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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5782 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 11680 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma primo,
c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla via Cariteo n. 12, presso lo studio dell'avv. MICHELINO MARIO ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti
- OPPONENTE -
E 2
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI DELLA ROCCA 25 80054 GRAGNANO
presso lo studio dell'avv. DE ROSA FRANCESCOPAOLO
( ) che unitamente all'avv. MANCINI GIANLUCA C.F._3
( ) la rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data
22.05.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 4071/22 del 1.06.2022, con cui il Tribunale di Napoli
ingiungeva l'odierno opponente di pagare la somma di euro
8.421,49 in favore del Controparte_1
per omesso pagamento di cinque fatture. A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la proponibilità
del precetto in parola attesa la mancata notifica del titolo esecutivo, sulla scorta del quale era stato emesso.
Contestava, altresì, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, in quanto trascorsi i due anni 3
previsti per i contratti di fornitura di energia elettrica.
Insisteva, pertanto, per la declaratoria di nullità con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la società opposta che, eccependo la palese infondatezza della domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. Precisava riassuntivamente, che con ricorso al Tribunale di Napoli aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4071/2022, reso esecutivo con provvedimento del 13.01.2023 e con formula esecutiva apposta il
26.01.2023 per l'importo capitale di euro 7.347,89, oltre spese. Assumeva parte creditrice che il prefato decreto era stato regolarmente notificato via pec in data 1.06.2022
all'indirizzo dichiarato dalla società Walk s.a.s. di
[...]
e una successiva notifica del decreto Parte_1
ingiuntivo correlato dall'atto di precetto era avvenuta in data 2.02.2023. Ancora, a seguito della cessazione della società debitrice in data 8.02.2023 (cfr. visura allegata in atti) il precetto era stato notificato nuovamente in data 4.05.2023 al sig. quale socio Parte_1
accomandatario, a mani proprie presso l'indirizzo di residenza. 4
La causa è stata posta in decisione all'udienza del
15.05.2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Innanzitutto, mette conto evidenziare che, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, occorre distinguere le seguenti fattispecie (cfr. Cass. n.
17308/2015, Cass. n. 9050/2020):
-il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
-se l'esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio;
-deve proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere 5
eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ.,
davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. sent. n. 25713/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non si configura alcuna ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto.
Invero, dall'esame delle relate di notificazione del provvedimento monitorio n. 4071/2022 risulta che lo stesso sia stato notificato in data 1.06.2022 all'indirizzo pec e successivamente, in data Email_1
2.02.2023 insieme al precetto allo stesso indirizzo pec. Il
decreto ingiuntivo appare, dunque, ritualmente notificato.
La predetta notifica è, pertanto, giuridicamente esistente,
ricorrendo l'ipotesi contraria dell'inesistenza giuridica della notificazione soltanto quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto 6
dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l'attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità
giuridica di compiere detta attività, oppure allorché
difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento e l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica”. (cfr. Cass. civ.
Ord. 2 maggio 2022 n. 13771).
Ancora, l'opponente non deduce neppure alcun vizio di nullità della notifica del decreto ingiuntivo che, in ogni caso, non potrebbe essere sollevato in questa sede. Ciò in 7
quanto, per orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile l'opposizione a precetto finalizzata a sanzionare la predetta irregolarità della notifica del titolo esecutivo
(nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio debba essere fatto valere unicamente con il rimedio previsto dall'ordinamento giuridico, quale è l'opposizione a decreto ingiuntivo. (cfr. Cass., Sezione 6-III, ord., 9
novembre 2016, n. 22870). Ne consegue il rigetto della sollevata eccezione di prescrizione, in quanto costituente motivo di opposizione all'ingiunzione di cui agli artt. 645
e 650 c.p.c. ed irrilevante nella presente controversia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite della presente fase di giudizio in favore del
[...]
che liquida in euro 2.540,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA
se dovute e come per legge. 8
Napoli, 11/06/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 11680 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma primo,
c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla via Cariteo n. 12, presso lo studio dell'avv. MICHELINO MARIO ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti
- OPPONENTE -
E 2
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI DELLA ROCCA 25 80054 GRAGNANO
presso lo studio dell'avv. DE ROSA FRANCESCOPAOLO
( ) che unitamente all'avv. MANCINI GIANLUCA C.F._3
( ) la rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data
22.05.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 4071/22 del 1.06.2022, con cui il Tribunale di Napoli
ingiungeva l'odierno opponente di pagare la somma di euro
8.421,49 in favore del Controparte_1
per omesso pagamento di cinque fatture. A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la proponibilità
del precetto in parola attesa la mancata notifica del titolo esecutivo, sulla scorta del quale era stato emesso.
Contestava, altresì, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, in quanto trascorsi i due anni 3
previsti per i contratti di fornitura di energia elettrica.
Insisteva, pertanto, per la declaratoria di nullità con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la società opposta che, eccependo la palese infondatezza della domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. Precisava riassuntivamente, che con ricorso al Tribunale di Napoli aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4071/2022, reso esecutivo con provvedimento del 13.01.2023 e con formula esecutiva apposta il
26.01.2023 per l'importo capitale di euro 7.347,89, oltre spese. Assumeva parte creditrice che il prefato decreto era stato regolarmente notificato via pec in data 1.06.2022
all'indirizzo dichiarato dalla società Walk s.a.s. di
[...]
e una successiva notifica del decreto Parte_1
ingiuntivo correlato dall'atto di precetto era avvenuta in data 2.02.2023. Ancora, a seguito della cessazione della società debitrice in data 8.02.2023 (cfr. visura allegata in atti) il precetto era stato notificato nuovamente in data 4.05.2023 al sig. quale socio Parte_1
accomandatario, a mani proprie presso l'indirizzo di residenza. 4
La causa è stata posta in decisione all'udienza del
15.05.2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Innanzitutto, mette conto evidenziare che, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, occorre distinguere le seguenti fattispecie (cfr. Cass. n.
17308/2015, Cass. n. 9050/2020):
-il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
-se l'esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio;
-deve proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere 5
eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ.,
davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. sent. n. 25713/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non si configura alcuna ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto.
Invero, dall'esame delle relate di notificazione del provvedimento monitorio n. 4071/2022 risulta che lo stesso sia stato notificato in data 1.06.2022 all'indirizzo pec e successivamente, in data Email_1
2.02.2023 insieme al precetto allo stesso indirizzo pec. Il
decreto ingiuntivo appare, dunque, ritualmente notificato.
La predetta notifica è, pertanto, giuridicamente esistente,
ricorrendo l'ipotesi contraria dell'inesistenza giuridica della notificazione soltanto quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto 6
dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l'attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità
giuridica di compiere detta attività, oppure allorché
difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento e l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica”. (cfr. Cass. civ.
Ord. 2 maggio 2022 n. 13771).
Ancora, l'opponente non deduce neppure alcun vizio di nullità della notifica del decreto ingiuntivo che, in ogni caso, non potrebbe essere sollevato in questa sede. Ciò in 7
quanto, per orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile l'opposizione a precetto finalizzata a sanzionare la predetta irregolarità della notifica del titolo esecutivo
(nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio debba essere fatto valere unicamente con il rimedio previsto dall'ordinamento giuridico, quale è l'opposizione a decreto ingiuntivo. (cfr. Cass., Sezione 6-III, ord., 9
novembre 2016, n. 22870). Ne consegue il rigetto della sollevata eccezione di prescrizione, in quanto costituente motivo di opposizione all'ingiunzione di cui agli artt. 645
e 650 c.p.c. ed irrilevante nella presente controversia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite della presente fase di giudizio in favore del
[...]
che liquida in euro 2.540,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA
se dovute e come per legge. 8
Napoli, 11/06/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso