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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4695/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4695/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4695/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GOMEZ PALOMA GIOVANNI ( ) Corso Magenta n. 24 MILANO;
C.F._1
( ) CORSO MAGENTA 84 MILANO;
Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) CORSO MAGENTA N. 84 20123 MILANO;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in CORSO MAGENTA 84 MILANOpresso il difensore avv. BONALUME PAOLO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO e dell'avv. MARANI MARIA PAOLA ( VIA BORELLI, 1 41121 , elettivamente domiciliato in VIA C.F._4 CP_1
BORELLI, 1 41121 presso il difensore avv. DELLA FONTANA ALBERTO CP_1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentirla condannare a pagare la somma Controparte_1 capitale di € 8.578,68, oltre accessori, in qualità di cessionaria di
Cont crediti vantati da taluni fornitori verso .
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda ed eccependo in via preliminare l'inopponbilità delle cessioni a T_
, avendole espressamente rifiutate.
[...]
II. La preliminare eccezione di inopponibilità delle cessioni Cont ad è fondata e va accolta.
Consta che la convenuta, ricevuta notifica delle cessioni dei crediti da parte di le abbia espressamente rifiutate, come T_ da documentazione in atti (doc. 1).
A tenore dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, le cessioni di credito verso le P.A. sono inopponibili alla P.A. se le stesse siano state rifiutate entro 45 giorni.
Il d.lgs n. 50 cit. è stato abrogato a far data dal 1 luglio
2023, salvo che per i procedimenti in corso, intendendosi per tali le procedure ed i contratti per i quali i bandi siano stati pubblicati in data antecedente.
Al presente giudizio, riguardando appunto situazioni pregresse, essendo stato introdotto con citazione notificata prima dell'abrogazione del d.lgs n. 50, è applicabile la norma invocata dal convenuto.
Consegue la fondatezza dell'eccezione preliminare, di difetto di legittimazione passiva.
Consegue il rigetto della domanda per pagamento del capitale.
III. Parte attrice ha mantenuto la domanda di pagamento degli accessori: interessi moratori, interessi anatocistici e costi di recupero ex art. 6 d.lgs. 231 del 2002, essendo azzerata la sorte capitale (come da sue conclusioni).
pagina 3 di 4 All'evidenza, tali voci accessorie del credito, cadendo la domanda principale avente ad oggetto il pagamento del capitale, sono destinate a seguirne la sorte.
Quanto agli interessi moratori non sono dovuti, in assenza di inadempimento/ritardo nel pagamento.
Quanto agli interessi anatocistici, gli stessi non competono.
Essendo “interessi su interessi”, gli stessi non spettano non competendo gli interessi di mora.
Del pari, i costi di recupero non competono, posto che si è accertato non sussistere credito al riguardo da parte dell'attrice
Cont verso .
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 15 luglio Parte_1
2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attrice a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4695/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4695/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GOMEZ PALOMA GIOVANNI ( ) Corso Magenta n. 24 MILANO;
C.F._1
( ) CORSO MAGENTA 84 MILANO;
Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) CORSO MAGENTA N. 84 20123 MILANO;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in CORSO MAGENTA 84 MILANOpresso il difensore avv. BONALUME PAOLO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO e dell'avv. MARANI MARIA PAOLA ( VIA BORELLI, 1 41121 , elettivamente domiciliato in VIA C.F._4 CP_1
BORELLI, 1 41121 presso il difensore avv. DELLA FONTANA ALBERTO CP_1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentirla condannare a pagare la somma Controparte_1 capitale di € 8.578,68, oltre accessori, in qualità di cessionaria di
Cont crediti vantati da taluni fornitori verso .
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda ed eccependo in via preliminare l'inopponbilità delle cessioni a T_
, avendole espressamente rifiutate.
[...]
II. La preliminare eccezione di inopponibilità delle cessioni Cont ad è fondata e va accolta.
Consta che la convenuta, ricevuta notifica delle cessioni dei crediti da parte di le abbia espressamente rifiutate, come T_ da documentazione in atti (doc. 1).
A tenore dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, le cessioni di credito verso le P.A. sono inopponibili alla P.A. se le stesse siano state rifiutate entro 45 giorni.
Il d.lgs n. 50 cit. è stato abrogato a far data dal 1 luglio
2023, salvo che per i procedimenti in corso, intendendosi per tali le procedure ed i contratti per i quali i bandi siano stati pubblicati in data antecedente.
Al presente giudizio, riguardando appunto situazioni pregresse, essendo stato introdotto con citazione notificata prima dell'abrogazione del d.lgs n. 50, è applicabile la norma invocata dal convenuto.
Consegue la fondatezza dell'eccezione preliminare, di difetto di legittimazione passiva.
Consegue il rigetto della domanda per pagamento del capitale.
III. Parte attrice ha mantenuto la domanda di pagamento degli accessori: interessi moratori, interessi anatocistici e costi di recupero ex art. 6 d.lgs. 231 del 2002, essendo azzerata la sorte capitale (come da sue conclusioni).
pagina 3 di 4 All'evidenza, tali voci accessorie del credito, cadendo la domanda principale avente ad oggetto il pagamento del capitale, sono destinate a seguirne la sorte.
Quanto agli interessi moratori non sono dovuti, in assenza di inadempimento/ritardo nel pagamento.
Quanto agli interessi anatocistici, gli stessi non competono.
Essendo “interessi su interessi”, gli stessi non spettano non competendo gli interessi di mora.
Del pari, i costi di recupero non competono, posto che si è accertato non sussistere credito al riguardo da parte dell'attrice
Cont verso .
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 15 luglio Parte_1
2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attrice a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4