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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3980/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 16/09/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili per la riforma della sentenza n. 2583/2024 , emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio recante R.G. n. 4931/2015, notificata a mezzo pec in data 26.07.2024, tra
(C.F. ), N. A PAGO Parte_1 C.F._1
VEIANO (BN) IL 09/03/1954 assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. GRAVANTE RENATO con studio in V.LE LINCOLN 170
81100 CASERTA e domicilio pec: , Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. in Controparte_1 C.F._2
CECOSLOVACCHIA il 24/01/1957, ivi residente, assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. RUSSO GIULIO con studio in VIA
APPIA, 329 81028 SANTA MARIA A VICO e indirizzo pec :
, Email_2 Controparte_2
appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello e declaratoria di tardività dell'appello incidentale;
per parte appellata accoglimento dell'appello incidentale e rigetto dell'appello principale: il
Pg. non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2583/2024 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, decidendo definitamente sulle domande accessorie a quella di divorzio proposta dall'attuale appellante così decideva: pone a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 100,00 da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici
TA ; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in in € 1.906,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, e dispone che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato essendo parte resistente ammessa al gratuito patrocinio.
pag. 2/5 A fondamento della sua decisione il Tribunale poneva la seguente argomentazione Pertanto, valutate le circostanze, i redditi delle parti e considerata la durata del matrimonio (circa sei anni), sussistono i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio di natura assistenziale in favore della resistente nella misura di euro 100,00 mensili con rivalutazione automatica secondo gli Indici TA.
Con atto di appello, tempestivamente iscritto a ruolo entro il termine di giorni 30 dalla notifica della sentenza impugnata, il chiedeva in Pt_1
completa riforma del provvedimento impugnato la revoca dell'assegno divorzile fissato a carico della contestando che fosse CP_1
possibile attribuire un assegno divorzile solo per motivi di natura assistenziale e che inoltre lo stato di disoccupazione della stessa lamentato era frutto di sue scelte personali e non di situazioni oggettive.
Si costituiva la con appello incidentale tempestivamente CP_1
proposto ,30 giorni prima della data indicata come termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, chiedendo non solo il rigetto dell'appello principale ma bensì l'aumento dell'assegno divorzile ad euro
300,oo od almeno ad euro 2oo,oo mensili per soddisfare quelle esigenza assistenziali indicate dal Giudice di prime cure.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art- 473 bis 34 c.p.c. .
Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
L'assegno divorzile come ha ricostruito correttamente nella sentenza impugnata il Tribunale di S. M. Capua Vetere ha due componenti una pag. 3/5 assistenziale ed una perequativa compensativa, (cfr sentenza 18287/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione) .
Orbene nel caso in esame è pacifico che vi è un aspetto assistenziale in quanto l'attuale situazione della convenuta, sotto il profilo economico è profondamente deteriorata in quanto ella se pur lavorava al momento della convivenza matrimoniale, al momento, titolare solo del trattamento di disoccupazione. Pertanto tenuto conto dell'età e della mancanza di una specifica qualificazione professionale è ben difficile che ella possa, in futuro ottenere una occupazione soddisfacente sotto il profilo reddituale, mentre il gode di una dignitosa pensione quale ex pubblico Pt_1
dipendente. L'appello è quindi del tutto infondato in quanto correttamente il Tribunale adito in primo grado ha individuato l'obbligo di corresponsione a carico del di un assegno divorzile di natura Pt_1
assistenziale.
Quanto all'appello incidentale deve rilevarsi che i parametri correttamente indicati dalla difesa dell'appellata quali importo minimo per l'assegno divorzile di natura assistenziale debbo riferirsi idoeni a parametrare lo stesso per soggetti residenti in Italia. Del tutto sfornita di prova è invece l'affermazione che la somma di euro 100,00 mensili , in aggiunta alle indennità sociali che la percepisce , sia inadeguata a garantirle Parte_2
, nella Repubblica Ceca dove attualmente vive un'esistenza dignitosa.
Anche l'appello incidentale va quindi rigettato perché infondato.
Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio devono dichiararsi compensate integralmente tra le parti.
pag. 4/5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 16.9.2024 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di S.M. Capua Vetere n. 2583/2024 così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale,
Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado del giudizio, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 11/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3980/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 16/09/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili per la riforma della sentenza n. 2583/2024 , emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio recante R.G. n. 4931/2015, notificata a mezzo pec in data 26.07.2024, tra
(C.F. ), N. A PAGO Parte_1 C.F._1
VEIANO (BN) IL 09/03/1954 assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. GRAVANTE RENATO con studio in V.LE LINCOLN 170
81100 CASERTA e domicilio pec: , Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. in Controparte_1 C.F._2
CECOSLOVACCHIA il 24/01/1957, ivi residente, assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. RUSSO GIULIO con studio in VIA
APPIA, 329 81028 SANTA MARIA A VICO e indirizzo pec :
, Email_2 Controparte_2
appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello e declaratoria di tardività dell'appello incidentale;
per parte appellata accoglimento dell'appello incidentale e rigetto dell'appello principale: il
Pg. non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2583/2024 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, decidendo definitamente sulle domande accessorie a quella di divorzio proposta dall'attuale appellante così decideva: pone a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 100,00 da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici
TA ; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in in € 1.906,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, e dispone che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato essendo parte resistente ammessa al gratuito patrocinio.
pag. 2/5 A fondamento della sua decisione il Tribunale poneva la seguente argomentazione Pertanto, valutate le circostanze, i redditi delle parti e considerata la durata del matrimonio (circa sei anni), sussistono i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio di natura assistenziale in favore della resistente nella misura di euro 100,00 mensili con rivalutazione automatica secondo gli Indici TA.
Con atto di appello, tempestivamente iscritto a ruolo entro il termine di giorni 30 dalla notifica della sentenza impugnata, il chiedeva in Pt_1
completa riforma del provvedimento impugnato la revoca dell'assegno divorzile fissato a carico della contestando che fosse CP_1
possibile attribuire un assegno divorzile solo per motivi di natura assistenziale e che inoltre lo stato di disoccupazione della stessa lamentato era frutto di sue scelte personali e non di situazioni oggettive.
Si costituiva la con appello incidentale tempestivamente CP_1
proposto ,30 giorni prima della data indicata come termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, chiedendo non solo il rigetto dell'appello principale ma bensì l'aumento dell'assegno divorzile ad euro
300,oo od almeno ad euro 2oo,oo mensili per soddisfare quelle esigenza assistenziali indicate dal Giudice di prime cure.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art- 473 bis 34 c.p.c. .
Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
L'assegno divorzile come ha ricostruito correttamente nella sentenza impugnata il Tribunale di S. M. Capua Vetere ha due componenti una pag. 3/5 assistenziale ed una perequativa compensativa, (cfr sentenza 18287/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione) .
Orbene nel caso in esame è pacifico che vi è un aspetto assistenziale in quanto l'attuale situazione della convenuta, sotto il profilo economico è profondamente deteriorata in quanto ella se pur lavorava al momento della convivenza matrimoniale, al momento, titolare solo del trattamento di disoccupazione. Pertanto tenuto conto dell'età e della mancanza di una specifica qualificazione professionale è ben difficile che ella possa, in futuro ottenere una occupazione soddisfacente sotto il profilo reddituale, mentre il gode di una dignitosa pensione quale ex pubblico Pt_1
dipendente. L'appello è quindi del tutto infondato in quanto correttamente il Tribunale adito in primo grado ha individuato l'obbligo di corresponsione a carico del di un assegno divorzile di natura Pt_1
assistenziale.
Quanto all'appello incidentale deve rilevarsi che i parametri correttamente indicati dalla difesa dell'appellata quali importo minimo per l'assegno divorzile di natura assistenziale debbo riferirsi idoeni a parametrare lo stesso per soggetti residenti in Italia. Del tutto sfornita di prova è invece l'affermazione che la somma di euro 100,00 mensili , in aggiunta alle indennità sociali che la percepisce , sia inadeguata a garantirle Parte_2
, nella Repubblica Ceca dove attualmente vive un'esistenza dignitosa.
Anche l'appello incidentale va quindi rigettato perché infondato.
Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio devono dichiararsi compensate integralmente tra le parti.
pag. 4/5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 16.9.2024 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di S.M. Capua Vetere n. 2583/2024 così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale,
Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado del giudizio, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 11/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/5