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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI- QUARTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valletta Valentina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3634 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)”, vertente
T R A
( C.F. ) , ( Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ) in proprio nonché nella qualità di genitori esercenti la C.F._2
potestà genitoriale sulla minore Persona_1
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Nigro ,ed elett.te CodiceFiscale_3
dom.ti in PO alla Via A. Falcone n.126 presso il suo studio;
- ATTORI-
E
CF , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro p.t., Controparte_2
C.F. ) , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_2
dello Stato di PO presso cui domiciliano ope legis in PO alla via A. Diaz, 11
- CONVENUTI -
NONCHE'
(C.F. ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3
1 rappresentante legale p.t., rapp.ta e difesa anche disg.te dagli Avv.ti Maristella
Bellistri e Anna Paola Bellistri ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in
Castellamare di Stabia (NA) alla Via L. Denza n.24
- CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI : come da note scritte depositate dagli attori in data 8.01.25 e dalla convenuta in data 16.01.25 Controparte_3
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Per_1
citavano in giudizio innanzi a codesto tribunale il ( oggi
[...] CP_4 [...]
) nonché l Controparte_5 Controparte_6
per vedere, in accoglimento alla presente domanda, soddisfatta la loro
[...]
richiesta di risarcimento danni per le lesioni personali subite dalla figlia minore in data 7.02.2018 mentre la stessa si trovava all'interno della propria aula sita al secondo piano dell'edificio scolastico quando era scivolata su un tratto del pavimento reso viscido da un'infiltrazione di acqua proveniente dal soffitto cadendo rovinosamente a terra. Precisavano che al momento dell'infortunio era presente la maestra e che, a seguito della caduta , la bambina aveva accusato il CP_7
distacco di un frammento dell'incisivo centrale superiore di sinistra, oltre che la perdita di sangue dal labbro superiore, tant'è che si era reso necessario convocare i familiari per condurla presso il pronto soccorso.
Aggiungevano : che la presenza di infiltrazioni di acqua era circostanza ben nota all'Istituto scolastico convenuto, per essersi più volte verificata nei giorni precedenti a quello del sinistro , tant'é che, in quelle occasioni, si erano utilizzati gli zainetti dei bambini per “transennare” quel punto interessato dallo stillicidio di acqua e nel quale sarebbe poi scivolata la bambina;
che a seguito del sinistro essi attori avevano provveduto ad inviare formale denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento danni
2 allo di PO “ ” a mezzo raccomandata del 20.02.2018 CP_8 Controparte_6
e, anche ai fini interruttivi della prescrizione, avevano mandato nuova richiesta di risarcimento danni con allegata documentazione medica in data e ricevute spese rispettivamente a mezzo Pec del 30.03.2018 e raccomandata a/r del 3.04.2018 e in data 510.2018 avevano inviato alla assicurazione ulteriore documentazione;
che in data 9.07.2019 avevano , in proprio e nella qualità, reiterato la richiesta di risarcimento danni all'ICS di PO “13° e al Controparte_2 [...]
con la quale avevano invitato i predetti enti alla Controparte_9
stipula di una convenzione per negoziazione assistita ai sensi dell'art.2 e ss L. 162/14; che tuttavia non era pervenuta alcuna congrua offerta d risarcimento del danno e l'assegno di euro 390,66 inviato dalla Assicurazione veniva restituito alla mittente.
Tanto premesso, chiedevano “ accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, in solido tra loro o chi di ragione., in relazione al sinistro descritto in premessa e per l'effetto condannare i medesimi, in solido fra loro o chi di ragione, al pagamento in favore degli attori , in proprio e nella qualità del risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso alla minore come meglio descritto in Persona_1
premessa, nella comp0lessiva somma di euro 6280,41 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, biologico, estetico morale esistenziale subito , oltre agli interessi al tasso legale ex art.1284 comma 2° c.c. dal fatto illecito, nonché agli interessi al tasso legale ex art.1284 4 ° comma dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione al sottoscritto procuratore in quanto anticipatario”.
Si costituivano in giudizio il e l'istituto scolastico con comparsa di CP_4
costituzione e risposta con la quale eccepivano il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico nonché l'infondatezza della domanda e chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa dell' . Tale chiamata Controparte_3
veniva autorizzata . Si costituiva la che eccepiva Controparte_3
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
3 Venivano concessi i termini ex art.183 VI co.c.p.c. ammessi ed espletati i mezzi di prova ed infine ammessa ed espletata CTU medico-legale.
Alla udienza del 21.01.25 all'esito della precisazione delle conclusioni , la causa era rimessa in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Va in primo luogo, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico . Invero, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha affermato :
“ E'principio consolidato quello per cui , nell'ambito dell'amministrazione scolastica statale, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni, insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il
, e non i circoli didattici o i singoli Istituti…” (cfr. Cass. civ. n.3275/2016; CP_1
Cass. civ. 11.092.2005 nr. 2839; Cass. civ. 21.03.2011 n.6372).
La domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che, in conformità con la giurisprudenza costante della Suprema Corte, in relazione ai danni subiti dall'alunno all'interno dell'istituto scolastico , deve essere riconosciuta una responsabilità contrattuale in capo all'istituto scolastico e all'insegnante , con la conseguente applicazione della regola dell'art.1218 c.c. e ciò, sia in quanto la domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante obblighi specifici di sorveglianza e controllo ( cfr. Cass. civ. sez. III ord. n.8811 del 12.05.2020; sent.10516del
28.04.2017 ; sent. n.3695 del 25.02.2016), sia in quanto a prescindere da tale accettazione formale , il “contatto sociale” che viene instaurandosi tra l'alunno e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (cfr. Cass. civ. n.3695/2016; Cass. nr. 5067/2010). Trattandosi , dunque, di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che si impongono alle parti chiedono di essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza
, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova , anche a mezzo presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare , ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile della impossibilità della esatta
4 esecuzione della prestazione (cfr. Cass. civ. ord. 26907 del 26.11.20; sent. n.28991 dell'11.11.2019 ;).
In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso , il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art.1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento ( o dell'esattezza dello stesso o della impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art.2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento ( cfr.
Cass. civ. sez. III n.5118 del 17.02.23 ; ord. nr. 8849 del 31.03.21).
Tali principi risultano applicabili anche alla fattispecie in esame in cui si lamenta la sussistenza di una responsabilità sia dell'istituto scolastico, sia dell'insegnante presente al momento dell'infortunio, per omessa vigilanza e controllo .
Invero, l'espletata istruttoria ha consentito di accertare le circostanze di fatto dedotte dagli attori .
La teste , rappresentante di classe dei genitori all'epoca dei Testimone_1
fatti, e la teste hanno reso dichiarazioni chiare, precise e attendibili. Testimone_2
In specie, hanno riferito che la piccola di anni 7 all'epoca dei fatti, si Per_1
trovava in data 7.02.2018 alle ore 13,00 circa all'interno della propria aula scolastica, sita al secondo piano dell'edificio scolastico di Via Sant'Ignazio di Loyola n.3 in
PO, alla presenza della maestra , quando, durante la ricreazione, CP_7
scivolava in un tratto del pavimento dell'aula , reso viscido dallo stillicidio di acqua proveniente da una infiltrazione sul soffitto, cadendo rovinosamente a terra.
In particolare, la teste ha precisato : “ il giorno prima mi ero recata dalla Tes_3
dirigente scolastica per segnalare le infiltrazioni d'acqua presenti nell'aula ., in quanto già altri bambini nei giorni precedenti si erano fatti male, all'interno dell'aula , precisamente due maschietti e una bambina di nome che si Persona_2
ruppe il labbro superiore e sanguinava”
5 Le testi confermavano, altresì che a seguito della caduta la piccola accusava Per_1
il distacco di un frammento dell'incisivo superiore sinistro oltre che la perdita di sangue dal labbro superiore per cui si rendeva necessario convocare urgentemente i genitori per portarla presso un vicino pronto soccorso.
Le predette testi confermavano, inoltre, che la sussistenza di infiltrazioni di acqua dal soffitto dell'aula di lezione della classe II E, era circostanza ben nota all'istituto scolastico convenuto , per essersi più volte verificata anche nei giorni precedenti a quello del sinistro occorso alla minore tant'è che in quelle Persona_1
occasioni erano stati utilizzati gli zainetti dei bambini per “transennare” quel punto interessato dallo stillicidio di acqua e nel quale sarebbe poi scivolata la piccola
Per_1
In particolare la teste ha riferito : “ quando sono entrata nell'aula per le varie Tes_3
riunioni ho visto che vi era percolazione di acqua dal soffitto , dietro la colonna dell'aula e un'altra a due metri circa dalla porta. Posso dire che dietro la colonna si era formata addirittura una pozzanghera “.
Il capo è stato confermato anche dalla teste che ha dichiarato. “ la Testimone_2
bambina mi è stata consegnata nell'aula. Io sono salita sopra , al secondo piano , e mi è stata consegnata dalla maestra , di cui non ricorso il nome, poiché non conosco le maestre. Preciso che la maestra mi ha detto genericamente che la bambina era scivolata. Mia nipote mi ha mostrato il punto in cui è scivolata, ed effettivamente ho constatato che vi era una pozzanghera vicino a un pilastro”.
Gli stessi capi oggetto di prova sono stati oggetto di interrogatorio formale deferito da parti attrici al scolastico che tuttavia ,non è comparso al fine di rendere CP_10
l'interrogatorio. Pertanto, i fatti dedotti nell'interrogatorio possono ritenersi ammessi ex art.232 c.p.c. valutate anche le risultanze della prova testimoniale.
Non possono, pertanto, condividersi le deduzioni formulate dal convenuto CP_1
e dalla compagnia assicurativa.
Invero, il sinistro occorso alla minore a causa del pavimento bagnato è stato tutt'altro che un evento imprevedibile ed inevitabile , bensì la naturale conseguenza dello stato
6 di abbandono, e di negligenza tenuto dall'istituto scolastico oltre che della mancata vigilanza da parte della maestra.
La situazione di abbandono dell'aula in cui si svolgevano le lezioni era circostanza ben noto all'istituto e al personale scolastico (cfr. dichiarazioni dei testi ), i quali non hanno adottato alcuna misura per scongiurare il pericolo .
Né può attribuirsi alcuna responsabilità alla minore , come sostenuto dai convenuti, atteso che occorre considerare la situazione di fatto e i fattori soggettivi presenti nel caso di specie e , quindi, in primo luogo, la tenera età della minore con abilità motorie ancora limitate in termini di forza e di equilibrio e, in secondo luogo , la circostanza che l'infortunio si è verificato durante la ricreazione e quindi in un momento in cui non si poteva pretendere che la bambina stesse ferma e seduta in un banco.
Infine, nessun teste ha riferito circa il transennamento alla data del 7.02.2018 della zona della caduta nell'aula della Classe II E o circa la presenza di segnalazioni di pericolo.
Non v'è dubbio, pertanto, che sussista una responsabilità del convenuto ( CP_1
per il rapporto di immedesimazione organica tra di esso e l'istituto scolastico) per tutti i danni patiti dalle parti attrici a seguito dell'infortunio occorso alla minore
Per_1
Tale responsabilità deriva sia da un'omessa vigilanza da parte dell'istituto scolastico sulla sicurezza e incolumità dell'allieva nel tempo in cui questa usufruiva della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni (cfr. Cass. civ. 3695/16 circa l'obbligo di vigilare sulla idoneità dei luoghi predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato), sia da un'omessa vigilanza del personale scolastico che, considerata la giovanissima età della minore, avrebbe dovuto adottare le opportune cautele preventive indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte della stessa (cfr. Cass .civ. 3695/16).
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o
7 permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. Per_3
in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base alla documentazione
[...]
sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 1% (un per cento) ed, inoltre, una ITT per giorni 10 (dieci); una ITP al 50 % per giorni 5 (cinque); una ITP al 25% per giorni 5
(cinque).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (7 anni), della entità
e natura delle lesioni subite, della durata dell' inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU nonché del D.M. 16.07.24 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 2275,74 IVA compresa, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo
8 gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 947,30 per danno biologico;
€ 552,40 per i
10 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 138,10 per i 5 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %; € 69,05 per i 5 giorni di invalidità parziale al 25%; €
568,89 a titolo di danno morale.
Risultano documentate spese mediche pari ad € 521,32.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attrice, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato , altresì, che : “ per il ripristino della funzionalità dell'arcata dentaria , sia dal punto di vista estetico che da quello più prettamente funzionale , sarà necessario il seguente trattamento. A questa età dovrà
9 essere confezionata una ricostruzione protesica per l'incisivo superiore di sinistra.
Tale protesi andrà rinnovata , per la naturale usura del manufatto protesico, ogni dieci anni e quindi 7 volte nel corso della vita , calcolando dall'anno 2018 , epoca dell'evento traumatico. Complessivamente, quindi, il danno emergente a titolo di spese sostenibili e compatibili per tali danni dentari è pari ad euro 2000,00”.
(cfr.pag.10 CTU). Pertanto, va riconosciuta agli attori l'ulteriore somma di euro
2000,00 per trattamenti dentari alla minore.
L'importo totale spettante agli attori è , quindi, pari ad euro 4797,06 sulla quale somma decorreranno gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come sopra precisati.
Va infine accolta la domanda di manleva formulata dal convenuto nei CP_1
confronti di Controparte_3
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, IV sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Valentina Valletta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti del ,in
[...] Parte_2 Controparte_1
persona del p.t., “13° CP_11 Controparte_12 CP_2
, in persona del Dirigente , così provvede:
[...]
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_13
[...]
[...] ;
[...]
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_5
, in persona del al risarcimento dei danni in favore degli
[...] CP_14
attori mediante il pagamento della somma complessiva di euro 4797,06 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
3) accoglie la domanda di manleva e condanna a Controparte_3
tenere indenne il convenuto di tutto quanto esso dovrà corrispondere CP_1
agli attori per capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite nonché spese di ctu;
4) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_14
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per spese ed in
[...]
euro 2540,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Fabio Nigro;
5) pone le spese di ctu definitivamente a carico del convenuto;
CP_1
PO, 23.04.25 Il Giudice
(dott.ssa Valentina Valletta)
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