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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 12879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12879 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Anna Pagotto, nella causa n. 11945/2023 R.G.A.C., a seguito del deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 14.11.2024, ex art 127 ter cpc, emette la seguente
SENTENZA
e Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Prof. Avv. Antonio Pileggi
e
Resistente Controparte_1
Prof. Avv. Antonio Vallebona
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti chiedono la condanna dell' al CP_1 pagamento del saldo del Trattamento di Fine Servizio pari alla somma rispettivamente di €
294.323,56, in favore dell'Avv. e di € 433.490,84 in favore dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Premettono di essere stati Avvocati dell' rispettivamente, dal 7.09.1989 al 31.07.2015 per CP_1 quanto riguarda l'Avv. e dal 28.05.1982 al 31.10.2016 in riferimento all'Avv. Parte_1
e di aver ricevuto con apposite, separate comunicazioni dell' in atti, Parte_2 CP_1 unitamente alla liquidazione della prima rata del trattamento di quiescenza, i prospetti di liquidazione dell'indennità di anzianità ex art. 13 L. n. 70/1975 ammontanti rispettivamente, per la ricorrente , alla somma complessiva di € 410.292,65, e, per alla somma di € Pt_1 Pt_2
603.810,81.
Lamentano che l' non ha versato loro l'importo corrispondente alla cosiddetta “quota CP_1 onorari”, inizialmente ricompresa nei predetti conteggi, ritenendola non più computabile ai fini della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, in forza della determinazione assunta dal
Collegio dei Sindaci dell' con verbale n. 21/2019 del 28 maggio 2019, in pretesa CP_1 applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenze n.
7154/2010 e 7158/2010; che, secondo il Collegio dei Sindaci, alla luce di tale pronunce giurisprudenziali devono ritenersi nulle le clausole del contratto collettivo che prevedono la CP_1 computabilità della quota onorari ai fini del TFS;
che tali clausole sarebbero, secondo l' , in CP_1 contrasto con l'art. 13 della L. n. 70 del 1975 in quanto norma “non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti” dalla contrattazione collettiva, come ritenuto dalle suddette sentenze;
che, sino a tale momento, l' ha invece sempre computato nel TFS la quota onorari come previsto CP_1 dall'art. 42, comma 1, CCNL della dirigenza dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 2 luglio 2010.
Rappresentano di aver contestato, con lettere raccomandate del 10.10.2019 e del 25.10.2019, il ricalcolo del TFS mediante scomputo dalla parte calcolata sulla quota onorari e di aver diffidato l' all'immediato pagamento del saldo del Trattamento di Fine Servizio, così come CP_1 inizialmente calcolato e pari, previa decurtazione delle somme già corrisposte, all'importo lordo di
€ 294.323,56 per l'Avv. e ad € 433.490,84 per l'Avv. Parte_1 Parte_2
A sostegno della propria domanda eccepiscono che, se l'art. 13 deve essere letto, così come suggeriscono proprio le Sezioni Unite del 2010, nel senso che nella base di computo dell'indennità di anzianità rientra soltanto il trattamento economico di attività con esclusione “di trattamenti economici accessori …” e di altri trattamenti che contraddicono la finalità perequativa perseguita dal legislatore, allora la quota onorari, in quanto “trattamento economico di attività” dovrà essere computata nella base di calcolo dell'indennità di anzianità. Ciò in ragione del fatto che, come previsto dalla stessa L. n. 70/1975, la cd. quota onorari, costituita dalla misura percentuale della partecipazione alle competenze ed onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente, integrerebbe normalmente il “trattamento economico” degli appartenenti al ruolo professionale e che pertanto dovrebbe essere considerata parte dello “stipendio annuo complessivo in godimento”, non costituendo, diversamente da quanto addotto dall' , un trattamento economico accessorio o CP_1 integrativo;
che ciò è chiarito in modo assolutamente inequivocabile dall'art. 26, comma 4, della L.
70/10975 nella parte in cui prevede che “Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente”; che la quota onorari è disciplinata da accordi sindacali cui fa espresso rinvio la legge e che la configurano come trattamento fondamentale e strutturale.
Costituitasi tempestivamente, la parte convenuta contesta con diffuse argomentazioni il ricorso introduttivo, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita solo documentalmente, lette altresì le note conclusive depositate dalle parti, viene oggi decisa con motivazione contestuale.
oOOo
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che costituisce principio consolidato quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7154/2010, la quale ha acclarato che “La L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento degli enti pubblici del cd. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto
(rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello CP_ dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”. I ricorrenti contestano l'avvenuta espunzione dal Trattamento di Fine Servizio della quota onorari ma detta interpretazione contrasta con il dettato letterale dell'art. 13 della L. 70/1975, come chiaramente evidenziato dalla predetta pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, a cui la giurisprudenza successiva, anche di merito, ha dato continuità, ribadendo coerentemente che, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità degli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici, non deve essere inclusa la quota degli onorari e delle competenze agli stessi spettante ai sensi dell'art. 26 della L. 70/1975.
Il granitico principio espresso dalla Corte di Cassazione compone, infatti, ogni contrasto giurisprudenziale sulla questione, precisato che il riferimento, quale base di calcolo del TFS, allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, e che la disciplina non è derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, in quanto all'autonomia regolamentare dei singoli enti è lasciata solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. (cfr. Cass. sent. n. 5892/2020).
Ebbene, risulta di tutta evidenza come gli onorari non costituiscano né lo stipendio tabellare nè tantomeno possano considerarsi un mero scatto di anzianità, con la conseguenza che gli stessi non debbano essere considerati nella base di calcolo della indennità di anzianità di cui all'art. 13 della L.
n. 70/1975.
La "quota onorari", riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della Legge n. 70/1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra quindi nella nozione di retribuzione fondamentale poiché tali competenze costituiscono un'attribuzione di carattere accessorio e variabile che si aggiunge alla retribuzione contrattuale (Cass. sent. n. 31989/2018; Cass. sent. n. 16579/2017).
Il carattere accessorio e variabile degli onorari ex art. 26 della L. n. 70/1975 si desume, infatti, dallo stesso sistema di erogazione di tale emolumento, il quale è condizionato dall'esito delle controversie in cui è parte l'ente pubblico patrocinato dai funzionari del ruolo professionale e, pertanto, non si tratta di un compenso fisso e predeterminato ma dipendente dall'elemento aleatorio costituito dal numero delle cause vinte dall'ente e dalle somme che l'ente è riuscito a riscuotere dai terzi soccombenti.
Poiché l'art. 13 L. 70/1975, detta una norma di carattere inderogabile, devono ritenersi non applicabili, in quanto contrarie a detta norma di legge imperativa, le disposizioni del regolamento n. 407/1982 che prevedono, ai fini del TFS, il computo delle quote di onorari legali percepiti CP_1 dagli avvocati dell'ente.
Sotto il profilo della disparità di trattamento tra dirigenti e i professionisti legali dell' e i CP_1 dirigenti dello stesso ente, sollevato dai ricorrenti, poichè i dirigenti, secondo l'assunto attoreo, riceverebbero un trattamento ingiustificatamente più favorevole di quello degli avvocati, vedendosi computare nel TFS tutte le indennità riconosciute contrattualmente in aggiunta allo stipendio tabellare, si rileva come l'eccezione sia destituita di fondamento. Ciò considerato che, ai sensi dell'art. 13 L. 70/1975, anche ai dirigenti si applica l'esclusione dalla base di computo del TFS delle voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dagli scatti di anzianità o componenti retributive similari ed inoltre le due categorie poste a confronto non sono sottoposte alla medesima disciplina. Ad ogni modo, a risolvere ogni eccezione svolta dai ricorrenti in tema di legittimità costituzionale dell'art. 13 della L. 70/1975, nella parte in cui non consente di considerare, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, la cd. “quota onorari” di cui all'art. 26, 4 comma, della stessa legge, in particolare con riguardo agli artt. 3 e 36 della Costituzione, è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 73/2024 depositata all'esito della rimessione della questione di legittimità costituzionale per la quale gli stessi ricorrenti, nel corso del presente giudizio, hanno avanzato una richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c ovvero il rinvio della causa in attesa del deposito della emananda sentenza.
La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 73/2024 ha all'uopo chiarito che “il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio e concorda con la logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si inscrive”.
In merito poi all'eccezione, svolta anche dai ricorrenti nel presente giudizio, secondo cui, l'art. 2 della L. n. 335/95, 5 e 7 comma, autorizzerebbero la contrattazione collettiva a modificare la base di calcolo del TFS, la Corte Costituzionale ha confermato che “Parimenti rispondente alle linee sistematiche di tali discipline e' l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, ne' dall'autonomia collettiva” e specificatamente “Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell'indennità di anzianità, come ricordato, è quasi integralmente compendiata nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali - e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento - , mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva”. Diversamente da quanto eccepito anche dai ricorrenti, l'art. 2, commi 5 e 7, della L.
335/1995 ha unicamente previsto che, per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 1996, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sarebbero stati regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., in materia di trattamento di fine rapporto, mentre per i dipendenti già occupati al 31 dicembre 2000 devono essere rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole modalità per l'applicazione della disciplina, di fonte legislativa, del trattamento in materia di fine rapporto. (cfr.
Corte Cost. sent. n. 73/2024)
Risulta pertanto infondato anche quanto asserito in tema di modificabilità della base di calcolo del
TFS ad opera della contrattazione collettiva, non essendo ravvisabile alcuna autorizzazione in tal senso ai sensi della L. 335/95, come invece sostenuto dalla difesa attorea.
Pertanto, non può accordarsi alcuna interpretazione del C.d.A. n. 407/1982, finalizzata a una diversa definizione dello stipendio annuo utile per il calcolo del TFS, dovendo detta disposizione contrattuale essere interpretata alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite n. 7158/2010; diversamente, tale deliberazione si rivelerebbe illegittima per violazione dell'art. 13 L. n. 70/1975
(cfr. Trib. Venezia sent. n. 480/2023).
Infine, deve ritenersi inconferente quanto dedotto dai ricorrenti in tema di “legittimo affidamento”, poiché non può rinvenirsi nell'ordinamento un principio di necessaria tutela dell'affidamento tale da comportare effetti abdicativi dell'obbligo, da parte di una pubblica amministrazione, di applicare correttamente una previsione di Legge. Nella fattispecie, infatti, l' si è limitata ad applicare CP_1 una norma inderogabile in osservanza del principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost e con i principi del buon andamento e di imparzialità fissati dall'art. 97 della Costituzione. Dovendo ritenersi assorbita dalla motivazione esposta ogni altra eccezione o deduzione, il ricorso non può trovare accoglimento e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna le parti ricorrenti al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite che liquida in
€ 9.942,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Roma, 14.12.2024
Il Giudice
Anna Pagotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Anna Pagotto, nella causa n. 11945/2023 R.G.A.C., a seguito del deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 14.11.2024, ex art 127 ter cpc, emette la seguente
SENTENZA
e Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Prof. Avv. Antonio Pileggi
e
Resistente Controparte_1
Prof. Avv. Antonio Vallebona
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti chiedono la condanna dell' al CP_1 pagamento del saldo del Trattamento di Fine Servizio pari alla somma rispettivamente di €
294.323,56, in favore dell'Avv. e di € 433.490,84 in favore dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Premettono di essere stati Avvocati dell' rispettivamente, dal 7.09.1989 al 31.07.2015 per CP_1 quanto riguarda l'Avv. e dal 28.05.1982 al 31.10.2016 in riferimento all'Avv. Parte_1
e di aver ricevuto con apposite, separate comunicazioni dell' in atti, Parte_2 CP_1 unitamente alla liquidazione della prima rata del trattamento di quiescenza, i prospetti di liquidazione dell'indennità di anzianità ex art. 13 L. n. 70/1975 ammontanti rispettivamente, per la ricorrente , alla somma complessiva di € 410.292,65, e, per alla somma di € Pt_1 Pt_2
603.810,81.
Lamentano che l' non ha versato loro l'importo corrispondente alla cosiddetta “quota CP_1 onorari”, inizialmente ricompresa nei predetti conteggi, ritenendola non più computabile ai fini della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, in forza della determinazione assunta dal
Collegio dei Sindaci dell' con verbale n. 21/2019 del 28 maggio 2019, in pretesa CP_1 applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenze n.
7154/2010 e 7158/2010; che, secondo il Collegio dei Sindaci, alla luce di tale pronunce giurisprudenziali devono ritenersi nulle le clausole del contratto collettivo che prevedono la CP_1 computabilità della quota onorari ai fini del TFS;
che tali clausole sarebbero, secondo l' , in CP_1 contrasto con l'art. 13 della L. n. 70 del 1975 in quanto norma “non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti” dalla contrattazione collettiva, come ritenuto dalle suddette sentenze;
che, sino a tale momento, l' ha invece sempre computato nel TFS la quota onorari come previsto CP_1 dall'art. 42, comma 1, CCNL della dirigenza dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 2 luglio 2010.
Rappresentano di aver contestato, con lettere raccomandate del 10.10.2019 e del 25.10.2019, il ricalcolo del TFS mediante scomputo dalla parte calcolata sulla quota onorari e di aver diffidato l' all'immediato pagamento del saldo del Trattamento di Fine Servizio, così come CP_1 inizialmente calcolato e pari, previa decurtazione delle somme già corrisposte, all'importo lordo di
€ 294.323,56 per l'Avv. e ad € 433.490,84 per l'Avv. Parte_1 Parte_2
A sostegno della propria domanda eccepiscono che, se l'art. 13 deve essere letto, così come suggeriscono proprio le Sezioni Unite del 2010, nel senso che nella base di computo dell'indennità di anzianità rientra soltanto il trattamento economico di attività con esclusione “di trattamenti economici accessori …” e di altri trattamenti che contraddicono la finalità perequativa perseguita dal legislatore, allora la quota onorari, in quanto “trattamento economico di attività” dovrà essere computata nella base di calcolo dell'indennità di anzianità. Ciò in ragione del fatto che, come previsto dalla stessa L. n. 70/1975, la cd. quota onorari, costituita dalla misura percentuale della partecipazione alle competenze ed onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente, integrerebbe normalmente il “trattamento economico” degli appartenenti al ruolo professionale e che pertanto dovrebbe essere considerata parte dello “stipendio annuo complessivo in godimento”, non costituendo, diversamente da quanto addotto dall' , un trattamento economico accessorio o CP_1 integrativo;
che ciò è chiarito in modo assolutamente inequivocabile dall'art. 26, comma 4, della L.
70/10975 nella parte in cui prevede che “Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente”; che la quota onorari è disciplinata da accordi sindacali cui fa espresso rinvio la legge e che la configurano come trattamento fondamentale e strutturale.
Costituitasi tempestivamente, la parte convenuta contesta con diffuse argomentazioni il ricorso introduttivo, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita solo documentalmente, lette altresì le note conclusive depositate dalle parti, viene oggi decisa con motivazione contestuale.
oOOo
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che costituisce principio consolidato quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7154/2010, la quale ha acclarato che “La L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento degli enti pubblici del cd. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto
(rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello CP_ dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”. I ricorrenti contestano l'avvenuta espunzione dal Trattamento di Fine Servizio della quota onorari ma detta interpretazione contrasta con il dettato letterale dell'art. 13 della L. 70/1975, come chiaramente evidenziato dalla predetta pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, a cui la giurisprudenza successiva, anche di merito, ha dato continuità, ribadendo coerentemente che, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità degli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici, non deve essere inclusa la quota degli onorari e delle competenze agli stessi spettante ai sensi dell'art. 26 della L. 70/1975.
Il granitico principio espresso dalla Corte di Cassazione compone, infatti, ogni contrasto giurisprudenziale sulla questione, precisato che il riferimento, quale base di calcolo del TFS, allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, e che la disciplina non è derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, in quanto all'autonomia regolamentare dei singoli enti è lasciata solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. (cfr. Cass. sent. n. 5892/2020).
Ebbene, risulta di tutta evidenza come gli onorari non costituiscano né lo stipendio tabellare nè tantomeno possano considerarsi un mero scatto di anzianità, con la conseguenza che gli stessi non debbano essere considerati nella base di calcolo della indennità di anzianità di cui all'art. 13 della L.
n. 70/1975.
La "quota onorari", riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della Legge n. 70/1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra quindi nella nozione di retribuzione fondamentale poiché tali competenze costituiscono un'attribuzione di carattere accessorio e variabile che si aggiunge alla retribuzione contrattuale (Cass. sent. n. 31989/2018; Cass. sent. n. 16579/2017).
Il carattere accessorio e variabile degli onorari ex art. 26 della L. n. 70/1975 si desume, infatti, dallo stesso sistema di erogazione di tale emolumento, il quale è condizionato dall'esito delle controversie in cui è parte l'ente pubblico patrocinato dai funzionari del ruolo professionale e, pertanto, non si tratta di un compenso fisso e predeterminato ma dipendente dall'elemento aleatorio costituito dal numero delle cause vinte dall'ente e dalle somme che l'ente è riuscito a riscuotere dai terzi soccombenti.
Poiché l'art. 13 L. 70/1975, detta una norma di carattere inderogabile, devono ritenersi non applicabili, in quanto contrarie a detta norma di legge imperativa, le disposizioni del regolamento n. 407/1982 che prevedono, ai fini del TFS, il computo delle quote di onorari legali percepiti CP_1 dagli avvocati dell'ente.
Sotto il profilo della disparità di trattamento tra dirigenti e i professionisti legali dell' e i CP_1 dirigenti dello stesso ente, sollevato dai ricorrenti, poichè i dirigenti, secondo l'assunto attoreo, riceverebbero un trattamento ingiustificatamente più favorevole di quello degli avvocati, vedendosi computare nel TFS tutte le indennità riconosciute contrattualmente in aggiunta allo stipendio tabellare, si rileva come l'eccezione sia destituita di fondamento. Ciò considerato che, ai sensi dell'art. 13 L. 70/1975, anche ai dirigenti si applica l'esclusione dalla base di computo del TFS delle voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dagli scatti di anzianità o componenti retributive similari ed inoltre le due categorie poste a confronto non sono sottoposte alla medesima disciplina. Ad ogni modo, a risolvere ogni eccezione svolta dai ricorrenti in tema di legittimità costituzionale dell'art. 13 della L. 70/1975, nella parte in cui non consente di considerare, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, la cd. “quota onorari” di cui all'art. 26, 4 comma, della stessa legge, in particolare con riguardo agli artt. 3 e 36 della Costituzione, è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 73/2024 depositata all'esito della rimessione della questione di legittimità costituzionale per la quale gli stessi ricorrenti, nel corso del presente giudizio, hanno avanzato una richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c ovvero il rinvio della causa in attesa del deposito della emananda sentenza.
La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 73/2024 ha all'uopo chiarito che “il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio e concorda con la logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si inscrive”.
In merito poi all'eccezione, svolta anche dai ricorrenti nel presente giudizio, secondo cui, l'art. 2 della L. n. 335/95, 5 e 7 comma, autorizzerebbero la contrattazione collettiva a modificare la base di calcolo del TFS, la Corte Costituzionale ha confermato che “Parimenti rispondente alle linee sistematiche di tali discipline e' l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, ne' dall'autonomia collettiva” e specificatamente “Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell'indennità di anzianità, come ricordato, è quasi integralmente compendiata nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali - e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento - , mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva”. Diversamente da quanto eccepito anche dai ricorrenti, l'art. 2, commi 5 e 7, della L.
335/1995 ha unicamente previsto che, per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 1996, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sarebbero stati regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., in materia di trattamento di fine rapporto, mentre per i dipendenti già occupati al 31 dicembre 2000 devono essere rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole modalità per l'applicazione della disciplina, di fonte legislativa, del trattamento in materia di fine rapporto. (cfr.
Corte Cost. sent. n. 73/2024)
Risulta pertanto infondato anche quanto asserito in tema di modificabilità della base di calcolo del
TFS ad opera della contrattazione collettiva, non essendo ravvisabile alcuna autorizzazione in tal senso ai sensi della L. 335/95, come invece sostenuto dalla difesa attorea.
Pertanto, non può accordarsi alcuna interpretazione del C.d.A. n. 407/1982, finalizzata a una diversa definizione dello stipendio annuo utile per il calcolo del TFS, dovendo detta disposizione contrattuale essere interpretata alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite n. 7158/2010; diversamente, tale deliberazione si rivelerebbe illegittima per violazione dell'art. 13 L. n. 70/1975
(cfr. Trib. Venezia sent. n. 480/2023).
Infine, deve ritenersi inconferente quanto dedotto dai ricorrenti in tema di “legittimo affidamento”, poiché non può rinvenirsi nell'ordinamento un principio di necessaria tutela dell'affidamento tale da comportare effetti abdicativi dell'obbligo, da parte di una pubblica amministrazione, di applicare correttamente una previsione di Legge. Nella fattispecie, infatti, l' si è limitata ad applicare CP_1 una norma inderogabile in osservanza del principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost e con i principi del buon andamento e di imparzialità fissati dall'art. 97 della Costituzione. Dovendo ritenersi assorbita dalla motivazione esposta ogni altra eccezione o deduzione, il ricorso non può trovare accoglimento e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna le parti ricorrenti al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite che liquida in
€ 9.942,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Roma, 14.12.2024
Il Giudice
Anna Pagotto