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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1596/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ND RC e dall'avv. VEGNA VALERIO, che lo rappresentano e difendono, per procura in atti, ricorrente, contro c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TAVILLA
MAURIZIO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- ha dito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di Parte_1 essere dipendente in pensione della IR - Caronte & Tourist LE NO S.p.A. e di essere stato impiegato come marittimo presso la “IR”, dal 1983 fino alla data di quiescenza avvenuta nel 2015, con le mansioni di cuoco.
Ha esposto che beneficiava della supervalutazione ai fini pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto e che, a seguito delle recenti visite mediche e della relazione medico legale del dr. , veniva diagnosticata una “insufficienza respiratoria cronica in Per_1 soggetto con asbestosi”, patologia provocata dall'inalazione di fibre aerodisperse di amianto diffusamente presenti nell'ambiente di lavoro.
A seguito del procedimento contro , presso il Tribunale di Palermo, RG n. CP_2
4946/2014, sentenza n. 2000/2015 del 22.07.2015 è stata riconosciuta l'esposizione del ricorrente al rischio amianto. Ha agito in giudizio al fine di accertare, a causa della esposizione per più di un ventennio al rischio morbigeno di amianto, la responsabilità della società convenuta nella causazione della patologia sofferta, con condanna al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., in ragione della colpevole omissione delle necessarie misure antinfortunistiche e di quelle necessarie alla tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore. Ha dedotto anche la responsabilità della IR - Caronte & Tourist LE
NO, per inadempimento agli obblighi contrattuali ex art. 2087 c.c. per aver impegnato un proprio dipendente ad utilizzare prodotti altamente nocivi, senza adottare le minime misure a garanzia di una corretta gestione della salubrità dei locali di lavoro.
Ha chiesto il risarcimento danno biologico e morale: danno biologico permanente nella misura del 25% (venticinque per cento), valutata in € 61.642,00, e danno non patrimoniale coincidente con la lesione dell'integrità morale, che andrà valutato tenendo conto delle condizioni soggettive dell'attore e della concreta gravità del fatto, ex art. 2059 c.c da quantificarsi in via equitativa, oltre al danno esistenziale, in ragione della alterazione delle proprie abitudini e degli assetti relazionali.
Ha chiesto, quindi, di: “1. accertare e dichiarare che, il sig. è stato esposto al Pt_1 rischio morbigeno di amianto per un periodo ultraventennale, decorrente dal 1983 al
2015; 2. accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta nella causazione della patologia sofferta dal sig. ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2087 c.c.; Pt_1
3. accertare e dichiarare che parte ricorrente, a causa di predetta malattia professionale, presenta un grado di inabilità permanente pari almeno al 25%, o alla diversa percentuale che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
4. condannare pertanto la IR - Caronte & Tourist LE NO al risarcimento del danno biologico in € 61.642,00; 5. condannare inoltre la IR -
Caronte & Tourist LE NO al risarcimento del danno morale ed esistenziale in via equitativa”.
Si è costituita la società resistente eccependo: A) Inesistenza di alcun rapporto di lavoro tra le parti. Ha eccepito che tra le odierne parti in causa non è mai esistito alcun rapporto di lavoro, posto che la resistente è stata costituita Controparte_1 con atto pubblico del 13.06.2016 e ha poi iniziato la propria attività imprenditoriale il
01.09.2016 (come risulta dalla visura camerale allegata;
doc. n. 02), mentre il sig. Pt_1 era stato già collocato in quiescenza ancor prima del 13.06.2016.
Ha eccepito la prescrizione estintiva ex art. 373 cod. nav.. Ha contestato l'an debeatur ed anche il quantum. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
2. Posta la competenza territoriale del Tribunale adito, alla luce della sede societaria della convenuta al momento della instaurazione del giudizio, occorre esaminare la preliminare eccezione svolta dalla società, che ha contestato l'esistenza di alcun rapporto di lavoro con l' . Pt_1
Il ricorrente ha testualmente proposto azione giudiziaria nei confronti di
[...] ai sensi degli artt. 2043 c.c. e art. 2087 c.c., Controparte_1 reputando la convenuta direttamente responsabile della garanzia e salvaguardia delle condizioni di lavoro dell'ex-dipendente.
Tuttavia, appare di palmare evidenza come alla CARONTE Controparte_1 soggetto diverso dalla diretta datrice di lavoro IR – non possano
[...] essere riferite condotte, concernenti l'omessa vigilanza sulla salubrità degli ambienti di lavoro delle unità navali riferibili ad un'epoca (dal 1983 sino al 2015), in cui la società convenuta non era stata neppure costituita (cfr visura camerale che attesta la costituzione in data 13.06.2016).
Sotto tale profilo l'individuazione della parte datrice appare certamente erronea.
Al più, dunque, la legittimazione a resistere in giudizio dell'odierna convenuta -sebbene a tale norma il ricorrente non abbia fatto esplicito riferimento nell'atto introduttivo- potrebbe essere fatta discendere dal disposto dell'art. 2112 c.c., quale rapporto debitorio facente capo alla società cedente che si sarebbe ipso iure trasmesso alla società cessionaria.
Dalla concorde ricostruzione delle parti, risulta che il ricorrente non abbia avuto alcun rapporto lavorativo diretto con la resistente, bensì con la società IR (ed CP_3 invero, come risulta dagli atti allegati al ricorso, per un periodo anche con la società
Compagnia delle LE s.p.a; società cessionaria dalla IR, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente -vedi note del 30.10.2024-, dopo che questa ultima è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria).
Dal verbale di consultazione sindacale ex art. 47 della Legge n. 428/1990 del 29.07.2016
(allegato alle note di parte resistente dell'11.11.2024) si evince -però- che la società
Caronte abbia rilevato il ramo d'azienda “ex IR” da altra Controparte_4 società, ovvero dalla Società di Navigazione Siciliana S.p.A., in conseguenza della scissione societaria di quest'ultima e della conseguente assegnazione del “Ramo
Aliscafi” a e del “Ramo Navi” alla neo costituita Caronte & Tourist Controparte_5
LE NO (società controllata da Caronte & Tourist); verbale in cui è stata invero prevista espressamente l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., assicurando la persistente responsabilità del cedente per tutte le obbligazioni facenti capo al rapporto di lavoro.
Come dedotto dalla resistente nelle note dell'11.11.2024, non vi sarebbe stata quindi una cessione diretta da IR s.p.a. a Caronte & Tourist, ma vi sarebbe stata una intermedia cessione aziendale da IR s.p.a. in amministrazione straordinaria in favore della
Società di Navigazione Siciliana S.p.A e, poi, da quest'ultima alla Caronte & Tourist.
Come evidenziato da parte resistente e come dedotto anche dal ricorrente, la IR
S.p.A. era una società in amministrazione straordinaria, con la conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 56, comma 3 bis, del d.lgs. n. 270/1999 che esclude che le operazioni di cessione dei complessi aziendali operati dal cedente in amministrazione straordinaria costituiscano trasferimento di azienda o di ramo di azienda ai fini dell'operatività della disciplina delineata dall'art. 2112 c.c..
Posto che il ricorrente ha intrattenuto rapporti lavorativi con IR - e non anche con la Società di Navigazione Siciliana S.p.A., cedente della società convenuta-, il superiore richiamo normativo potrebbe giustificare la non operatività, in specie, dell'art. 2112 c.c.
e la conclusione che la società resistente non possa essere chiamata a rispondere per rapporti non direttamente intercorsi con essa.
In ogni caso, si osserva- sotto altra prospettiva- che, nel caso in esame, il rapporto di lavoro dell' era già cessato già prima della cessione del ramo d'azienda dalla Pt_1
Società di Navigazione Siciliana S.p.A a Caronte & Tourist, con la conseguenza che deve escludersi che possa configurarsi una responsabilità solidale del cessionario con quella del cedente, ai sensi dell'art. 2112 c.c., per posizioni debitorie sorte nel corso del rapporto di lavoro conclusosi antecedentemente alla cessione, né in alcun modo risultanti (non essendo stata data prova di ciò) dalle scritture e dai libri contabili della cedente all'atto della cessione.
In tal senso va citata, tra le altre, Cass. Sez. L, n. 7517 del 29/03/2010, secondo cui la disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori (v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 4598 del 06/03/2015).
In definitiva la società convenuta risulta, nel caso di specie, estranea alla vicenda risarcitoria di cui si discute, in quanto non coinvolta nella gestione del rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente, né subentrata in via solidale, ai sensi di legge, nelle obbligazioni che l'effettivo datore di lavoro aveva nei riguardi del dipendente deceduto.
3- In ogni caso, e a prescindere da quanto sopra esposto, si osserva che appare fondata la eccezione di prescrizione sollevata dalla società.
La società resistente ha eccepito con la memoria di costituzione depositata il 02.05.2022
(prima udienza 16.05.2022) la prescrizione biennale della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 373 codice navigazione
La società ha dedotto che il ricorrente è stato collocato in quiescenza nel 2015, mentre la prima richiesta risarcitoria è stata inviata alla società resistente soltanto con lettera del
06.07.2021 e che è documentalmente comprovato che il ricorrente fosse a conoscenza, ancor prima del suo collocamento in quiescenza, delle patologie invocate a fondamento delle odierne pretese risarcitorie.
L'art. 373 del codice della navigazione prevede che “I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.
Come osservato in modo condivisibile dalla convenuta, detto termine deve ritenersi operante relativamente alla fattispecie in giudizio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18246 del 2009 (che richiama anche cfr. Cass.
Sez. Lav., 1^giugno 2006, n. 13053) resa in un giudizio nel quale, si verteva in ordine all'accertamento della responsabilità datoriale per decesso per neoplasia da asbestosi pleuropolmonare, è intervenuta per correggere la motivazione della Corte di Appello di
Napoli che aveva disatteso l'eccezione di prescrizione biennale ex articolo 373 del codice della navigazione.
La Corte, dichiarandone invece l'applicabilità e definendo il momento da cui essa decorre, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti da contratto di arruolamento (di cui all'articolo 373 cod. nav.) è sospeso in pendenza del rapporto di lavoro e prima dello sbarco o comunque, del rimpatrio del lavoratore marittimo nel porto di arruolamento e, in ogni caso, non decorre prima che il diritto possa essere fatto valere" e nell'esprimere tale principio ha aggiunto che il: “dies a quo della decorrenza è il momento della conoscenza della patologia che rappresenta anche il momento della azionabilità' della pretesa”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi applicabile il termine biennale di prescrizione stabilito dall'art. 373 cod. nav. alla domanda risarcitoria avanzata dall' . Pt_1
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione biennale stabilito dall'art. 373 cod. nav., la Cassazione civile (sez. lav., 01/06/2006, n. 13053) ha precisato che
“coerentemente -con la lettera, appunto, e con la ratio della disposizione in esame
(articolo 373 c.n., cit.) - la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro- ove questa sia successiva allo sbarco nel porto di arruolamento (vedi Cass. n.8524/1991,
5014/1988, cit., anche in motivazione)- ed, in ogni caso, dal "giorno in cui il diritto può essere fatto valere", a norma del principio (di cui all'art. 2935 c.c.), da applicare, in via residuale, anche al lavoro marittimo - ove il diritto stesso sorga - o, comunque, possa essere fatto valere - da data successiva sia alla cessazione del rapporto di lavoro che allo sbarco nel porto di arruolamento”.
Nel caso di specie, dunque, il termine biennale non può farsi decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma occorre guardare al momento in cui l' Pt_1
è venuto a conoscenza o, secondo la ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere la patologia, unitamente alla sua derivazione da esposizione all'amianto in ambiente lavorativo.
Nel caso di specie, la documentazione medica in atti è rappresentata da: certificato medico del 25.01.2018 con diagnosi di BPCO ad incidenza funzionale, enfisema polmonare, ipertensione arteriosa, in cui si descrive broncopatia, tosse produttiva, dispnea da sforzo;
relazione di dimissioni dell'Ospedale Cervello di Palermo del
15.02.2019 con diagnosi di BPCO, enfisema polmonare, ipertensione arteriosa, in cui si descrivono episodi bronchitici ricorrenti, tosse produttiva, dispnea da sforzo moderati;
relazione di dimissioni dell'ospedale Cervello di Palermo del 15.05.2019 con diagnosi di BPCO, enfisema polmonare;
ipertensione arteriosa, in cui si descrivono episodi bronchitici ricorrenti, tosse produttiva, dispnea da sforzo moderati
La documentazione sopra indicata è la medesima che il c.t.p. -come risulta dalla stessa relazione peritale-ha esaminato per giungere alla diagnosi di “insufficienza respiratoria cronica in soggetto con asbestosi” nella relazione datata 12.09.2020.
Ne è seguita la lettera di messa in mora ricevuta il 07.07.2021 e la notifica del presente ricorso in data 06.09.2022. L'asbestosi, come è noto, è una malattia polmonare cronica conseguente all'inalazione di fibre di amianto (detto anche asbesto).
Sin dal 2018 o al massimo da maggio 2019, come risulta dalla certificazione medica esaminata, all' erano ben note le manifestazioni della malattia di cui soffriva, Pt_1 come risulta dalla certificazione medica allegata che è, appunto, la stessa esaminata dal c.t.p per giungere alla diagnosi conclusiva
Inoltre, al ricorrente era certamente noto, quantomeno sin dal 2014, - ovvero quando ha promosso giudizio innanzi al Tribunale di Palermo ( 08.05.2014) per ottenere i benefici previdenziali connessi alla esposizione ad amianto- la esposizione a fibre da amianto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di marittimo, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2000/2015, allegata dal ricorrente.
Tanto considerato, il dies a quo della prescrizione biennale non può farsi decorrere, come vorrebbe il ricorrente, dalla data della c.t.p. (12.09.2020), ma al più tardi dal mese di maggio 2019, momento in cui era noto al ricorrente lo stato morboso di cui soffriva
(cfr certificazioni in atti) ed era a lui certamente nota la esposizione ad agenti nocivi
(fibre da amianto) in ambito lavorativo (cfr sentenza Palermo 2015), tali che, con la ordinaria diligenza, avrebbe potuto ritenere che la nocività dell'ambiente di lavoro potesse costituire un probabile fattore causale della malattia stessa.
La giurisprudenza della S.C. ritiene, infatti, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato.
E' necessario premettere che, a partire dalla sentenza n. 10441 del 2007, la SC ha enunciato il principio secondo cui, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da malattia professionale, trova applicazione il medesimo criterio relativo alla azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente nei confronti dell' , azione per la quale si è affermato che la prescrizione decorre dal CP_6 momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile. Successivamente le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 576 del 2008, intervenute sulla questione della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di patologie contratte per fatto doloso o colposo di un terzo (esattamente, in tema di responsabilità per danni alla salute conseguenti ad emotrasfusioni di sangue infetto da virus HBV, HIV
e HCV), sono giunte a collocare il dies a quo nel momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Quindi il dies a quo decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza o conoscibilità della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa ( cfr da ultimo Cass. n.13806/2023).
Ciò posto, al fine della individuazione del dies a quo della prescrizione, occorre procedere ad un accertamento concreto sulla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia, che non si fermi al dato della manifestazione esteriore della stessa ma che, basandosi su plurimi elementi probatori anche di natura indiziaria, individui il momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore usando l'ordinaria diligenza - che include anche la consultazione di personale medico- e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca abbia percepito o era in condizioni di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo di parte datoriale.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l' già nel 2018/2019 Pt_1 aveva avuto serie manifestazioni della malattia;
del resto, la documentazione medica attenzionata ed esaminata dal c.t.p., nella relazione di parte datata 12.09.2020, è la medesima.
Inoltre, appare pacifico che l' era senz'altro a conoscenza della dedotta prolungata Pt_1 esposizione a fibre d'amianto in ambiente lavorativo, tanto da aver promosso giudizio CP_ nei confronti dell' nel 2014 per godere dei benefici previdenziali connessi alla esposizione a fibre da amianto.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorrente, utilizzando la ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto giungere alla conoscenza della malattia e della origine professionale della stessa, ben prima della relazione di parte del 12.09.2020 e quantomeno in epoca prossima al maggio 2019.
La relazione peritale redatta in data 12.09.2020 -a distanza di oltre un anno dall'ultima certificazione medica del maggio 2019- non vale, pertanto, a consentire uno spostamento in avanti del termine di decorrenza del dies a quo.
Tanto considerato, essendo la prima lettera di messa in mora risalente al 07.07.2021, sarebbe in ogni caso da ritenersi prescritta la pretesa risarcitoria.
4- Le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni esaminate, meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1596/2022 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02.10.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1596/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ND RC e dall'avv. VEGNA VALERIO, che lo rappresentano e difendono, per procura in atti, ricorrente, contro c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TAVILLA
MAURIZIO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- ha dito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di Parte_1 essere dipendente in pensione della IR - Caronte & Tourist LE NO S.p.A. e di essere stato impiegato come marittimo presso la “IR”, dal 1983 fino alla data di quiescenza avvenuta nel 2015, con le mansioni di cuoco.
Ha esposto che beneficiava della supervalutazione ai fini pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto e che, a seguito delle recenti visite mediche e della relazione medico legale del dr. , veniva diagnosticata una “insufficienza respiratoria cronica in Per_1 soggetto con asbestosi”, patologia provocata dall'inalazione di fibre aerodisperse di amianto diffusamente presenti nell'ambiente di lavoro.
A seguito del procedimento contro , presso il Tribunale di Palermo, RG n. CP_2
4946/2014, sentenza n. 2000/2015 del 22.07.2015 è stata riconosciuta l'esposizione del ricorrente al rischio amianto. Ha agito in giudizio al fine di accertare, a causa della esposizione per più di un ventennio al rischio morbigeno di amianto, la responsabilità della società convenuta nella causazione della patologia sofferta, con condanna al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., in ragione della colpevole omissione delle necessarie misure antinfortunistiche e di quelle necessarie alla tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore. Ha dedotto anche la responsabilità della IR - Caronte & Tourist LE
NO, per inadempimento agli obblighi contrattuali ex art. 2087 c.c. per aver impegnato un proprio dipendente ad utilizzare prodotti altamente nocivi, senza adottare le minime misure a garanzia di una corretta gestione della salubrità dei locali di lavoro.
Ha chiesto il risarcimento danno biologico e morale: danno biologico permanente nella misura del 25% (venticinque per cento), valutata in € 61.642,00, e danno non patrimoniale coincidente con la lesione dell'integrità morale, che andrà valutato tenendo conto delle condizioni soggettive dell'attore e della concreta gravità del fatto, ex art. 2059 c.c da quantificarsi in via equitativa, oltre al danno esistenziale, in ragione della alterazione delle proprie abitudini e degli assetti relazionali.
Ha chiesto, quindi, di: “1. accertare e dichiarare che, il sig. è stato esposto al Pt_1 rischio morbigeno di amianto per un periodo ultraventennale, decorrente dal 1983 al
2015; 2. accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta nella causazione della patologia sofferta dal sig. ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2087 c.c.; Pt_1
3. accertare e dichiarare che parte ricorrente, a causa di predetta malattia professionale, presenta un grado di inabilità permanente pari almeno al 25%, o alla diversa percentuale che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
4. condannare pertanto la IR - Caronte & Tourist LE NO al risarcimento del danno biologico in € 61.642,00; 5. condannare inoltre la IR -
Caronte & Tourist LE NO al risarcimento del danno morale ed esistenziale in via equitativa”.
Si è costituita la società resistente eccependo: A) Inesistenza di alcun rapporto di lavoro tra le parti. Ha eccepito che tra le odierne parti in causa non è mai esistito alcun rapporto di lavoro, posto che la resistente è stata costituita Controparte_1 con atto pubblico del 13.06.2016 e ha poi iniziato la propria attività imprenditoriale il
01.09.2016 (come risulta dalla visura camerale allegata;
doc. n. 02), mentre il sig. Pt_1 era stato già collocato in quiescenza ancor prima del 13.06.2016.
Ha eccepito la prescrizione estintiva ex art. 373 cod. nav.. Ha contestato l'an debeatur ed anche il quantum. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
2. Posta la competenza territoriale del Tribunale adito, alla luce della sede societaria della convenuta al momento della instaurazione del giudizio, occorre esaminare la preliminare eccezione svolta dalla società, che ha contestato l'esistenza di alcun rapporto di lavoro con l' . Pt_1
Il ricorrente ha testualmente proposto azione giudiziaria nei confronti di
[...] ai sensi degli artt. 2043 c.c. e art. 2087 c.c., Controparte_1 reputando la convenuta direttamente responsabile della garanzia e salvaguardia delle condizioni di lavoro dell'ex-dipendente.
Tuttavia, appare di palmare evidenza come alla CARONTE Controparte_1 soggetto diverso dalla diretta datrice di lavoro IR – non possano
[...] essere riferite condotte, concernenti l'omessa vigilanza sulla salubrità degli ambienti di lavoro delle unità navali riferibili ad un'epoca (dal 1983 sino al 2015), in cui la società convenuta non era stata neppure costituita (cfr visura camerale che attesta la costituzione in data 13.06.2016).
Sotto tale profilo l'individuazione della parte datrice appare certamente erronea.
Al più, dunque, la legittimazione a resistere in giudizio dell'odierna convenuta -sebbene a tale norma il ricorrente non abbia fatto esplicito riferimento nell'atto introduttivo- potrebbe essere fatta discendere dal disposto dell'art. 2112 c.c., quale rapporto debitorio facente capo alla società cedente che si sarebbe ipso iure trasmesso alla società cessionaria.
Dalla concorde ricostruzione delle parti, risulta che il ricorrente non abbia avuto alcun rapporto lavorativo diretto con la resistente, bensì con la società IR (ed CP_3 invero, come risulta dagli atti allegati al ricorso, per un periodo anche con la società
Compagnia delle LE s.p.a; società cessionaria dalla IR, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente -vedi note del 30.10.2024-, dopo che questa ultima è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria).
Dal verbale di consultazione sindacale ex art. 47 della Legge n. 428/1990 del 29.07.2016
(allegato alle note di parte resistente dell'11.11.2024) si evince -però- che la società
Caronte abbia rilevato il ramo d'azienda “ex IR” da altra Controparte_4 società, ovvero dalla Società di Navigazione Siciliana S.p.A., in conseguenza della scissione societaria di quest'ultima e della conseguente assegnazione del “Ramo
Aliscafi” a e del “Ramo Navi” alla neo costituita Caronte & Tourist Controparte_5
LE NO (società controllata da Caronte & Tourist); verbale in cui è stata invero prevista espressamente l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., assicurando la persistente responsabilità del cedente per tutte le obbligazioni facenti capo al rapporto di lavoro.
Come dedotto dalla resistente nelle note dell'11.11.2024, non vi sarebbe stata quindi una cessione diretta da IR s.p.a. a Caronte & Tourist, ma vi sarebbe stata una intermedia cessione aziendale da IR s.p.a. in amministrazione straordinaria in favore della
Società di Navigazione Siciliana S.p.A e, poi, da quest'ultima alla Caronte & Tourist.
Come evidenziato da parte resistente e come dedotto anche dal ricorrente, la IR
S.p.A. era una società in amministrazione straordinaria, con la conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 56, comma 3 bis, del d.lgs. n. 270/1999 che esclude che le operazioni di cessione dei complessi aziendali operati dal cedente in amministrazione straordinaria costituiscano trasferimento di azienda o di ramo di azienda ai fini dell'operatività della disciplina delineata dall'art. 2112 c.c..
Posto che il ricorrente ha intrattenuto rapporti lavorativi con IR - e non anche con la Società di Navigazione Siciliana S.p.A., cedente della società convenuta-, il superiore richiamo normativo potrebbe giustificare la non operatività, in specie, dell'art. 2112 c.c.
e la conclusione che la società resistente non possa essere chiamata a rispondere per rapporti non direttamente intercorsi con essa.
In ogni caso, si osserva- sotto altra prospettiva- che, nel caso in esame, il rapporto di lavoro dell' era già cessato già prima della cessione del ramo d'azienda dalla Pt_1
Società di Navigazione Siciliana S.p.A a Caronte & Tourist, con la conseguenza che deve escludersi che possa configurarsi una responsabilità solidale del cessionario con quella del cedente, ai sensi dell'art. 2112 c.c., per posizioni debitorie sorte nel corso del rapporto di lavoro conclusosi antecedentemente alla cessione, né in alcun modo risultanti (non essendo stata data prova di ciò) dalle scritture e dai libri contabili della cedente all'atto della cessione.
In tal senso va citata, tra le altre, Cass. Sez. L, n. 7517 del 29/03/2010, secondo cui la disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori (v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 4598 del 06/03/2015).
In definitiva la società convenuta risulta, nel caso di specie, estranea alla vicenda risarcitoria di cui si discute, in quanto non coinvolta nella gestione del rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente, né subentrata in via solidale, ai sensi di legge, nelle obbligazioni che l'effettivo datore di lavoro aveva nei riguardi del dipendente deceduto.
3- In ogni caso, e a prescindere da quanto sopra esposto, si osserva che appare fondata la eccezione di prescrizione sollevata dalla società.
La società resistente ha eccepito con la memoria di costituzione depositata il 02.05.2022
(prima udienza 16.05.2022) la prescrizione biennale della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 373 codice navigazione
La società ha dedotto che il ricorrente è stato collocato in quiescenza nel 2015, mentre la prima richiesta risarcitoria è stata inviata alla società resistente soltanto con lettera del
06.07.2021 e che è documentalmente comprovato che il ricorrente fosse a conoscenza, ancor prima del suo collocamento in quiescenza, delle patologie invocate a fondamento delle odierne pretese risarcitorie.
L'art. 373 del codice della navigazione prevede che “I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.
Come osservato in modo condivisibile dalla convenuta, detto termine deve ritenersi operante relativamente alla fattispecie in giudizio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18246 del 2009 (che richiama anche cfr. Cass.
Sez. Lav., 1^giugno 2006, n. 13053) resa in un giudizio nel quale, si verteva in ordine all'accertamento della responsabilità datoriale per decesso per neoplasia da asbestosi pleuropolmonare, è intervenuta per correggere la motivazione della Corte di Appello di
Napoli che aveva disatteso l'eccezione di prescrizione biennale ex articolo 373 del codice della navigazione.
La Corte, dichiarandone invece l'applicabilità e definendo il momento da cui essa decorre, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti da contratto di arruolamento (di cui all'articolo 373 cod. nav.) è sospeso in pendenza del rapporto di lavoro e prima dello sbarco o comunque, del rimpatrio del lavoratore marittimo nel porto di arruolamento e, in ogni caso, non decorre prima che il diritto possa essere fatto valere" e nell'esprimere tale principio ha aggiunto che il: “dies a quo della decorrenza è il momento della conoscenza della patologia che rappresenta anche il momento della azionabilità' della pretesa”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi applicabile il termine biennale di prescrizione stabilito dall'art. 373 cod. nav. alla domanda risarcitoria avanzata dall' . Pt_1
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione biennale stabilito dall'art. 373 cod. nav., la Cassazione civile (sez. lav., 01/06/2006, n. 13053) ha precisato che
“coerentemente -con la lettera, appunto, e con la ratio della disposizione in esame
(articolo 373 c.n., cit.) - la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro- ove questa sia successiva allo sbarco nel porto di arruolamento (vedi Cass. n.8524/1991,
5014/1988, cit., anche in motivazione)- ed, in ogni caso, dal "giorno in cui il diritto può essere fatto valere", a norma del principio (di cui all'art. 2935 c.c.), da applicare, in via residuale, anche al lavoro marittimo - ove il diritto stesso sorga - o, comunque, possa essere fatto valere - da data successiva sia alla cessazione del rapporto di lavoro che allo sbarco nel porto di arruolamento”.
Nel caso di specie, dunque, il termine biennale non può farsi decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma occorre guardare al momento in cui l' Pt_1
è venuto a conoscenza o, secondo la ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere la patologia, unitamente alla sua derivazione da esposizione all'amianto in ambiente lavorativo.
Nel caso di specie, la documentazione medica in atti è rappresentata da: certificato medico del 25.01.2018 con diagnosi di BPCO ad incidenza funzionale, enfisema polmonare, ipertensione arteriosa, in cui si descrive broncopatia, tosse produttiva, dispnea da sforzo;
relazione di dimissioni dell'Ospedale Cervello di Palermo del
15.02.2019 con diagnosi di BPCO, enfisema polmonare, ipertensione arteriosa, in cui si descrivono episodi bronchitici ricorrenti, tosse produttiva, dispnea da sforzo moderati;
relazione di dimissioni dell'ospedale Cervello di Palermo del 15.05.2019 con diagnosi di BPCO, enfisema polmonare;
ipertensione arteriosa, in cui si descrivono episodi bronchitici ricorrenti, tosse produttiva, dispnea da sforzo moderati
La documentazione sopra indicata è la medesima che il c.t.p. -come risulta dalla stessa relazione peritale-ha esaminato per giungere alla diagnosi di “insufficienza respiratoria cronica in soggetto con asbestosi” nella relazione datata 12.09.2020.
Ne è seguita la lettera di messa in mora ricevuta il 07.07.2021 e la notifica del presente ricorso in data 06.09.2022. L'asbestosi, come è noto, è una malattia polmonare cronica conseguente all'inalazione di fibre di amianto (detto anche asbesto).
Sin dal 2018 o al massimo da maggio 2019, come risulta dalla certificazione medica esaminata, all' erano ben note le manifestazioni della malattia di cui soffriva, Pt_1 come risulta dalla certificazione medica allegata che è, appunto, la stessa esaminata dal c.t.p per giungere alla diagnosi conclusiva
Inoltre, al ricorrente era certamente noto, quantomeno sin dal 2014, - ovvero quando ha promosso giudizio innanzi al Tribunale di Palermo ( 08.05.2014) per ottenere i benefici previdenziali connessi alla esposizione ad amianto- la esposizione a fibre da amianto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di marittimo, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2000/2015, allegata dal ricorrente.
Tanto considerato, il dies a quo della prescrizione biennale non può farsi decorrere, come vorrebbe il ricorrente, dalla data della c.t.p. (12.09.2020), ma al più tardi dal mese di maggio 2019, momento in cui era noto al ricorrente lo stato morboso di cui soffriva
(cfr certificazioni in atti) ed era a lui certamente nota la esposizione ad agenti nocivi
(fibre da amianto) in ambito lavorativo (cfr sentenza Palermo 2015), tali che, con la ordinaria diligenza, avrebbe potuto ritenere che la nocività dell'ambiente di lavoro potesse costituire un probabile fattore causale della malattia stessa.
La giurisprudenza della S.C. ritiene, infatti, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato.
E' necessario premettere che, a partire dalla sentenza n. 10441 del 2007, la SC ha enunciato il principio secondo cui, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da malattia professionale, trova applicazione il medesimo criterio relativo alla azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente nei confronti dell' , azione per la quale si è affermato che la prescrizione decorre dal CP_6 momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile. Successivamente le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 576 del 2008, intervenute sulla questione della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di patologie contratte per fatto doloso o colposo di un terzo (esattamente, in tema di responsabilità per danni alla salute conseguenti ad emotrasfusioni di sangue infetto da virus HBV, HIV
e HCV), sono giunte a collocare il dies a quo nel momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Quindi il dies a quo decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza o conoscibilità della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa ( cfr da ultimo Cass. n.13806/2023).
Ciò posto, al fine della individuazione del dies a quo della prescrizione, occorre procedere ad un accertamento concreto sulla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia, che non si fermi al dato della manifestazione esteriore della stessa ma che, basandosi su plurimi elementi probatori anche di natura indiziaria, individui il momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore usando l'ordinaria diligenza - che include anche la consultazione di personale medico- e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca abbia percepito o era in condizioni di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo di parte datoriale.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l' già nel 2018/2019 Pt_1 aveva avuto serie manifestazioni della malattia;
del resto, la documentazione medica attenzionata ed esaminata dal c.t.p., nella relazione di parte datata 12.09.2020, è la medesima.
Inoltre, appare pacifico che l' era senz'altro a conoscenza della dedotta prolungata Pt_1 esposizione a fibre d'amianto in ambiente lavorativo, tanto da aver promosso giudizio CP_ nei confronti dell' nel 2014 per godere dei benefici previdenziali connessi alla esposizione a fibre da amianto.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorrente, utilizzando la ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto giungere alla conoscenza della malattia e della origine professionale della stessa, ben prima della relazione di parte del 12.09.2020 e quantomeno in epoca prossima al maggio 2019.
La relazione peritale redatta in data 12.09.2020 -a distanza di oltre un anno dall'ultima certificazione medica del maggio 2019- non vale, pertanto, a consentire uno spostamento in avanti del termine di decorrenza del dies a quo.
Tanto considerato, essendo la prima lettera di messa in mora risalente al 07.07.2021, sarebbe in ogni caso da ritenersi prescritta la pretesa risarcitoria.
4- Le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni esaminate, meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1596/2022 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02.10.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano