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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo DA Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1612/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro n. 48 Parte_1 P.IVA_1
25124 Brescia presso lo studio dell'avv. MACCHION PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Parte A. C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA NINGUARDA, 45 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. GEROSA
ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
(c.f. e p. I.V.A. ) con sede in Vimercate (MB), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Gaetani e Gabriella Gaetani
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2043 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del motivo d'appello contenuto nell'atto di impugnazione e in totale riforma della sentenza n.
9634/2023 resa all'esito del giudizio n. 40359/2020 R.G. emessa dal Tribunale di
Milano, sez. XIII Civile, in persona del G.U. dott. I. Pontani, in data 28 novembre 2023, pubblicata in data 29 novembre 2023 e mai notificata, così giudicare: accogliere integralmente la domanda proposta dalla società nei confronti della Parte_1
dichiarando quest'ultima responsabile in relazione Controparte_4
all'evento verificatosi alla fine di maggio 2019 ad Assago in località Cascina Bazzana, e per l'effetto, condannare la società convenuta all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti dall'appellante nella misura richiesta in primo grado o nella diversa minor somma risultante in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo, condannando la convenuta CP_4
pagina 2 di 11 alla restituzione in favore della società appellante della somma di € Controparte_1
4.544,80 oltre interessi dal 10 gennaio 2024 al saldo effettivo. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse;
IN VIA ISTRUTTORIA: accogliere integralmente le istanze istruttorie proposte in primo grado dalla come riportate alle pagine nn. 3 e 4 dell'atto di Parte_1
impugnazione e immotivatamente disattese dal Tribunale di Milano, per quanto esposto nel motivo d'appello descritto in atti.
Per GI. MA. Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- in via principale respingere l'appello, interamente confermando la sentenza gravata;
- subordinatamente: in denegata ipotesi di accoglimento di tutte o parte di tali domande, condannare la terza chiamata in forza degli accordi CP_2
contrattuali intercorsi ed in ispecie di quello che prevedeva che il mezzo noleggiato dovesse venir assicurato da ogni danno incidentale a cura di d a spese di , a risarcire e/o rimborsare a CP_2 CP_4 CP_4
stessa qualunque somma dovesse venir condannata a pagare, a qualunque titolo riferibile a danneggiamento del mezzo medesimo.
Ad istruttoria: ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) Vero che l'accordo di noleggio della gru MULTIFUNZIONE AMAK Tg.
XA454FT tra e prevedeva a carico di CP_2 CP_4 CP_4
l'obbligo di rifondere ad il costo della assicurazione del mezzo CP_2
contro ogni danno che avesse potuto subire durante il suo utilizzo, e a carico di l'obbligo di provvedere a stipulare tale assicurazione;
CP_2
2) Vero che il corrispettivo per quella assicurazione è indicato in ognuna pagina 3 di 11 delle fatture emesse da per il noleggio, e pagate da , CP_2 CP_4
alla voce “ASSICURAZIONE 8%”.
Si indicano a testimoni:
- geom. Alessandro, presso Tes_1 Controparte_4
BI (SO);
- , da EG (SO) Testimone_2
Ribadita la opposizione alle prove orali avversarie, per le ragioni dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. in data 31 gennaio 2022, e subordinata richiesta di ammissione alla prova contraria diretta sui capitoli denegatamente ammessi, con i testi tutti già indicati.
In ogni caso: con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Per Controparte_2
PRELIMINARMENTE
Rigettare le istanze di prova formulate dall'appellante e dall'appellata Pt_1
. CP_4
NEL MERITO
Rigettare integralmente l'appello della società e le domande formulate Pt_1
dall'appellata verso la società per i motivi dedotti nella CP_4 CP_2
comparsa di risposta.
Condannare l'appellante e/o l'appellata, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi di causa, ivi compreso il rimborso delle spese generali del 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA, con l'aumento di cui 4 n°1 bis D.M. 55/2014 (come aggiornato), in quanto gli atti sono stati redatti in forma navigabile e quello di cui 4 n°2 stesso D.M. (difesa di una parte contro più parti).
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
(d'ora in poi anche conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Parte_2 Pt_1
(d'ora in poi anche , per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_4 CP_4 dei danni, premettendo di avere noleggiato una gru tg. XA454 alla (d'ora in poi anche Controparte_2
), che a sua volta l'aveva noleggiata alla per essere utilizzata in un cantiere in CP_2 CP_4
Assago, ed esponendo che detta gru era precitata al suolo, riportando gravi danni.
L'attrice assumeva come la causa del sinistro fosse da imputarsi ad una non corretta stabilizzazione della gru, e come per la riparazione della stessa aveva sostenuto un esborso di euro 42.000,00, e non aveva percepito, durante il tempo necessario per le riparazioni, canoni di noleggio per euro 22.000,00, danni tutti dei quali doveva rispondere la convenuta.
La si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, che CP_4 non aveva dimostrato di essere proprietaria della gru danneggiata, la mancanza di prova che il macchinario in questione fosse quello noleggiato alla e poi da questa alla e CP_2 CP_4 contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea, della quale si chiedeva il rigetto, chiedendo di evocare in giudizio sia la per essere manlevata nel caso di accoglimento Controparte_2 della domanda dell'attrice, che la propria compagnia di assicurazioni Parte_3
La domanda di chiamata in giudizio della veniva successivamente Parte_4 rinunciata dalla CP_4
La ritualmente evocata nel processo, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Milano, senza sostanziale attività istruttoria, con la sentenza n.9634\2023 pubblicata il
29-11-2023, rigettava la domanda della e la condannava a rimborsare le spese processuali Parte_1 alla Controparte_4
Il primo giudice, ritenuta la legittimazione dell'attrice, per avere questa il possesso della gru, a chiedere il ristoro del danno anche in assenza della prova della proprietà del macchinario, e rilevato come la domanda attorea dovesse essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., richiamati i principi in tema di responsabilità extracontrattuale, quanto agli oneri probatori incombenti sulla parte danneggiata, riteneva che non fosse stata raggiunta in giudizio la prova di una colpa della nella non CP_4 corretta stabilizzazione della gru, ed in ogni caso anche ammessa l'erronea stabilizzazione da parte della convenuta, non vi era la prova che dette operazioni avessero provocato la caduta al suolo della pagina 5 di 11 gru, atteso che la dinamica del sinistro era rimasta incerta e non più accertabile, posto che la gru era stata rimossa prima del giudizio e trasferita in Germania, dove era stata riparata.
La detta pronuncia è stata impugnata in forza di un unico motivo di appello dalla che ne Parte_1 chiede la riforma con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Si è costituita in giudizio chiedendo di integrarsi il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
e chiedendo il rigetto della impugnazione, riproponendo in via subordinata la domanda Controparte_2 di manleva nei confronti della predetta Controparte_2
In seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_2 chiedendo di respingersi l'impugnazione, e ogni domanda proposta nei suoi confronti.
All'udienza del 4-3-2025 il consigliere istruttore rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta.
Le parti depositavano le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, riservando il deposito della sentenza nel termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appellante lamenta come il tribunale abbia respinto la domanda per difetto di prova del nesso causale tra la condotta della ed il danneggiamento della gru, respingendo tuttavia la richiesta di CP_4 prova orale diretta a dimostrare che il comportamento della convenuta in primo grado aveva causato il danno del quale si era chiesto il ristoro.
Assume ancora l'appellante come il primo giudice aveva trascurato di considerare come fosse incontestata la caduta della gru nel cantiere della e come quest'ultima oltre ad essere la CP_4 titolare del cantiere era colei che utilizzava il detto macchinario, ed aveva l'obbligo di evitarne la caduta in forza della normativa sulla prevenzione dei rischi di infortuni sul lavoro, e sull'obbligo di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'omissione di tali condotte volte a garantire la sicurezza, si poneva quale causa della caduta della gru.
L'appellante censura anche il passaggio della motivazione della sentenza impugnata dove il giudice di primo grado aveva osservato come anche volendo ritenere che la non avesse correttamente CP_4 stabilizzato la gru, era comunque rimasta incerta la causa della caduta a terra del macchinario.
In tal modo il tribunale aveva mostrato di non considerare come la aveva chiesto di provare che Pt_1 la rovina della gru era stata determinata dalla mancata stabilizzazione della stessa, articolando sul punto, nella memoria istruttoria depositata ex art. 183 comma sesto n.2 c.p.c., i primi sei capitoli di prova, a conferma della relazione in atti della e cioè della società che era intervenuta Parte_5
pagina 6 di 11 per lo smontaggio e la rimozione del macchinario e poi per la sua riparazione, tramite la casa madre tedesca.
Fa ancora rilevare l'appellante come fosse significativo il fatto che né la convenuta in primo grado, né la sentenza appellata avessero formulato ipotesi ricostruttive alternative sulla causa della caduta della gru, rispetto a quella della mancata stabilizzazione.
L'appello è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi come la questione della asserita carenza di legittimazione attiva, riproposta dalla appellata senza tuttavia farne oggetto di impugnazione incidentale, è coperta dal giudicato sul punto, e non può essere oggetto di un nuovo esame.
Come statuito dalla Suprema Corte “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. 25876\2024).
Ciò premesso, osserva la Corte come la non abbia fornito in giudizio la prova che la caduta Pt_1 della gru sia stata causata dalla mancata stabilizzazione della stessa, né possono essere ammesse le prove orali dedotte sul nesso causale, attesa la loro irrilevanza.
I capitoli di prova formulati dalla nella memoria ex art. 183 comma sesto n.2 c.p.c. per Pt_1 dimostrare la derivazione causale della caduta della gru da una condotta colposa della CP_4 hanno il seguente contenuto:
“1-vero che nel pomeriggio del 31 maggio 2019 mi sono recato ad Assago presso il cantiere della società ; Controparte_4
2) “vero che giunto in cantiere ad Assago nel pomeriggio del 31 maggio 2019 ho visto la gru Amak 35-
1 targata XA 454 FT nella posizione di cui alle fotografie che mi si rammostrano (si rammostrino al teste i doc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice);
pagina 7 di 11 3) “vero che nell'occasione di cui ai due capitoli precedenti erano presenti il sig. Testimone_3 responsabile tecnico della il sig. sempre della il responsabile di Parte_5 Testimone_4 Parte_5 cantiere della insieme ad alcuni suoi operai;
Controparte_4
4) “vero che nel corso del sopralluogo del 31 maggio 2019 il sig. ha verificato, alla Testimone_3 presenza dei soggetti di cui al precedente capitolo, che la gru Amak 35-1 targata XA 454 FT era priva degli elementi necessari per essere stabilizzata”;
5) “vero che al termine del sopralluogo del 31 maggio 2019 il sig. responsabile Testimone_3 tecnico della disse, alla presenza dei soggetti di cui al precedente capitolo 3), di evitare di Parte_5 intervenire sulla gru e di astenersi dal rimuoverla”;
6) “vero che al termine del sopralluogo del 31 maggio 2019, alla presenza dei soggetti di cui al capitolo
3), fu detto dai sig.ri e che lo smontaggio della gru sarebbe stata eseguito il giorno Tes_3 Tes_4
3 giugno 2019”;
7) “vero la mattina del 3 giugno 2019 mi sono recato ad Assago presso il cantiere della società
; Controparte_4
8) “vero che nell'occasione erano presenti il sig. il sig. i tecnici Testimone_5 Testimone_6 della società nelle persone dei sig.ri e DO AN e gli operai della Parte_1 Controparte_5 società Controparte_4
9) “vero che la mattina del 3 giugno 2019 la gru Amak 35-1 targata XA 45A FT si trovava in posizione diversa da quella in cui era il giorno del primo sopralluogo”;
10) “vero che il braccio della gru Amak 35-1 targata XA 454 FT era rientrato di alcuni metri rispetto a come si trovava il giorno del primo sopralluogo”;
11) “vero che la mattina del 3 giugno del 2019 gli elementi di sfilo della gru Amak 35-1 targata XA 454
FT erano incastrati”;
12) “vero che si è provveduto allo smontaggio della gru con modalità diverse da quelle che erano state stabilite il giorno del primo sopralluogo”;
13) “vero che le operazioni di smontaggio della gru Amak 35-1 targata XA 454 FT sono state più lunghe e più complicate rispetto alle modalità che erano state previste il giorno del primo sopralluogo”;
14) “vero che concluse le operazioni di smontaggio la gru Amak 35-1 targata XA 454 FT è stata inviata dalla in Germania presso la casa costruttrice del mezzo”; Parte_5
15) “vero che la società ha corrisposto alla società l'importo di € 51.240,00, Parte_1 Parte_5 comprensivo di Iva, a titolo di corrispettivo per i costi sostenuti al fine di riparare la gru Amak 35-1
pagina 8 di 11 targata XA 454 FT, come da fattura che si rammostra al teste”; (si rammostri al teste il doc. 4 di parte attrice);
16) “vero che la società è stata privata dalla possibilità di noleggiare la gru ai propri clienti Parte_1 dal giugno 2019 al giugno del 2020”;
17) “vero che il listino dei prezzi della società prevede per il noleggio della gru Amak 35-1 Parte_1 targata XA 454 FT il corrispettivo di € 125,00 giornalieri come da documento che si rammostra la teste
(si rammostri al teste il doc. 1 di parte attrice);
18) “vero che la gru Amak 35-1 targata XA 454 FT veniva concessa in noleggio dalla società Pt_1 per almeno 16 giorni mese, ogni mese”.
[...]
Secondo l'appellante, la conferma delle circostanze indicate nei primi sei capitoli di prova orale, unitamente alla relazione tecnica prodotta in giudizio, consentirebbero di individuare la caduta della gru nella mancata stabilizzazione del macchinario ad opera della CP_4
I primi sei capitoli hanno per oggetto il fatto, pacifico, della caduta della gru all'interno del cantiere della e la circostanza che il macchinario fosse privo di adeguati elementi per essere CP_4 stabilizzato.
Secondo l'appellante, la relazione tecnica della (doc. 3 fascicolo primo grado , Parte_5 Pt_1 intervenuta su incarico dell'attrice in primo grado per lo smontaggio della gru e per eseguire le necessarie riparazioni, poi affidate alla casa madre in Germania, permetteva di ravvisare il nesso causale tra la non corretta stabilizzazione del macchinario e la sua caduta.
L'esame del contenuto della detta relazione smentisce l'assunto della posto che quanto Pt_1 all'aspetto in esame, è dato leggere testualmente :“..le cause che hanno innescato il crollo della multifunzione potrebbero essere molteplici. Durante il primo sopralluogo si è appurato che la multifunzione non era adeguatamente stabilizzata. Si rimanda al costruttore un'analisi più accurata di quelle che potrebbero essere state le cause”.
La relazione in esame ipotizza una pluralità di possibili cause del crollo, neppure individuate in modo specifico, rimettendo al costruttore una indagine più accurata per individuare la detta causa.
E' significativo osservare, in senso sfavorevole all'appellante, come di detta successiva indagine tecnica, non è dato sapere né se è stata effettivamente compiuta, né quali siano stati gli esiti.
La fattura di riparazione (doc. 4 fascicolo primo grado nulla specifica al riguardo, né altra Pt_1 produzione sul punto è stata effettuata.
pagina 9 di 11 Contrariamente all'assunto dell'appellante, proprio dalla relazione tecnica dalla stessa prodotta emerge sia l'esistenza di ipotesi alternative sulla causa del crollo della gru, sia l'impossibilità di accertare la causa, senza l'esecuzione di indagini tecniche, da eseguirsi dal costruttore sul macchinario danneggiato.
Neppure, pertanto, potrebbe disporsi nel caso in esame una ctu, che peraltro la non ha mai Pt_1 chiesto, né in primo grado né in questa sede di gravame, atteso che la avvenuta riparazione del macchinario farebbe assumere al mezzo un evidente, quanto non consentito, carattere esplorativo.
Tenuto conto che l'asserito aggravamento del danno lamentato in primo grado dalla è, nella Pt_1 prospettazione della parte, inscindibilmente collegato all'illecito imputato alla privo di CP_4 autonoma rilevanza, anche gli ulteriori capitoli di prova risultano inammissibili, in quanto non rilevanti, per quanto sopra osservato.
Pertanto, per le ragioni che precedono, l'appello è infondato.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalle due parti appellate, liquidate per ognuna di esse, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause da euro 52.001 ad euro 260.000) quanto alle fasi studio ed introduttiva ed il valore minimo per la fase decisoria, attese le modalità semplificate adottate per questa, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, in euro 7.440,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Va respinta la richiesta della di aumento del compenso ex art. 4 comma 1 bis del DM Controparte_2
55\2014 (come modificato), atteso che, stante l'assenza di documenti prodotti (salvo la procura alle liti), non è neppure configurabile una ricerca testuale all'interno dell'atto, dei documenti allegati.
Neppure ricorrono i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 4 del dm 55 del 2014, atteso che la non ha contraddittorio con l'appellante, ma solo con l'altra parte appellata. CP_2
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto dalla confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
pagina 10 di 11 b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del Controparte_4 presente grado che si liquidano in complessivi euro 7.440,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente grado Controparte_2 che si liquidano in complessivi euro 7.440,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo DA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo DA Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1612/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro n. 48 Parte_1 P.IVA_1
25124 Brescia presso lo studio dell'avv. MACCHION PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Parte A. C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA NINGUARDA, 45 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. GEROSA
ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
(c.f. e p. I.V.A. ) con sede in Vimercate (MB), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Gaetani e Gabriella Gaetani
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2043 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del motivo d'appello contenuto nell'atto di impugnazione e in totale riforma della sentenza n.
9634/2023 resa all'esito del giudizio n. 40359/2020 R.G. emessa dal Tribunale di
Milano, sez. XIII Civile, in persona del G.U. dott. I. Pontani, in data 28 novembre 2023, pubblicata in data 29 novembre 2023 e mai notificata, così giudicare: accogliere integralmente la domanda proposta dalla società nei confronti della Parte_1
dichiarando quest'ultima responsabile in relazione Controparte_4
all'evento verificatosi alla fine di maggio 2019 ad Assago in località Cascina Bazzana, e per l'effetto, condannare la società convenuta all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti dall'appellante nella misura richiesta in primo grado o nella diversa minor somma risultante in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo, condannando la convenuta CP_4
pagina 2 di 11 alla restituzione in favore della società appellante della somma di € Controparte_1
4.544,80 oltre interessi dal 10 gennaio 2024 al saldo effettivo. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse;
IN VIA ISTRUTTORIA: accogliere integralmente le istanze istruttorie proposte in primo grado dalla come riportate alle pagine nn. 3 e 4 dell'atto di Parte_1
impugnazione e immotivatamente disattese dal Tribunale di Milano, per quanto esposto nel motivo d'appello descritto in atti.
Per GI. MA. Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- in via principale respingere l'appello, interamente confermando la sentenza gravata;
- subordinatamente: in denegata ipotesi di accoglimento di tutte o parte di tali domande, condannare la terza chiamata in forza degli accordi CP_2
contrattuali intercorsi ed in ispecie di quello che prevedeva che il mezzo noleggiato dovesse venir assicurato da ogni danno incidentale a cura di d a spese di , a risarcire e/o rimborsare a CP_2 CP_4 CP_4
stessa qualunque somma dovesse venir condannata a pagare, a qualunque titolo riferibile a danneggiamento del mezzo medesimo.
Ad istruttoria: ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) Vero che l'accordo di noleggio della gru MULTIFUNZIONE AMAK Tg.
XA454FT tra e prevedeva a carico di CP_2 CP_4 CP_4
l'obbligo di rifondere ad il costo della assicurazione del mezzo CP_2
contro ogni danno che avesse potuto subire durante il suo utilizzo, e a carico di l'obbligo di provvedere a stipulare tale assicurazione;
CP_2
2) Vero che il corrispettivo per quella assicurazione è indicato in ognuna pagina 3 di 11 delle fatture emesse da per il noleggio, e pagate da , CP_2 CP_4
alla voce “ASSICURAZIONE 8%”.
Si indicano a testimoni:
- geom. Alessandro, presso Tes_1 Controparte_4
BI (SO);
- , da EG (SO) Testimone_2
Ribadita la opposizione alle prove orali avversarie, per le ragioni dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. in data 31 gennaio 2022, e subordinata richiesta di ammissione alla prova contraria diretta sui capitoli denegatamente ammessi, con i testi tutti già indicati.
In ogni caso: con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Per Controparte_2
PRELIMINARMENTE
Rigettare le istanze di prova formulate dall'appellante e dall'appellata Pt_1
. CP_4
NEL MERITO
Rigettare integralmente l'appello della società e le domande formulate Pt_1
dall'appellata verso la società per i motivi dedotti nella CP_4 CP_2
comparsa di risposta.
Condannare l'appellante e/o l'appellata, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi di causa, ivi compreso il rimborso delle spese generali del 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA, con l'aumento di cui 4 n°1 bis D.M. 55/2014 (come aggiornato), in quanto gli atti sono stati redatti in forma navigabile e quello di cui 4 n°2 stesso D.M. (difesa di una parte contro più parti).
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
(d'ora in poi anche conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Parte_2 Pt_1
(d'ora in poi anche , per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_4 CP_4 dei danni, premettendo di avere noleggiato una gru tg. XA454 alla (d'ora in poi anche Controparte_2
), che a sua volta l'aveva noleggiata alla per essere utilizzata in un cantiere in CP_2 CP_4
Assago, ed esponendo che detta gru era precitata al suolo, riportando gravi danni.
L'attrice assumeva come la causa del sinistro fosse da imputarsi ad una non corretta stabilizzazione della gru, e come per la riparazione della stessa aveva sostenuto un esborso di euro 42.000,00, e non aveva percepito, durante il tempo necessario per le riparazioni, canoni di noleggio per euro 22.000,00, danni tutti dei quali doveva rispondere la convenuta.
La si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, che CP_4 non aveva dimostrato di essere proprietaria della gru danneggiata, la mancanza di prova che il macchinario in questione fosse quello noleggiato alla e poi da questa alla e CP_2 CP_4 contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea, della quale si chiedeva il rigetto, chiedendo di evocare in giudizio sia la per essere manlevata nel caso di accoglimento Controparte_2 della domanda dell'attrice, che la propria compagnia di assicurazioni Parte_3
La domanda di chiamata in giudizio della veniva successivamente Parte_4 rinunciata dalla CP_4
La ritualmente evocata nel processo, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Milano, senza sostanziale attività istruttoria, con la sentenza n.9634\2023 pubblicata il
29-11-2023, rigettava la domanda della e la condannava a rimborsare le spese processuali Parte_1 alla Controparte_4
Il primo giudice, ritenuta la legittimazione dell'attrice, per avere questa il possesso della gru, a chiedere il ristoro del danno anche in assenza della prova della proprietà del macchinario, e rilevato come la domanda attorea dovesse essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., richiamati i principi in tema di responsabilità extracontrattuale, quanto agli oneri probatori incombenti sulla parte danneggiata, riteneva che non fosse stata raggiunta in giudizio la prova di una colpa della nella non CP_4 corretta stabilizzazione della gru, ed in ogni caso anche ammessa l'erronea stabilizzazione da parte della convenuta, non vi era la prova che dette operazioni avessero provocato la caduta al suolo della pagina 5 di 11 gru, atteso che la dinamica del sinistro era rimasta incerta e non più accertabile, posto che la gru era stata rimossa prima del giudizio e trasferita in Germania, dove era stata riparata.
La detta pronuncia è stata impugnata in forza di un unico motivo di appello dalla che ne Parte_1 chiede la riforma con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Si è costituita in giudizio chiedendo di integrarsi il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
e chiedendo il rigetto della impugnazione, riproponendo in via subordinata la domanda Controparte_2 di manleva nei confronti della predetta Controparte_2
In seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_2 chiedendo di respingersi l'impugnazione, e ogni domanda proposta nei suoi confronti.
All'udienza del 4-3-2025 il consigliere istruttore rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta.
Le parti depositavano le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, riservando il deposito della sentenza nel termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appellante lamenta come il tribunale abbia respinto la domanda per difetto di prova del nesso causale tra la condotta della ed il danneggiamento della gru, respingendo tuttavia la richiesta di CP_4 prova orale diretta a dimostrare che il comportamento della convenuta in primo grado aveva causato il danno del quale si era chiesto il ristoro.
Assume ancora l'appellante come il primo giudice aveva trascurato di considerare come fosse incontestata la caduta della gru nel cantiere della e come quest'ultima oltre ad essere la CP_4 titolare del cantiere era colei che utilizzava il detto macchinario, ed aveva l'obbligo di evitarne la caduta in forza della normativa sulla prevenzione dei rischi di infortuni sul lavoro, e sull'obbligo di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'omissione di tali condotte volte a garantire la sicurezza, si poneva quale causa della caduta della gru.
L'appellante censura anche il passaggio della motivazione della sentenza impugnata dove il giudice di primo grado aveva osservato come anche volendo ritenere che la non avesse correttamente CP_4 stabilizzato la gru, era comunque rimasta incerta la causa della caduta a terra del macchinario.
In tal modo il tribunale aveva mostrato di non considerare come la aveva chiesto di provare che Pt_1 la rovina della gru era stata determinata dalla mancata stabilizzazione della stessa, articolando sul punto, nella memoria istruttoria depositata ex art. 183 comma sesto n.2 c.p.c., i primi sei capitoli di prova, a conferma della relazione in atti della e cioè della società che era intervenuta Parte_5
pagina 6 di 11 per lo smontaggio e la rimozione del macchinario e poi per la sua riparazione, tramite la casa madre tedesca.
Fa ancora rilevare l'appellante come fosse significativo il fatto che né la convenuta in primo grado, né la sentenza appellata avessero formulato ipotesi ricostruttive alternative sulla causa della caduta della gru, rispetto a quella della mancata stabilizzazione.
L'appello è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi come la questione della asserita carenza di legittimazione attiva, riproposta dalla appellata senza tuttavia farne oggetto di impugnazione incidentale, è coperta dal giudicato sul punto, e non può essere oggetto di un nuovo esame.
Come statuito dalla Suprema Corte “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. 25876\2024).
Ciò premesso, osserva la Corte come la non abbia fornito in giudizio la prova che la caduta Pt_1 della gru sia stata causata dalla mancata stabilizzazione della stessa, né possono essere ammesse le prove orali dedotte sul nesso causale, attesa la loro irrilevanza.
I capitoli di prova formulati dalla nella memoria ex art. 183 comma sesto n.2 c.p.c. per Pt_1 dimostrare la derivazione causale della caduta della gru da una condotta colposa della CP_4 hanno il seguente contenuto:
“1-vero che nel pomeriggio del 31 maggio 2019 mi sono recato ad Assago presso il cantiere della società ; Controparte_4
2) “vero che giunto in cantiere ad Assago nel pomeriggio del 31 maggio 2019 ho visto la gru Amak 35-
1 targata XA 454 FT nella posizione di cui alle fotografie che mi si rammostrano (si rammostrino al teste i doc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice);
pagina 7 di 11 3) “vero che nell'occasione di cui ai due capitoli precedenti erano presenti il sig. Testimone_3 responsabile tecnico della il sig. sempre della il responsabile di Parte_5 Testimone_4 Parte_5 cantiere della insieme ad alcuni suoi operai;
Controparte_4
4) “vero che nel corso del sopralluogo del 31 maggio 2019 il sig. ha verificato, alla Testimone_3 presenza dei soggetti di cui al precedente capitolo, che la gru Amak 35-1 targata XA 454 FT era priva degli elementi necessari per essere stabilizzata”;
5) “vero che al termine del sopralluogo del 31 maggio 2019 il sig. responsabile Testimone_3 tecnico della disse, alla presenza dei soggetti di cui al precedente capitolo 3), di evitare di Parte_5 intervenire sulla gru e di astenersi dal rimuoverla”;
6) “vero che al termine del sopralluogo del 31 maggio 2019, alla presenza dei soggetti di cui al capitolo
3), fu detto dai sig.ri e che lo smontaggio della gru sarebbe stata eseguito il giorno Tes_3 Tes_4
3 giugno 2019”;
7) “vero la mattina del 3 giugno 2019 mi sono recato ad Assago presso il cantiere della società
; Controparte_4
8) “vero che nell'occasione erano presenti il sig. il sig. i tecnici Testimone_5 Testimone_6 della società nelle persone dei sig.ri e DO AN e gli operai della Parte_1 Controparte_5 società Controparte_4
9) “vero che la mattina del 3 giugno 2019 la gru Amak 35-1 targata XA 45A FT si trovava in posizione diversa da quella in cui era il giorno del primo sopralluogo”;
10) “vero che il braccio della gru Amak 35-1 targata XA 454 FT era rientrato di alcuni metri rispetto a come si trovava il giorno del primo sopralluogo”;
11) “vero che la mattina del 3 giugno del 2019 gli elementi di sfilo della gru Amak 35-1 targata XA 454
FT erano incastrati”;
12) “vero che si è provveduto allo smontaggio della gru con modalità diverse da quelle che erano state stabilite il giorno del primo sopralluogo”;
13) “vero che le operazioni di smontaggio della gru Amak 35-1 targata XA 454 FT sono state più lunghe e più complicate rispetto alle modalità che erano state previste il giorno del primo sopralluogo”;
14) “vero che concluse le operazioni di smontaggio la gru Amak 35-1 targata XA 454 FT è stata inviata dalla in Germania presso la casa costruttrice del mezzo”; Parte_5
15) “vero che la società ha corrisposto alla società l'importo di € 51.240,00, Parte_1 Parte_5 comprensivo di Iva, a titolo di corrispettivo per i costi sostenuti al fine di riparare la gru Amak 35-1
pagina 8 di 11 targata XA 454 FT, come da fattura che si rammostra al teste”; (si rammostri al teste il doc. 4 di parte attrice);
16) “vero che la società è stata privata dalla possibilità di noleggiare la gru ai propri clienti Parte_1 dal giugno 2019 al giugno del 2020”;
17) “vero che il listino dei prezzi della società prevede per il noleggio della gru Amak 35-1 Parte_1 targata XA 454 FT il corrispettivo di € 125,00 giornalieri come da documento che si rammostra la teste
(si rammostri al teste il doc. 1 di parte attrice);
18) “vero che la gru Amak 35-1 targata XA 454 FT veniva concessa in noleggio dalla società Pt_1 per almeno 16 giorni mese, ogni mese”.
[...]
Secondo l'appellante, la conferma delle circostanze indicate nei primi sei capitoli di prova orale, unitamente alla relazione tecnica prodotta in giudizio, consentirebbero di individuare la caduta della gru nella mancata stabilizzazione del macchinario ad opera della CP_4
I primi sei capitoli hanno per oggetto il fatto, pacifico, della caduta della gru all'interno del cantiere della e la circostanza che il macchinario fosse privo di adeguati elementi per essere CP_4 stabilizzato.
Secondo l'appellante, la relazione tecnica della (doc. 3 fascicolo primo grado , Parte_5 Pt_1 intervenuta su incarico dell'attrice in primo grado per lo smontaggio della gru e per eseguire le necessarie riparazioni, poi affidate alla casa madre in Germania, permetteva di ravvisare il nesso causale tra la non corretta stabilizzazione del macchinario e la sua caduta.
L'esame del contenuto della detta relazione smentisce l'assunto della posto che quanto Pt_1 all'aspetto in esame, è dato leggere testualmente :“..le cause che hanno innescato il crollo della multifunzione potrebbero essere molteplici. Durante il primo sopralluogo si è appurato che la multifunzione non era adeguatamente stabilizzata. Si rimanda al costruttore un'analisi più accurata di quelle che potrebbero essere state le cause”.
La relazione in esame ipotizza una pluralità di possibili cause del crollo, neppure individuate in modo specifico, rimettendo al costruttore una indagine più accurata per individuare la detta causa.
E' significativo osservare, in senso sfavorevole all'appellante, come di detta successiva indagine tecnica, non è dato sapere né se è stata effettivamente compiuta, né quali siano stati gli esiti.
La fattura di riparazione (doc. 4 fascicolo primo grado nulla specifica al riguardo, né altra Pt_1 produzione sul punto è stata effettuata.
pagina 9 di 11 Contrariamente all'assunto dell'appellante, proprio dalla relazione tecnica dalla stessa prodotta emerge sia l'esistenza di ipotesi alternative sulla causa del crollo della gru, sia l'impossibilità di accertare la causa, senza l'esecuzione di indagini tecniche, da eseguirsi dal costruttore sul macchinario danneggiato.
Neppure, pertanto, potrebbe disporsi nel caso in esame una ctu, che peraltro la non ha mai Pt_1 chiesto, né in primo grado né in questa sede di gravame, atteso che la avvenuta riparazione del macchinario farebbe assumere al mezzo un evidente, quanto non consentito, carattere esplorativo.
Tenuto conto che l'asserito aggravamento del danno lamentato in primo grado dalla è, nella Pt_1 prospettazione della parte, inscindibilmente collegato all'illecito imputato alla privo di CP_4 autonoma rilevanza, anche gli ulteriori capitoli di prova risultano inammissibili, in quanto non rilevanti, per quanto sopra osservato.
Pertanto, per le ragioni che precedono, l'appello è infondato.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalle due parti appellate, liquidate per ognuna di esse, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause da euro 52.001 ad euro 260.000) quanto alle fasi studio ed introduttiva ed il valore minimo per la fase decisoria, attese le modalità semplificate adottate per questa, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, in euro 7.440,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Va respinta la richiesta della di aumento del compenso ex art. 4 comma 1 bis del DM Controparte_2
55\2014 (come modificato), atteso che, stante l'assenza di documenti prodotti (salvo la procura alle liti), non è neppure configurabile una ricerca testuale all'interno dell'atto, dei documenti allegati.
Neppure ricorrono i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 4 del dm 55 del 2014, atteso che la non ha contraddittorio con l'appellante, ma solo con l'altra parte appellata. CP_2
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto dalla confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
pagina 10 di 11 b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del Controparte_4 presente grado che si liquidano in complessivi euro 7.440,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente grado Controparte_2 che si liquidano in complessivi euro 7.440,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo DA
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