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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/06/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5275 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Scuro Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Abruzzi C.F._2
25, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, sig.ra Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Piergiovanni Alleva
[...] C.F._3
(C.F. e dall'Avv. Mariadolores Furlanetto (C.F. ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Vivaldi n. 15, giusta procura in atti;
Appellata
E
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Scuro (C.F. C.F._7 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio C.F._8
n. 37, giusta procura in atti,
Appellati / Appellanti in via incidentale
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_5 C.F._9
Miano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. C.F._10
163, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12575/2021, emessa dal Tribunale Civile di Roma, pubblicata in data 9.07.2021, all'esito del procedimento di primo grado R.G. 71758/2019, notificata a mezzo pec in data 23 luglio 2021.
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa e contraria eccezione ed istanza, in accoglimento del presente gravame ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza, valutata e disposta l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già articolate da parte appellante e non ammesse dal Tribunale nella fase a cognizione piena del primo grado di giudizio, così statuire e disporre:
- previa sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 12575/2021, resa dal
Tribunale Civile di Roma, in persona del G.I. D'Angelo, pubblicata in data 9.07.2021, all'esito del procedimento di primo grado R.G. 71758/2019 (…), notificata a mezzo pec in data 23 luglio 2021, stante il gravissimo pregiudizio che andrebbe a subire l'appellante in caso di esecuzione diretta ai soggetti pretesi conduttori, per tutto quanto sopra esposto e ritenuto;
- nel merito, accogliere le conclusioni già rassegnate dalla sig.ra in primo grado, a Parte_1
mezzo della memoria di costituzione in giudizio del 16.01.2021, da intendersi quivi integralmente riportate e trascritte, previo accertamento e dichiarazione, in punto di fatto, dell'esercizio del possesso esclusivo da parte della Sig.ra sull'immobile sito in Roma, via Chiana n. 1 Parte_1
int. 3/4, ininterrottamente dal 1981 ad oggi, solo asseritamente locato a terzi e, subordinatamente, accertato e dichiarato il diritto di abitazione della stessa sig.ra ex art. 1022 c.c. in forza di Pt_1
assegnazione stabilita da sentenza passata in giudicato e, conseguentemente e per l'effetto, respingere tutte le domande della perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto Controparte_1
quanto sopra esposto e ritenuto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, a carico di parte appellata CP_1
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
A) Dichiarare inammissibile il proposto appello principale, considerata la mancata osservanza del rito previsto in materia di locazione, ovvero valutata la tempestività disporre il mutamento del rito, con ogni conseguenza in merito alle intervenute decadenze;
B) Sempre in merito all'appello principale, considerata la proposizione di domanda nuova e diversa volta ad accertare un presunto possesso esclusivo non riferibile alla assegnazione della casa coniugale, dichiarare la stessa inammissibile con ogni conseguenza di legge;
C) In merito all'appello incidentale, dichiarare che lo stesso per quanto in narrativa, non rientrando nella disposizione configurata dagli artt.334 cpc e 436 comma 3 cpc, è irrimediabilmente tardivo, e deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile.
D) Gradatamente, dichiarali inammissibili e/o improcedibili, in quanto volti a sostenere domande tra loro confliggenti;
E) In ogni caso dichiarare tutti gli appelli improcedibile e/o inammissibili ex art.348 bis cpc;
In via principale e nel merito
Rigettare integralmente i proposti appelli e per l'effetto confermare in toto l'impugnata sentenza.
Vinte le spese.
Per gli appellati / appellanti in via incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa e contraria eccezione, valutata e disposta l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già articolate dai concludenti (e riportate nel prosieguo sub IX per comodità del Collegio adito), immotivatamente non ammesse dal Tribunale nella fase a cognizione piena del primo grado di giudizio, così statuire e disporre: - preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 12575/2021, resa dal Tribunale Civile di Roma, in persona del G.I. D'Angelo, pubblicata in data 9.07.2021, per quanto sopra esposto e ritenuto;
- nel merito, in via principale, accogliere le conclusioni dai germani già rassegnate nel CP_3 primo grado di giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall'appellata Controparte_1
- nel merito, gradatamente, accertare la mancata opposizione e contestazione rispetto all'appello principale proposto dalla sig.ra avverso la predetta sentenza e, per l'effetto, Parte_1
compensare integralmente le spese di lite tra i germani e la medesima sig.ra con CP_3 Pt_1
conseguente impossibilità di configurare a loro carico una soccombenza ex art 91 c.p.c., per tutto quanto sopra esplicitato e ritenuto;
- in accoglimento dei motivi di appello proposti in via incidentale, in riforma integrale della stessa sentenza n. 12575/2021, dichiarare l'inesistenza del rapporto asseritamente locativo azionato dalla
a causa dell'indisponibilità materiale e giuridica in capo alla del CP_1 Controparte_1
bene immobile sito in Roma, via Chiana n. 1 int.
3-4 all'atto della sottoscrizione del contratto;
e, gradatamente, dichiarare la nullità del contratto denominato “di locazione ad uso abitativo” del
14.03.2016, in forza del combinato disposto degli artt. 1418 c. II e 1346 c.c., per tutto quanto esposto
e considerato e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di convalida proposta dall'intimante in primo grado Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, a carico di parte appellata Controparte_1
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i suesposti Controparte_5
motivi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in riforma della sentenza n. 12575/21, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. VI, Giudice dott. D'Angelo, pubblicata in data 09.07.2021
a definizione del Giudizio avente NRG 71758/19, rigettare le domande proposte dalla CP_1
[...
Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.09.2019 la intimava lo Controparte_1
sfratto per morosità a , e deducendo Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
di aver concesso loro in locazione ad uso abitativo, con contratto del 14.03.2016, l'appartamento sito in Roma, Via Chiana 1, interni 3 e 4 con corrispettivo mensile di € 700,00 comprensivo di oneri accessori. La Società intimante sosteneva che i conduttori non avevano mai versato tale corrispettivo rendendosi, così, morosi della cifra di € 29.400,00. Per tale ragione, la Società chiedeva la convalida dello sfratto con emissione del decreto ingiuntivo per i canoni non pagati. Nel giudizio promosso si costituivano , e con comparsa Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
depositata in data 12.11.2019, a mezzo della quale spiegavano opposizione deducendo l'indisponibilità in capo alla dell'immobile oggetto di locazione in quanto Controparte_1
vincolato dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c. in favore di in virtù della Parte_1
sentenza n. 252/1993, relativa a divorzio intercorso con , emessa dal Tribunale di Controparte_5
Roma, in forza della quale la stessa viveva nell'immobile de quo ininterrottamente dal 24.10.1981.
Tale sentenza era definitivamente passata in giudicato e trascritta in data 18.08.2019 ovvero prima della notifica dell'intimazione di sfratto intervenuta in data 23.09.2019. Secondo gli intimati, inoltre, il contratto di locazione, oggetto del procedimento di sfratto, sarebbe invalido e fittizio anche per chiara ammissione della precedente Amministratrice della contenuta nella Controparte_1
lettera del 06.07.2016 a loro inviata. Sostenevano, dunque, che il contratto di locazione sarebbe nullo per non aver gli stessi mai goduto dell'immobile in quanto da sempre occupato da Parte_1
loro madre. Concludevano, pertanto, opponendosi alla convalida di sfratto eccependo l'esistenza di un diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c. e la nullità del contratto sia per impossibilità dell'oggetto e sia per mancato rinnovo della registrazione.
Nel giudizio promosso si costituiva la Sig.a con atto di intervento volontario ex art. Parte_1
105 cpc proponendo i medesimi rilievi esposti dagli intimanti ovvero insistendo per l'inammissibilità della procedura di sfratto sulla scorta del proprio diritto reale sull'immobile, fondato su prova scritta costituita dalla sentenza di divorzio, e per la nullità del contratto di locazione per mancanza del requisito dell'oggetto, non disponendo la a disponibilità materiale e giuridica del Controparte_1 bene. Nell'atto altresì precisava di essere divenuta socia effettiva della oco dopo Controparte_1
l'acquisto dell'immobile oggetto di sfratto (nel '74), epoca in cui il coniuge, , ne Controparte_5
diveniva amministratore unico e che dall'89 il capitale sociale risultava ripartito tra i due coniugi detenendo il marito la quota del 51% e la la quota del 49%. Pt_1
All'udienza del 14.11.2019, comparse le parti ed a seguito di discussione, il Giudice si riservava.
Successivamente, la epositava la sentenza n. 17637/2004, emessa dal Tribunale Controparte_1
di Roma, nella quale veniva dichiarata la risoluzione del contratto di locazione sul medesimo immobile oggetto di giudizio stipulato tra la e la in data 01.06.1987 per Controparte_1 Pt_1 inadempimento della conduttrice, e condannata la al rilascio dell'immobile ed al pagamento Pt_1
dei canoni. Sulla scorta di tale produzione, ritenuta ammissibile, ed in considerazione della tesi secondo la quale l'assegnazione della casa familiare è da considerarsi diritto personale di godimento e non diritto reale, come prospettato dagli opponenti, ritenendo l'accordo tra i coniugi sugellato nella sentenza di divorzio del 01.07.1993 non opponibile al terzo locatore in quanto trascritta successivamente alla stipula del contratto di locazione;
rilevando, infine, come alla lettera della che Controparte_1
dichiarava la invalidità del contratto di locazione non fosse seguita alcuna azione giudiziale, il
Giudicante, a scioglimento della riserva assunta, emetteva nei confronti di , Controparte_5 [...]
e ordinanza di rilascio dell'immobile in favore della CP_3 Controparte_4
disponeva mutamento del rito assegnando alle parti termini per il deposito delle Controparte_1
memorie integrative.
All'esito contestando l'ammissione della produzione avversaria ritenuta lesiva del Parte_2
contraddittorio, depositava istanza, ad integrazione o correzione del provvedimento emesso ex art. 665 c.p.c., volta alla fissazione di una cauzione di almeno 1,5 milioni di euro a carico della società intimante giustificata dal rilevante valore del bene immobile, e dai danni potenziali a carico dell'esponente, ipotizzabili anche in ragione della mancata pubblicazione dei bilanci sin dal 2011 da parte della . Controparte_1
L'istanza, ritenuta irrituale, veniva rigettata, mentre la produzione della sentenza del 2004, di risoluzione del contratto di locazione tra le stesse parti, veniva ammessa in quanto costituente giudicato esterno rilevabile d'ufficio e sul quale il Giudice è tenuto a pronunciare.
Successivamente, si apriva la fase a cognizione piena del giudizio con il deposito delle rispettive memorie integrative.
Si teneva la prima udienza in data 29.01.2021, a seguito della quale il Giudice assegnava alle parti termine per promuovere il procedimento di mediazione obbligatorio quale condizione di procedibilità del giudizio successivamente al mutamento di rito.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudicante emetteva sentenza dandone lettura ex art. 429, a tenore della quale, così disponeva “rigetta tutte le domande di ad eccezione della domanda riconvenzionale nuova da dichiararsi Parte_1 inammissibile come chiarito in motivazione;
rigetta l'opposizione di , Controparte_5 [...]
e;
dichiara la risoluzione del contratto di locazione CP_3 Controparte_4
sottoscritto dalla e da , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3 [...]
il 14.03.2016 registrato il 12.04.2016 avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via CP_4
Chiana 1, interni 3 e 4 per il grave inadempimento dei conduttori;
conferma l'ordinanza di rilascio del 18.11.2019; condanna , e , in Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di € 700,00 per Controparte_1 ciascuna mensilità dal 14.03.2016 fino alla data di rilascio dell'immobile; su ciascuna mensilità sono dovuti gli interessi legali dalla data del 14 del mese di riferimento fino alla data di effettivo pagamento;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 3.910,00 per compensi, € 586,50 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti
[...]
gli ulteriori oneri di legge;
15 15 condanna , e Controparte_5 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_4 CP_1 che si liquidano in € 6.256,00 per compensi ed € 938,40 per spese generali, oltre IVA, CPA e
[...]
tutti gli ulteriori oneri di legge;
”.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione principale la alla stregua di cinque Parte_1
motivi di appello.
Si sono costituiti altresì gli appellati. e spiegando appello CP_3 Controparte_4 incidentale, e autonomamente l'appellato tutti aderendo pienamente alle Controparte_5 doglianze mosse dalla e chiedendo per l'effetto la compensazione delle spese di lite con la Pt_1
stessa.
In particolare, gli appellanti incidentali propongono autonomo gravame e censurano la sentenza impugnata dolendosi della mancata considerazione, da parte del Tribunale dell'assoluta inerzia da parte della società locatrice nel richiedere il pagamento di quanto preteso nonostante il tempo trascorso, costituendo tale condotta violazione degli obblighi e dei princìpi di buona fede ed abuso del diritto. Censurano, inoltre, la decisione impugnata per non aver il Giudicante ammesso i mezzi istruttori e non considerato la documentazione prodotta quali i contratti di mutuo bancari, le bollette, le utenze Acea ed Eni, le fatture della tv via satellite, le ricevute condominiali utili a provare la loro residenza in luogo diverso dall'immobile oggetto di locazione nonché lo stato di possesso da parte della madre dell'immobile. Contestano, infine, la mancata valutazione in ordine alla nullità del contratto come ammessa dalla controparte ella lettera agli stessi inviata. Controparte_1
Sui motivi di appello incidentale si osserva in relazione alla oggettiva inerzia del locatore nel richiedere il pagamento dei canoni si deve anche considerare la natura dei rapporti tra le parti (figli, ex coniuge, partecipazioni societarie in seno alla Soc. locatrice, patti in relazione alla successione ereditaria del Giancarlo senior), come infatti anche avvenuto in relazione al contratto di CP_3
locazione intercorso con la il cui omesso pagamento dei canoni è risultato attivato dopo quasi Pt_1 tre anni (notifica dell'intimazione del settembre 2002 rispetto ad una morosità maturata dal gennaio
2000). Per quanto attiene, invece, alla doglianza circa la residenza dei in luogo diverso CP_3 dall'immobile condotto, provata documentalmente, essa invero non appare elemento derimente non dovendo necessariamente i contraenti conduttori abitare nell'immobile locato;
analogamente è da dirsi per la circostanza dell'asserito possesso da parte della dell'immobile in discorso atteso Pt_1
che la stessa non possiede l'immobile ma ne è la mera detentrice.
Da quanto esposto deriva anche l'infondatezza della censura in relazione alla mancata dichiarazione da parte del Giudicante di nullità del contratto rivelandosi lo stesso pienamente valido risultando insufficiente la lettera della a provare la fittizietà in assenza di unaa valida Controparte_1
domanda di simulazione, dichiarata correttamente inammissibile dal giudicante in quanto proposta come riconvenzionale nella fase di merito del primo grado in violazione della procedura di cui all'art. 418 cpc.
Quanto alla mancata ammissione dei mezzi di prova l'appellante che intende dare ingresso a prove non ammesse in prime cure a) deve dimostrare l'errore commesso dal primo giudice nella esclusione della prova dedotta;
b) deve dimostrare la rilevanza potenziale della prova nell'economia della decisione di primo grado nel senso che la decisione non sarebbe stata la stessa se il giudice avesse potuto disporre di un risultato probatorio conforme alle aspettative dell'appellante.
Nella fattispecie, gli appellanti non hanno superato entrambi gli oneri dimostrativi di cui sopra. In primo luogo, infatti, non hanno evidenziato specificatamente dove si annidi l'errore del giudicante;
in secondo luogo, non hanno dimostrato per quale ragione la decisione di primo grado avrebbe potuto essere diversa nel senso auspicato se il Giudice di prime cure avesse dato ingresso alle prove allora richieste.
L'appello incidentale proposto da e deve pertanto essere CP_3 Controparte_4 rigettato, così come le argomentazioni dell'appellato , pienamente aderenti alle Controparte_5
posizioni assunte dagli appellanti incidentali e dell'appellante principale.
Per quanto attiene invece alla costituzione dell'appellata non merita Controparte_1 accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, posto che il medesimo pur introdotto con citazione veniva iscritto a ruolo nei termini di legge.
Passando ora all'esame dall'impugnazione principale, la ha dedotto con il primo motivo la Pt_1
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. con riferimento all'art. 1140 c.c., per omessa pronuncia del Tribunale di prime cure sul possesso dedotto in causa”; e con il secondo motivo la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa ammissione delle prove istate sullo stato di possesso, malgrado la loro decisività ai fini del giudizio.
Alla stregua di tali censure, l'appellante si duole ritenendo che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione della corrispondenza tra “il chiesto e il pronunciato” essendo stato del tutto pretermesso l'esame dello stato di possesso, pur ritualmente eccepito, e tale da inibire ogni attività dispositiva del bene in favore di terzi. Secondo l'esponente lo stato di possesso costituisce un potere sulla cosa, che priva la proprietà della disponibilità materiale e giuridica e richiede, pertanto, uno specifico strumento giudiziario idoneo ad accertare e rimuovere la situazione di fatto. Censura l'appellante, inoltre, la mancata ammissione da parte del Tribunale degli ulteriori mezzi di prova che avrebbe dimostrato la pacifica situazione di fatto ovvero del possesso in capo alla da oltre 40 anni. Pt_1
I motivi di appello dedotti vanno esaminati congiuntamente per via della loro stretta connessione.
Come correttamente esposto nella sentenza impugnata, infatti, l'assegnazione della casa familiare nel favore della secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza, deve considerarsi diritto Pt_1 personale di godimento e non diritto reale (Cass. civ. n. 23691/2021: “L'assegnazione della casa coniugale ha come finalità esclusiva la tutela della prole e non costituisce in alcun modo una forma di diritto reale o equiparabile al diritto di abitazione; Cass. 24 gennaio 2018 n. 1744: “L'assegnazione della casa è diritto personale di godimento esercitabile nei limiti delle esigenze di tutela dei figli”;
Cassazione n. 17843 del 2016: “Il diritto dell'assegnatario deve infatti essere considerato come diritto personale di godimento (Così).
Nel caso che ci occupa la poteva vantare il titolo della detenzione (che si differenzia dal Pt_1
possesso per il riconoscimento dell'altruità della cosa) costituito dal contratto di locazione stipulato tra la medesima e la nell'anno '87 avente ad oggetto l'immobile adibito dalla Controparte_1
stessa e dal marito a casa familiare, e ad alla steessa definitivamente assegnato in Controparte_5
sede divorzio come statuito dalla sentenza n. 252/1993 del Tribunale di Roma.
Tale titolo, però, come correttamente riportato nella sentenza impugnata, è venuto meno attraverso la risoluzione del contratto di locazione deciso con la sentenza n. 17637/2004, a seguito del mancato pagamento del canone a far data dall'anno 2000 e dunque per fatto imputabile alla stessa Pt_1
Alcun altro titolo derivante dal coniuge ovvero dalle statuizioni rese in sede di divorzio può pertanto vantare l'appellante non risultando in capo alla stesso diritti di proprietà o altro diritto reale sull'immobile.
In conseguenza, la Sig.a non può rivendicare alcun diritto reale né personale sull'immobile Pt_1
oggetto di causa ovvero opporre alcun diritto incompatibile ed opponibile nei confronti dei terzi, e dunque della Controparte_1
In ragione di quanto esposto la censura di cui al secondo motivo di appello in relazione alla mancata assunzione di mezzi di prova atti a dimostrare la disponibilità dell'immobile da parte della stessa risulta ininfluente ai fini della decisione.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1325 e 1362 c.c., con riferimento agli artt. 1418, 1421, 1571 e 1575 c.c. e all'art. 132 c.p.c., per la omessa valutazione delle ragioni di inesistenza/nullità ovvero per la errata qualificazione del rapporto di locazione controverso, per la mancata verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del concreto atteggiarsi delle parti” l'appellante si duole del fatto che il Giudicante non ha considerato la mancata disponibilità materiale e giuridica dell'immobile da parte della da cui consegue Controparte_1
l'invalidità della locazione.
In considerazione di quanto sopra esposto il contratto di locazione stipulato tra la CP_1
[... e i deve considerarsi valido ed efficace non risultando prova contraria alcuna (ad esempio CP_3
a mezzo simulazione come si dirà più avanti), e risultando dunque ben possibile che gli stessi, avendone per l'appunto titolo, abbiano deciso di porlo nella disponibilità della madre, circostanza in ogni caso irrilevante in ordine all'inadempimento contrattuale di pagamento dei canoni.
Con il quarto motivo con cui l'appellante censura la sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. con riferimento agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per arbitraria od omessa valutazione della cosa giudicata formale e sostanziale costituita dal diritto di abitazione assegnato a dal Tribunale di Roma nelle 2 sentenze di divorzio e di conferma delle condizioni di Parte_1
divorzio”.
Secondo l'appellante “Il Giudice di prime cure, inoltre, ha disatteso in sentenza, nelle pagine 8, 9,
10 (che sono quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte) le precedenti statuizioni dello stesso Tribunale di Roma, sul diritto di abitazione assegnato alla concludente in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel 1993, confermato in sede di trattazione e di conferma delle condizioni stabilite, nel 2009, in violazione delle disposizioni processuali e sostanziali che presiedono la cosa giudicata formale e sostanziale, destinate a fare stato tra le parti, anche nel presente giudizio”.
Va chiarito che, già nella sentenza del 2004 che ha risolto la locazione tra la e la Pt_1 si legge “irrilevanti rispetto al titolo di detenzione dell'immobile risultano le Controparte_1
statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la e Pt_1
in ordine sia alla definitiva assegnazione dell'appartamento alla sia Controparte_5 Pt_1 all'impegno di quest'ultimo, in quanto socio di maggioranza della società immobiliare proprietaria dell'immobile a non assoggettare la propria quota ad alcun vincolo o gravame, trattandosi di impegno afferente alla titolarità delle quote in capo agli ex coniugi e non già all'attribuzione dell'immobile”. E nella sentenza del 27.05.2009, citata dall'appellante si legge: “che in ogni caso la perdita del godimento di detto immobile sarebbe imputabile alla stessa e quindi non Pt_1 legittimerebbe alcuna sua richiesta di aumento dell'assegno divorzile posto che per anni la stessa ha omesso di pagare il canone di locazione ammontante a £ 600.000 mensili”.
Da come dedotta la censura, l'appellante sembra ignorare come l'assegnazione della casa familiare alla non abbia esonerato la stessa dal pagamento del canone, giusto contratto di locazione alla Pt_1
stessa intestato, peraltro, antecedente alla sentenza di divorzio. Peraltro, qualora il contratto de quo fosse stato intestato al marito l'assegnazione dell'immobile alla moglie avrebbe comportato una cessione ex lege del relativo contratto alla stessa, con assunzione di tutti i diritti ed obblighi, e dunque con correlato onere del pagamento dei canoni.
Con il quinto motivo, infine, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e segg. del D.lgs.
n. 28/2010, con riferimento alla omessa od errata verifica delle condizioni di procedibilità del giudizio” l'appellante si duole per non aver il Giudicante ritenuto improcedibile la domanda non risultando a suo dire specificato nell'istanza di mediazione proposta dalla società attrice le questioni attinenti l'intero giudizio ma solo quelle in relazione all'intimazione di sfratto non includenti dunque quelle proposte dalla difesa della Pt_1
La circostanza di aver correttamente chiamato in mediazione tutte le parti del giudizio ha posto chiaramente la in condizioni di poter esercitare compiutamente le proprie osservazioni Parte_1
e difese e dunque di interloquire su ogni questione confluita nel giudizio. Peraltro, l'indicazione di quest'ultimo nell'istanza, con specificazione del numero di Registro Generale di causa elimina ogni dubbio in relazione all'oggetto del contendere sottoposto alla procedura di mediazione.
In ragione dell'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014, vanno compensate tra l'appellante incidentale l'appellante principale e Controparte_5
mentre quelle della società appellata seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti appellanti.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principale ed incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale dei fratelli avverso la sentenza n. 12575/2021, emessa dal Tribunale CP_3
Civile di Roma, pubblicata in data 9.07.2021, così provvede:
1- Rigetta l'appello principale;
2- Rigetta l'appello incidentale;
3- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 liquidate in €6.946,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Controparte_1
Condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 Controparte_4 favore della liquidate in € 6.946,00 oltre spese generali, IVA e CPA come CP_1
per legge;
4- Dichiara compensate le spese fra le altre parti;
5- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 28.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
.
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5275 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Scuro Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Abruzzi C.F._2
25, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, sig.ra Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Piergiovanni Alleva
[...] C.F._3
(C.F. e dall'Avv. Mariadolores Furlanetto (C.F. ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Vivaldi n. 15, giusta procura in atti;
Appellata
E
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Scuro (C.F. C.F._7 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio C.F._8
n. 37, giusta procura in atti,
Appellati / Appellanti in via incidentale
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_5 C.F._9
Miano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. C.F._10
163, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12575/2021, emessa dal Tribunale Civile di Roma, pubblicata in data 9.07.2021, all'esito del procedimento di primo grado R.G. 71758/2019, notificata a mezzo pec in data 23 luglio 2021.
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa e contraria eccezione ed istanza, in accoglimento del presente gravame ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza, valutata e disposta l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già articolate da parte appellante e non ammesse dal Tribunale nella fase a cognizione piena del primo grado di giudizio, così statuire e disporre:
- previa sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 12575/2021, resa dal
Tribunale Civile di Roma, in persona del G.I. D'Angelo, pubblicata in data 9.07.2021, all'esito del procedimento di primo grado R.G. 71758/2019 (…), notificata a mezzo pec in data 23 luglio 2021, stante il gravissimo pregiudizio che andrebbe a subire l'appellante in caso di esecuzione diretta ai soggetti pretesi conduttori, per tutto quanto sopra esposto e ritenuto;
- nel merito, accogliere le conclusioni già rassegnate dalla sig.ra in primo grado, a Parte_1
mezzo della memoria di costituzione in giudizio del 16.01.2021, da intendersi quivi integralmente riportate e trascritte, previo accertamento e dichiarazione, in punto di fatto, dell'esercizio del possesso esclusivo da parte della Sig.ra sull'immobile sito in Roma, via Chiana n. 1 Parte_1
int. 3/4, ininterrottamente dal 1981 ad oggi, solo asseritamente locato a terzi e, subordinatamente, accertato e dichiarato il diritto di abitazione della stessa sig.ra ex art. 1022 c.c. in forza di Pt_1
assegnazione stabilita da sentenza passata in giudicato e, conseguentemente e per l'effetto, respingere tutte le domande della perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto Controparte_1
quanto sopra esposto e ritenuto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, a carico di parte appellata CP_1
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
A) Dichiarare inammissibile il proposto appello principale, considerata la mancata osservanza del rito previsto in materia di locazione, ovvero valutata la tempestività disporre il mutamento del rito, con ogni conseguenza in merito alle intervenute decadenze;
B) Sempre in merito all'appello principale, considerata la proposizione di domanda nuova e diversa volta ad accertare un presunto possesso esclusivo non riferibile alla assegnazione della casa coniugale, dichiarare la stessa inammissibile con ogni conseguenza di legge;
C) In merito all'appello incidentale, dichiarare che lo stesso per quanto in narrativa, non rientrando nella disposizione configurata dagli artt.334 cpc e 436 comma 3 cpc, è irrimediabilmente tardivo, e deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile.
D) Gradatamente, dichiarali inammissibili e/o improcedibili, in quanto volti a sostenere domande tra loro confliggenti;
E) In ogni caso dichiarare tutti gli appelli improcedibile e/o inammissibili ex art.348 bis cpc;
In via principale e nel merito
Rigettare integralmente i proposti appelli e per l'effetto confermare in toto l'impugnata sentenza.
Vinte le spese.
Per gli appellati / appellanti in via incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa e contraria eccezione, valutata e disposta l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già articolate dai concludenti (e riportate nel prosieguo sub IX per comodità del Collegio adito), immotivatamente non ammesse dal Tribunale nella fase a cognizione piena del primo grado di giudizio, così statuire e disporre: - preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 12575/2021, resa dal Tribunale Civile di Roma, in persona del G.I. D'Angelo, pubblicata in data 9.07.2021, per quanto sopra esposto e ritenuto;
- nel merito, in via principale, accogliere le conclusioni dai germani già rassegnate nel CP_3 primo grado di giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall'appellata Controparte_1
- nel merito, gradatamente, accertare la mancata opposizione e contestazione rispetto all'appello principale proposto dalla sig.ra avverso la predetta sentenza e, per l'effetto, Parte_1
compensare integralmente le spese di lite tra i germani e la medesima sig.ra con CP_3 Pt_1
conseguente impossibilità di configurare a loro carico una soccombenza ex art 91 c.p.c., per tutto quanto sopra esplicitato e ritenuto;
- in accoglimento dei motivi di appello proposti in via incidentale, in riforma integrale della stessa sentenza n. 12575/2021, dichiarare l'inesistenza del rapporto asseritamente locativo azionato dalla
a causa dell'indisponibilità materiale e giuridica in capo alla del CP_1 Controparte_1
bene immobile sito in Roma, via Chiana n. 1 int.
3-4 all'atto della sottoscrizione del contratto;
e, gradatamente, dichiarare la nullità del contratto denominato “di locazione ad uso abitativo” del
14.03.2016, in forza del combinato disposto degli artt. 1418 c. II e 1346 c.c., per tutto quanto esposto
e considerato e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di convalida proposta dall'intimante in primo grado Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, a carico di parte appellata Controparte_1
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i suesposti Controparte_5
motivi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in riforma della sentenza n. 12575/21, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. VI, Giudice dott. D'Angelo, pubblicata in data 09.07.2021
a definizione del Giudizio avente NRG 71758/19, rigettare le domande proposte dalla CP_1
[...
Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.09.2019 la intimava lo Controparte_1
sfratto per morosità a , e deducendo Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
di aver concesso loro in locazione ad uso abitativo, con contratto del 14.03.2016, l'appartamento sito in Roma, Via Chiana 1, interni 3 e 4 con corrispettivo mensile di € 700,00 comprensivo di oneri accessori. La Società intimante sosteneva che i conduttori non avevano mai versato tale corrispettivo rendendosi, così, morosi della cifra di € 29.400,00. Per tale ragione, la Società chiedeva la convalida dello sfratto con emissione del decreto ingiuntivo per i canoni non pagati. Nel giudizio promosso si costituivano , e con comparsa Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
depositata in data 12.11.2019, a mezzo della quale spiegavano opposizione deducendo l'indisponibilità in capo alla dell'immobile oggetto di locazione in quanto Controparte_1
vincolato dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c. in favore di in virtù della Parte_1
sentenza n. 252/1993, relativa a divorzio intercorso con , emessa dal Tribunale di Controparte_5
Roma, in forza della quale la stessa viveva nell'immobile de quo ininterrottamente dal 24.10.1981.
Tale sentenza era definitivamente passata in giudicato e trascritta in data 18.08.2019 ovvero prima della notifica dell'intimazione di sfratto intervenuta in data 23.09.2019. Secondo gli intimati, inoltre, il contratto di locazione, oggetto del procedimento di sfratto, sarebbe invalido e fittizio anche per chiara ammissione della precedente Amministratrice della contenuta nella Controparte_1
lettera del 06.07.2016 a loro inviata. Sostenevano, dunque, che il contratto di locazione sarebbe nullo per non aver gli stessi mai goduto dell'immobile in quanto da sempre occupato da Parte_1
loro madre. Concludevano, pertanto, opponendosi alla convalida di sfratto eccependo l'esistenza di un diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c. e la nullità del contratto sia per impossibilità dell'oggetto e sia per mancato rinnovo della registrazione.
Nel giudizio promosso si costituiva la Sig.a con atto di intervento volontario ex art. Parte_1
105 cpc proponendo i medesimi rilievi esposti dagli intimanti ovvero insistendo per l'inammissibilità della procedura di sfratto sulla scorta del proprio diritto reale sull'immobile, fondato su prova scritta costituita dalla sentenza di divorzio, e per la nullità del contratto di locazione per mancanza del requisito dell'oggetto, non disponendo la a disponibilità materiale e giuridica del Controparte_1 bene. Nell'atto altresì precisava di essere divenuta socia effettiva della oco dopo Controparte_1
l'acquisto dell'immobile oggetto di sfratto (nel '74), epoca in cui il coniuge, , ne Controparte_5
diveniva amministratore unico e che dall'89 il capitale sociale risultava ripartito tra i due coniugi detenendo il marito la quota del 51% e la la quota del 49%. Pt_1
All'udienza del 14.11.2019, comparse le parti ed a seguito di discussione, il Giudice si riservava.
Successivamente, la epositava la sentenza n. 17637/2004, emessa dal Tribunale Controparte_1
di Roma, nella quale veniva dichiarata la risoluzione del contratto di locazione sul medesimo immobile oggetto di giudizio stipulato tra la e la in data 01.06.1987 per Controparte_1 Pt_1 inadempimento della conduttrice, e condannata la al rilascio dell'immobile ed al pagamento Pt_1
dei canoni. Sulla scorta di tale produzione, ritenuta ammissibile, ed in considerazione della tesi secondo la quale l'assegnazione della casa familiare è da considerarsi diritto personale di godimento e non diritto reale, come prospettato dagli opponenti, ritenendo l'accordo tra i coniugi sugellato nella sentenza di divorzio del 01.07.1993 non opponibile al terzo locatore in quanto trascritta successivamente alla stipula del contratto di locazione;
rilevando, infine, come alla lettera della che Controparte_1
dichiarava la invalidità del contratto di locazione non fosse seguita alcuna azione giudiziale, il
Giudicante, a scioglimento della riserva assunta, emetteva nei confronti di , Controparte_5 [...]
e ordinanza di rilascio dell'immobile in favore della CP_3 Controparte_4
disponeva mutamento del rito assegnando alle parti termini per il deposito delle Controparte_1
memorie integrative.
All'esito contestando l'ammissione della produzione avversaria ritenuta lesiva del Parte_2
contraddittorio, depositava istanza, ad integrazione o correzione del provvedimento emesso ex art. 665 c.p.c., volta alla fissazione di una cauzione di almeno 1,5 milioni di euro a carico della società intimante giustificata dal rilevante valore del bene immobile, e dai danni potenziali a carico dell'esponente, ipotizzabili anche in ragione della mancata pubblicazione dei bilanci sin dal 2011 da parte della . Controparte_1
L'istanza, ritenuta irrituale, veniva rigettata, mentre la produzione della sentenza del 2004, di risoluzione del contratto di locazione tra le stesse parti, veniva ammessa in quanto costituente giudicato esterno rilevabile d'ufficio e sul quale il Giudice è tenuto a pronunciare.
Successivamente, si apriva la fase a cognizione piena del giudizio con il deposito delle rispettive memorie integrative.
Si teneva la prima udienza in data 29.01.2021, a seguito della quale il Giudice assegnava alle parti termine per promuovere il procedimento di mediazione obbligatorio quale condizione di procedibilità del giudizio successivamente al mutamento di rito.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudicante emetteva sentenza dandone lettura ex art. 429, a tenore della quale, così disponeva “rigetta tutte le domande di ad eccezione della domanda riconvenzionale nuova da dichiararsi Parte_1 inammissibile come chiarito in motivazione;
rigetta l'opposizione di , Controparte_5 [...]
e;
dichiara la risoluzione del contratto di locazione CP_3 Controparte_4
sottoscritto dalla e da , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3 [...]
il 14.03.2016 registrato il 12.04.2016 avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via CP_4
Chiana 1, interni 3 e 4 per il grave inadempimento dei conduttori;
conferma l'ordinanza di rilascio del 18.11.2019; condanna , e , in Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di € 700,00 per Controparte_1 ciascuna mensilità dal 14.03.2016 fino alla data di rilascio dell'immobile; su ciascuna mensilità sono dovuti gli interessi legali dalla data del 14 del mese di riferimento fino alla data di effettivo pagamento;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 3.910,00 per compensi, € 586,50 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti
[...]
gli ulteriori oneri di legge;
15 15 condanna , e Controparte_5 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_4 CP_1 che si liquidano in € 6.256,00 per compensi ed € 938,40 per spese generali, oltre IVA, CPA e
[...]
tutti gli ulteriori oneri di legge;
”.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione principale la alla stregua di cinque Parte_1
motivi di appello.
Si sono costituiti altresì gli appellati. e spiegando appello CP_3 Controparte_4 incidentale, e autonomamente l'appellato tutti aderendo pienamente alle Controparte_5 doglianze mosse dalla e chiedendo per l'effetto la compensazione delle spese di lite con la Pt_1
stessa.
In particolare, gli appellanti incidentali propongono autonomo gravame e censurano la sentenza impugnata dolendosi della mancata considerazione, da parte del Tribunale dell'assoluta inerzia da parte della società locatrice nel richiedere il pagamento di quanto preteso nonostante il tempo trascorso, costituendo tale condotta violazione degli obblighi e dei princìpi di buona fede ed abuso del diritto. Censurano, inoltre, la decisione impugnata per non aver il Giudicante ammesso i mezzi istruttori e non considerato la documentazione prodotta quali i contratti di mutuo bancari, le bollette, le utenze Acea ed Eni, le fatture della tv via satellite, le ricevute condominiali utili a provare la loro residenza in luogo diverso dall'immobile oggetto di locazione nonché lo stato di possesso da parte della madre dell'immobile. Contestano, infine, la mancata valutazione in ordine alla nullità del contratto come ammessa dalla controparte ella lettera agli stessi inviata. Controparte_1
Sui motivi di appello incidentale si osserva in relazione alla oggettiva inerzia del locatore nel richiedere il pagamento dei canoni si deve anche considerare la natura dei rapporti tra le parti (figli, ex coniuge, partecipazioni societarie in seno alla Soc. locatrice, patti in relazione alla successione ereditaria del Giancarlo senior), come infatti anche avvenuto in relazione al contratto di CP_3
locazione intercorso con la il cui omesso pagamento dei canoni è risultato attivato dopo quasi Pt_1 tre anni (notifica dell'intimazione del settembre 2002 rispetto ad una morosità maturata dal gennaio
2000). Per quanto attiene, invece, alla doglianza circa la residenza dei in luogo diverso CP_3 dall'immobile condotto, provata documentalmente, essa invero non appare elemento derimente non dovendo necessariamente i contraenti conduttori abitare nell'immobile locato;
analogamente è da dirsi per la circostanza dell'asserito possesso da parte della dell'immobile in discorso atteso Pt_1
che la stessa non possiede l'immobile ma ne è la mera detentrice.
Da quanto esposto deriva anche l'infondatezza della censura in relazione alla mancata dichiarazione da parte del Giudicante di nullità del contratto rivelandosi lo stesso pienamente valido risultando insufficiente la lettera della a provare la fittizietà in assenza di unaa valida Controparte_1
domanda di simulazione, dichiarata correttamente inammissibile dal giudicante in quanto proposta come riconvenzionale nella fase di merito del primo grado in violazione della procedura di cui all'art. 418 cpc.
Quanto alla mancata ammissione dei mezzi di prova l'appellante che intende dare ingresso a prove non ammesse in prime cure a) deve dimostrare l'errore commesso dal primo giudice nella esclusione della prova dedotta;
b) deve dimostrare la rilevanza potenziale della prova nell'economia della decisione di primo grado nel senso che la decisione non sarebbe stata la stessa se il giudice avesse potuto disporre di un risultato probatorio conforme alle aspettative dell'appellante.
Nella fattispecie, gli appellanti non hanno superato entrambi gli oneri dimostrativi di cui sopra. In primo luogo, infatti, non hanno evidenziato specificatamente dove si annidi l'errore del giudicante;
in secondo luogo, non hanno dimostrato per quale ragione la decisione di primo grado avrebbe potuto essere diversa nel senso auspicato se il Giudice di prime cure avesse dato ingresso alle prove allora richieste.
L'appello incidentale proposto da e deve pertanto essere CP_3 Controparte_4 rigettato, così come le argomentazioni dell'appellato , pienamente aderenti alle Controparte_5
posizioni assunte dagli appellanti incidentali e dell'appellante principale.
Per quanto attiene invece alla costituzione dell'appellata non merita Controparte_1 accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, posto che il medesimo pur introdotto con citazione veniva iscritto a ruolo nei termini di legge.
Passando ora all'esame dall'impugnazione principale, la ha dedotto con il primo motivo la Pt_1
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. con riferimento all'art. 1140 c.c., per omessa pronuncia del Tribunale di prime cure sul possesso dedotto in causa”; e con il secondo motivo la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa ammissione delle prove istate sullo stato di possesso, malgrado la loro decisività ai fini del giudizio.
Alla stregua di tali censure, l'appellante si duole ritenendo che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione della corrispondenza tra “il chiesto e il pronunciato” essendo stato del tutto pretermesso l'esame dello stato di possesso, pur ritualmente eccepito, e tale da inibire ogni attività dispositiva del bene in favore di terzi. Secondo l'esponente lo stato di possesso costituisce un potere sulla cosa, che priva la proprietà della disponibilità materiale e giuridica e richiede, pertanto, uno specifico strumento giudiziario idoneo ad accertare e rimuovere la situazione di fatto. Censura l'appellante, inoltre, la mancata ammissione da parte del Tribunale degli ulteriori mezzi di prova che avrebbe dimostrato la pacifica situazione di fatto ovvero del possesso in capo alla da oltre 40 anni. Pt_1
I motivi di appello dedotti vanno esaminati congiuntamente per via della loro stretta connessione.
Come correttamente esposto nella sentenza impugnata, infatti, l'assegnazione della casa familiare nel favore della secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza, deve considerarsi diritto Pt_1 personale di godimento e non diritto reale (Cass. civ. n. 23691/2021: “L'assegnazione della casa coniugale ha come finalità esclusiva la tutela della prole e non costituisce in alcun modo una forma di diritto reale o equiparabile al diritto di abitazione; Cass. 24 gennaio 2018 n. 1744: “L'assegnazione della casa è diritto personale di godimento esercitabile nei limiti delle esigenze di tutela dei figli”;
Cassazione n. 17843 del 2016: “Il diritto dell'assegnatario deve infatti essere considerato come diritto personale di godimento (Così).
Nel caso che ci occupa la poteva vantare il titolo della detenzione (che si differenzia dal Pt_1
possesso per il riconoscimento dell'altruità della cosa) costituito dal contratto di locazione stipulato tra la medesima e la nell'anno '87 avente ad oggetto l'immobile adibito dalla Controparte_1
stessa e dal marito a casa familiare, e ad alla steessa definitivamente assegnato in Controparte_5
sede divorzio come statuito dalla sentenza n. 252/1993 del Tribunale di Roma.
Tale titolo, però, come correttamente riportato nella sentenza impugnata, è venuto meno attraverso la risoluzione del contratto di locazione deciso con la sentenza n. 17637/2004, a seguito del mancato pagamento del canone a far data dall'anno 2000 e dunque per fatto imputabile alla stessa Pt_1
Alcun altro titolo derivante dal coniuge ovvero dalle statuizioni rese in sede di divorzio può pertanto vantare l'appellante non risultando in capo alla stesso diritti di proprietà o altro diritto reale sull'immobile.
In conseguenza, la Sig.a non può rivendicare alcun diritto reale né personale sull'immobile Pt_1
oggetto di causa ovvero opporre alcun diritto incompatibile ed opponibile nei confronti dei terzi, e dunque della Controparte_1
In ragione di quanto esposto la censura di cui al secondo motivo di appello in relazione alla mancata assunzione di mezzi di prova atti a dimostrare la disponibilità dell'immobile da parte della stessa risulta ininfluente ai fini della decisione.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1325 e 1362 c.c., con riferimento agli artt. 1418, 1421, 1571 e 1575 c.c. e all'art. 132 c.p.c., per la omessa valutazione delle ragioni di inesistenza/nullità ovvero per la errata qualificazione del rapporto di locazione controverso, per la mancata verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del concreto atteggiarsi delle parti” l'appellante si duole del fatto che il Giudicante non ha considerato la mancata disponibilità materiale e giuridica dell'immobile da parte della da cui consegue Controparte_1
l'invalidità della locazione.
In considerazione di quanto sopra esposto il contratto di locazione stipulato tra la CP_1
[... e i deve considerarsi valido ed efficace non risultando prova contraria alcuna (ad esempio CP_3
a mezzo simulazione come si dirà più avanti), e risultando dunque ben possibile che gli stessi, avendone per l'appunto titolo, abbiano deciso di porlo nella disponibilità della madre, circostanza in ogni caso irrilevante in ordine all'inadempimento contrattuale di pagamento dei canoni.
Con il quarto motivo con cui l'appellante censura la sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. con riferimento agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per arbitraria od omessa valutazione della cosa giudicata formale e sostanziale costituita dal diritto di abitazione assegnato a dal Tribunale di Roma nelle 2 sentenze di divorzio e di conferma delle condizioni di Parte_1
divorzio”.
Secondo l'appellante “Il Giudice di prime cure, inoltre, ha disatteso in sentenza, nelle pagine 8, 9,
10 (che sono quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte) le precedenti statuizioni dello stesso Tribunale di Roma, sul diritto di abitazione assegnato alla concludente in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel 1993, confermato in sede di trattazione e di conferma delle condizioni stabilite, nel 2009, in violazione delle disposizioni processuali e sostanziali che presiedono la cosa giudicata formale e sostanziale, destinate a fare stato tra le parti, anche nel presente giudizio”.
Va chiarito che, già nella sentenza del 2004 che ha risolto la locazione tra la e la Pt_1 si legge “irrilevanti rispetto al titolo di detenzione dell'immobile risultano le Controparte_1
statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la e Pt_1
in ordine sia alla definitiva assegnazione dell'appartamento alla sia Controparte_5 Pt_1 all'impegno di quest'ultimo, in quanto socio di maggioranza della società immobiliare proprietaria dell'immobile a non assoggettare la propria quota ad alcun vincolo o gravame, trattandosi di impegno afferente alla titolarità delle quote in capo agli ex coniugi e non già all'attribuzione dell'immobile”. E nella sentenza del 27.05.2009, citata dall'appellante si legge: “che in ogni caso la perdita del godimento di detto immobile sarebbe imputabile alla stessa e quindi non Pt_1 legittimerebbe alcuna sua richiesta di aumento dell'assegno divorzile posto che per anni la stessa ha omesso di pagare il canone di locazione ammontante a £ 600.000 mensili”.
Da come dedotta la censura, l'appellante sembra ignorare come l'assegnazione della casa familiare alla non abbia esonerato la stessa dal pagamento del canone, giusto contratto di locazione alla Pt_1
stessa intestato, peraltro, antecedente alla sentenza di divorzio. Peraltro, qualora il contratto de quo fosse stato intestato al marito l'assegnazione dell'immobile alla moglie avrebbe comportato una cessione ex lege del relativo contratto alla stessa, con assunzione di tutti i diritti ed obblighi, e dunque con correlato onere del pagamento dei canoni.
Con il quinto motivo, infine, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e segg. del D.lgs.
n. 28/2010, con riferimento alla omessa od errata verifica delle condizioni di procedibilità del giudizio” l'appellante si duole per non aver il Giudicante ritenuto improcedibile la domanda non risultando a suo dire specificato nell'istanza di mediazione proposta dalla società attrice le questioni attinenti l'intero giudizio ma solo quelle in relazione all'intimazione di sfratto non includenti dunque quelle proposte dalla difesa della Pt_1
La circostanza di aver correttamente chiamato in mediazione tutte le parti del giudizio ha posto chiaramente la in condizioni di poter esercitare compiutamente le proprie osservazioni Parte_1
e difese e dunque di interloquire su ogni questione confluita nel giudizio. Peraltro, l'indicazione di quest'ultimo nell'istanza, con specificazione del numero di Registro Generale di causa elimina ogni dubbio in relazione all'oggetto del contendere sottoposto alla procedura di mediazione.
In ragione dell'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014, vanno compensate tra l'appellante incidentale l'appellante principale e Controparte_5
mentre quelle della società appellata seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti appellanti.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principale ed incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale dei fratelli avverso la sentenza n. 12575/2021, emessa dal Tribunale CP_3
Civile di Roma, pubblicata in data 9.07.2021, così provvede:
1- Rigetta l'appello principale;
2- Rigetta l'appello incidentale;
3- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 liquidate in €6.946,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Controparte_1
Condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 Controparte_4 favore della liquidate in € 6.946,00 oltre spese generali, IVA e CPA come CP_1
per legge;
4- Dichiara compensate le spese fra le altre parti;
5- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 28.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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