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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1619/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1619/2022 r.g.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'Avv. Antonio Francesconi (C.F. ), ed elettivamente domiciliati, giusta C.F._4
delega in atti, in Campello Sul Clitunno, Via Dante Alighieri n. 2, presso lo studio del difensore;
APPELLANTI
E
(P.IVA e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
); C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello che precede, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, riformare la Sentenza del giudice di pace di Spoleto nella persona dell'avv. Leonardo Natali n. 55/2022
pagina 1 di 10 resa nella causa civile di primo grado promossa da Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e nei confronti di ed iscritta al n. 196 del Ruolo Controparte_1 Controparte_2
Generale degli Affari Contenziosi Civili del giudice di pace di Spoleto dell'anno 2020, depositata in cancelleria in data
13.04.2022 e mai notificata agli odierni appellanti e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali maggiorate degli oneri accessori del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara, ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura civile, antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
e , quest'ultimo in proprio e in qualità di esercente la Parte_1 Parte_2
potestà sul minore , con atto di citazione ritualmente notificato, hanno convenuto in Parte_3
giudizio davanti al Giudice di Pace di Spoleto la in qualità di impresa Controparte_1
assicuratrice del veicolo targato CR608ES, e , in qualità di proprietario e Controparte_2
conducente del suddetto veicolo, affinché venissero condannati a risarcire i danni dagli attori subiti in occasione del sinistro del 06/06/2019.
Nello specifico, gli attori hanno esposto:
- che in data 06/06/2019, alle ore 19.00 circa, rimanevano vittima di un sinistro stradale causato dal in particolare, mentre si trovava a percorre Via delle Industrie in Spoleto, CP_2 Parte_1
alla guida del proprio veicolo targato EC636YJ, con a bordo e , giunto Parte_2 Pt_3
all'intersezione con Via dei Vetrai, entrava in collisione con il veicolo condotto dal che proveniva CP_2
da Via dei Vetrai;
- che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi al il quale, non rispettando il segnale di STOP CP_2
presente sulla strada di sua percorrenza, urtava con il veicolo sul quale viaggiavano gli attori;
- che in seguito all'urto gli odierni attori subivano lesioni alla loro integrità psicofisica;
- che il veicolo di proprietà di veniva danneggiato a causa dell'urto. Parte_1
pagina 2 di 10 Gli attori hanno concluso, dunque, chiedendo al Giudice di Pace di accertare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e, per l'effetto, di condannare i convenuti al risarcimento dei Controparte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea poiché infondata Controparte_1
in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Seppur regolarmente citato, rimaneva contumace . Controparte_2
Il giudice di Pace di Spoleto ha rigettato le prove dedotte da parte attrice e, con sentenza n. 55/2022 depositata in data 14/04/2022, ha rigettato la domanda di parte attrice e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello lamentando da parte del giudice di primo
[...] Parte_3
grado:
- la violazione dell'art. 143 C.d.a. nella parte in cui prevede che “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”;
- l'omessa valutazione degli elementi di diritto esposti dagli attori nell'atto di citazione a fondamento delle proprie richieste e delle prove documentali in atto, nonché la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
- il travisamento delle risultanze istruttorie;
- il mancato riconoscimento del danno biologico temporaneo e/o permanente subito dagli attori.
Regolarmente citati in giudizio, e non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituiti e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi richiesti da parte attrice e non ammessi in primo grado nonché mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del questo giudice ha poi CP_2
fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09/01/2025.
pagina 3 di 10 A seguito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
*****
Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente dimessa, l'appello non meriti accoglimento e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere confermata.
Sostiene parte appellante che il Giudice di prime cure ha violato il disposto dell'art. 143 comma 2 del
Codice della Assicurazioni Private e, conseguentemente ha erroneamente applicato l'art. 2043 c.c..
1. Appare opportuno premettere, quanto alla rilevanza in giudizio delle dichiarazioni contenute nel c.d. modulo CAI, che ai sensi dell'art. 143 Cod. ass. i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima. In presenza della firma congiunta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Si tratta, pertanto, di una presunzione iuris tantum, efficace anche nei confronti dell'assicuratore, superabile con prova contraria che può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa (Cfr. Cass. Civ., sent. 27 febbraio 2004 n. 4007; Cass. Civ., sent. 12 luglio 2005 n. 14599. 119 Cass.
Civ., sent. n. 13019 del 31/05/2006 e Cass. Civ., sent. n. 10304 del 07/05/2007 ).
Deve d'altra parte rilevarsi che la giurisprudenza ha progressivamente limitato la valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole e l'applicazione della presunzione di veridicità, richiedendo ai fini dell'operatività di quest'ultima che il medesimo modulo sia compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. In mancanza di completezza formale e sostanziale pagina 4 di 10 o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni. Ove peraltro sia accertata in giudizio una incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel CID e le conseguenze del sinistro deve ritenersi preclusa ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (Cass. Civ., sent. n. 15881 del 25/06/2013).
Deve essere infine evidenziato che in base alla più recente giurisprudenza di legittimità il modulo di constatazione amichevole, compilato in ogni sua parte, pur essendo assistito da una presunzione relativa di veridicità, assume valenza probatoria diversa nei confronti delle singole parti nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 144 Codice delle assicurazioni private.
In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 13011 del 2006 ha risolto la controversa questione della valenza probatoria del modulo in esame nei confronti dell'assicurato sottoscrittore, chiarendo che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il responsabile del danno è un litisconsorte necessario. Ne consegue che la decisione deve essere uniforme per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda ed idonea a regolare i rapporti tra gli stessi sicché, dalle dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno non si possono trarre conclusioni differenziate.
Pertanto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo applicabile il terzo comma dell'art. 2733 c.c., secondo il quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice, essendo esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti. La ratio di tale impostazione si può facilmente rinvenire nella circostanza per cui gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed pagina 5 di 10 impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro.
Pertanto, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente (in deroga alla regola generale), dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733 terzo comma c.c. (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 3567 del 13/02/2013; Cass. Civ., sent. n. 24187/2014; Cass. Civ., sent. n. 3875/2014).
Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile da circolazione stradale… la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Tale libero apprezzamento, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato” (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 800/2020; Cass. Civ., sent. n. 26975/2019; Cass. Civ., sent. n. 25770/2019; Cass. Civ., sent.
n. 4536/2016; Cass. Sez. Un. n. 1031/2006). Nella fattispecie esaminata nella citata pronuncia, la S.C. ha chiarito che nel giudizio di valutazione della prova non si tratta di “verificare il superamento della presunzione iuris tantum sempre e comunque ricavabile” dal modulo CAI, in base alla previsione di cui all'art. 143 cod. ass., bensì
“ben diversamente, di valutare la valenza probatoria della confessione stragiudiziale in essa contenuta (valenza nient'affatto presunta ma liberamente valutabile)”, per cui “è mal posta una critica diretta a negare la sussistenza degli elementi indiziari in tesi erroneamente valorizzati dal giudice di merito”, mentre, semmai, deve piuttosto “sostenersi l'esistenza di elementi contrari” che, se considerati, possano corroborare quella confessione e condurre a una diversa valutazione.
D'altro canto, per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel CAI debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi superata pagina 6 di 10 dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in cui manchino elementi probatori contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti e quindi in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia assicurativa è onerata (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25468/2020), il Giudice non può disattendere il contenuto del modulo CAI, quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti, restando invece esclusa sia la valutazione circa l'attribuzione della responsabilità che la identificazione delle conseguenze dannose scaturite dall'evento (Cass. Civ., sent. n. 8451/2019; Cass. Civ., sent. n. 20300/2019).
Occorre, infatti, ricordare da un lato, che l'efficacia probatoria conferita dall'art. 143 comma 2 cod. ass. al modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, ove lo stesso sia sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, di presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto secondo le modalità ivi indicate, non esime affatto il soggetto danneggiato dall'adempiere agli oneri probatori posti a suo carico dall'art. 2697 cod. civ. (potendo risultare a tal fine insufficiente la sola produzione del modulo
C.a.i.); dall'altro, come tutte le presunzioni semplici, le risultanze del modulo CAI sono superabili dalla prova contraria che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice ex art. 2727 cod. civ.
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 4285/2014; Cass. Civ., sent. n. 14599/2005).
1.1. Nel caso di specie, il modulo CID prodotto in giudizio dagli attori (cfr. pag. 3 doc.2 all. atto di appello) risulta privo dei requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza per poter essere considerato assistito dalla presunzione iuris tantum di cui all'art. 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
Il documento, infatti, si presenta in parte illeggibile, presenta una rappresentazione grafica scarsa che non consente di individuare con esattezza la modalità del sinistro, ed è privo di una descrizione dettagliata delle circostanze dell'incidente. Tali carenze, come affermato dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n.
15881/2013), escludono in radice l'operatività della presunzione di veridicità e relegano il modulo a mero elemento indiziario, privo di efficacia probatoria autonoma.
pagina 7 di 10 Inoltre, la circostanza che nel CID sia nello spazio riservato al “contraente assicurato” che in quello riservato al
“conducente”, sia indicato quale conducente e proprietario del veicolo e non Controparte_3
, ovvero il soggetto che ha agito in giudizio quale asserito conducente e danneggiato, Parte_1
pone seri dubbi sulla legittimazione attiva dello stesso e sulla coerenza delle allegazioni. Non vi è infatti alcuna prova, né nel CID né in atti, che consenta di ricondurre la posizione di conducente dello stesso o di accertare con certezza la sua presenza a bordo del veicolo al momento del sinistro.
A ciò si aggiunga che nel modulo CID non risulta alcuna annotazione circa la presenza di Parte_2
e quali trasportati all'interno del veicolo asseritamente coinvolto nel
[...] Parte_3
sinistro, elemento che, ove fosse stato documentato, avrebbe potuto costituire un primo riscontro fattuale circa la presenza degli stessi al momento del sinistro nonché delle modalità di accadimento dello stesso. Si ribadisce, infatti, che come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata indicazione di dati essenziali nel modulo – quali la presenza dei trasportati, la dinamica dettagliata, i luoghi e le posizioni dei veicoli – compromette la possibilità di attribuire alla dichiarazione il valore presuntivo che l'art. 143 Cod. Ass. le riconosce in via generale, trasformandola in un atto privo di efficacia probatoria, se non quale mero indizio liberamente apprezzabile (Cass. Civ. sent. n. 14599/2005; Cass. Civ. sent. n. 4007/2004).
Non solo, si evidenziano altresì ulteriori circostanze che rendono la prospettazione attorea ancora più vaga e contraddittoria.
In primo luogo, si evidenzia che è completamente assente qualsivoglia riscontro oggettivo circa la concreta verificazione del sinistro, le modalità dello stesso, l'effettiva esistenza di danni materiali ai veicoli, o la necessità di interventi riparativi. Sul punto si rileva che non risulta agli atti alcuna documentazione fotografica dei veicoli a seguito del sinistro, non sono intervenute autorità sul posto, non vi è alcuna prova circa l'effettivo danneggiamento del veicolo.
In secondo luogo, non può non rilevarsi che, anche dal punto di vista medico-legale, emergono incongruenze significative posto che nella documentazione medica in atti riguardante Parte_1
(cfr. pag. 6 e 7 doc. 2 atto di appello) si legge testualmente “riferito infortunio verificatosi il 07.06.2019”, mentre pagina 8 di 10 l'asserito sinistro risulta collocato cronologicamente al giorno 6 giugno 2019. Tale discrasia temporale mina la credibilità del nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni lamentate, e contribuisce a rafforzare il quadro complessivo di inattendibilità della ricostruzione offerta dagli attori.
La ricostruzione dei fatti così come narrati dagli attori non è supportata neppure dalle prove testimoniali non ammesse in primo grado ma ammesse nel presente giudizio. Infatti, dei testimoni ammessi, risulta che, fatta eccezione per un solo soggetto, nessuno è stato regolarmente citato per comparire in udienza, e l'unico testimone escusso, , ha dichiarato “io non ho assistito ad alcun incidente” (cfr. Testimone_1
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 11/07/2024). Ne consegue una totale assenza di prova testimoniale idonea a confermare la versione attorea.
Unica dichiarazione a sostegno della ricostruzione attorea è quella fornita in sede di interrogatorio formale dal convenuto (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 06/07/2024) la quale, Controparte_2
peraltro, risulta contraddittoria in alcuni passaggi, posto che lo stesso inizialmente ha dichiaro “Alla guida
c'era (n.d.r. e non come sostenuto dagli attori) per poi Parte_2 Parte_1
aggiungere “preciso che non ricordo se guidasse o il padre. Abbiamo fatto il c.i.d.” (n.d.r. dal quale si evince Parte_2
che il conducente del veicolo era ). Parte_4
In tale contesto probatorio e alla luce del quadro giurisprudenziale sopra esposto, le dichiarazioni del convenuto, sia quelle rilasciate in udienza che quelle riportate nel modulo CID non possono assumere valore confessorio pieno ma dovranno essere liberamente apprezzate dal giudice. Sul punto si evidenzia che, anche ove si volesse ritenere che il convenuto abbia riconosciuto, in qualche misura, l'accadimento del sinistro o una propria corresponsabilità nella causazione dello stesso, tali dichiarazioni – rese in un contesto privo di riscontri oggettivi e in presenza di gravi incongruenze – non sono sufficienti a fondare una decisione di accoglimento della domanda risarcitoria.
Alla luce delle suddette considerazioni, si deve dunque concludere per l'assoluta carenza di elementi probatori idonei a dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore, posto che non è stata pagina 9 di 10 dimostrata la ricorrenza del presupposto basilare della fattispecie disciplinata dall'art. 2043 c.c. ossia la realizzazione dell'evento dannoso, con la conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria invocata.
Pertanto, ritiene il Tribunale che il Giudice di primo grado abbia agito correttamente, escludendo la risarcibilità del danno lamentato, non avendo la parte onerata dimostrato la realizzazione dell'evento dannoso con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c. proposta in giudizio da Parte_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
2. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti.
3. Gli appellanti devono essere condannati al versamento di un ulteriore importo a titolo di CU ex art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. per l'impugnazione inammissibile o infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza n. 55/2022 emessa dal Giudice di Parte_2 Parte_3
Pace di Spoleto, a conferma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
per le ragioni espresse in parte motiva;
Parte_3
- Nulla sulle spese di lite;
- Dichiara che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare gli appellanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Spoleto, 08/04/2025
Il Giudice
Federico Falfari
pagina 10 di 10
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1619/2022 r.g.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'Avv. Antonio Francesconi (C.F. ), ed elettivamente domiciliati, giusta C.F._4
delega in atti, in Campello Sul Clitunno, Via Dante Alighieri n. 2, presso lo studio del difensore;
APPELLANTI
E
(P.IVA e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
); C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello che precede, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, riformare la Sentenza del giudice di pace di Spoleto nella persona dell'avv. Leonardo Natali n. 55/2022
pagina 1 di 10 resa nella causa civile di primo grado promossa da Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e nei confronti di ed iscritta al n. 196 del Ruolo Controparte_1 Controparte_2
Generale degli Affari Contenziosi Civili del giudice di pace di Spoleto dell'anno 2020, depositata in cancelleria in data
13.04.2022 e mai notificata agli odierni appellanti e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali maggiorate degli oneri accessori del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara, ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura civile, antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
e , quest'ultimo in proprio e in qualità di esercente la Parte_1 Parte_2
potestà sul minore , con atto di citazione ritualmente notificato, hanno convenuto in Parte_3
giudizio davanti al Giudice di Pace di Spoleto la in qualità di impresa Controparte_1
assicuratrice del veicolo targato CR608ES, e , in qualità di proprietario e Controparte_2
conducente del suddetto veicolo, affinché venissero condannati a risarcire i danni dagli attori subiti in occasione del sinistro del 06/06/2019.
Nello specifico, gli attori hanno esposto:
- che in data 06/06/2019, alle ore 19.00 circa, rimanevano vittima di un sinistro stradale causato dal in particolare, mentre si trovava a percorre Via delle Industrie in Spoleto, CP_2 Parte_1
alla guida del proprio veicolo targato EC636YJ, con a bordo e , giunto Parte_2 Pt_3
all'intersezione con Via dei Vetrai, entrava in collisione con il veicolo condotto dal che proveniva CP_2
da Via dei Vetrai;
- che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi al il quale, non rispettando il segnale di STOP CP_2
presente sulla strada di sua percorrenza, urtava con il veicolo sul quale viaggiavano gli attori;
- che in seguito all'urto gli odierni attori subivano lesioni alla loro integrità psicofisica;
- che il veicolo di proprietà di veniva danneggiato a causa dell'urto. Parte_1
pagina 2 di 10 Gli attori hanno concluso, dunque, chiedendo al Giudice di Pace di accertare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e, per l'effetto, di condannare i convenuti al risarcimento dei Controparte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea poiché infondata Controparte_1
in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Seppur regolarmente citato, rimaneva contumace . Controparte_2
Il giudice di Pace di Spoleto ha rigettato le prove dedotte da parte attrice e, con sentenza n. 55/2022 depositata in data 14/04/2022, ha rigettato la domanda di parte attrice e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello lamentando da parte del giudice di primo
[...] Parte_3
grado:
- la violazione dell'art. 143 C.d.a. nella parte in cui prevede che “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”;
- l'omessa valutazione degli elementi di diritto esposti dagli attori nell'atto di citazione a fondamento delle proprie richieste e delle prove documentali in atto, nonché la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
- il travisamento delle risultanze istruttorie;
- il mancato riconoscimento del danno biologico temporaneo e/o permanente subito dagli attori.
Regolarmente citati in giudizio, e non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituiti e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi richiesti da parte attrice e non ammessi in primo grado nonché mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del questo giudice ha poi CP_2
fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09/01/2025.
pagina 3 di 10 A seguito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
*****
Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente dimessa, l'appello non meriti accoglimento e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere confermata.
Sostiene parte appellante che il Giudice di prime cure ha violato il disposto dell'art. 143 comma 2 del
Codice della Assicurazioni Private e, conseguentemente ha erroneamente applicato l'art. 2043 c.c..
1. Appare opportuno premettere, quanto alla rilevanza in giudizio delle dichiarazioni contenute nel c.d. modulo CAI, che ai sensi dell'art. 143 Cod. ass. i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima. In presenza della firma congiunta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Si tratta, pertanto, di una presunzione iuris tantum, efficace anche nei confronti dell'assicuratore, superabile con prova contraria che può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa (Cfr. Cass. Civ., sent. 27 febbraio 2004 n. 4007; Cass. Civ., sent. 12 luglio 2005 n. 14599. 119 Cass.
Civ., sent. n. 13019 del 31/05/2006 e Cass. Civ., sent. n. 10304 del 07/05/2007 ).
Deve d'altra parte rilevarsi che la giurisprudenza ha progressivamente limitato la valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole e l'applicazione della presunzione di veridicità, richiedendo ai fini dell'operatività di quest'ultima che il medesimo modulo sia compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. In mancanza di completezza formale e sostanziale pagina 4 di 10 o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni. Ove peraltro sia accertata in giudizio una incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel CID e le conseguenze del sinistro deve ritenersi preclusa ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (Cass. Civ., sent. n. 15881 del 25/06/2013).
Deve essere infine evidenziato che in base alla più recente giurisprudenza di legittimità il modulo di constatazione amichevole, compilato in ogni sua parte, pur essendo assistito da una presunzione relativa di veridicità, assume valenza probatoria diversa nei confronti delle singole parti nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 144 Codice delle assicurazioni private.
In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 13011 del 2006 ha risolto la controversa questione della valenza probatoria del modulo in esame nei confronti dell'assicurato sottoscrittore, chiarendo che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il responsabile del danno è un litisconsorte necessario. Ne consegue che la decisione deve essere uniforme per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda ed idonea a regolare i rapporti tra gli stessi sicché, dalle dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno non si possono trarre conclusioni differenziate.
Pertanto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo applicabile il terzo comma dell'art. 2733 c.c., secondo il quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice, essendo esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti. La ratio di tale impostazione si può facilmente rinvenire nella circostanza per cui gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed pagina 5 di 10 impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro.
Pertanto, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente (in deroga alla regola generale), dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733 terzo comma c.c. (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 3567 del 13/02/2013; Cass. Civ., sent. n. 24187/2014; Cass. Civ., sent. n. 3875/2014).
Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile da circolazione stradale… la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Tale libero apprezzamento, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato” (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 800/2020; Cass. Civ., sent. n. 26975/2019; Cass. Civ., sent. n. 25770/2019; Cass. Civ., sent.
n. 4536/2016; Cass. Sez. Un. n. 1031/2006). Nella fattispecie esaminata nella citata pronuncia, la S.C. ha chiarito che nel giudizio di valutazione della prova non si tratta di “verificare il superamento della presunzione iuris tantum sempre e comunque ricavabile” dal modulo CAI, in base alla previsione di cui all'art. 143 cod. ass., bensì
“ben diversamente, di valutare la valenza probatoria della confessione stragiudiziale in essa contenuta (valenza nient'affatto presunta ma liberamente valutabile)”, per cui “è mal posta una critica diretta a negare la sussistenza degli elementi indiziari in tesi erroneamente valorizzati dal giudice di merito”, mentre, semmai, deve piuttosto “sostenersi l'esistenza di elementi contrari” che, se considerati, possano corroborare quella confessione e condurre a una diversa valutazione.
D'altro canto, per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel CAI debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi superata pagina 6 di 10 dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in cui manchino elementi probatori contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti e quindi in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia assicurativa è onerata (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25468/2020), il Giudice non può disattendere il contenuto del modulo CAI, quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti, restando invece esclusa sia la valutazione circa l'attribuzione della responsabilità che la identificazione delle conseguenze dannose scaturite dall'evento (Cass. Civ., sent. n. 8451/2019; Cass. Civ., sent. n. 20300/2019).
Occorre, infatti, ricordare da un lato, che l'efficacia probatoria conferita dall'art. 143 comma 2 cod. ass. al modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, ove lo stesso sia sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, di presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto secondo le modalità ivi indicate, non esime affatto il soggetto danneggiato dall'adempiere agli oneri probatori posti a suo carico dall'art. 2697 cod. civ. (potendo risultare a tal fine insufficiente la sola produzione del modulo
C.a.i.); dall'altro, come tutte le presunzioni semplici, le risultanze del modulo CAI sono superabili dalla prova contraria che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice ex art. 2727 cod. civ.
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 4285/2014; Cass. Civ., sent. n. 14599/2005).
1.1. Nel caso di specie, il modulo CID prodotto in giudizio dagli attori (cfr. pag. 3 doc.2 all. atto di appello) risulta privo dei requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza per poter essere considerato assistito dalla presunzione iuris tantum di cui all'art. 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
Il documento, infatti, si presenta in parte illeggibile, presenta una rappresentazione grafica scarsa che non consente di individuare con esattezza la modalità del sinistro, ed è privo di una descrizione dettagliata delle circostanze dell'incidente. Tali carenze, come affermato dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n.
15881/2013), escludono in radice l'operatività della presunzione di veridicità e relegano il modulo a mero elemento indiziario, privo di efficacia probatoria autonoma.
pagina 7 di 10 Inoltre, la circostanza che nel CID sia nello spazio riservato al “contraente assicurato” che in quello riservato al
“conducente”, sia indicato quale conducente e proprietario del veicolo e non Controparte_3
, ovvero il soggetto che ha agito in giudizio quale asserito conducente e danneggiato, Parte_1
pone seri dubbi sulla legittimazione attiva dello stesso e sulla coerenza delle allegazioni. Non vi è infatti alcuna prova, né nel CID né in atti, che consenta di ricondurre la posizione di conducente dello stesso o di accertare con certezza la sua presenza a bordo del veicolo al momento del sinistro.
A ciò si aggiunga che nel modulo CID non risulta alcuna annotazione circa la presenza di Parte_2
e quali trasportati all'interno del veicolo asseritamente coinvolto nel
[...] Parte_3
sinistro, elemento che, ove fosse stato documentato, avrebbe potuto costituire un primo riscontro fattuale circa la presenza degli stessi al momento del sinistro nonché delle modalità di accadimento dello stesso. Si ribadisce, infatti, che come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata indicazione di dati essenziali nel modulo – quali la presenza dei trasportati, la dinamica dettagliata, i luoghi e le posizioni dei veicoli – compromette la possibilità di attribuire alla dichiarazione il valore presuntivo che l'art. 143 Cod. Ass. le riconosce in via generale, trasformandola in un atto privo di efficacia probatoria, se non quale mero indizio liberamente apprezzabile (Cass. Civ. sent. n. 14599/2005; Cass. Civ. sent. n. 4007/2004).
Non solo, si evidenziano altresì ulteriori circostanze che rendono la prospettazione attorea ancora più vaga e contraddittoria.
In primo luogo, si evidenzia che è completamente assente qualsivoglia riscontro oggettivo circa la concreta verificazione del sinistro, le modalità dello stesso, l'effettiva esistenza di danni materiali ai veicoli, o la necessità di interventi riparativi. Sul punto si rileva che non risulta agli atti alcuna documentazione fotografica dei veicoli a seguito del sinistro, non sono intervenute autorità sul posto, non vi è alcuna prova circa l'effettivo danneggiamento del veicolo.
In secondo luogo, non può non rilevarsi che, anche dal punto di vista medico-legale, emergono incongruenze significative posto che nella documentazione medica in atti riguardante Parte_1
(cfr. pag. 6 e 7 doc. 2 atto di appello) si legge testualmente “riferito infortunio verificatosi il 07.06.2019”, mentre pagina 8 di 10 l'asserito sinistro risulta collocato cronologicamente al giorno 6 giugno 2019. Tale discrasia temporale mina la credibilità del nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni lamentate, e contribuisce a rafforzare il quadro complessivo di inattendibilità della ricostruzione offerta dagli attori.
La ricostruzione dei fatti così come narrati dagli attori non è supportata neppure dalle prove testimoniali non ammesse in primo grado ma ammesse nel presente giudizio. Infatti, dei testimoni ammessi, risulta che, fatta eccezione per un solo soggetto, nessuno è stato regolarmente citato per comparire in udienza, e l'unico testimone escusso, , ha dichiarato “io non ho assistito ad alcun incidente” (cfr. Testimone_1
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 11/07/2024). Ne consegue una totale assenza di prova testimoniale idonea a confermare la versione attorea.
Unica dichiarazione a sostegno della ricostruzione attorea è quella fornita in sede di interrogatorio formale dal convenuto (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 06/07/2024) la quale, Controparte_2
peraltro, risulta contraddittoria in alcuni passaggi, posto che lo stesso inizialmente ha dichiaro “Alla guida
c'era (n.d.r. e non come sostenuto dagli attori) per poi Parte_2 Parte_1
aggiungere “preciso che non ricordo se guidasse o il padre. Abbiamo fatto il c.i.d.” (n.d.r. dal quale si evince Parte_2
che il conducente del veicolo era ). Parte_4
In tale contesto probatorio e alla luce del quadro giurisprudenziale sopra esposto, le dichiarazioni del convenuto, sia quelle rilasciate in udienza che quelle riportate nel modulo CID non possono assumere valore confessorio pieno ma dovranno essere liberamente apprezzate dal giudice. Sul punto si evidenzia che, anche ove si volesse ritenere che il convenuto abbia riconosciuto, in qualche misura, l'accadimento del sinistro o una propria corresponsabilità nella causazione dello stesso, tali dichiarazioni – rese in un contesto privo di riscontri oggettivi e in presenza di gravi incongruenze – non sono sufficienti a fondare una decisione di accoglimento della domanda risarcitoria.
Alla luce delle suddette considerazioni, si deve dunque concludere per l'assoluta carenza di elementi probatori idonei a dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore, posto che non è stata pagina 9 di 10 dimostrata la ricorrenza del presupposto basilare della fattispecie disciplinata dall'art. 2043 c.c. ossia la realizzazione dell'evento dannoso, con la conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria invocata.
Pertanto, ritiene il Tribunale che il Giudice di primo grado abbia agito correttamente, escludendo la risarcibilità del danno lamentato, non avendo la parte onerata dimostrato la realizzazione dell'evento dannoso con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c. proposta in giudizio da Parte_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
2. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti.
3. Gli appellanti devono essere condannati al versamento di un ulteriore importo a titolo di CU ex art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. per l'impugnazione inammissibile o infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza n. 55/2022 emessa dal Giudice di Parte_2 Parte_3
Pace di Spoleto, a conferma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
per le ragioni espresse in parte motiva;
Parte_3
- Nulla sulle spese di lite;
- Dichiara che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare gli appellanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Spoleto, 08/04/2025
Il Giudice
Federico Falfari
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