Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/1982, n. 6259
CASS
Sentenza 20 novembre 1982

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L'art. 51, comma secondo, R.d. 21 giugno 1942 n. 929, che preferisce, nel concorso di più acquirenti dello stesso marchio dal medesimo titolare, chi abbia trascritto prima il suo titolo di acquisto, non è applicabile quando solo un soggetto abbia acquistato il marchio a titolo derivativo, mentre l'altro abbia acquistato a titolo originario, sia pure dalla stessa persona, un nuovo e diverso marchio.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 21 marzo 1967 n. 158, in relazione agli artt. 6 e 7 cod. civ. ed in riferimento agli artt. 2 e 3 cost., nella parte in cui vieta all'imprenditore l'uso del nome patronimico come marchio di fabbrica, se tale nome è già usato con priorità temporale da altro imprenditore, in quanto tale disposizione diretta alla tutela di un interesse di sicura Rilevanza costituzionale, quale è quello di preservare il consumatore dal pericolo di inganni e frodi, assicurando, fra l'altro, l'inconfondibilità delle indicazioni relative alla provenienza dei prodotti, costituisce il risultato di una valutazione comparativa e di una discriminazione legittimamente operata sul piano costituzionale, ispirate a criteri di ragionevolezza, mentre la tutela costituzionale del nome può essere invocata come segno distintivo della persona e non anche quando venga usato per individuare un prodotto commerciale o industriale.*

A norma dell'art. 2573 cod. civ. non occorre che la cessione del marchio sia contestuale o contemporanea al trasferimento dell'azienda, in quanto la ratio del divieto di alienazione non esige la contemporaneità dell'un trasferimento rispetto all'altro, ma richiede che la cessione del marchio possa ricollegarsi, secondo un rapporto di complementarità economica, alla cessione dell'azienda, al fine di prevenire la possibilità di inganni e di frodi circa la provenienza del prodotto.*

L'art. 42 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929, in tema di decadenza dal brevetto, non prevede che tale decadenza possa essere rilevata dal giudice d'ufficio, ma la stessa deve essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, cioè da chi impugna il brevetto, il quale ha inoltre l'Onere non solo di allegare la nullità o la decadenza, ma di fornirne la prova (art. 58), ovvero dal pubblico ministero, in contraddittorio con gli aventi diritto al marchio, nell'Esercizio di un potere di Azione (art. 59).*

Commentario1

  • 1Il trasferimento dei segni distintivi dell’impresa
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura dell'Avv. Livia Carnevale, Master in Avvocato di Affari di Meliusform Business School I segni distintivi L'imprenditore che opera sul mercato mira a distinguersi dai concorrenti che producono o distribuiscono beni o servizi identici o similari tra loro. Ciascun imprenditore, dunque, utilizza dei segni distintivi che gli consentano di individuarlo sul mercato. I principali segni distintivi sono: la ditta, l'insegna ed il marchio. A questi possono aggiungersi altri simboli di identificazione sul mercato, detti segni distintivi atipici, ad esempio lo slogan pubblicitario[i]. La ditta contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa. L'insegna …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/1982, n. 6259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6259
Data del deposito : 20 novembre 1982

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