Articolo 1 della Legge 4 luglio 1981, n. 349
Versione
10 luglio 1981
Art. 1. - All' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , nel primo comma, dopo le parole: "corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato", sono aggiunte le seguenti: "nonche' gli appartenenti alla polizia di Stato"; nel terzo comma, le parole: "ai militari", sono sostituite con le seguenti: "ad essi"; nel quarto comma, le parole: "L'iscrizione dei militari", sono sostituite con le seguenti: "La loro iscrizione"".

Entrata in vigore il 10 luglio 1981