Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1257/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Monica Raichini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 31.1.2025 tenutasi in modalità da remoto alle ore 11.15, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice Parte_1
del lavoro l' . per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande CP_2 CP_3
“Accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto al riconoscimento dell'aggravamento dei Parte_1
postumi (danno biologico) relativi all'infortunio del 29.03.2011, già riconosciuto dall' con il Caso n. CP_1
5078779000, nel senso che detti postumi si sono aggravati ed il danno biologico che ne è derivato è passato dall'8%, già riconosciuto dall' , al 18% a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento del CP_1
30.04.2021 o da quella diversa data che si dovesse accertare in corso di causa, e che pertanto il danno biologico complessivo del Sig. è passato dal grado complessivo del 13% al grado complessivo del Parte_1
24%, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento del 30.04.2021, o da quella diversa data che si dovesse accertare nel corso di causa, e, per l'effetto 1) accertare e dichiarare altresì che il Sig. Parte_1
ha diritto alla corresponsione della connessa e conseguente prestazione economica (rendita mensile)
[...]
corrispondente al predetto grado complessivo del 24%, o nella diversa misura, maggiore o minore, che si dovesse pagina 1 di 5
pro-tempore e/o legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere la prestazione economica (rendita mensile)
connessa e conseguente all'aggravamento di postumi permanenti (danno biologico) complessivo che è passato dal
13% al 24%, o a quella diversa percentuale che si dovesse accertare in corso di causa, con il pagamento dei ratei arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge dal giorno della maturazione e fino all'effettivo soddisfo ai sensi di legge”.
Ha esposto che ha presentato all' sede di Città di AS (PG) , in data 30.04.2021, domanda di CP_1
aggravamento (All.1) del danno biologico, pari all' 08%, già riconosciutogli per pregresso trauma oculare nel 2011 durante il lavoro con conseguente distacco retinico trattato chirurgicamente,
asportazione nel 2011 di cataratta OS dopo aver presentato una recidiva del distacco retinico OS nel dicembre 2014; che detta domanda di aggravamento è stata corredata dal certificato medico del Dott.
in data 16.04.2021 con il quale il medico predetto ha formulato la diagnosi di “ esiti Persona_1
trauma oculare OS con distacco retinico e riduzione del visus “ con una proposta valutativa postumi del
18%; che L sede di Città di AS (PG), con comunicazione scritta datata 24.01.2012, (All.2), CP_1
con riferimento al caso della domanda di aggravamento al quale ha dato il numero 507879000 del
29.04.2011 e cioè il numero dell'infortunio dal quale è inizialmente originato il riconoscimento dell'08% di danno biologico , ha così risposto alla domanda di aggravamento : “ E' stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che, come previsto dal decreto legislativo n. 38 del 23/02/2000 , da diritto ad indennizzo in capitale . La menomazione accertata è la seguente : OS: esiti di intervento traumatico con cerchiaggio e piombaggio, VC-5-6/10 con – 100 sf Esuberanza dei punti di sutura e dolenzia del bulbo. Deficit
campimetrico (vedi campimetria eseguita il 27/07/2011) in 00-OD nella norma. Ambilopia di vecchia Per_2
data VN 2/10 VC 5/10 con +650 sf (non correggibile); grado accertato : 008% Grado complessivo : 013%”; che il Sig. infatti, aveva avuto un pregresso riconoscimento d'invalidità per un infortunio Parte_1
lavorativo del 02.09.2008 (Caso n. 507872427) per una “abduzione a 90° elevazione 100° rotazioni ridotte di
174 tutti i movimenti sono limitati su base antalgica;
scrosciarticolari limitazione del rachide cervicale di ¼
circa su tutti i piani spinalgia pressoria diffusa , rduzione della fisiologica lordosi: grado accertato: 006% “. Ha
dedotto, sulla base della perizia medico legale prodotta, che la valutazione dell' non è corretta. CP_1
Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto deducendo che, a CP_1
suo avviso, il peggioramento discenderebbe da preesistenze e non dall'infortunio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Vertendo, la controversia, sul corretto apprezzamento dei postumi di infortunio lavorativo a seguito di istanza di aggravamento, questo giudicante ha ritenuto di ricorrere all'ausilio di CTU noto all'ufficio cui ha sottoposto il seguente quesito “…esaminati gli atti e i documenti di causa, ed ove ritenuto necessario sottoposta la parte ricorrente ad accertamenti clinici e strumentali e fatto ricorso all'ausilio di specialisti, accerti il C.T.U. se vi sia stato aggravamento dei postumi (danno biologico) relativi all'infortunio del
29.03.2011, già riconosciuto dall con il caso n. 5078779000 determinando, in tale caso, anche la CP_1
percentuale dell'aggravamento della menomazione psicofisica derivante dall'originario infortunio e il livello attuale e complessivo di tale menomazione, precisando anche la decorrenza del suddetto aggravamento ed in particolare se lo stesso fosse già presente alla data della domanda amministrativa di aggravamento del
30.04.2021, ovvero sia successivo…”.
Il CTU ha premesso che l il 29/04/2011, durante il proprio turno di lavoro, riportò trauma Parte_1
contusivo all'occhio sinistro. In base alla documentazione medica visionata, il CTU ha ulteriormente precisato che “…A causa delle lesioni riportate nel trauma il soggetto riferisce di essere stato sottoposto a diversi interventi chirurgici a carico della retina e del cristallino. Per il resto conferma la documentazione in atti e precisa che i sanitari dell'Istituto Assicuratore hanno stabilito che le menomazioni esitate alle lesioni riportate nel trauma sono state valutate nella misura dell'8%. Il soggetto precisa, altresì, di essere titolare di rendita e le menomazioni riconosciute dai sanitari dell'istituto assicurativo sono state quantificate in misura pari CP_1
al 16%.....”.
Il CTU ha, dunque, formulato le seguenti valutazioni medico legali “Il trauma, come emergente dalla visita specialistica cui l' è stato sottoposto, è stato responsabile di un brusco spostamento del vitreo con Parte_1
successiva trazione improvvisa e violenta sulla superficie retinica con lesione della retina e distacco retinico,
trattato chirurgicamente con intervento ab-esterno. A ciò del tutto verosimilmente è conseguito il manifestarsi,
nel tessuto retinico, di una reazione infiammatoria asettica con successiva fibrosi ed irrigidimento della retina e conseguente formazione di membrane epi- e sotto-retiniche aderenti che, retraendosi con il passare del tempo,
possono portare ad una recidiva della lesione retinica con conseguente necessità di sottoporre l a Parte_1
vitrectomia finalizzato a “liberare” la retina delle trazioni che potrebbero essere responsabili di ulteriori episodi di distacco retinico. Va comunque precisato che alcune delle membrane si sono riformate producendo una trazione tangenziale con disorganizzazione e deformazione del tessuto retinico maculare con conseguente pucker pagina 3 di 5 che riduce sensibilmente la sensibilità retinica centrale. Alle lesioni riportate nel trauma è esitato un grave deficit visivo in soggetto affetto da patologia pre-esistente all'occhio controlaterale (ambliope); tali menomazioni sono valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai riferimenti di cui al DM 38/00, in considerazione delle pre-esistenze extra-lavorative concorrenti, in misura pari al 20% (venti per cento), all'epoca della domanda amministrativa del 30/04/2021. Tali menomazioni sono da valutarsi complessivamente con altre condizioni patologiche già valutate dall (che dalle operazioni di consulenza è emerso sembrano riferirsi a CP_1
menomazioni a carico dell'apparato osteo-articolare ed in particolare il rachide e le articolazioni scapolo-omerali e valutate globalmente nella misura del 6%) nella misura del 24% (ventiquattro per cento) all'epoca della domanda amministrativa del 30/04/2021. Allo stato attuale, lo specialista oculista ha rilevato l'ulteriore aggravamento del deficit visivo cosicché le menomazioni sono attualmente valutabili nella misura del 24%
(ventiquattro per cento), con decorrenza dall'inizio delle operazioni di consulenza tecnica, da valutarsi globalmente in misura pari al 28% (ventotto per cento)”.
Le valutazioni del C.T.U. non sono state oggetti di rilievi critici da parte dei cc.tt.pp. ed esse possono dunque essere apprezzate come valide a fini decisori.
La domanda è, dunque, fondata ed alla parte ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla rendita,
dalla data della domanda di aggravamento, da commisurarsi ad un grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 24% con incremento al 28% a decorrere dalla data dell'inizio delle operazioni peritali..
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara che il Sig. , in relazione all'infortunio del 29.03.2011, già Parte_1
riconosciuto dall' con il Caso n. 5078779000, ha subito un aggravamento dei postumi dall'8% al CP_1
20% a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento del 30.04.2021 e che pertanto il danno biologico complessivo del Sig. è passato dal grado complessivo del 13% al grado Parte_1
complessivo del 24%, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento del 30.04.2021,
passando poi al grado del 28% a decorrere dal 17.4.2024 a causa di un ulteriore aggravamento e, per l'effetto dichiara che il Sig. ha diritto alla corresponsione della prestazione Parte_1
economica (rendita mensile) corrispondente al predetto grado complessivo del 24% dalla data della domanda amministrativa e corrispondente al grado del 28% dal 17.4.2024; condanna, quindi, l , CP_1 pagina 4 di 5 in persona del Presidente pro-tempore e/o legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere la prestazione economica (rendita mensile) connessa e conseguente all'aggravamento di postumi permanenti rapportata al grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 24% dalla data della domanda amministrativa e rapportata al 28% dalla data del 17.4.2024 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 16 della l. n. 412/1991 dal giorno della maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Monica Raichini CP_1
procuratore antistatario, liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi Iva e Cpa come per legge. Pone
definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Perugia 31.1.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 5 di 5