CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/03/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9948/2023, pubblicata il 11/12/2023, non notificata, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv. Camerini Ruggero (C.F. , Cavicchi Stefano (C.F. C.F._1
) e Dalpiaz Stefano (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 in Via Castel Morrone 2, Milano presso lo Studio dei difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio degli Avv. Crudetti Patrizia (C.F. ) e Regoli C.F._4
Giorgia (C.F. , elettivamente domiciliata in Piazza Borghese 3, Roma presso C.F._5 lo Studio dei difensori, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9948/2023, pubblicata l'11/12/2023, in materia di “Deposito”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 11 dicembre n. 9948, ed in accoglimento del gravame di Parte_1
1 1) Rigettare, perché inammissibili, improponibili e comunque infondate le domande formulate da
[...]
con l'atto di citazione notificato in data 30 luglio 2020; Controparte_1
2) In via riconvenzionale, condannare alla restituzione, a proprie cure e spese, a favore Controparte_1 di dell'imbarcazione Rizzardi modello Custom 105 e, quindi, tenuto conto dell'avvenuta Parte_1 presa in consegna del manufatto in data 30 settembre 2024, al rimborso della somma che verrà precisata e documentata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
3) In via riconvenzionale, subordinata all'accertamento della presenza dei generatori all'interno dell'imbarcazione al momento della consegna dell'azienda dal a Controparte_2 Controparte_1
condannare detta società, nell'ipotesi di perdurante omesso rinvenimento al momento della riconsegna,
[...] al risarcimento del danno pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o a quella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa o determinata in via equitativa dalla Corte di Appello Ecc.ma;
4) Rigettare, perché, infondate le domande formulate da a titolo di appello incidentale, Controparte_1 con la comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 18 giugno 2024.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis,
- In via principale, respingere tutte le domande di cui ai motivi di appello avversari in quanto inammissibili
e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto:
a) Confermare la sentenza di primo grado in ordine alla esistenza tra le parti di un contratto di deposito avente ad oggetto l'imbarcazione “Rizzardi Custom 105” a decorrere dal 7.7.2014;
b) Confermare il diritto di di ottenere da il corrispettivo del servizio di Controparte_1 Parte_1 rimessaggio della citata imbarcazione a far data dal 7.7.2014 all'effettivo asporto del bene;
c) Confermare l'ordine impartito a di provvedere, a sua cura e spese, all'asporto Parte_1 dell'imbarcazione dal cantiere navale Controparte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Milano n. 9948/2023 depositata l'11.12.2023, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
1) respingere la domanda risarcitoria avanzata da stante l'asserita mancanza di tre Parte_1 generatori all'interno dell'imbarcazione, perché inammissibile, totalmente generica e non provata, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2) condannare a corrispondere in favore di per il servizio di Parte_1 Controparte_1 rimessaggio eseguito in suo favore, la somma pari ad € 4.000,00 mensili dal 7.7.2014 sino all'effettivo asporto dell'imbarcazione avvenuto in data 30 settembre 2024, ovvero, in subordine, nella misura determinata dal
CTU e, quindi, € 4.000,00 mensili per il rimessaggio al coperto (7.7.2014-5.12.2019) ed € 2.800,00 mensili per il rimessaggio all'esterno dal 6.12.2019 all'effettivo asporto del bene avvenuto in data 30 settembre 2024.
Il tutto oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
3) Nella denegata ipotesi di conferma del diritto della appellante ad ottenere il risarcimento del danno, operare la compensazione tra le somme che risulteranno dovute in favore di e quelle che Parte_1 risulteranno dovute in favore di utilizzando i medesimi criteri e, in ogni caso Controparte_3 riconoscendo a il diritto ad ottenere il compenso maggiorato dell'iva, degli interessi e della Controparte_1 rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30/07/2020, (in seguito, Controparte_1 [...]
), premesso di avere acquistato nel luglio 2014 dal l'azienda CP Controparte_2 commerciale avente ad oggetto l'attività di costruzione e rimessaggio di imbarcazioni e natanti sita in Gaeta (LT), via Lungomare Caboto, all'interno della quale era già presente la costruenda imbarcazione “Rizzardi modello Custom 105” di proprietà di (ora Controparte_4 Parte_1
in seguito ”), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano
[...] Parte_1 Parte_1 per sentirlo condannare al pagamento delle spese di rimessaggio di tale imbarcazione, pari a €
4.000,00 mensili, decorrenti dalla data di acquisto dell'azienda sino alla liberazione del capannone all'interno del quale era collocato il bene, il tutto per complessivi € 355.295,49, oltre interessi, alla data di notificazione dell'atto di citazione.
Si costituiva regolarmente in giudizio il , contestando quanto dedotto e richiesto dalla Parte_1 parte attrice, sull'assunto di non avere stipulato alcun contratto di deposito né con né Controparte_1 con la in bonis e di non avere consegnato l'imbarcazione né all'attrice né alla in CP CP bonis, avendo solo sottoscritto con la (in seguito, ), un Controparte_5 CP_5 contratto di appalto per la costruzione del natante.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice alla restituzione, a proprie cure e spese, dell'imbarcazione e al risarcimento del danno conseguente al mancato rinvenimento di tre generatori all'interno della propria imbarcazione.
2. Istruita la causa sulla base di una CTU, il Tribunale con la sentenza n. 9948/2023, pubblicata l'11/12/2023, accoglieva integralmente la domanda formulata dall'attrice sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- era pacifica la proprietà dell'imbarcazione oggetto di causa in capo alla convenuta e la sua collocazione (quantomeno dal luglio 2014) presso il cantiere della Società attrice;
- dalla documentazione in atti risultava che: in data 16/01/2008 Mercantile Leasing S.p.a. (divenuta prima e poi ) aveva concesso in locazione finanziaria a tale CP_6 Parte_1 Persona_1 la costruenda imbarcazione, al corrispettivo di imponibili € 6.348.966,00 (doc. 1 convenuta); il
29/01/2008 , quale committente, e , quale proprietario del progetto Controparte_4 Persona_1 per la realizzazione dell'imbarcazione, avevano affidato in appalto ai la Controparte_5 costruzione di detta imbarcazione presso lo stabilimento di quest'ultima, sito in Gaeta località
Cesarella (doc. 2 convenuta); successivamente, la sola aveva subappaltato la costruzione CP_5 della barca alla (doc. 10 convenuta); CP
- era pacifica la mancata ultimazione dei lavori di costruzione dell'imbarcazione entro il termine previsto dal contratto ed era documentato che in data 30/07/2012 la era stata Controparte_5 dichiarata fallita dal Tribunale di Latina;
- dalla documentazione in atti risultava, inoltre, che: con lettera del 26/03/2013 (doc. 4 convenuta),
aveva comunicato al signor “di considerare risolto il contratto di CP_6 Persona_1 leasing”, sia perché non era stato rispettato il termine ultimo di costruzione dell'imbarcazione, sia
3 perché era stato dichiarato il fallimento della Società costruttrice;
con sentenza n. 104/2013 del
26/06/2013 (doc. 1 attrice), il Tribunale di Latina aveva dichiarato il fallimento anche della società
il Curatore di tale ultimo (cfr. lettera del 02/04/2014 sub doc. 6 convenuta) aveva CP CP_2 invitato la a liberare l'area del cantiere navale dalla imbarcazione di sua proprietà ed a CP_6 depositare, a tal fine, istanza ex art. 87-bis L.F., avanzando, contestualmente, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione del cantiere pari ad € 4.500,00 mensili;
con risposta in data
2.4.2014 il legale della aveva comunicato al che avrebbe fatto eseguire un CP_6 CP_2 sopralluogo in cantiere “volto ad accertare le modalità ed i costi necessari per il ritiro dell'imbarcazione”; il 1° agosto 2014 aveva depositato istanza ex art. 87-bis L.F. (doc. CP_6
8 convenuta), con la quale aveva chiesto al Tribunale di Latina il rilascio dell'autorizzazione al ritiro della imbarcazione;
- era pacifico tra le parti in causa, inoltre, che tale istanza non aveva avuto seguito, in quanto, in data
07/07/2014, era divenuta proprietaria del complesso aziendale di proprietà del Controparte_1
a seguito di contratto di cessione di azienda con la curatela del (doc. Controparte_2 CP_2
2 attrice).
Sulla scorta di tali considerazioni, osservava il Tribunale che, se pur vero che la collocazione dell'imbarcazione presso lo stabilimento era stata conseguenza del contratto di subappalto CP intervenuto tra la e (senza alcuna partecipazione del lessor), il era comunque CP_5 CP Pt_1 consapevole del fatto che il bene di sua proprietà era stato collocato presso il cantiere e che, CP risolti i contratti di appalto che legittimavano la presenza in cantiere dell'imbarcazione a seguito dei fallimenti delle due Società costruttrici, le era stato richiesto il ritiro del natante e il pagamento del corrispettivo per la custodia del bene, cosicché -riteneva il Tribunale- tra e Parte_1 [...] era stato concluso “un contratto di rimessaggio/deposito per facta concludentia, stante la CP scelta inequivoca da parte della convenuta- proprietaria avente la disponibilità del bene- di lasciare il natante presso il cantiere della società attrice a seguito della cessazione dei rapporti giuridici che giustificavano l'occupazione del cantiere” (cfr. Cass. n. 7363/1997; Cass. n. 6866/1993 e Cass. n.
3288/1982).
Considerato, quindi, che il natante si trovava ricoverato presso il cantiere di da quando Controparte_1 questa era divenuta proprietaria del complesso aziendale (07/07/2014), e che, per altro verso, alla luce delle valutazioni espresse dal nominato CTU e dal CTP di parte convenuta nella perizia del
29/11/2014 (doc. 17 convenuta), fosse “equo” determinare un corrispettivo mensile di € 3.000,00 per il servizio di rimessaggio in questione, il primo Giudice provvedeva a condannare la convenuta al pagamento di complessivi € 339.000,00 per il periodo luglio 2014-novembre 2023, nonché al pagamento di € 3.000,00 mensili dal dicembre 2023 sino all'effettivo ritiro dell'imbarcazione dal cantiere della Società attrice.
3. Per altro verso, il Tribunale accoglieva, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e, per l'effetto, accertava il diritto di di percepire da Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento danno, la somma di € 55.180,60, pari al valore dei generatori alla CP data del 31/10/2008, rivalutato all'attualità, oltre IVA come per legge. A tal proposito, il primo
4 Giudice rilevava, da un lato, che parte convenuta aveva dimostrato che i generatori completi di accessori e box di insonorizzazione erano presenti a bordo dell'imbarcazione alla data del 30/04/2013
e non più presenti alla data del 29/11/2014, come risultava dalle perizie del tecnico di parte convenuta e dalle allegate fotografie del 30/04/2013 e del 29/11/2014 (doc. 16 e 17 convenuta) e come confermato anche dalla CTU (v. pag. 9 relazione); per altro verso, che era onere di Controparte_1 dimostrare, eventualmente con il deposito della documentazione relativa allo stato dei luoghi e dell'imbarcazione al momento dell'acquisto del ramo di azienda (07/07/2014), che in tale data gli stessi non erano più presenti all'interno dell'imbarcazione (cfr. Cass. n. 6765/2001).
Pertanto, detraendo il valore dei generatori dalla somma dovuta dalla convenuta, il Tribunale condannava al pagamento, in favore di della minor somma di € Parte_1 Controparte_1
283.819,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, nonché al pagamento di
€ 3.000,00 mensili dal dicembre 2023 sino all'effettivo asporto dell'imbarcazione dal cantiere della
Società attrice.
Infine, posto che, in tema di deposito, salva diversa pattuizione, al ritiro del bene depositato dovesse provvedere il depositante con spese di ritiro a proprio carico, il primo Giudice ordinava, altresì, alla convenuta di provvedere a sua cura e spese al ritiro dal cantiere di parte attrice della nave in costruzione.
*****
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello il chiedendone, sulla base dei quattro Parte_1 motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in via Controparte_1 incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal
; ha chiesto inoltre la condanna del al pagamento della diversa somma di € Parte_1 Pt_1
4.000,00 mensili dal 07/07/2014 sino all'effettivo asporto dell'imbarcazione, ovvero, in subordine, della somma di € 4.000,00 mensili per il rimessaggio “al coperto” (07/07/2014 - 05/12/2019) ed €
2.800,00 mensili per il rimessaggio “all'esterno” dal 06/12/2019 sino all'effettivo asporto del bene, confermando, per il resto, la sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 10/12/2024, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. I primi tre motivi dell'appello principale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi tra di essi.
5.1 Con il primo motivo d'appello principale, l'appellante censura l'“errata statuizione circa la sussistenza di un contratto di deposito, concluso per facta concludentia, tra e Parte_1
a decorrere dal 7 luglio 2014”. Controparte_1
Sul punto, l'appellante evidenzia di non aver mai consegnato l'imbarcazione a “non Controparte_1 avendone mai avuto la disponibilità ed essendo già collocato presso il cantiere di in forza CP del contratto di subappalto sottoscritto da , contratto di cui Controparte_7 Pt_1
aveva avuto conoscenza solo successivamente;
cosicché nella specie -in tesi- mancherebbe
[...]
l'elemento costitutivo del contratto di rimessaggio/deposito, rappresentato dalla materiale traditio del
5 bene nelle mani del depositario, né può essere considerato equipollente alla traditio il comportamento omissivo consistente nell'aver lasciato il bene presso il cantiere.
A tale ultimo riguardo, evidenzia l'appellante di aver richiesto invano la restituzione dell'imbarcazione al in un primo momento, nell'aprile 2014, e successivamente, Controparte_2 in data 1° agosto 2014, con il deposito dell'istanza ex art. 87-bis L.F., senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro positivo da parte del Tribunale di Latina.
In seguito alla cessione dell'azienda, adduce l'appellante di aver avanzato analoga richiesta anche alla che avrebbe rifiutato la consegna del bene in assenza del previo pagamento del Controparte_1 compenso asseritamente dovuto per il contratto di rimessaggio, “esercitando il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c.”.
Pertanto, secondo la prospettazione del appellante, nella specie, sarebbero assenti gli “elementi Pt_1 essenziali del contratto di deposito – a) inesistente una concorde volontà delle parti: Parte_1 richiedeva la riconsegna del manufatto ancora prima della ignota sottoscrizione del contratto di cessione di ramo di azienda e successivamente a detta cessione, presentava istanza ex art. 87 bis
L.F.; deteneva il bene in forza del contratto di subappalto stipulato dalla dante Controparte_1 causa (poi fallita) e, quindi, in seguito all'acquisto dell'azienda; b) assenza della materiale CP traditio del bene;
c) omessa pattuizione di un termine;
d) omessa pattuizione dell'oggetto dell'attività di custodia e/o rimessaggio e relativo compenso (…)” (cfr. pag. 5 appello)
In ogni caso, l'errata sussistenza di un contratto di deposito, in tesi, sarebbe smentita dalla circostanza che “l'acquisto dell'azienda in data 7 luglio 2014 (termine a quo del contratto) non era noto a Pt_1
talché, secondo la ricostruzione del Giudice di prime cure, saremmo in presenza di un contratto
[...] sorto ad insaputa di una parte che, in ogni caso, sarebbe scaduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1771 c.c., in data 1° agosto 2014 allorquando presentava l'istanza ex art. 87 bis Parte_1
L.F. (e di cui aveva avuto già contezza dal ” (pag. 5 appello). Controparte_1 Controparte_2
Per tutto quanto esposto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per il rimessaggio e la custodia dell'imbarcazione oggetto di causa dal 14/07/2014 all'effettivo ritiro, in ragione della mancata conclusione di alcun contratto di deposito per facta concludentia.
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante principale censura l'“omesso esame delle clausole del contratto di cessione di ramo di azienda tra e Omesso Controparte_2 Controparte_1 esame delle decisioni del Tribunale di Cassino e della Corte di Appello di Roma nei giudizi pendenti tra e che hanno negato qualsivoglia diritto di credito Controparte_2 Parte_1 dell'asserito depositario nei confronti della comparente. Errata statuizione circa l'estinzione del contratto di appalto e sua trasformazione in un contratto di deposito”.
Al riguardo l'appellante, richiamata la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino che ha rigettato la domanda del di condanna del al risarcimento del danno Controparte_2 Pt_1 per l'occupazione di parte del cantiere con l'imbarcazione oggetto di causa, rileva che nel verbale della procedura di vendita senza incanto dell'azienda, del 18/04/2014, il curatore fallimentare aveva dichiarato: “il sottoscritto curatore, riservandosi la ripetizione del relativo costo nei confronti della
6 proprietaria dell'imbarcazione, si impegna a corrispondere all'aggiudicatario definitivo, a far data dal contratto notarile di cessione di azienda, la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) mensili sino al momento dell'effettivo asporto dell''imbarcazione e ciò a titolo di parziale e temporanea non utilizzabilità del capannone lato Formia” (doc. 15).
Evidenzia, altresì, che nell'art. 5 del contratto di cessione non era stato previsto alcun diritto dell'aggiudicataria al pagamento di un canone per indebita occupazione dell'area acquistata e/o a titolo di contratto di deposito e che, in particolare, con l'art. 7 aveva dichiarato di Controparte_1
“accettare i beni aziendali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, venendone quindi immessa nel possesso giuridico e materiale dalla data di sottoscrizione del presente contratto” nonché
“relativamente ai beni mobili di terzi presenti nel complesso aziendale (imbarcazioni, finite o in corso di costruzione..) che provvederà a propria cura e spese ad ottenere lo sgombero di tali beni da parte dei relativi proprietari ove ritenesse di non subentrare nei contratti in corso”.
Quindi, secondo la prospettazione dell'appellante principale, non solo avrebbe diritto Controparte_1 di richiedere solamente al l'eventuale indennità per l'occupazione del capannone, Controparte_2 ma la stessa si sarebbe riservata di subentrare nei contratti di appalti in corso e, in difetto, si sarebbe impegnata a farsi carico delle spese per sgomberare i beni giacenti all'interno del cantiere in forza dei contratti di appalto.
5.3. Con il terzo motivo, il censura l'“errata statuizione circa l'onere di Parte_1 Parte_1 di ritirare l'imbarcazione a proprie cure spese in forza di un inesistente contratto di deposito.
[...]
Omesso accoglimento della domanda di restituzione del manufatto a favore di con spese Parte_1 ed oneri a carico di detentrice sine titulo nei confronti di ”. Controparte_1 Parte_1
Al riguardo, l'appellante principale ribadisce che, nella specie, non sussisterebbero gli elementi essenziali del contratto di deposito -volontà delle parti, durata e compenso- talché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1774, c. 2, c.c. da parte del Tribunale sarebbe del tutto errata.
Ribadisce nuovamente l'appellante che “era ed è tenuta a restituire il bene alla Controparte_1 comparente con oneri e spese a proprio carico essendo la detenzione sine titulo ed essendo stata ben consapevole sia in sede di incanto di azienda sia in forza delle relative pattuizioni nel contratto di cessione della richiesta di di ritirare il manufatto e di doversi fare carico dei relativi Parte_1 oneri”.
Pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata da
[...] di restituzione del bene con oneri a carico di e di accogliere, per converso, la CP Parte_1 domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo di riconsegna del bene con oneri e spese a carico di Controparte_1
6. L'eccezione relativa all'asserito esercizio del diritto di ritenzione da parte di - Controparte_1 oggetto del primo motivo- è inammissibile ex art. 345, c. 2, c.p.c., in quanto sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio.
Invece, le restanti doglianze -oggetto, oltre che del primo motivo, anche del secondo e del terzo- sono infondate nel merito e non meritano, quindi, accoglimento.
7 6.1. A tal proposito, occorre premettere che il , sin dalla conclusione in data 29/01/2008 Parte_1 del contratto di appalto con la era consapevole del fatto che l'imbarcazione sarebbe stata CP_5 costruita presso il cantiere navale di sito in Gaeta, Lungomare Caboto n. 7, secondo i progetti CP di sua esclusiva proprietà e con proprio marchio.
Invero, le parti davano atto, nelle premesse di tale contratto, che, per la costruenda imbarcazione, sarebbe stato utilizzato in parte “lo scafo 105” e, nell'art. 8, che “l'opera appaltata dovrà CP essere ultimata, collaudata e consegnata entro maggio 2009. A seguito di varo che sarà eseguito a cura e spese dell'appaltatrice nel porto di Gaeta (LT) presso i cantieri Italcraft (…)”.
Fallita la (doc. 3 ), con lettera del 27/03/2014, il curatore del CP_5 Parte_1 Parte_2
confermando che il bene era collocato presso il cantiere di aveva invitato il
[...] CP Pt_1
a prendere contatti con la curatela della fallita al fine di liberare il cantiere (doc. 5
[...] CP
). Parte_1
Con lettera del 02/04/2014 anche il curatore del aveva invitato il a liberare Controparte_2 Pt_1
l'area del cantiere navale dall'imbarcazione, previo deposito di istanza ex art. 87bis L.F., ed a corrispondere al l'indennità di occupazione, pari ad € 4.500,00 mensili (doc. 6 CP_2 Pt_1
).
[...]
Dunque, sin dal mese di giugno 2013, i due contratti d'appalto che legittimavano l'occupazione dell'area di cantiere in Gaeta, Lungomare Caboto n. 7 da parte dello scafo di proprietà del si Pt_1 erano risolti ai sensi dell'art. 81 L.F. a seguito dei fallimenti delle due Società costruttrici.
Ben consapevole di ciò, con lettera del 02/04/2014, il aveva comunicato al curatore del Pt_1 che avrebbe fatto eseguire un sopralluogo in cantiere “volto ad accertare le Controparte_2 modalità ed i costi necessari per il ritiro dell'imbarcazione”, precisando che avrebbe depositato Part l'istanza ex art. 87bis L.F. per ottenere l'autorizzazione all'asporto del bene (doc. 7 fasc. ).
Così, in data 1° agosto 2014, la Banca aveva effettivamente presentato l'istanza ex art. 87 bis L.F. Part (doc. 8 fasc. ), con la quale, premesso che “in data 29 gennaio 2008 (doc. n. 2), CP_4
quale committente e , quale proprietario del progetto per la realizzazione della
[...] Persona_1 imbarcazione, sottoscrivevano con la il contratto di appalto volto alla Controparte_5 costruzione di detta imbarcazione (…) da effettuarsi presso lo stabilimento di proprietà CP
, aveva chiesto al Tribunale che fosse rilasciata l'autorizzazione al ritiro della imbarcazione.
[...]
Intervenuto il trasferimento dell'azienda all'odierna appellata, con mail dell'01/09/2014, il Curatore del aveva informato tempestivamente il circa il subentro di Controparte_2 Pt_1 Controparte_1 nella titolarità del cantiere e, quindi, riguardo alla “necessità di contattare la stessa per l'asporto della imbarcazione, non dovendosi più ritenere occorrente l'autorizzazione del g.d., ai sensi dell'art.
87 bis L.F.”
Allora, in data 21/11/2014, il aveva conferito al suo tecnico di fiducia, il Capitano Pt_1 CP_8
l'incarico di eseguire un'ulteriore perizia sull'imbarcazione, al fine di stabilire se fosse stato più conveniente asportare il bene o completarne la costruzione o lasciarlo in deposito e, in quest'ultimo caso, se fosse stato “congruo il costo del deposito in €. 3.500,00/mese”.
8 6.2. Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante principale, il era stato tempestivamente informato circa la possibilità di Pt_1 asportare il bene senza la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione da parte del Tribunale ex art. 87-bis L.F.; per altro verso, la “nuova” eccezione (perché dedotta per la prima volta in appello) circa il rifiuto asseritamente opposto dalla società all'asporto del bene ad opera di Controparte_1 Part
se prima questa non avesse pagato il corrispettivo per il rimessaggio del natante è comunque rimasta priva di riscontro probatorio.
Piuttosto, risulta che, anche successivamente alla comunicazione del curatore fallimentare della cessione dell'azienda, aveva ripetutamente chiesto al di asportare il bene, Controparte_1 Pt_1 senza, tuttavia, ottenere un riscontro positivo (docc. 8-15 . Controparte_1
6.3.Che il avesse la piena consapevolezza della possibilità (se non dell'obbligo) di asportare il Pt_1 bene dal Cantiere è avvalorata, come sopra esposto, dall'incarico conferito al proprio di CP tecnico di fiducia di indicare quale operazione fosse più conveniente fare relativamente all'imbarcazione, tra l'asporto, il completamento della costruzione o mantenerne il deposito in cantiere.
6.4. Del tutto correttamente e condivisibilmente, quindi, il primo Giudice ha ritenuto che tra Pt_1
e si era concluso un contratto di rimessaggio/deposito per facta concludentia,
[...] Controparte_1 attesa la consapevolezza del circa l'allocazione del bene di sua proprietà presso il cantiere di Pt_1 sin dalla conclusione del contratto d'appalto e le reiterate richieste ricevute di ritiro del CP natante e di pagamento del corrispettivo per la custodia del bene in seguito alla risoluzione dei contratti di appalto che ne legittimavano la presenza in cantiere, e, quindi, tenuto conto della sua scelta ponderata ed inequivoca di lasciarlo in deposito presso il cantiere acquisito dall'odierna appellata (cfr. Cass. n. 7363/1997; Cass. n. 6866/1993 e Cass. n. 3288/1982), tanto da chiedere il risarcimento dei danni per omessa custodia di tre generatori all'interno del bene (salvo poi mutare la causa petendi nel presente giudizio, come si dirà nel prosieguo).
In ogni caso, se anche non si volesse qualificare formalmente il rapporto tra le parti quale contratto di deposito come preteso dall'appellante principale, il dovrebbe -di fatto- sottostare alle Parte_1 medesime conseguenze, ove si consideri che dovrebbe comunque versare un'indennità per l'occupazione sine titulo del cantiere, indennità che dovrebbe essere parametrata ai costi di deposito e rimessaggio delle navi, considerata la natura del bene e la collocazione dell'imbarcazione in un cantiere navale.
Per tutto quanto esposto, risulta dovuto dal il corrispettivo per il rimessaggio dell'imbarcazione Pt_1 presso il cantiere di dal 14/07/2014 sino all'effettivo asporto, pacificamente avvenuto Controparte_1 il 30/09/2024.
6.5. Tale conclusione non è inficiata e confutata nemmeno dalle doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo d'appello principale.
Invero, il richiamo alle sentenze emesse dal Tribunale di Cassino e dalla Corte d'Appello di Roma è del tutto inconferente, essendo state emesse all'esito dei processi contro il altro Controparte_2 soggetto giuridico e non parte del presente giudizio.
9 Invece, la dichiarazione del curatore del -riportata nel verbale d'incanto del Controparte_2
18/04/2014 e relativa al suo impegno a corrispondere all'aggiudicatario definitivo un'indennità per l'occupazione del capannone- non era stata recepita nel contratto di cessione dell'azienda del
07/07/2014 (il cui testo era stato approvato dal Giudice fallimentare), unico atto vincolante tra le parti.
Quindi, trattasi di una dichiarazione di meri intenti, non tramutatasi, tuttavia, in una dichiarazione vincolante per le parti interessate.
In ogni caso, l'obbligazione in esame, qualora vigente, potrebbe avere valore solo tra le parti del contratto, e non anche nei confronti di un soggetto terzo, qual è Controparte_2 Controparte_1 il . Parte_1
In relazione, invece, all'art. 7 del contratto di cessione dell'azienda citato dall'appellante, ferma la valenza di tale pattuizione solo nei confronti delle parti contrattuali e non di terzi, contrariamente a quanto assunto dal , non si era impegnata a sostenere le spese per Parte_1 Controparte_1 sgomberare i beni giacenti all'interno del cantiere, bensì si era solo impegnata ad ottenere, a sue cure e spese, che la proprietaria del bene lo asportasse, liberando, in tal modo, il da Controparte_2 tale onere. Del resto, come sopra evidenziato, il aveva fatto eseguire una perizia proprio per Pt_1 valutare le modalità e i costi di asporto dell'imbarcazione.
Le superiori argomentazioni determinano il rigetto anche del terzo motivo d'appello, con cui l'appellante chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di condannare a riconsegnare Controparte_1
a sue spese il bene per cui è causa al . Parte_1
Invero, si ribadisce, ferma l'estraneità del alle pattuizioni intercorse tra il Pt_1 Controparte_2
e in sede d'incanto e di trasferimento dell'azienda, nel contratto di cessione la Controparte_1 cessionaria non si era comunque impegnata a farsi carico degli oneri per la liberazione del cantiere navale dall'imbarcazione oggetto di giudizio.
7. Il quarto motivo d'appello principale e il primo motivo d'appello incidentale possono essere congiuntamente esaminati in quanto devolvono al Collegio la valutazione circa la fondatezza o meno della domanda riconvenzionale formulata dal relativa al risarcimento dei danni conseguenti - Pt_1 in tesi- al mancato ritrovamento di tre generatori all'interno dell'imbarcazione oggetto di giudizio.
7.1 Con il quarto motivo, l'appellante principale censura l'“errata statuizione circa la natura risarcitoria del credito della comparente per l'omesso rinvenimento dei generatori all'interno del manufatto nonché circa la determinazione del relativo valore”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale di Milano avrebbe errato a ritenere che la domanda risarcitoria formulata dal per l'omesso rinvenimento dei generatori fosse stata Parte_1 proposta in forza dell'asserito contratto di deposito e non -come in tesi avvenuto- a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
In particolare, l'appellante precisa di ignorare se l'asporto dei generatori fosse avvenuto in data antecedente alla vendita dell'azienda (e, quindi, con responsabilità del cedente Controparte_2 oppure successivamente (con conseguente responsabilità del cessionario), avendo solo rilevato la presenza dei generatori all'interno del natante nel maggio 2013, poi non rinvenuti nel novembre 2014
(e, quindi, successivamente alla cessione dell'azienda del 7/07/2014), cosicché evidenzia di aver
10 formulato “la propria domanda di risarcimento in via ipotetica e, soprattutto, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. poiché il bene era nella disponibilità di in CP forza del contratto di appalto con e, quindi, di in forza del Controparte_5 Controparte_1 subentro nel contratto di subappalto conseguente alla cessione di azienda”.
Riguardo al quantum risarcitorio, invece, l'appellante censura “l'incongruità della valutazione offerta dal perito (imponibili euro 34.900,00) fondata su un documento che non avrebbe potuto e dovuto essere utilizzato dal C.T.U. non essendo stato tempestivamente acquisito agli atti del giudizio (poiché tardivamente depositato ex adverso con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.) e, in ogni caso, del tutto irrilevante come evidenziato dal C.T.P. della comparente ”. Persona_2
Pertanto, chiede la rinnovazione della C.T.U. circa la determinazione del valore complessivo dei generatori.
7.2. Con il primo motivo d'appello incidentale, censura l'“errato ed ingiusto Controparte_1 riconoscimento del risarcimento del danno in favore di ”. Parte_1
Secondo la prospettazione d'appello incidentale, il avrebbe omesso di dare la prova del suo Pt_1 diritto di proprietà in ordine ai generatori che assume essere stati asportati e, quindi, dell'avvenuto pagamento dei medesimi, cosicché non avrebbe nemmeno provato i danni asseritamente subiti;
non avrebbe mai assunto che nel momento della consegna dell'imbarcazione a Controparte_1
(07/07/2014) i generatori fossero ancora presenti all'interno dell'imbarcazione, né un tale accertamento è avvenuto nel corso del primo grado di giudizio, tanto che, proprio per tale ragione, il ha formulato la domanda riconvenzionale subordinandola all'accertamento della presenza dei Pt_1 generatori all'interno dell'imbarcazione “al momento della consegna dell'azienda da
[...]
a ; non avrebbe provato, per l'effetto, l'elemento perfezionativo Controparte_2 Controparte_1 del contratto di deposito, ovvero la “consegna”; non avrebbe denunciato tempestivamente la mancanza dei generatori all'interno dell'imbarcazione, sebbene sin dal 29/11/2014 fosse in possesso di una perizia di parte che dava atto della mancanza di tre generatori, il che confermerebbe -in tesi- la mancata consegna di detti beni;
con l'atto d'appello avrebbe dichiarato -per la prima volta- di non aver avanzato la propria domanda riconvenzionale a titolo di inadempimento contrattuale, bensì, “in via ipotetica”, per fatto illecito ex art. 2043 c.c., cosicché tale domanda, secondo l'appellata, oltre ad essere inammissibile, sarebbe infondata per la mancata prova dal parte del dell'esistenza del Pt_1 danno e dell'imputabilità dello stesso a (avendo lo stesso affermato di ignorare ancora Controparte_1 il momento nel quale fosse avvenuto l'asporto dei generatori e, dunque, a chi sia imputabile detto fatto illecito).
Per converso, il Tribunale avrebbe “dedotto la “plausibile presenza” dei tre generatori alla data del
30.4.2013, sulla base di una CTU che è risultata fondata, non su prove oggettive, ma su una mera presunzione, che non ha trovato alcun riscontro oggettivo nei documenti agli atti (…) (v. pag. 9 relazione)”.
Inoltre, la fattura SAIM e il documento di trasporto depositati da parte attrice -utilizzati dalla CTU per fondare le proprie conclusioni e dal primo Giudice anche per determinare il quantum risarcibile- non si riferirebbero ai generatori rivendicati da controparte ma a generatori installati su una diversa
11 imbarcazione (docc. 26-27 attrice), cosicché la presenza dei generatori all'interno dell'imbarcazione alla data del 30/04/2023 sarebbe stata desunta -in tesi- dalla CTU esclusivamente dalle fotografie allegate alla perizia di parte, aventi ad oggetto solo due -e non tre- generatori, ancora chiusi, peraltro, nell'imballaggio.
Infine, il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento circa la presenza dei generatori all'interno dell'imbarcazione al momento della consegna dell'azienda da a alla quale era espressamente subordinata l'accoglimento della Controparte_2 Controparte_1 domanda risarcitoria formulata dal con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Pt_1
Per tutto quanto esposto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la Controparte_1 domanda riconvenzionale avanzata dalla Banca avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della mancanza di tre generatori all'interno dell'imbarcazione.
7.3. La domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale è nuova e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Invero, il non ha mai chiesto in primo grado la condanna di ai sensi e per gli Pt_1 Controparte_1 effetti dell'art. 2043 c.c., cosicché, chiedendola per la prima volta in appello, ha mutato la causa petendi e, quindi, l'oggetto del decisum.
Il mutamento difensivo dell'appellante deriva plausibilmente dalla consapevolezza in ordine alla contraddittorietà delle proprie difese in primo grado, ove lo stesso, da un lato, ha negato l'esistenza di un contratto di deposito tra le parti e, dall'altro, ha richiesto il risarcimento danni derivanti dalla lamentata omessa custodia del bene, tipica obbligazione del contratto di deposito.
In ogni caso, la domanda risarcitoria, così riformulata, è infondata nel merito, in quanto il Pt_1
non ha provato i relativi elementi costitutivi.
[...]
A tal proposito, la CTU disposta in primo grado aveva riconosciuto che al momento del sopralluogo all'interno dell'imbarcazione “non era ravvisabile nessuna traccia (forature, cavi, tubazioni) della loro [dei generatori] pregressa presenza o montaggio a bordo come visibile nei rilievi fotografici allegati (foto dalla n 7 allegato n. 3)” e, come evidenziato dalla stessa CTU, nel testo della perizia di parte del 30/04/2013 non erano stati riportati le matricole e la tipologia dei generatori, in tesi, presenti nella sala macchine dell'imbarcazione (cfr. perizia, pag. 7-8; doc. 16 ). Parte_1
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla CTU e recepito dal primo Giudice, non vi è alcuna prova che i generatori (marca “KOHLER”, modello 17.5EFOZD matricola 2211085, modello
27EFOZD matricola 2213353, modello 27EFOZD matricola 2209719), oggetto della fattura emessa dalla SAIM marine in data 31/10/2008 (doc. 24 , del DDT del 28/10/2008 (doc. 25 Controparte_1
e delle foto prodotte dal sub doc. 27 fossero stati installati proprio Controparte_1 Parte_1 nell'imbarcazione oggetto di giudizio.
7.4. Inoltre, come sopra riportato, il ha dichiarato di ignorare se l'asporto dei generatori fosse Pt_1 avvenuto in data antecedente alla vendita dell'azienda oppure successivamente, essendo stati rinvenuti i generatori nel maggio 2013 ed essendo stato il loro asporto accertato nel novembre 2014
(e, quindi, successivamente alla cessione dell'azienda del 7/07/2014), cosicché ha evidenziato di aver formulato “la propria domanda di risarcimento in via ipotetica (n.d.r. avendola subordinata
12 espressamente all'accertamento della presenza dei generatori all'interno dell'imbarcazione “al momento della consegna dell'azienda da a ) e, Controparte_2 Controparte_1 soprattutto, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. poiché il bene era nella disponibilità di in forza del contratto di appalto con e, quindi, di CP Controparte_5 in forza del subentro nel contratto di subappalto conseguente alla cessione di Controparte_1 azienda”.
Ne consegue che il non ha fornito la prova del fatto illecito, né tantomeno dell'esistenza del Pt_1 danno subito, e soprattutto dell'imputabilità dello stesso a con conseguente Controparte_1 infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Sulla base delle suesposte considerazioni, il risarcimento del danno non può essere riconosciuto al neppure a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., con conseguente riforma sul punto della sentenza Pt_1 di primo grado.
Invero, il principio di diritto richiamato dal Tribunale riguardo all'onere del depositario di provare l'esatto adempimento della prestazione di riconsegna della cosa depositata non è applicabile alla fattispecie in esame (Cass. n. 6765/2001), ove si consideri che, a monte, il non ha provato Pt_1
l'installazione dei generatori proprio nell'imbarcazione oggetto di giudizio, né, quindi, di aver subito i lamentati danni.
Pertanto, il primo motivo d'appello incidentale deve essere accolto, e, per l'effetto, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale formulata in primo grado dal con conseguente riforma sul punto dell'impugnata sentenza. Pt_1
8. Il secondo e il terzo motivo d'appello incidentale possono essere congiuntamente esaminati, stante l'oggettiva connessione tra di essi.
8.1. Con il secondo motivo d'appello incidentale, l'appellata censura l'“errata determinazione del compenso dovuto in favore di per il servizio di rimessaggio. Violazione artt. Controparte_1
113 e 114 c.p.c. e art. 115 e 116 c.p.c. – Violazione D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
Secondo l'appellata, nella specie non vi sarebbe alcuna legge che consenta al Giudice di determinare il corrispettivo del servizio reso (rimessaggio) secondo equità, e, per altro verso, nessuna delle parti del presente giudizio avrebbe chiesto di decidere secondo equità, con conseguente violazione, rispettivamente, degli artt. 113 e 114 c.p.c.
Inoltre, evidenzia che la quantificazione del corrispettivo del rimessaggio in € 3.000,00 mensili, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, è notevolmente inferiore a quella operata dalla CTU, pari a € 4.000,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione, per il rimessaggio al “coperto” ed € 2.800,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione, per il rimessaggio all'“esterno”.
Considerate le osservazioni della CTU esposte a pag. 12 della perizia, il costo di € 4.000,00 mensili non avrebbe dovuto essere calcolato sino al mese di agosto 2019, bensì sino alla fine del mese di novembre 2019.
Il primo Giudice, inoltre, nella valutazione della stima delle spese per il rimessaggio, non avrebbe preso in alcun modo in considerazione il “naturale rialzo dei prezzi”, a differenza, peraltro, dell'importo riconosciuto in favore della a titolo risarcitorio “rivalutato all'attualità”. CP_6
13 La statuizione del Tribunale sarebbe errata, infine, anche perché le somme liquidate in favore di sono al netto d'IVA, e ciò sebbene tutte le parti in causa e lo stesso CTU avessero Controparte_1 accertato che sulle somme dovute a titolo di corrispettivo per l'attività di rimessaggio fosse dovuta l'IVA, con conseguente violazione del D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto esposto, chiede, in parziale riforma della sentenza impugnata, di riconoscere un corrispettivo per il servizio di rimessaggio pari ad € 4.000,00 mensili, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, da ogni singola scadenza, a far data dal 07/07/2014 sino all'effettivo asporto del bene;
ovvero, in subordine, il diritto a ricevere il corrispettivo nella misura accertata dalla CTU
e, dunque, pari ad € 4.000,00 mensili, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, per il periodo
07/07/2014 – 05/12/2019, e pari ad € 2.800,00 oltre iva, interessi e rivalutazione, dal 6/12/2019 sino all'effettiva liberazione del cantiere.
8.2. Con il terzo motivo d'appello incidentale, censura l'“errato calcolo a seguito di compensazione dei rispettivi crediti”.
L'appellata ribadisce che il Tribunale avrebbe errato a operare una compensazione tra le somme dovute in favore della attualizzate e maggiorate dell'IVA, con quelle dovute in favore di CP_6
non attualizzate e al netto d'IVA. Controparte_1
Chiede, dunque, nell'ipotesi in cui venisse accertato il diritto della ad ottenere il risarcimento CP_6 dei danni asseritamente subiti, di operare la compensazione tra le somme rispettivamente dovute alle parti, applicando, per entrambe, i medesimi criteri di calcolo.
8.3. Occorre premettere che, in mancanza di una pattuizione delle parti, la determinazione del corrispettivo per l'attività di rimessaggio e deposito dell'imbarcazione in base a criteri equitativi è rimessa al Giudicante, come d'altra parte richiesto dalla nelle conclusioni del primo Controparte_1 grado, laddove ha chiesto la condanna del al pagamento dell'importo di complessivi € Parte_1
547.137,50 “o della maggiore o minore somma che verrà stabilita dal Tribunale adito”.
Orbene, alla luce delle valutazioni espresse dalla CTU (che aveva quantificato un importo di €
4.000,00 per il deposito “al coperto” dal 07/07/2014 al 31/08/2019, ed € 2.800,00 per il deposito
“all'esterno” dall'01/09/2019 in poi), è ragionevole e condivisibile la decisione del Tribunale di determinare in € 3.000,00 mensili l'importo di tale corrispettivo.
Invero, l'abbattimento della quantificazione operata dalla CTU è giustificata dal periodo di sosta dell'imbarcazione considerevolmente lungo (14/07/2014 - 30/09/2024), dal periodo sostanzialmente paritetico di deposito “al coperto” (dal 14/07/2014 al 31/08/2019) e di deposito “all'esterno”
(dall'01/09/2019 al 30/09/2024), dalla mancata specifica contestazione della dichiarazione della CTU circa l'ampiezza delle aree del cantiere e l'esiguità del numero di imbarcazioni in rimessaggio o sosta al momento del sopralluogo e, infine, dall'assenza di prova riguardo allo svolgimento di una vera e propria attività di rimessaggio, rispetto alla mera attività di deposito dell'imbarcazione, pertanto il corrispettivo deve essere rapportato più che altro al peso derivato dall'occupazione dell'area di cantiere.
14 9. Considerato poi che tutte le parti in causa avevano accertato che sull'importo dovuto a titolo di corrispettivo per l'attività di rimessaggio e custodia fosse dovuta l'IVA, tale importo deve essere maggiorato di tale imposta.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore, mentre vanno riconosciuti all'appellata gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo (come riconosciuti dal primo giudice e non contestati).
Sulla base delle suesposte considerazioni, il secondo e il terzo motivo d'appello incidentale devono essere parzialmente accolti, nella parte in cui censurano il mancato riconoscimento della maggiorazione IVA relativamente al corrispettivo per l'attività di rimessaggio e custodia dell'imbarcazione.
Per tutto quanto esposto, l'appello principale deve essere integralmente rigettato, mentre l'appello incidentale deve essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e non ha riconosciuto la maggiorazione IVA relativamente al corrispettivo per l'attività di rimessaggio e custodia dell'imbarcazione riconosciuto a favore di Controparte_1
10. Pertanto, considerato l'integrale rigetto dell'appello principale e il parziale accoglimento dell'appello incidentale, deve essere condannato in applicazione del principio di Parte_1 soccombenza, a rifondere a le spese del grado, che si liquidano come in dispositivo, Controparte_1 avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa così come indicato dall'appellante principale nella nota di iscrizione a ruolo e dall'appellata nella nota spese (da
€ 260.001,00 a € 520.000,00), e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano n. 9948/2023, pubblicata il 11/12/2023, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e conseguente parziale riforma della sentenza, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado riguardo al diritto di a percepire dal a titolo di corrispettivo per Controparte_1 Parte_1 il rimessaggio e la custodia dell'imbarcazione per cui è causa dal 14/07/2014 al 30/09/2024
l'importo di € 3.000,00 mensili, oltre interessi legali come da sentenza;
2. in accoglimento dell'appello incidentale, condanna a computare l'Iva sul Parte_1 suddetto importo dovuto a a titolo di corrispettivo;
Controparte_1
15 3. in accoglimento dell'appello incidentale, rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal Parte_1
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
5. condanna al rimborso in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 17.179,00 di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 1, c.
1-quater, comma inserito dall'art. 1, c. 17, L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/12/2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/03/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9948/2023, pubblicata il 11/12/2023, non notificata, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv. Camerini Ruggero (C.F. , Cavicchi Stefano (C.F. C.F._1
) e Dalpiaz Stefano (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 in Via Castel Morrone 2, Milano presso lo Studio dei difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio degli Avv. Crudetti Patrizia (C.F. ) e Regoli C.F._4
Giorgia (C.F. , elettivamente domiciliata in Piazza Borghese 3, Roma presso C.F._5 lo Studio dei difensori, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9948/2023, pubblicata l'11/12/2023, in materia di “Deposito”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 11 dicembre n. 9948, ed in accoglimento del gravame di Parte_1
1 1) Rigettare, perché inammissibili, improponibili e comunque infondate le domande formulate da
[...]
con l'atto di citazione notificato in data 30 luglio 2020; Controparte_1
2) In via riconvenzionale, condannare alla restituzione, a proprie cure e spese, a favore Controparte_1 di dell'imbarcazione Rizzardi modello Custom 105 e, quindi, tenuto conto dell'avvenuta Parte_1 presa in consegna del manufatto in data 30 settembre 2024, al rimborso della somma che verrà precisata e documentata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
3) In via riconvenzionale, subordinata all'accertamento della presenza dei generatori all'interno dell'imbarcazione al momento della consegna dell'azienda dal a Controparte_2 Controparte_1
condannare detta società, nell'ipotesi di perdurante omesso rinvenimento al momento della riconsegna,
[...] al risarcimento del danno pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o a quella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa o determinata in via equitativa dalla Corte di Appello Ecc.ma;
4) Rigettare, perché, infondate le domande formulate da a titolo di appello incidentale, Controparte_1 con la comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 18 giugno 2024.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis,
- In via principale, respingere tutte le domande di cui ai motivi di appello avversari in quanto inammissibili
e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto:
a) Confermare la sentenza di primo grado in ordine alla esistenza tra le parti di un contratto di deposito avente ad oggetto l'imbarcazione “Rizzardi Custom 105” a decorrere dal 7.7.2014;
b) Confermare il diritto di di ottenere da il corrispettivo del servizio di Controparte_1 Parte_1 rimessaggio della citata imbarcazione a far data dal 7.7.2014 all'effettivo asporto del bene;
c) Confermare l'ordine impartito a di provvedere, a sua cura e spese, all'asporto Parte_1 dell'imbarcazione dal cantiere navale Controparte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Milano n. 9948/2023 depositata l'11.12.2023, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
1) respingere la domanda risarcitoria avanzata da stante l'asserita mancanza di tre Parte_1 generatori all'interno dell'imbarcazione, perché inammissibile, totalmente generica e non provata, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2) condannare a corrispondere in favore di per il servizio di Parte_1 Controparte_1 rimessaggio eseguito in suo favore, la somma pari ad € 4.000,00 mensili dal 7.7.2014 sino all'effettivo asporto dell'imbarcazione avvenuto in data 30 settembre 2024, ovvero, in subordine, nella misura determinata dal
CTU e, quindi, € 4.000,00 mensili per il rimessaggio al coperto (7.7.2014-5.12.2019) ed € 2.800,00 mensili per il rimessaggio all'esterno dal 6.12.2019 all'effettivo asporto del bene avvenuto in data 30 settembre 2024.
Il tutto oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
3) Nella denegata ipotesi di conferma del diritto della appellante ad ottenere il risarcimento del danno, operare la compensazione tra le somme che risulteranno dovute in favore di e quelle che Parte_1 risulteranno dovute in favore di utilizzando i medesimi criteri e, in ogni caso Controparte_3 riconoscendo a il diritto ad ottenere il compenso maggiorato dell'iva, degli interessi e della Controparte_1 rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30/07/2020, (in seguito, Controparte_1 [...]
), premesso di avere acquistato nel luglio 2014 dal l'azienda CP Controparte_2 commerciale avente ad oggetto l'attività di costruzione e rimessaggio di imbarcazioni e natanti sita in Gaeta (LT), via Lungomare Caboto, all'interno della quale era già presente la costruenda imbarcazione “Rizzardi modello Custom 105” di proprietà di (ora Controparte_4 Parte_1
in seguito ”), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano
[...] Parte_1 Parte_1 per sentirlo condannare al pagamento delle spese di rimessaggio di tale imbarcazione, pari a €
4.000,00 mensili, decorrenti dalla data di acquisto dell'azienda sino alla liberazione del capannone all'interno del quale era collocato il bene, il tutto per complessivi € 355.295,49, oltre interessi, alla data di notificazione dell'atto di citazione.
Si costituiva regolarmente in giudizio il , contestando quanto dedotto e richiesto dalla Parte_1 parte attrice, sull'assunto di non avere stipulato alcun contratto di deposito né con né Controparte_1 con la in bonis e di non avere consegnato l'imbarcazione né all'attrice né alla in CP CP bonis, avendo solo sottoscritto con la (in seguito, ), un Controparte_5 CP_5 contratto di appalto per la costruzione del natante.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice alla restituzione, a proprie cure e spese, dell'imbarcazione e al risarcimento del danno conseguente al mancato rinvenimento di tre generatori all'interno della propria imbarcazione.
2. Istruita la causa sulla base di una CTU, il Tribunale con la sentenza n. 9948/2023, pubblicata l'11/12/2023, accoglieva integralmente la domanda formulata dall'attrice sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- era pacifica la proprietà dell'imbarcazione oggetto di causa in capo alla convenuta e la sua collocazione (quantomeno dal luglio 2014) presso il cantiere della Società attrice;
- dalla documentazione in atti risultava che: in data 16/01/2008 Mercantile Leasing S.p.a. (divenuta prima e poi ) aveva concesso in locazione finanziaria a tale CP_6 Parte_1 Persona_1 la costruenda imbarcazione, al corrispettivo di imponibili € 6.348.966,00 (doc. 1 convenuta); il
29/01/2008 , quale committente, e , quale proprietario del progetto Controparte_4 Persona_1 per la realizzazione dell'imbarcazione, avevano affidato in appalto ai la Controparte_5 costruzione di detta imbarcazione presso lo stabilimento di quest'ultima, sito in Gaeta località
Cesarella (doc. 2 convenuta); successivamente, la sola aveva subappaltato la costruzione CP_5 della barca alla (doc. 10 convenuta); CP
- era pacifica la mancata ultimazione dei lavori di costruzione dell'imbarcazione entro il termine previsto dal contratto ed era documentato che in data 30/07/2012 la era stata Controparte_5 dichiarata fallita dal Tribunale di Latina;
- dalla documentazione in atti risultava, inoltre, che: con lettera del 26/03/2013 (doc. 4 convenuta),
aveva comunicato al signor “di considerare risolto il contratto di CP_6 Persona_1 leasing”, sia perché non era stato rispettato il termine ultimo di costruzione dell'imbarcazione, sia
3 perché era stato dichiarato il fallimento della Società costruttrice;
con sentenza n. 104/2013 del
26/06/2013 (doc. 1 attrice), il Tribunale di Latina aveva dichiarato il fallimento anche della società
il Curatore di tale ultimo (cfr. lettera del 02/04/2014 sub doc. 6 convenuta) aveva CP CP_2 invitato la a liberare l'area del cantiere navale dalla imbarcazione di sua proprietà ed a CP_6 depositare, a tal fine, istanza ex art. 87-bis L.F., avanzando, contestualmente, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione del cantiere pari ad € 4.500,00 mensili;
con risposta in data
2.4.2014 il legale della aveva comunicato al che avrebbe fatto eseguire un CP_6 CP_2 sopralluogo in cantiere “volto ad accertare le modalità ed i costi necessari per il ritiro dell'imbarcazione”; il 1° agosto 2014 aveva depositato istanza ex art. 87-bis L.F. (doc. CP_6
8 convenuta), con la quale aveva chiesto al Tribunale di Latina il rilascio dell'autorizzazione al ritiro della imbarcazione;
- era pacifico tra le parti in causa, inoltre, che tale istanza non aveva avuto seguito, in quanto, in data
07/07/2014, era divenuta proprietaria del complesso aziendale di proprietà del Controparte_1
a seguito di contratto di cessione di azienda con la curatela del (doc. Controparte_2 CP_2
2 attrice).
Sulla scorta di tali considerazioni, osservava il Tribunale che, se pur vero che la collocazione dell'imbarcazione presso lo stabilimento era stata conseguenza del contratto di subappalto CP intervenuto tra la e (senza alcuna partecipazione del lessor), il era comunque CP_5 CP Pt_1 consapevole del fatto che il bene di sua proprietà era stato collocato presso il cantiere e che, CP risolti i contratti di appalto che legittimavano la presenza in cantiere dell'imbarcazione a seguito dei fallimenti delle due Società costruttrici, le era stato richiesto il ritiro del natante e il pagamento del corrispettivo per la custodia del bene, cosicché -riteneva il Tribunale- tra e Parte_1 [...] era stato concluso “un contratto di rimessaggio/deposito per facta concludentia, stante la CP scelta inequivoca da parte della convenuta- proprietaria avente la disponibilità del bene- di lasciare il natante presso il cantiere della società attrice a seguito della cessazione dei rapporti giuridici che giustificavano l'occupazione del cantiere” (cfr. Cass. n. 7363/1997; Cass. n. 6866/1993 e Cass. n.
3288/1982).
Considerato, quindi, che il natante si trovava ricoverato presso il cantiere di da quando Controparte_1 questa era divenuta proprietaria del complesso aziendale (07/07/2014), e che, per altro verso, alla luce delle valutazioni espresse dal nominato CTU e dal CTP di parte convenuta nella perizia del
29/11/2014 (doc. 17 convenuta), fosse “equo” determinare un corrispettivo mensile di € 3.000,00 per il servizio di rimessaggio in questione, il primo Giudice provvedeva a condannare la convenuta al pagamento di complessivi € 339.000,00 per il periodo luglio 2014-novembre 2023, nonché al pagamento di € 3.000,00 mensili dal dicembre 2023 sino all'effettivo ritiro dell'imbarcazione dal cantiere della Società attrice.
3. Per altro verso, il Tribunale accoglieva, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e, per l'effetto, accertava il diritto di di percepire da Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento danno, la somma di € 55.180,60, pari al valore dei generatori alla CP data del 31/10/2008, rivalutato all'attualità, oltre IVA come per legge. A tal proposito, il primo
4 Giudice rilevava, da un lato, che parte convenuta aveva dimostrato che i generatori completi di accessori e box di insonorizzazione erano presenti a bordo dell'imbarcazione alla data del 30/04/2013
e non più presenti alla data del 29/11/2014, come risultava dalle perizie del tecnico di parte convenuta e dalle allegate fotografie del 30/04/2013 e del 29/11/2014 (doc. 16 e 17 convenuta) e come confermato anche dalla CTU (v. pag. 9 relazione); per altro verso, che era onere di Controparte_1 dimostrare, eventualmente con il deposito della documentazione relativa allo stato dei luoghi e dell'imbarcazione al momento dell'acquisto del ramo di azienda (07/07/2014), che in tale data gli stessi non erano più presenti all'interno dell'imbarcazione (cfr. Cass. n. 6765/2001).
Pertanto, detraendo il valore dei generatori dalla somma dovuta dalla convenuta, il Tribunale condannava al pagamento, in favore di della minor somma di € Parte_1 Controparte_1
283.819,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, nonché al pagamento di
€ 3.000,00 mensili dal dicembre 2023 sino all'effettivo asporto dell'imbarcazione dal cantiere della
Società attrice.
Infine, posto che, in tema di deposito, salva diversa pattuizione, al ritiro del bene depositato dovesse provvedere il depositante con spese di ritiro a proprio carico, il primo Giudice ordinava, altresì, alla convenuta di provvedere a sua cura e spese al ritiro dal cantiere di parte attrice della nave in costruzione.
*****
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello il chiedendone, sulla base dei quattro Parte_1 motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in via Controparte_1 incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal
; ha chiesto inoltre la condanna del al pagamento della diversa somma di € Parte_1 Pt_1
4.000,00 mensili dal 07/07/2014 sino all'effettivo asporto dell'imbarcazione, ovvero, in subordine, della somma di € 4.000,00 mensili per il rimessaggio “al coperto” (07/07/2014 - 05/12/2019) ed €
2.800,00 mensili per il rimessaggio “all'esterno” dal 06/12/2019 sino all'effettivo asporto del bene, confermando, per il resto, la sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 10/12/2024, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. I primi tre motivi dell'appello principale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi tra di essi.
5.1 Con il primo motivo d'appello principale, l'appellante censura l'“errata statuizione circa la sussistenza di un contratto di deposito, concluso per facta concludentia, tra e Parte_1
a decorrere dal 7 luglio 2014”. Controparte_1
Sul punto, l'appellante evidenzia di non aver mai consegnato l'imbarcazione a “non Controparte_1 avendone mai avuto la disponibilità ed essendo già collocato presso il cantiere di in forza CP del contratto di subappalto sottoscritto da , contratto di cui Controparte_7 Pt_1
aveva avuto conoscenza solo successivamente;
cosicché nella specie -in tesi- mancherebbe
[...]
l'elemento costitutivo del contratto di rimessaggio/deposito, rappresentato dalla materiale traditio del
5 bene nelle mani del depositario, né può essere considerato equipollente alla traditio il comportamento omissivo consistente nell'aver lasciato il bene presso il cantiere.
A tale ultimo riguardo, evidenzia l'appellante di aver richiesto invano la restituzione dell'imbarcazione al in un primo momento, nell'aprile 2014, e successivamente, Controparte_2 in data 1° agosto 2014, con il deposito dell'istanza ex art. 87-bis L.F., senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro positivo da parte del Tribunale di Latina.
In seguito alla cessione dell'azienda, adduce l'appellante di aver avanzato analoga richiesta anche alla che avrebbe rifiutato la consegna del bene in assenza del previo pagamento del Controparte_1 compenso asseritamente dovuto per il contratto di rimessaggio, “esercitando il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c.”.
Pertanto, secondo la prospettazione del appellante, nella specie, sarebbero assenti gli “elementi Pt_1 essenziali del contratto di deposito – a) inesistente una concorde volontà delle parti: Parte_1 richiedeva la riconsegna del manufatto ancora prima della ignota sottoscrizione del contratto di cessione di ramo di azienda e successivamente a detta cessione, presentava istanza ex art. 87 bis
L.F.; deteneva il bene in forza del contratto di subappalto stipulato dalla dante Controparte_1 causa (poi fallita) e, quindi, in seguito all'acquisto dell'azienda; b) assenza della materiale CP traditio del bene;
c) omessa pattuizione di un termine;
d) omessa pattuizione dell'oggetto dell'attività di custodia e/o rimessaggio e relativo compenso (…)” (cfr. pag. 5 appello)
In ogni caso, l'errata sussistenza di un contratto di deposito, in tesi, sarebbe smentita dalla circostanza che “l'acquisto dell'azienda in data 7 luglio 2014 (termine a quo del contratto) non era noto a Pt_1
talché, secondo la ricostruzione del Giudice di prime cure, saremmo in presenza di un contratto
[...] sorto ad insaputa di una parte che, in ogni caso, sarebbe scaduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1771 c.c., in data 1° agosto 2014 allorquando presentava l'istanza ex art. 87 bis Parte_1
L.F. (e di cui aveva avuto già contezza dal ” (pag. 5 appello). Controparte_1 Controparte_2
Per tutto quanto esposto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per il rimessaggio e la custodia dell'imbarcazione oggetto di causa dal 14/07/2014 all'effettivo ritiro, in ragione della mancata conclusione di alcun contratto di deposito per facta concludentia.
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante principale censura l'“omesso esame delle clausole del contratto di cessione di ramo di azienda tra e Omesso Controparte_2 Controparte_1 esame delle decisioni del Tribunale di Cassino e della Corte di Appello di Roma nei giudizi pendenti tra e che hanno negato qualsivoglia diritto di credito Controparte_2 Parte_1 dell'asserito depositario nei confronti della comparente. Errata statuizione circa l'estinzione del contratto di appalto e sua trasformazione in un contratto di deposito”.
Al riguardo l'appellante, richiamata la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino che ha rigettato la domanda del di condanna del al risarcimento del danno Controparte_2 Pt_1 per l'occupazione di parte del cantiere con l'imbarcazione oggetto di causa, rileva che nel verbale della procedura di vendita senza incanto dell'azienda, del 18/04/2014, il curatore fallimentare aveva dichiarato: “il sottoscritto curatore, riservandosi la ripetizione del relativo costo nei confronti della
6 proprietaria dell'imbarcazione, si impegna a corrispondere all'aggiudicatario definitivo, a far data dal contratto notarile di cessione di azienda, la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) mensili sino al momento dell'effettivo asporto dell''imbarcazione e ciò a titolo di parziale e temporanea non utilizzabilità del capannone lato Formia” (doc. 15).
Evidenzia, altresì, che nell'art. 5 del contratto di cessione non era stato previsto alcun diritto dell'aggiudicataria al pagamento di un canone per indebita occupazione dell'area acquistata e/o a titolo di contratto di deposito e che, in particolare, con l'art. 7 aveva dichiarato di Controparte_1
“accettare i beni aziendali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, venendone quindi immessa nel possesso giuridico e materiale dalla data di sottoscrizione del presente contratto” nonché
“relativamente ai beni mobili di terzi presenti nel complesso aziendale (imbarcazioni, finite o in corso di costruzione..) che provvederà a propria cura e spese ad ottenere lo sgombero di tali beni da parte dei relativi proprietari ove ritenesse di non subentrare nei contratti in corso”.
Quindi, secondo la prospettazione dell'appellante principale, non solo avrebbe diritto Controparte_1 di richiedere solamente al l'eventuale indennità per l'occupazione del capannone, Controparte_2 ma la stessa si sarebbe riservata di subentrare nei contratti di appalti in corso e, in difetto, si sarebbe impegnata a farsi carico delle spese per sgomberare i beni giacenti all'interno del cantiere in forza dei contratti di appalto.
5.3. Con il terzo motivo, il censura l'“errata statuizione circa l'onere di Parte_1 Parte_1 di ritirare l'imbarcazione a proprie cure spese in forza di un inesistente contratto di deposito.
[...]
Omesso accoglimento della domanda di restituzione del manufatto a favore di con spese Parte_1 ed oneri a carico di detentrice sine titulo nei confronti di ”. Controparte_1 Parte_1
Al riguardo, l'appellante principale ribadisce che, nella specie, non sussisterebbero gli elementi essenziali del contratto di deposito -volontà delle parti, durata e compenso- talché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1774, c. 2, c.c. da parte del Tribunale sarebbe del tutto errata.
Ribadisce nuovamente l'appellante che “era ed è tenuta a restituire il bene alla Controparte_1 comparente con oneri e spese a proprio carico essendo la detenzione sine titulo ed essendo stata ben consapevole sia in sede di incanto di azienda sia in forza delle relative pattuizioni nel contratto di cessione della richiesta di di ritirare il manufatto e di doversi fare carico dei relativi Parte_1 oneri”.
Pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata da
[...] di restituzione del bene con oneri a carico di e di accogliere, per converso, la CP Parte_1 domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo di riconsegna del bene con oneri e spese a carico di Controparte_1
6. L'eccezione relativa all'asserito esercizio del diritto di ritenzione da parte di - Controparte_1 oggetto del primo motivo- è inammissibile ex art. 345, c. 2, c.p.c., in quanto sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio.
Invece, le restanti doglianze -oggetto, oltre che del primo motivo, anche del secondo e del terzo- sono infondate nel merito e non meritano, quindi, accoglimento.
7 6.1. A tal proposito, occorre premettere che il , sin dalla conclusione in data 29/01/2008 Parte_1 del contratto di appalto con la era consapevole del fatto che l'imbarcazione sarebbe stata CP_5 costruita presso il cantiere navale di sito in Gaeta, Lungomare Caboto n. 7, secondo i progetti CP di sua esclusiva proprietà e con proprio marchio.
Invero, le parti davano atto, nelle premesse di tale contratto, che, per la costruenda imbarcazione, sarebbe stato utilizzato in parte “lo scafo 105” e, nell'art. 8, che “l'opera appaltata dovrà CP essere ultimata, collaudata e consegnata entro maggio 2009. A seguito di varo che sarà eseguito a cura e spese dell'appaltatrice nel porto di Gaeta (LT) presso i cantieri Italcraft (…)”.
Fallita la (doc. 3 ), con lettera del 27/03/2014, il curatore del CP_5 Parte_1 Parte_2
confermando che il bene era collocato presso il cantiere di aveva invitato il
[...] CP Pt_1
a prendere contatti con la curatela della fallita al fine di liberare il cantiere (doc. 5
[...] CP
). Parte_1
Con lettera del 02/04/2014 anche il curatore del aveva invitato il a liberare Controparte_2 Pt_1
l'area del cantiere navale dall'imbarcazione, previo deposito di istanza ex art. 87bis L.F., ed a corrispondere al l'indennità di occupazione, pari ad € 4.500,00 mensili (doc. 6 CP_2 Pt_1
).
[...]
Dunque, sin dal mese di giugno 2013, i due contratti d'appalto che legittimavano l'occupazione dell'area di cantiere in Gaeta, Lungomare Caboto n. 7 da parte dello scafo di proprietà del si Pt_1 erano risolti ai sensi dell'art. 81 L.F. a seguito dei fallimenti delle due Società costruttrici.
Ben consapevole di ciò, con lettera del 02/04/2014, il aveva comunicato al curatore del Pt_1 che avrebbe fatto eseguire un sopralluogo in cantiere “volto ad accertare le Controparte_2 modalità ed i costi necessari per il ritiro dell'imbarcazione”, precisando che avrebbe depositato Part l'istanza ex art. 87bis L.F. per ottenere l'autorizzazione all'asporto del bene (doc. 7 fasc. ).
Così, in data 1° agosto 2014, la Banca aveva effettivamente presentato l'istanza ex art. 87 bis L.F. Part (doc. 8 fasc. ), con la quale, premesso che “in data 29 gennaio 2008 (doc. n. 2), CP_4
quale committente e , quale proprietario del progetto per la realizzazione della
[...] Persona_1 imbarcazione, sottoscrivevano con la il contratto di appalto volto alla Controparte_5 costruzione di detta imbarcazione (…) da effettuarsi presso lo stabilimento di proprietà CP
, aveva chiesto al Tribunale che fosse rilasciata l'autorizzazione al ritiro della imbarcazione.
[...]
Intervenuto il trasferimento dell'azienda all'odierna appellata, con mail dell'01/09/2014, il Curatore del aveva informato tempestivamente il circa il subentro di Controparte_2 Pt_1 Controparte_1 nella titolarità del cantiere e, quindi, riguardo alla “necessità di contattare la stessa per l'asporto della imbarcazione, non dovendosi più ritenere occorrente l'autorizzazione del g.d., ai sensi dell'art.
87 bis L.F.”
Allora, in data 21/11/2014, il aveva conferito al suo tecnico di fiducia, il Capitano Pt_1 CP_8
l'incarico di eseguire un'ulteriore perizia sull'imbarcazione, al fine di stabilire se fosse stato più conveniente asportare il bene o completarne la costruzione o lasciarlo in deposito e, in quest'ultimo caso, se fosse stato “congruo il costo del deposito in €. 3.500,00/mese”.
8 6.2. Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante principale, il era stato tempestivamente informato circa la possibilità di Pt_1 asportare il bene senza la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione da parte del Tribunale ex art. 87-bis L.F.; per altro verso, la “nuova” eccezione (perché dedotta per la prima volta in appello) circa il rifiuto asseritamente opposto dalla società all'asporto del bene ad opera di Controparte_1 Part
se prima questa non avesse pagato il corrispettivo per il rimessaggio del natante è comunque rimasta priva di riscontro probatorio.
Piuttosto, risulta che, anche successivamente alla comunicazione del curatore fallimentare della cessione dell'azienda, aveva ripetutamente chiesto al di asportare il bene, Controparte_1 Pt_1 senza, tuttavia, ottenere un riscontro positivo (docc. 8-15 . Controparte_1
6.3.Che il avesse la piena consapevolezza della possibilità (se non dell'obbligo) di asportare il Pt_1 bene dal Cantiere è avvalorata, come sopra esposto, dall'incarico conferito al proprio di CP tecnico di fiducia di indicare quale operazione fosse più conveniente fare relativamente all'imbarcazione, tra l'asporto, il completamento della costruzione o mantenerne il deposito in cantiere.
6.4. Del tutto correttamente e condivisibilmente, quindi, il primo Giudice ha ritenuto che tra Pt_1
e si era concluso un contratto di rimessaggio/deposito per facta concludentia,
[...] Controparte_1 attesa la consapevolezza del circa l'allocazione del bene di sua proprietà presso il cantiere di Pt_1 sin dalla conclusione del contratto d'appalto e le reiterate richieste ricevute di ritiro del CP natante e di pagamento del corrispettivo per la custodia del bene in seguito alla risoluzione dei contratti di appalto che ne legittimavano la presenza in cantiere, e, quindi, tenuto conto della sua scelta ponderata ed inequivoca di lasciarlo in deposito presso il cantiere acquisito dall'odierna appellata (cfr. Cass. n. 7363/1997; Cass. n. 6866/1993 e Cass. n. 3288/1982), tanto da chiedere il risarcimento dei danni per omessa custodia di tre generatori all'interno del bene (salvo poi mutare la causa petendi nel presente giudizio, come si dirà nel prosieguo).
In ogni caso, se anche non si volesse qualificare formalmente il rapporto tra le parti quale contratto di deposito come preteso dall'appellante principale, il dovrebbe -di fatto- sottostare alle Parte_1 medesime conseguenze, ove si consideri che dovrebbe comunque versare un'indennità per l'occupazione sine titulo del cantiere, indennità che dovrebbe essere parametrata ai costi di deposito e rimessaggio delle navi, considerata la natura del bene e la collocazione dell'imbarcazione in un cantiere navale.
Per tutto quanto esposto, risulta dovuto dal il corrispettivo per il rimessaggio dell'imbarcazione Pt_1 presso il cantiere di dal 14/07/2014 sino all'effettivo asporto, pacificamente avvenuto Controparte_1 il 30/09/2024.
6.5. Tale conclusione non è inficiata e confutata nemmeno dalle doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo d'appello principale.
Invero, il richiamo alle sentenze emesse dal Tribunale di Cassino e dalla Corte d'Appello di Roma è del tutto inconferente, essendo state emesse all'esito dei processi contro il altro Controparte_2 soggetto giuridico e non parte del presente giudizio.
9 Invece, la dichiarazione del curatore del -riportata nel verbale d'incanto del Controparte_2
18/04/2014 e relativa al suo impegno a corrispondere all'aggiudicatario definitivo un'indennità per l'occupazione del capannone- non era stata recepita nel contratto di cessione dell'azienda del
07/07/2014 (il cui testo era stato approvato dal Giudice fallimentare), unico atto vincolante tra le parti.
Quindi, trattasi di una dichiarazione di meri intenti, non tramutatasi, tuttavia, in una dichiarazione vincolante per le parti interessate.
In ogni caso, l'obbligazione in esame, qualora vigente, potrebbe avere valore solo tra le parti del contratto, e non anche nei confronti di un soggetto terzo, qual è Controparte_2 Controparte_1 il . Parte_1
In relazione, invece, all'art. 7 del contratto di cessione dell'azienda citato dall'appellante, ferma la valenza di tale pattuizione solo nei confronti delle parti contrattuali e non di terzi, contrariamente a quanto assunto dal , non si era impegnata a sostenere le spese per Parte_1 Controparte_1 sgomberare i beni giacenti all'interno del cantiere, bensì si era solo impegnata ad ottenere, a sue cure e spese, che la proprietaria del bene lo asportasse, liberando, in tal modo, il da Controparte_2 tale onere. Del resto, come sopra evidenziato, il aveva fatto eseguire una perizia proprio per Pt_1 valutare le modalità e i costi di asporto dell'imbarcazione.
Le superiori argomentazioni determinano il rigetto anche del terzo motivo d'appello, con cui l'appellante chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di condannare a riconsegnare Controparte_1
a sue spese il bene per cui è causa al . Parte_1
Invero, si ribadisce, ferma l'estraneità del alle pattuizioni intercorse tra il Pt_1 Controparte_2
e in sede d'incanto e di trasferimento dell'azienda, nel contratto di cessione la Controparte_1 cessionaria non si era comunque impegnata a farsi carico degli oneri per la liberazione del cantiere navale dall'imbarcazione oggetto di giudizio.
7. Il quarto motivo d'appello principale e il primo motivo d'appello incidentale possono essere congiuntamente esaminati in quanto devolvono al Collegio la valutazione circa la fondatezza o meno della domanda riconvenzionale formulata dal relativa al risarcimento dei danni conseguenti - Pt_1 in tesi- al mancato ritrovamento di tre generatori all'interno dell'imbarcazione oggetto di giudizio.
7.1 Con il quarto motivo, l'appellante principale censura l'“errata statuizione circa la natura risarcitoria del credito della comparente per l'omesso rinvenimento dei generatori all'interno del manufatto nonché circa la determinazione del relativo valore”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale di Milano avrebbe errato a ritenere che la domanda risarcitoria formulata dal per l'omesso rinvenimento dei generatori fosse stata Parte_1 proposta in forza dell'asserito contratto di deposito e non -come in tesi avvenuto- a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
In particolare, l'appellante precisa di ignorare se l'asporto dei generatori fosse avvenuto in data antecedente alla vendita dell'azienda (e, quindi, con responsabilità del cedente Controparte_2 oppure successivamente (con conseguente responsabilità del cessionario), avendo solo rilevato la presenza dei generatori all'interno del natante nel maggio 2013, poi non rinvenuti nel novembre 2014
(e, quindi, successivamente alla cessione dell'azienda del 7/07/2014), cosicché evidenzia di aver
10 formulato “la propria domanda di risarcimento in via ipotetica e, soprattutto, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. poiché il bene era nella disponibilità di in CP forza del contratto di appalto con e, quindi, di in forza del Controparte_5 Controparte_1 subentro nel contratto di subappalto conseguente alla cessione di azienda”.
Riguardo al quantum risarcitorio, invece, l'appellante censura “l'incongruità della valutazione offerta dal perito (imponibili euro 34.900,00) fondata su un documento che non avrebbe potuto e dovuto essere utilizzato dal C.T.U. non essendo stato tempestivamente acquisito agli atti del giudizio (poiché tardivamente depositato ex adverso con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.) e, in ogni caso, del tutto irrilevante come evidenziato dal C.T.P. della comparente ”. Persona_2
Pertanto, chiede la rinnovazione della C.T.U. circa la determinazione del valore complessivo dei generatori.
7.2. Con il primo motivo d'appello incidentale, censura l'“errato ed ingiusto Controparte_1 riconoscimento del risarcimento del danno in favore di ”. Parte_1
Secondo la prospettazione d'appello incidentale, il avrebbe omesso di dare la prova del suo Pt_1 diritto di proprietà in ordine ai generatori che assume essere stati asportati e, quindi, dell'avvenuto pagamento dei medesimi, cosicché non avrebbe nemmeno provato i danni asseritamente subiti;
non avrebbe mai assunto che nel momento della consegna dell'imbarcazione a Controparte_1
(07/07/2014) i generatori fossero ancora presenti all'interno dell'imbarcazione, né un tale accertamento è avvenuto nel corso del primo grado di giudizio, tanto che, proprio per tale ragione, il ha formulato la domanda riconvenzionale subordinandola all'accertamento della presenza dei Pt_1 generatori all'interno dell'imbarcazione “al momento della consegna dell'azienda da
[...]
a ; non avrebbe provato, per l'effetto, l'elemento perfezionativo Controparte_2 Controparte_1 del contratto di deposito, ovvero la “consegna”; non avrebbe denunciato tempestivamente la mancanza dei generatori all'interno dell'imbarcazione, sebbene sin dal 29/11/2014 fosse in possesso di una perizia di parte che dava atto della mancanza di tre generatori, il che confermerebbe -in tesi- la mancata consegna di detti beni;
con l'atto d'appello avrebbe dichiarato -per la prima volta- di non aver avanzato la propria domanda riconvenzionale a titolo di inadempimento contrattuale, bensì, “in via ipotetica”, per fatto illecito ex art. 2043 c.c., cosicché tale domanda, secondo l'appellata, oltre ad essere inammissibile, sarebbe infondata per la mancata prova dal parte del dell'esistenza del Pt_1 danno e dell'imputabilità dello stesso a (avendo lo stesso affermato di ignorare ancora Controparte_1 il momento nel quale fosse avvenuto l'asporto dei generatori e, dunque, a chi sia imputabile detto fatto illecito).
Per converso, il Tribunale avrebbe “dedotto la “plausibile presenza” dei tre generatori alla data del
30.4.2013, sulla base di una CTU che è risultata fondata, non su prove oggettive, ma su una mera presunzione, che non ha trovato alcun riscontro oggettivo nei documenti agli atti (…) (v. pag. 9 relazione)”.
Inoltre, la fattura SAIM e il documento di trasporto depositati da parte attrice -utilizzati dalla CTU per fondare le proprie conclusioni e dal primo Giudice anche per determinare il quantum risarcibile- non si riferirebbero ai generatori rivendicati da controparte ma a generatori installati su una diversa
11 imbarcazione (docc. 26-27 attrice), cosicché la presenza dei generatori all'interno dell'imbarcazione alla data del 30/04/2023 sarebbe stata desunta -in tesi- dalla CTU esclusivamente dalle fotografie allegate alla perizia di parte, aventi ad oggetto solo due -e non tre- generatori, ancora chiusi, peraltro, nell'imballaggio.
Infine, il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento circa la presenza dei generatori all'interno dell'imbarcazione al momento della consegna dell'azienda da a alla quale era espressamente subordinata l'accoglimento della Controparte_2 Controparte_1 domanda risarcitoria formulata dal con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Pt_1
Per tutto quanto esposto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la Controparte_1 domanda riconvenzionale avanzata dalla Banca avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della mancanza di tre generatori all'interno dell'imbarcazione.
7.3. La domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale è nuova e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Invero, il non ha mai chiesto in primo grado la condanna di ai sensi e per gli Pt_1 Controparte_1 effetti dell'art. 2043 c.c., cosicché, chiedendola per la prima volta in appello, ha mutato la causa petendi e, quindi, l'oggetto del decisum.
Il mutamento difensivo dell'appellante deriva plausibilmente dalla consapevolezza in ordine alla contraddittorietà delle proprie difese in primo grado, ove lo stesso, da un lato, ha negato l'esistenza di un contratto di deposito tra le parti e, dall'altro, ha richiesto il risarcimento danni derivanti dalla lamentata omessa custodia del bene, tipica obbligazione del contratto di deposito.
In ogni caso, la domanda risarcitoria, così riformulata, è infondata nel merito, in quanto il Pt_1
non ha provato i relativi elementi costitutivi.
[...]
A tal proposito, la CTU disposta in primo grado aveva riconosciuto che al momento del sopralluogo all'interno dell'imbarcazione “non era ravvisabile nessuna traccia (forature, cavi, tubazioni) della loro [dei generatori] pregressa presenza o montaggio a bordo come visibile nei rilievi fotografici allegati (foto dalla n 7 allegato n. 3)” e, come evidenziato dalla stessa CTU, nel testo della perizia di parte del 30/04/2013 non erano stati riportati le matricole e la tipologia dei generatori, in tesi, presenti nella sala macchine dell'imbarcazione (cfr. perizia, pag. 7-8; doc. 16 ). Parte_1
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla CTU e recepito dal primo Giudice, non vi è alcuna prova che i generatori (marca “KOHLER”, modello 17.5EFOZD matricola 2211085, modello
27EFOZD matricola 2213353, modello 27EFOZD matricola 2209719), oggetto della fattura emessa dalla SAIM marine in data 31/10/2008 (doc. 24 , del DDT del 28/10/2008 (doc. 25 Controparte_1
e delle foto prodotte dal sub doc. 27 fossero stati installati proprio Controparte_1 Parte_1 nell'imbarcazione oggetto di giudizio.
7.4. Inoltre, come sopra riportato, il ha dichiarato di ignorare se l'asporto dei generatori fosse Pt_1 avvenuto in data antecedente alla vendita dell'azienda oppure successivamente, essendo stati rinvenuti i generatori nel maggio 2013 ed essendo stato il loro asporto accertato nel novembre 2014
(e, quindi, successivamente alla cessione dell'azienda del 7/07/2014), cosicché ha evidenziato di aver formulato “la propria domanda di risarcimento in via ipotetica (n.d.r. avendola subordinata
12 espressamente all'accertamento della presenza dei generatori all'interno dell'imbarcazione “al momento della consegna dell'azienda da a ) e, Controparte_2 Controparte_1 soprattutto, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. poiché il bene era nella disponibilità di in forza del contratto di appalto con e, quindi, di CP Controparte_5 in forza del subentro nel contratto di subappalto conseguente alla cessione di Controparte_1 azienda”.
Ne consegue che il non ha fornito la prova del fatto illecito, né tantomeno dell'esistenza del Pt_1 danno subito, e soprattutto dell'imputabilità dello stesso a con conseguente Controparte_1 infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Sulla base delle suesposte considerazioni, il risarcimento del danno non può essere riconosciuto al neppure a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., con conseguente riforma sul punto della sentenza Pt_1 di primo grado.
Invero, il principio di diritto richiamato dal Tribunale riguardo all'onere del depositario di provare l'esatto adempimento della prestazione di riconsegna della cosa depositata non è applicabile alla fattispecie in esame (Cass. n. 6765/2001), ove si consideri che, a monte, il non ha provato Pt_1
l'installazione dei generatori proprio nell'imbarcazione oggetto di giudizio, né, quindi, di aver subito i lamentati danni.
Pertanto, il primo motivo d'appello incidentale deve essere accolto, e, per l'effetto, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale formulata in primo grado dal con conseguente riforma sul punto dell'impugnata sentenza. Pt_1
8. Il secondo e il terzo motivo d'appello incidentale possono essere congiuntamente esaminati, stante l'oggettiva connessione tra di essi.
8.1. Con il secondo motivo d'appello incidentale, l'appellata censura l'“errata determinazione del compenso dovuto in favore di per il servizio di rimessaggio. Violazione artt. Controparte_1
113 e 114 c.p.c. e art. 115 e 116 c.p.c. – Violazione D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
Secondo l'appellata, nella specie non vi sarebbe alcuna legge che consenta al Giudice di determinare il corrispettivo del servizio reso (rimessaggio) secondo equità, e, per altro verso, nessuna delle parti del presente giudizio avrebbe chiesto di decidere secondo equità, con conseguente violazione, rispettivamente, degli artt. 113 e 114 c.p.c.
Inoltre, evidenzia che la quantificazione del corrispettivo del rimessaggio in € 3.000,00 mensili, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, è notevolmente inferiore a quella operata dalla CTU, pari a € 4.000,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione, per il rimessaggio al “coperto” ed € 2.800,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione, per il rimessaggio all'“esterno”.
Considerate le osservazioni della CTU esposte a pag. 12 della perizia, il costo di € 4.000,00 mensili non avrebbe dovuto essere calcolato sino al mese di agosto 2019, bensì sino alla fine del mese di novembre 2019.
Il primo Giudice, inoltre, nella valutazione della stima delle spese per il rimessaggio, non avrebbe preso in alcun modo in considerazione il “naturale rialzo dei prezzi”, a differenza, peraltro, dell'importo riconosciuto in favore della a titolo risarcitorio “rivalutato all'attualità”. CP_6
13 La statuizione del Tribunale sarebbe errata, infine, anche perché le somme liquidate in favore di sono al netto d'IVA, e ciò sebbene tutte le parti in causa e lo stesso CTU avessero Controparte_1 accertato che sulle somme dovute a titolo di corrispettivo per l'attività di rimessaggio fosse dovuta l'IVA, con conseguente violazione del D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto esposto, chiede, in parziale riforma della sentenza impugnata, di riconoscere un corrispettivo per il servizio di rimessaggio pari ad € 4.000,00 mensili, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, da ogni singola scadenza, a far data dal 07/07/2014 sino all'effettivo asporto del bene;
ovvero, in subordine, il diritto a ricevere il corrispettivo nella misura accertata dalla CTU
e, dunque, pari ad € 4.000,00 mensili, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, per il periodo
07/07/2014 – 05/12/2019, e pari ad € 2.800,00 oltre iva, interessi e rivalutazione, dal 6/12/2019 sino all'effettiva liberazione del cantiere.
8.2. Con il terzo motivo d'appello incidentale, censura l'“errato calcolo a seguito di compensazione dei rispettivi crediti”.
L'appellata ribadisce che il Tribunale avrebbe errato a operare una compensazione tra le somme dovute in favore della attualizzate e maggiorate dell'IVA, con quelle dovute in favore di CP_6
non attualizzate e al netto d'IVA. Controparte_1
Chiede, dunque, nell'ipotesi in cui venisse accertato il diritto della ad ottenere il risarcimento CP_6 dei danni asseritamente subiti, di operare la compensazione tra le somme rispettivamente dovute alle parti, applicando, per entrambe, i medesimi criteri di calcolo.
8.3. Occorre premettere che, in mancanza di una pattuizione delle parti, la determinazione del corrispettivo per l'attività di rimessaggio e deposito dell'imbarcazione in base a criteri equitativi è rimessa al Giudicante, come d'altra parte richiesto dalla nelle conclusioni del primo Controparte_1 grado, laddove ha chiesto la condanna del al pagamento dell'importo di complessivi € Parte_1
547.137,50 “o della maggiore o minore somma che verrà stabilita dal Tribunale adito”.
Orbene, alla luce delle valutazioni espresse dalla CTU (che aveva quantificato un importo di €
4.000,00 per il deposito “al coperto” dal 07/07/2014 al 31/08/2019, ed € 2.800,00 per il deposito
“all'esterno” dall'01/09/2019 in poi), è ragionevole e condivisibile la decisione del Tribunale di determinare in € 3.000,00 mensili l'importo di tale corrispettivo.
Invero, l'abbattimento della quantificazione operata dalla CTU è giustificata dal periodo di sosta dell'imbarcazione considerevolmente lungo (14/07/2014 - 30/09/2024), dal periodo sostanzialmente paritetico di deposito “al coperto” (dal 14/07/2014 al 31/08/2019) e di deposito “all'esterno”
(dall'01/09/2019 al 30/09/2024), dalla mancata specifica contestazione della dichiarazione della CTU circa l'ampiezza delle aree del cantiere e l'esiguità del numero di imbarcazioni in rimessaggio o sosta al momento del sopralluogo e, infine, dall'assenza di prova riguardo allo svolgimento di una vera e propria attività di rimessaggio, rispetto alla mera attività di deposito dell'imbarcazione, pertanto il corrispettivo deve essere rapportato più che altro al peso derivato dall'occupazione dell'area di cantiere.
14 9. Considerato poi che tutte le parti in causa avevano accertato che sull'importo dovuto a titolo di corrispettivo per l'attività di rimessaggio e custodia fosse dovuta l'IVA, tale importo deve essere maggiorato di tale imposta.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore, mentre vanno riconosciuti all'appellata gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo (come riconosciuti dal primo giudice e non contestati).
Sulla base delle suesposte considerazioni, il secondo e il terzo motivo d'appello incidentale devono essere parzialmente accolti, nella parte in cui censurano il mancato riconoscimento della maggiorazione IVA relativamente al corrispettivo per l'attività di rimessaggio e custodia dell'imbarcazione.
Per tutto quanto esposto, l'appello principale deve essere integralmente rigettato, mentre l'appello incidentale deve essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e non ha riconosciuto la maggiorazione IVA relativamente al corrispettivo per l'attività di rimessaggio e custodia dell'imbarcazione riconosciuto a favore di Controparte_1
10. Pertanto, considerato l'integrale rigetto dell'appello principale e il parziale accoglimento dell'appello incidentale, deve essere condannato in applicazione del principio di Parte_1 soccombenza, a rifondere a le spese del grado, che si liquidano come in dispositivo, Controparte_1 avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa così come indicato dall'appellante principale nella nota di iscrizione a ruolo e dall'appellata nella nota spese (da
€ 260.001,00 a € 520.000,00), e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano n. 9948/2023, pubblicata il 11/12/2023, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e conseguente parziale riforma della sentenza, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado riguardo al diritto di a percepire dal a titolo di corrispettivo per Controparte_1 Parte_1 il rimessaggio e la custodia dell'imbarcazione per cui è causa dal 14/07/2014 al 30/09/2024
l'importo di € 3.000,00 mensili, oltre interessi legali come da sentenza;
2. in accoglimento dell'appello incidentale, condanna a computare l'Iva sul Parte_1 suddetto importo dovuto a a titolo di corrispettivo;
Controparte_1
15 3. in accoglimento dell'appello incidentale, rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal Parte_1
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
5. condanna al rimborso in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 17.179,00 di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 1, c.
1-quater, comma inserito dall'art. 1, c. 17, L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/12/2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
16