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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1568/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1568/2022 promossa da:
(P. I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale pro – tempore, dott. , con il patrocinio Parte_2 dell'avv. FILIPPO PANIZZOLO, elettivamente domiciliati in alla Via Francesco De Pt_1
Nittis presso lo studio dell'Avv. ALESSIO MARIA VIOLA
- OPPONENTE - contro in persona del Presidente Controparte_1 in carica Sig. , C. F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
CARMELA SFORZA, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla Via Masaniello, 19, presso il difensore avv. CARMELA SFORZA
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 19/03/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione notificato in data 14/03/2022, l' Parte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, proponeva opposizione
[...] avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 157/2022 del 02/02/2022 (R.G. 378/2022) – con cui il Tribunale di Foggia aveva ingiunto alla predetta azienda il pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € 104.353,58, oltre Controparte_3 gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria – rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“Accertare e dichiarare che le prestazioni socio sanitarie asseritamente rese nel periodo 1.07.2021 – 31.12.2021 e fatturate dalla società cooperativa Punto Vita a r.l. sono state da questa erogate in difetto di alcuna preventiva valida autorizzazione aziendale e che, per tale motivo, non sono imputabili all' né remunerabili con oneri a carico del SSR, per l'effetto; Pt_3
- a e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla società cooperativa Vita a r.l. CP_1 con l'opposta procedura monitoria e comunque, in via subordinata (e salvo e) la sua incongruità per i motivi dedotti in narrativa;
-dichiarare la nullità e comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 157/2022 opposto;
- nelle more rigettare, ove richiesta dalla società opposta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e le somme pretese sine titulo;
- nella denegata ipotesi di esecuzione del decreto ingiuntivo opposto condannare la
[...] alla restituzione delle somme percette maggiorate di interessi come per Controparte_4
- in ogni caso condannare la società al pagamento delle spese ed onorari Controparte_4 di giudizio”. Con comparsa di risposta del 07/10/2022 si costituiva tardivamente la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. l'integrale rigetto della spiegata Controparte_5 opposizione, con la conferma dell'opposto provvedimento monitorio ed il favore delle spese. In subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento degli importi di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, ovvero degli importi maggiori o minori ritenuti di giustizia, sussistendo la fattispecie dell'indebito arricchimento dell' Pt_3
La causa, istruita solo documentalmente e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 19/3/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Preliminarmente, stante la costituzione in giudizio della Controparte_6
si revoca la dichiarazione di contumacia di cui al verbale d'udienza del 6/07/ 2022.
[...]
3. Nel merito l'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento alla luce delle osservazioni che seguono. Con il ricorso monitorio, la società ha chiesto il pagamento della somma di CP_7 euro 104.353,58 (oltre interessi e spese della procedura) per prestazioni socio-sanitarie erogate nel periodo 1.07.2021 - 31.12. 2021 presso il proprio Centro Diurno sito nel Comune di Lavello (Pz) in favore di utenti residenti nel DDS n. 5 di Cerignola. A fondamento della pretesa ha: a) dedotto che in data 26/05/2021 - a seguito dell'ultima proroga concessa con nota protocollo n. 0028673 del 16/03/2021 – per il tramite del proprio consulente, dott. Per_1
aveva inoltrato espressa richiesta di proroga per ulteriori sei mesi, sino al
[...]
31/12/2021, sussistendo ancora le medesime situazioni di emergenza sanitaria e la necessità di continuità assistenziali a pazienti con gravi patologie;
b) invocato la formazione del silenzio assenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento Regionale della , n. 5 del 2019 il quale stabilisce che “decorsi CP_8 inutilmente i termini dei trenta giorni lavorativi, la proroga si intende tacitamente accordata”. Nell'atto introduttivo l'opponente ha contestato la fondatezza di tale pretesa eccependo, in particolare: a) di non aver mai autorizzato la ad erogare prestazioni Controparte_3 socio-sanitarie nel Centro Diurno extra regionale di Lavello ad utenti residenti in CP_8 oltre il termine dell'ultima proroga concessa, in via derogatoria, fino al 30.06.2021; b) di avere, anzi, espressamente disposto e comunicato al legale rappresentante della
[...] ed agli assistiti che l' l'impossibilità di autorizzare ulteriori proroghe;
CP_7 Pt_3 c) l'insussistenza dei presupposti per il formarsi del silenzio assenso previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. La società opposta nel costituirsi in giudizio ha contestato diffusamente le avverse eccezioni, rilevandone l'infondatezza.
4. Così chiariti i termini della presente controversia, giova preliminarmente ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
5. Fatta tale premessa, va evidenziato che nel caso di specie l'opposta - attrice in senso sostanziale – pur avendo dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente - convenuta in senso sostanziale ed allegato l'inadempimento della controparte, non ha fornito la prova dell'esistenza di un valido titolo su cui fondare la propria pretesa. Innanzitutto, risulta documentalmente provato che il Distretto Socio Sanitario n. 55 di Cerignola ha provveduto, previo assenso della competente Unità di Valutazione Multidimensionale (di seguito solo UVM), a prorogare la frequenza degli utenti inviati dal 2018 nel Centro Diurno extraregionale Punto Vita di Lavello esclusivamente fino alla data del 31.12.2020, a seguito della riforma del settore attuata con L.R. n. 9/2017 ed i successivi regolamenti regionali nn. 4 e 5 del 2019. In particolare, l'opponente ha ritualmente prodotto i provvedimenti con cui il DDS n. 55 di Cerignola ha autorizzato e comunicato, tanti ai vari assistiti1 quanto al legale rappresentante della società opposta, la proroga alla frequenza della struttura extra regionale sino al 31.12.2020. Orbene, in tali provvedimenti si specifica che la proroga è stata autorizzata dal DDS n. 55 di Cerignola con la seguente motivata prescrizione ” ..SI AUTORIZZA in deroga a quanto stabilito, la frequenza del Centro Diurno “ di Lavello (PZ) a decorrere dalla scadenza CP_1 dell'ultimo PAI , sino al 31.12.2020, per l' Rammentando come da nota n. 0098396 del 14.10.2020 che in considerazione della ubicazione di tale Centro Diurno fuori Regione, della mancata contrattualizzazione dello stesso, dell'impossibilità conseguenziale di produrre flussi informativi, del numero dei posti disponibili in Centri Diurni contrattualizzati sul territorio Distrettuale, non si potrà procedere ad ulteriori proroghe, come già esplicitato alla familiare…..”. Peraltro, non si può sostenere che le ragioni poste a fondamento dei richiamati provvedimenti adottati dal DSS n. 55 di Cerignola – comunque non impugnati dall'opposta nelle opportune sedi - siano state superate dall'autorizzazione ad utilizzare la struttura extraregionale di Lavello fino al 30.06.2021, trattandosi di determinazione adottata in via eccezionale e temporanea, per far fronte all'emergenza della pandemia da Covid 19. Orbene, attesa l'esistenza di un preventivo esplicito diniego a qualsivoglia ulteriore proroga, non residua alcuno spazio per invocare la formazione del silenzio assenso ex art. 3 del Regolamento Regionale della , n. 5 del 2019. CP_8
Non di meno, tale norma non potrebbe astrattamente applicarsi al caso di specie in quanto, come pure chiarito dal TAR Puglia nella sentenza n. 937/2022 resa fra le medesime parti “
….l'art. 3 del Regolamento n. 5 del 2019 prevede certo che la struttura, che ha in CP_8 CP_8 carico il paziente, almeno n ativi prima della scadenza del trattamento, notifichi la richiesta di proroga alla UVM del DSS e all'Area socio-sanitaria dell' nella quale insiste la Pt_3 struttura erogante, e che “Decorsi inutilmente i termini dei 30 gg. lavorativi, la proroga s'intende tacitamente accordata”, ma una siffatta disciplina riguarda, a tutta evidenza, le strutture accreditate e contrattualizzate con l' ella Regione. La struttura ricorrente opera invece fuori regione, ossia Pt_3
è nel comune di Lavello (PZ) in Basilicata, e non è affatto contrattualizzata con la ”. CP_8
6. La domanda subordinata di ingiustificato arricchimento avanzata dall'opposta va dichiarata inammissibile. Al riguardo si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale – dal quale questo Tribunale non intende discostarsi – secondo cui "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c." (Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 9633 del 24 marzo 2022; in senso conforme Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933; Tribunale di Trani, sez. I , 11/09/2024 , n. 1296; Tribunale , Roma , sez. V , 18/06/2024 , n. 10369; Tribunale Trani sez. I, 17/07/2024, n.1186; Tribunale , Cagliari , sez. lav. , 05/02/2024 , n. 165). Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, si rileva che l'opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 07/10/2022, quindi ben oltre il termine decadenziale ex artt. 166 e 167 c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza indicata dall'attore opponente nell'atto di citazione (30.06.2022) che scadeva il 10.6.2022, sicché la stessa è decaduta dalla facoltà di proporre in via subordinata la domanda nuova di ingiustificato arricchimento. Conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione proposta il decreto ingiuntivo opposto va revocato, mentre va dichiarata inammissibile la domanda nuova di ingiustificato arricchimento spiegata dall'opposta. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Foggia in data 2/02/2022;
2) dichiara inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento formulata dall'opposta;
3) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in € 379,50 per esborsi ed in € 11.268,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 19/03/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 19 marzo 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (prot. n. 108052 del 9.11.2020 -doc. n.1); (prot. n. 108055 del 9.11.2020 doc. n.2); Parte_4 Controparte_9 CP_10 (prot. n. 110857 del 13.11.2020 doc. n. 3); (prot. n. 110878 del 13.11.2020 doc. n. 4);
[...] CP_11 CP_12 (prot. n. 110865 del 13.11.2020 doc. n. 5); (prot. n. 115308 del 25.11.2020 doc. n. 6); Controparte_13 [...]
(prot. n. 115363 del 25.11.2020 doc. n. 7); (prot. n. 115391 del 25.11.2020 doc. n. 8); CP_14 Parte_5 [...] Controparte_1
, , ( doc. n. 9); (prot. n. 105835 del 3.11.2020 doc. n. 10). Parte_6 Controparte_15 Parte_7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1568/2022 promossa da:
(P. I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale pro – tempore, dott. , con il patrocinio Parte_2 dell'avv. FILIPPO PANIZZOLO, elettivamente domiciliati in alla Via Francesco De Pt_1
Nittis presso lo studio dell'Avv. ALESSIO MARIA VIOLA
- OPPONENTE - contro in persona del Presidente Controparte_1 in carica Sig. , C. F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
CARMELA SFORZA, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla Via Masaniello, 19, presso il difensore avv. CARMELA SFORZA
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 19/03/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione notificato in data 14/03/2022, l' Parte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, proponeva opposizione
[...] avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 157/2022 del 02/02/2022 (R.G. 378/2022) – con cui il Tribunale di Foggia aveva ingiunto alla predetta azienda il pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € 104.353,58, oltre Controparte_3 gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria – rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“Accertare e dichiarare che le prestazioni socio sanitarie asseritamente rese nel periodo 1.07.2021 – 31.12.2021 e fatturate dalla società cooperativa Punto Vita a r.l. sono state da questa erogate in difetto di alcuna preventiva valida autorizzazione aziendale e che, per tale motivo, non sono imputabili all' né remunerabili con oneri a carico del SSR, per l'effetto; Pt_3
- a e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla società cooperativa Vita a r.l. CP_1 con l'opposta procedura monitoria e comunque, in via subordinata (e salvo e) la sua incongruità per i motivi dedotti in narrativa;
-dichiarare la nullità e comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 157/2022 opposto;
- nelle more rigettare, ove richiesta dalla società opposta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e le somme pretese sine titulo;
- nella denegata ipotesi di esecuzione del decreto ingiuntivo opposto condannare la
[...] alla restituzione delle somme percette maggiorate di interessi come per Controparte_4
- in ogni caso condannare la società al pagamento delle spese ed onorari Controparte_4 di giudizio”. Con comparsa di risposta del 07/10/2022 si costituiva tardivamente la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. l'integrale rigetto della spiegata Controparte_5 opposizione, con la conferma dell'opposto provvedimento monitorio ed il favore delle spese. In subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento degli importi di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, ovvero degli importi maggiori o minori ritenuti di giustizia, sussistendo la fattispecie dell'indebito arricchimento dell' Pt_3
La causa, istruita solo documentalmente e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 19/3/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Preliminarmente, stante la costituzione in giudizio della Controparte_6
si revoca la dichiarazione di contumacia di cui al verbale d'udienza del 6/07/ 2022.
[...]
3. Nel merito l'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento alla luce delle osservazioni che seguono. Con il ricorso monitorio, la società ha chiesto il pagamento della somma di CP_7 euro 104.353,58 (oltre interessi e spese della procedura) per prestazioni socio-sanitarie erogate nel periodo 1.07.2021 - 31.12. 2021 presso il proprio Centro Diurno sito nel Comune di Lavello (Pz) in favore di utenti residenti nel DDS n. 5 di Cerignola. A fondamento della pretesa ha: a) dedotto che in data 26/05/2021 - a seguito dell'ultima proroga concessa con nota protocollo n. 0028673 del 16/03/2021 – per il tramite del proprio consulente, dott. Per_1
aveva inoltrato espressa richiesta di proroga per ulteriori sei mesi, sino al
[...]
31/12/2021, sussistendo ancora le medesime situazioni di emergenza sanitaria e la necessità di continuità assistenziali a pazienti con gravi patologie;
b) invocato la formazione del silenzio assenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento Regionale della , n. 5 del 2019 il quale stabilisce che “decorsi CP_8 inutilmente i termini dei trenta giorni lavorativi, la proroga si intende tacitamente accordata”. Nell'atto introduttivo l'opponente ha contestato la fondatezza di tale pretesa eccependo, in particolare: a) di non aver mai autorizzato la ad erogare prestazioni Controparte_3 socio-sanitarie nel Centro Diurno extra regionale di Lavello ad utenti residenti in CP_8 oltre il termine dell'ultima proroga concessa, in via derogatoria, fino al 30.06.2021; b) di avere, anzi, espressamente disposto e comunicato al legale rappresentante della
[...] ed agli assistiti che l' l'impossibilità di autorizzare ulteriori proroghe;
CP_7 Pt_3 c) l'insussistenza dei presupposti per il formarsi del silenzio assenso previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. La società opposta nel costituirsi in giudizio ha contestato diffusamente le avverse eccezioni, rilevandone l'infondatezza.
4. Così chiariti i termini della presente controversia, giova preliminarmente ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
5. Fatta tale premessa, va evidenziato che nel caso di specie l'opposta - attrice in senso sostanziale – pur avendo dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente - convenuta in senso sostanziale ed allegato l'inadempimento della controparte, non ha fornito la prova dell'esistenza di un valido titolo su cui fondare la propria pretesa. Innanzitutto, risulta documentalmente provato che il Distretto Socio Sanitario n. 55 di Cerignola ha provveduto, previo assenso della competente Unità di Valutazione Multidimensionale (di seguito solo UVM), a prorogare la frequenza degli utenti inviati dal 2018 nel Centro Diurno extraregionale Punto Vita di Lavello esclusivamente fino alla data del 31.12.2020, a seguito della riforma del settore attuata con L.R. n. 9/2017 ed i successivi regolamenti regionali nn. 4 e 5 del 2019. In particolare, l'opponente ha ritualmente prodotto i provvedimenti con cui il DDS n. 55 di Cerignola ha autorizzato e comunicato, tanti ai vari assistiti1 quanto al legale rappresentante della società opposta, la proroga alla frequenza della struttura extra regionale sino al 31.12.2020. Orbene, in tali provvedimenti si specifica che la proroga è stata autorizzata dal DDS n. 55 di Cerignola con la seguente motivata prescrizione ” ..SI AUTORIZZA in deroga a quanto stabilito, la frequenza del Centro Diurno “ di Lavello (PZ) a decorrere dalla scadenza CP_1 dell'ultimo PAI , sino al 31.12.2020, per l' Rammentando come da nota n. 0098396 del 14.10.2020 che in considerazione della ubicazione di tale Centro Diurno fuori Regione, della mancata contrattualizzazione dello stesso, dell'impossibilità conseguenziale di produrre flussi informativi, del numero dei posti disponibili in Centri Diurni contrattualizzati sul territorio Distrettuale, non si potrà procedere ad ulteriori proroghe, come già esplicitato alla familiare…..”. Peraltro, non si può sostenere che le ragioni poste a fondamento dei richiamati provvedimenti adottati dal DSS n. 55 di Cerignola – comunque non impugnati dall'opposta nelle opportune sedi - siano state superate dall'autorizzazione ad utilizzare la struttura extraregionale di Lavello fino al 30.06.2021, trattandosi di determinazione adottata in via eccezionale e temporanea, per far fronte all'emergenza della pandemia da Covid 19. Orbene, attesa l'esistenza di un preventivo esplicito diniego a qualsivoglia ulteriore proroga, non residua alcuno spazio per invocare la formazione del silenzio assenso ex art. 3 del Regolamento Regionale della , n. 5 del 2019. CP_8
Non di meno, tale norma non potrebbe astrattamente applicarsi al caso di specie in quanto, come pure chiarito dal TAR Puglia nella sentenza n. 937/2022 resa fra le medesime parti “
….l'art. 3 del Regolamento n. 5 del 2019 prevede certo che la struttura, che ha in CP_8 CP_8 carico il paziente, almeno n ativi prima della scadenza del trattamento, notifichi la richiesta di proroga alla UVM del DSS e all'Area socio-sanitaria dell' nella quale insiste la Pt_3 struttura erogante, e che “Decorsi inutilmente i termini dei 30 gg. lavorativi, la proroga s'intende tacitamente accordata”, ma una siffatta disciplina riguarda, a tutta evidenza, le strutture accreditate e contrattualizzate con l' ella Regione. La struttura ricorrente opera invece fuori regione, ossia Pt_3
è nel comune di Lavello (PZ) in Basilicata, e non è affatto contrattualizzata con la ”. CP_8
6. La domanda subordinata di ingiustificato arricchimento avanzata dall'opposta va dichiarata inammissibile. Al riguardo si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale – dal quale questo Tribunale non intende discostarsi – secondo cui "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c." (Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 9633 del 24 marzo 2022; in senso conforme Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933; Tribunale di Trani, sez. I , 11/09/2024 , n. 1296; Tribunale , Roma , sez. V , 18/06/2024 , n. 10369; Tribunale Trani sez. I, 17/07/2024, n.1186; Tribunale , Cagliari , sez. lav. , 05/02/2024 , n. 165). Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, si rileva che l'opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 07/10/2022, quindi ben oltre il termine decadenziale ex artt. 166 e 167 c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza indicata dall'attore opponente nell'atto di citazione (30.06.2022) che scadeva il 10.6.2022, sicché la stessa è decaduta dalla facoltà di proporre in via subordinata la domanda nuova di ingiustificato arricchimento. Conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione proposta il decreto ingiuntivo opposto va revocato, mentre va dichiarata inammissibile la domanda nuova di ingiustificato arricchimento spiegata dall'opposta. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Foggia in data 2/02/2022;
2) dichiara inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento formulata dall'opposta;
3) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in € 379,50 per esborsi ed in € 11.268,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 19/03/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 19 marzo 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (prot. n. 108052 del 9.11.2020 -doc. n.1); (prot. n. 108055 del 9.11.2020 doc. n.2); Parte_4 Controparte_9 CP_10 (prot. n. 110857 del 13.11.2020 doc. n. 3); (prot. n. 110878 del 13.11.2020 doc. n. 4);
[...] CP_11 CP_12 (prot. n. 110865 del 13.11.2020 doc. n. 5); (prot. n. 115308 del 25.11.2020 doc. n. 6); Controparte_13 [...]
(prot. n. 115363 del 25.11.2020 doc. n. 7); (prot. n. 115391 del 25.11.2020 doc. n. 8); CP_14 Parte_5 [...] Controparte_1
, , ( doc. n. 9); (prot. n. 105835 del 3.11.2020 doc. n. 10). Parte_6 Controparte_15 Parte_7