(Durata dell'efficacia dell'iscrizione).
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
L'effetto cessa se l'iscrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine. ((172)) ---------------- AGGIORNAMENTO (172)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 , ha disposto (con l'art. 13, comma 8-sexies) che "Ai fini di cui all' articolo 2878 del codice civile , e in deroga all' articolo 2847 del codice civile , se il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita".