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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile in persona del consigliere designato, dott.ssa Cesira D'Anella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sul ricorso iscritto al n. r.g. 3024/2024 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi proposto
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca D'AMORE e dall'avv. Giovanna Laganà ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LUCA D'AMORE in Roma, alla via San Remo 12 giusta procura speciale alle liti in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici in Milano,
Via Freguglia n. 1 è domiciliato elettivamente resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita: - In via principale, in riforma del provvedimento della Corte di Appello di Milano, II Sezione Penale del 4.10.2024, depositato in data 8.10.2024, e reso nel procedimento n. 469/2023 + n. 1585/2023 Pt_2
e n. 1586/2023 - n. 4010/2019 R.G.A, notificato in data 9.10.2024, accertare e Pt_3
dichiarare il diritto del dott. a percepire a titolo di compenso finale Parte_1
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento in epigrafe, in applicazione del d.P.R.
n. 177/2015 l'importo incluso tra un minimo di € 293.805,33 ed un massimo di €
423.102,28 (compenso medio € 358.453,81), oltre oneri di legge (Iva e Cassa) da porsi a carico dell'Erario; - In via subordinata, stante il combinato disposto di cui all'art. 19- quaterdecies, della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dell'art. 3 d.P.R. n. 177/2015, in una misura diversa ritenuta equa e congrua, da porsi a carico dell'Erario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il Controparte_1
Voglia la Corte adita respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate. Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il dott. ha impugnato il Parte_1
provvedimento reso in data 4.10.2024, con il quale la Corte di Appello di Milano, seconda Sezione Penale, ha respinta l'istanza del ricorrente di liquidazione del compenso di custode-amministratore giudiziario, afferente al periodo dal 24.4.2018 al
28.11.2021.
A fondamento del ricorso parte ricorrente ha esposto quanto segue.
pagina 2 di 9 In seguito al provvedimento reso dal P.M. presso il Tribunale di Bergamo, che disponeva il sequestro preventivo d'urgenza, convalidato dal Gip il 26.05.2009, il dott. veniva nominato, unitamente al dott. custode e Pt_1 Persona_1
amministratore giudiziario di un vasto compendio di beni mobili, immobili e partecipazioni societarie.
Successivamente, in data 12.07.2012, il Tribunale di Bergamo annullava il decreto del
P.M. e l'ordinanza di convalida del Gip.
Il 17.07.2012 il P.M. emetteva nuovo decreto di sequestro preventivo d'urgenza, convalidato dal Gip in data 25.07.2012, confermando attraverso successivo provvedimento del 13.9.2012, la nomina del dott. e del dott. Parte_1 [...]
quali custodi e amministratori giudiziari. Per_2
Con sentenza del 18.11.2015 il Tribunale di Bergamo dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano.
Il procedimento penale proseguiva presso il Tribunale di Milano che, con sentenza del
23.4.2018, divenuta irrevocabile il 10.1.2019, preso atto della morte dell'imputato
[...]
, dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo e disponeva Per_3
conseguentemente la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
In pari data, il medesimo Tribunale emetteva sentenza di condanna nei confronti degli altri imputati per i reati loro ascritti, disponendo la “confisca diretta dei conti correnti nella disponibilità delle società Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e per equivalente dei beni in sequestro a
[...] Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 CP_11 Persona_4 CP_12
e nei limiti del profitto di cui al capo 1, quantificato in euro
[...] Controparte_13
1.408.576.460,87”.
pagina 3 di 9 Con sentenza n. 5754 del 13.9.2021, divenuta irrevocabile il 28.11.2021, la Corte
d'Appello di Milano accertava il decorso del termine di prescrizione dei reati contestati e, di conseguenza, disponeva la restituzione dei beni confiscati.
Successivamente alla definizione del procedimento, con istanza del 27.3.2023 il dott. richiedeva la liquidazione definitiva del compenso spettante per l'attività svolta Pt_1
nel periodo dal 24.4.2018 al 28.11.2021.
Con il provvedimento qui impugnato la Corte d'Appello di Milano – dopo aver premesso che la gestione dei beni sottoposti a sequestro preventivo era disciplinata dal
D.Lgs. n. 159/2011 - respingeva l'istanza di liquidazione dei compensi, ravvisando profili di gravi irregolarità nel resoconto di gestione, che non consentivano la sua approvazione.
Parte ricorrente ha censurato il provvedimento sostenendo che al momento della nomina degli amministratori giudiziari (effettuata con decreto di nomina del 13.9.2012), era vigente l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. nella seguente formulazione: “Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società, ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo
Unico Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2- sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei suddetti beni può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”.
Sostiene, pertanto, che al momento dell'adozione sia del primo che del secondo sequestro preventivo le modalità di amministrazione dei beni sequestrati erano regolamentate soltanto dall'art. 104 disp. att. c.p.p. nella formulazione previgente, che pagina 4 di 9 prevedeva soltanto la nomina di un amministratore giudiziario scelto secondo i criteri di cui all'art.
2-sexies comma 3 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
L'allargamento dell'ambito di applicazione del codice antimafia anche ai sequestri penali era intervenuto soltanto in seguito all'entrata in vigore della legge n. 161/2017 che, con l'intenzione di regolamentare doveri e compiti dell'amministratore giudiziario nominato nei procedimenti penali aventi ad oggetto aziende, aveva introdotto il comma 1 bis all'interno dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., così formulato: “Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni”.
Sostiene pertanto parte ricorrente che la conseguenza della mancata applicazione del D.
Lgs. n. 159/2011 è che il provvedimento della Corte di Appello che ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi debba essere impugnato non già ai sensi dell'art. 42 comma 7 del Codice Antimafia, ma ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
170 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 e 15 D. Lgs. 1.9.2011, n. 150.
Fa presente, in ogni caso, di aver impugnato, per mero scrupolo difensivo, il provvedimento anche ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 159/2011, dinanzi alla medesima
Corte di Appello di Milano in diversa composizione e di aver impugnato dinanzi alla
Suprema Corte la statuizione inerente la mancata approvazione del conto di gestione.
Ciò premesso, l'opponente censura il provvedimento per violazione degli artt. 42 e 43 del dlgs. n. 159/2011, lamentando che le spese e i compensi dell'amministratore debbano essere liquidati prima e in maniera indipendente rispetto all'approvazione del rendiconto di gestione.
Lamenta secondariamente l'illegittimità del provvedimento per motivazione apparente, evidenziando in particolare che gli acconti percepiti dal dott. erano stati già Pt_1
sottoposto al vaglio autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria;
sicché nessuna pagina 5 di 9 responsabilità può discendere nei confronti del ricorrente, per aver percepito acconti liquidati dall'Autorità Giudiziaria competente.
Nel merito insiste nella fondatezza della propria richiesta di liquidazione dei compensi, chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire a titolo di compenso per l'attività svolta l'importo compreso tra un minimo di € 293.805,33 ed un massimo di €
423.102,28.
Il si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, trovando applicazione al caso di specie l'art. 42 del Codice antimafia, a mente del quale il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello, avente ad oggetto il compenso dell'amministratore giudiziario, deve essere impugnato nel termine decadenziale di 20 giorni davanti alla medesima Corte in diversa composizione.
In ogni caso ha contestato la fondatezza nel merito dell'opposizione ed ha concluso per il suo rigetto.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Dalla ricostruzione dei fatti esposta da parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti (v. doc. 8 fascicolo parte ricorrente) si evince pacificamente che la nomina degli amministratori giudiziari è stata effettuata con decreto reso in data 13.9.2012.
A quella data era già entrato in vigore il dlgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) che aveva espressamente abrogato tutte le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n.
575 (v. art. 120 dlgs. citato).
L'art. 116 delle disposizioni di coordinamento dispone poi espressamente che “Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio
1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto”.
pagina 6 di 9 Pertanto, il richiamo contenuto nell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. alla nomina di un
“amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575” deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni di cui al dlgs. n. 159/2011 e, in particolare, all'art. 30 comma 1-bis del citato decreto legislativo, a mente del quale “Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”.
Non può ritenersi, come sostiene parte ricorrente, che l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. operasse un rinvio alla citata legge n. 575/1965 solo in materia di criteri di scelta del professionista da nominare.
Invero, la previgente legge n. 575 del 1965 conteneva una disciplina complessiva del ruolo dell'amministratore giudiziario, specificando i criteri di nomina, le attribuzioni i compensi e al ricorso avverso la loro liquidazione. Di conseguenza l'entrata in vigore del Codice antimafia ha comportato che tutte le disposizioni inerenti la nomina e i compiti dell'amministratore giudiziario siano ora disciplinati dal dlgs n. 159/2011, che ha integralmente sostituito la legge anteriore.
Neppure è condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui soltanto in seguito all'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 sia stato previsto espressamente, attraverso l'introduzione del comma 1-bis all'art. 104-bis disp. att. c.p.p., l'applicazione del Codice antimafia alla nomina dell'amministratore giudiziario.
Infatti, come ha correttamente osservato parte resistente, la disposizione di cui all'art. 104 comma 1 bis disp. att. c.p.p., come riformulata dalla legge n. n. 161 del 2017, non assume carattere innovativo, in quanto è volta soltanto a sostituire il riferimento all'abrogata legge del 1965 con il d.lgs. n. 159 del 2011.
pagina 7 di 9 Si legge infatti in tale disposizione quanto segue: “Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”.
Trattasi chiaramente di una disposizione di carattere ricognitivo, in quanto l'applicazione del codice antimafia alla nomina dell'amministratore giudiziario si desumeva già, implicitamente, per effetto dell'integrale abrogazione della normativa di cui alla legge n. 575/1965.
Tale conclusione trova conferma nel fatto che la legge n. 161 del 2017, nella parte relativa alle “Disposizioni di attuazione e transitorie” non fa alcun cenno alla modifica di cui all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.
In conclusione, considerato che nel presente procedimento la nomina degli amministratori giudiziari è avvenuta in data 13.9.2012 nel vigore del Codice Antimafia, nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 42 d.lgs. n. 159 del
2011, le quali prevedono che il provvedimento che dispone la liquidazione dei compensi spettanti agli amministratori giudiziali debba essere impugnato davanti alla medesima
Corte d'Appello in diversa composizione.
Per tali motivi il presente ricorso, proposto nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.
Il pagamento delle spese del procedimento segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione del rito applicato e del limitato numero delle questioni giuridiche trattate.
Si dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 8 di 9 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012, assumendo il ricorso in esame carattere impugnatorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in persona del consigliere designato, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del
, che liquida in euro 7.120,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
prenotate e prenotande a debito;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Così deciso in Milano l'11 marzo 2025
Il Consigliere designato
Cesira D'Anella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile in persona del consigliere designato, dott.ssa Cesira D'Anella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sul ricorso iscritto al n. r.g. 3024/2024 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi proposto
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca D'AMORE e dall'avv. Giovanna Laganà ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LUCA D'AMORE in Roma, alla via San Remo 12 giusta procura speciale alle liti in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici in Milano,
Via Freguglia n. 1 è domiciliato elettivamente resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita: - In via principale, in riforma del provvedimento della Corte di Appello di Milano, II Sezione Penale del 4.10.2024, depositato in data 8.10.2024, e reso nel procedimento n. 469/2023 + n. 1585/2023 Pt_2
e n. 1586/2023 - n. 4010/2019 R.G.A, notificato in data 9.10.2024, accertare e Pt_3
dichiarare il diritto del dott. a percepire a titolo di compenso finale Parte_1
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento in epigrafe, in applicazione del d.P.R.
n. 177/2015 l'importo incluso tra un minimo di € 293.805,33 ed un massimo di €
423.102,28 (compenso medio € 358.453,81), oltre oneri di legge (Iva e Cassa) da porsi a carico dell'Erario; - In via subordinata, stante il combinato disposto di cui all'art. 19- quaterdecies, della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dell'art. 3 d.P.R. n. 177/2015, in una misura diversa ritenuta equa e congrua, da porsi a carico dell'Erario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il Controparte_1
Voglia la Corte adita respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate. Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il dott. ha impugnato il Parte_1
provvedimento reso in data 4.10.2024, con il quale la Corte di Appello di Milano, seconda Sezione Penale, ha respinta l'istanza del ricorrente di liquidazione del compenso di custode-amministratore giudiziario, afferente al periodo dal 24.4.2018 al
28.11.2021.
A fondamento del ricorso parte ricorrente ha esposto quanto segue.
pagina 2 di 9 In seguito al provvedimento reso dal P.M. presso il Tribunale di Bergamo, che disponeva il sequestro preventivo d'urgenza, convalidato dal Gip il 26.05.2009, il dott. veniva nominato, unitamente al dott. custode e Pt_1 Persona_1
amministratore giudiziario di un vasto compendio di beni mobili, immobili e partecipazioni societarie.
Successivamente, in data 12.07.2012, il Tribunale di Bergamo annullava il decreto del
P.M. e l'ordinanza di convalida del Gip.
Il 17.07.2012 il P.M. emetteva nuovo decreto di sequestro preventivo d'urgenza, convalidato dal Gip in data 25.07.2012, confermando attraverso successivo provvedimento del 13.9.2012, la nomina del dott. e del dott. Parte_1 [...]
quali custodi e amministratori giudiziari. Per_2
Con sentenza del 18.11.2015 il Tribunale di Bergamo dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano.
Il procedimento penale proseguiva presso il Tribunale di Milano che, con sentenza del
23.4.2018, divenuta irrevocabile il 10.1.2019, preso atto della morte dell'imputato
[...]
, dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo e disponeva Per_3
conseguentemente la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
In pari data, il medesimo Tribunale emetteva sentenza di condanna nei confronti degli altri imputati per i reati loro ascritti, disponendo la “confisca diretta dei conti correnti nella disponibilità delle società Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e per equivalente dei beni in sequestro a
[...] Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 CP_11 Persona_4 CP_12
e nei limiti del profitto di cui al capo 1, quantificato in euro
[...] Controparte_13
1.408.576.460,87”.
pagina 3 di 9 Con sentenza n. 5754 del 13.9.2021, divenuta irrevocabile il 28.11.2021, la Corte
d'Appello di Milano accertava il decorso del termine di prescrizione dei reati contestati e, di conseguenza, disponeva la restituzione dei beni confiscati.
Successivamente alla definizione del procedimento, con istanza del 27.3.2023 il dott. richiedeva la liquidazione definitiva del compenso spettante per l'attività svolta Pt_1
nel periodo dal 24.4.2018 al 28.11.2021.
Con il provvedimento qui impugnato la Corte d'Appello di Milano – dopo aver premesso che la gestione dei beni sottoposti a sequestro preventivo era disciplinata dal
D.Lgs. n. 159/2011 - respingeva l'istanza di liquidazione dei compensi, ravvisando profili di gravi irregolarità nel resoconto di gestione, che non consentivano la sua approvazione.
Parte ricorrente ha censurato il provvedimento sostenendo che al momento della nomina degli amministratori giudiziari (effettuata con decreto di nomina del 13.9.2012), era vigente l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. nella seguente formulazione: “Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società, ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo
Unico Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2- sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei suddetti beni può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”.
Sostiene, pertanto, che al momento dell'adozione sia del primo che del secondo sequestro preventivo le modalità di amministrazione dei beni sequestrati erano regolamentate soltanto dall'art. 104 disp. att. c.p.p. nella formulazione previgente, che pagina 4 di 9 prevedeva soltanto la nomina di un amministratore giudiziario scelto secondo i criteri di cui all'art.
2-sexies comma 3 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
L'allargamento dell'ambito di applicazione del codice antimafia anche ai sequestri penali era intervenuto soltanto in seguito all'entrata in vigore della legge n. 161/2017 che, con l'intenzione di regolamentare doveri e compiti dell'amministratore giudiziario nominato nei procedimenti penali aventi ad oggetto aziende, aveva introdotto il comma 1 bis all'interno dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., così formulato: “Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni”.
Sostiene pertanto parte ricorrente che la conseguenza della mancata applicazione del D.
Lgs. n. 159/2011 è che il provvedimento della Corte di Appello che ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi debba essere impugnato non già ai sensi dell'art. 42 comma 7 del Codice Antimafia, ma ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
170 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 e 15 D. Lgs. 1.9.2011, n. 150.
Fa presente, in ogni caso, di aver impugnato, per mero scrupolo difensivo, il provvedimento anche ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 159/2011, dinanzi alla medesima
Corte di Appello di Milano in diversa composizione e di aver impugnato dinanzi alla
Suprema Corte la statuizione inerente la mancata approvazione del conto di gestione.
Ciò premesso, l'opponente censura il provvedimento per violazione degli artt. 42 e 43 del dlgs. n. 159/2011, lamentando che le spese e i compensi dell'amministratore debbano essere liquidati prima e in maniera indipendente rispetto all'approvazione del rendiconto di gestione.
Lamenta secondariamente l'illegittimità del provvedimento per motivazione apparente, evidenziando in particolare che gli acconti percepiti dal dott. erano stati già Pt_1
sottoposto al vaglio autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria;
sicché nessuna pagina 5 di 9 responsabilità può discendere nei confronti del ricorrente, per aver percepito acconti liquidati dall'Autorità Giudiziaria competente.
Nel merito insiste nella fondatezza della propria richiesta di liquidazione dei compensi, chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire a titolo di compenso per l'attività svolta l'importo compreso tra un minimo di € 293.805,33 ed un massimo di €
423.102,28.
Il si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, trovando applicazione al caso di specie l'art. 42 del Codice antimafia, a mente del quale il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello, avente ad oggetto il compenso dell'amministratore giudiziario, deve essere impugnato nel termine decadenziale di 20 giorni davanti alla medesima Corte in diversa composizione.
In ogni caso ha contestato la fondatezza nel merito dell'opposizione ed ha concluso per il suo rigetto.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Dalla ricostruzione dei fatti esposta da parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti (v. doc. 8 fascicolo parte ricorrente) si evince pacificamente che la nomina degli amministratori giudiziari è stata effettuata con decreto reso in data 13.9.2012.
A quella data era già entrato in vigore il dlgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) che aveva espressamente abrogato tutte le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n.
575 (v. art. 120 dlgs. citato).
L'art. 116 delle disposizioni di coordinamento dispone poi espressamente che “Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio
1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto”.
pagina 6 di 9 Pertanto, il richiamo contenuto nell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. alla nomina di un
“amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575” deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni di cui al dlgs. n. 159/2011 e, in particolare, all'art. 30 comma 1-bis del citato decreto legislativo, a mente del quale “Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”.
Non può ritenersi, come sostiene parte ricorrente, che l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. operasse un rinvio alla citata legge n. 575/1965 solo in materia di criteri di scelta del professionista da nominare.
Invero, la previgente legge n. 575 del 1965 conteneva una disciplina complessiva del ruolo dell'amministratore giudiziario, specificando i criteri di nomina, le attribuzioni i compensi e al ricorso avverso la loro liquidazione. Di conseguenza l'entrata in vigore del Codice antimafia ha comportato che tutte le disposizioni inerenti la nomina e i compiti dell'amministratore giudiziario siano ora disciplinati dal dlgs n. 159/2011, che ha integralmente sostituito la legge anteriore.
Neppure è condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui soltanto in seguito all'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 sia stato previsto espressamente, attraverso l'introduzione del comma 1-bis all'art. 104-bis disp. att. c.p.p., l'applicazione del Codice antimafia alla nomina dell'amministratore giudiziario.
Infatti, come ha correttamente osservato parte resistente, la disposizione di cui all'art. 104 comma 1 bis disp. att. c.p.p., come riformulata dalla legge n. n. 161 del 2017, non assume carattere innovativo, in quanto è volta soltanto a sostituire il riferimento all'abrogata legge del 1965 con il d.lgs. n. 159 del 2011.
pagina 7 di 9 Si legge infatti in tale disposizione quanto segue: “Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”.
Trattasi chiaramente di una disposizione di carattere ricognitivo, in quanto l'applicazione del codice antimafia alla nomina dell'amministratore giudiziario si desumeva già, implicitamente, per effetto dell'integrale abrogazione della normativa di cui alla legge n. 575/1965.
Tale conclusione trova conferma nel fatto che la legge n. 161 del 2017, nella parte relativa alle “Disposizioni di attuazione e transitorie” non fa alcun cenno alla modifica di cui all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.
In conclusione, considerato che nel presente procedimento la nomina degli amministratori giudiziari è avvenuta in data 13.9.2012 nel vigore del Codice Antimafia, nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 42 d.lgs. n. 159 del
2011, le quali prevedono che il provvedimento che dispone la liquidazione dei compensi spettanti agli amministratori giudiziali debba essere impugnato davanti alla medesima
Corte d'Appello in diversa composizione.
Per tali motivi il presente ricorso, proposto nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.
Il pagamento delle spese del procedimento segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione del rito applicato e del limitato numero delle questioni giuridiche trattate.
Si dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 8 di 9 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012, assumendo il ricorso in esame carattere impugnatorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in persona del consigliere designato, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del
, che liquida in euro 7.120,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
prenotate e prenotande a debito;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Così deciso in Milano l'11 marzo 2025
Il Consigliere designato
Cesira D'Anella
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