoria. Nel caso di specie, è accertato che l'anomalia della rete abbia determinato il malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche della struttura attorea e che tale danno sia compatibile con le alterazioni della tensione riscontrate nel servizio fornito dalla convenuta;
tuttavia, la documentazione prodotta non consente di individuare con precisione l'entità della perdita patrimoniale subita, sia in ragione della vetustà di alcuni beni – risalenti anche a un arco temporale di oltre sette anni rispetto all'evento (fatture risalenti al 2009, 2011, 2015 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 1), sia per l'assenza di elementi idonei a dimostrare che gli stessi fossero perfettamente funzionanti al momento dell'evento e che non fosse tecnicamente possibile ripararli. Ne consegue non essendo possibile pervenire a una determinazione rigorosa dell'ammontare del danno emergente, si rende necessario procedere alla sua liquidazione equitativa.
pagina6 di 7 Non v'è, poi prova alcuna del dedotto danno da lucro cessante;
parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che l'interruzione dell'energia elettrica abbia determinato una perdita effettiva di ricavi.
Nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione fiscale o contabile che attesti una flessione delle entrate in corrispondenza del periodo successivo all'evento, né ha allegato elementi oggettivi che possano consentire di ricollegare in termini causali certi la pretesa riduzione della clientela alla discontinuità del servizio. In assenza di dati oggettivi che consentano di verificare la reale incidenza dell'evento sulla redditività dell'attività imprenditoriale della parte attrice, la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante non può trovare accoglimento.
Alla luce delle superiori considerazioni può liquidarsi il (solo) danno emergente nella somma di euro 6.000,00 omnia, somma da intendersi già rivalutata alla data della presente decisione, oltre interessi nella misura legale su detta somma dalla data della presente statuizione e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono pertanto poste a carico della parte convenuta e si liquidano, in base alle tariffe vigenti al valore del danno accertato tenendo conto delle quattro fas e dei valori compresi tra i minimi e i medi, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 5200/2018 R.G. promossa da
[...]
, con sede in Graniti C7da Muscianò n.8, P.Iva Controparte_4
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Giovanni Scavello ( ; presso il cui studio in Messina, Via Oratorio C.F._1 della Pace n.13 è domiciliata, attrice, contro .f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Cavalieri della
Stella n.33, telefax 090 40972, presso lo studio Ferdinando Marullo di Condojanni, codice fiscale
, pec: che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 Email_1 convenuta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. a) condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_2 Controparte_4 somma di euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla presente statuizione e fino al soddisfo effettivo;
2. b) condanna la parte soccombente – – al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_2 in € 3.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, oltre c.u. unificato versato e diritti di cancelleria, come per legge.
Così deciso in Messina, il 13.3.2025 Il Presidente di Sezione
(dott. U. Scavuzzo)
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