Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/11/2023, n. 33360
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Sentenza 30 novembre 2023

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In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR - da interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione) - e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/11/2023, n. 33360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33360
    Data del deposito : 30 novembre 2023
    Fonte ufficiale :

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