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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1151/2024, promossa da:
e Parte_1 CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Francesco SOLINAS
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c ribadita nelle note scritte in sostituzione della udienza del 7.5.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 05/05/2022 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati provvedendo ciascuno al proprio mantenimento, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia continuerà a vivere presso la sig.ra nell'appartamento di cui Persona_1 CP_1 quest'ultima è comproprietaria e dove vive assieme alla di lei madre in Roma, Via Pisino n. 155 e la medesima sig.ra si impegna a comunicare tempestivamente al marito eventuali futuri CP_1 trasferimenti;
3) il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
- la quale, seppur maggiorenne, non è economicamente autosufficiente - entro il 5 di ogni mese, Per_1 la somma mensile di € 215,00, consegnandola in contanti alla sig.ra la quale ne rilascerà CP_1 contestuale quietanza di pagamento recante data e importo, nonché l'indicazione del mese di riferimento. Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il padre si obbliga inoltre a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia , il 50% delle spese straordinarie che dovessero Per_1 affrontarsi per la medesima, per tali da intendersi: a) spese per visite mediche in tutto o in parte non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese per terapie mediche in tutto in parte non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) spese per l'istruzione, per tali intendendosi tasse di iscrizione scolastica ed acquisto libri;
d) spese per eventuali vacanze-studio; e) spese per attività ginnico-sportive
(ad. es. attività in palestra); f) spese comunque ritenute urgenti nell'interesse della figlia, purché previamente concordate tra i coniugi stessi e, qualora la madre dovesse anticiparle, previa esibizione, da parte sua, di idonea documentazione giustificativa;
4) la casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, rimane nella disponibilità del marito a titolo di comodato, con tutti gli arredi in essa presenti;
5) i coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza di divorzio;
6) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto dell'altro. “
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Roma, in data 26.9.1999, alle condizioni riportate in parte motiva CP_1
relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. (Anno 1999, n. 01103, serie A03, parte 2); nulla sulle spese.
Roma, 29.10.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1151/2024, promossa da:
e Parte_1 CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Francesco SOLINAS
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c ribadita nelle note scritte in sostituzione della udienza del 7.5.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 05/05/2022 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati provvedendo ciascuno al proprio mantenimento, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia continuerà a vivere presso la sig.ra nell'appartamento di cui Persona_1 CP_1 quest'ultima è comproprietaria e dove vive assieme alla di lei madre in Roma, Via Pisino n. 155 e la medesima sig.ra si impegna a comunicare tempestivamente al marito eventuali futuri CP_1 trasferimenti;
3) il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
- la quale, seppur maggiorenne, non è economicamente autosufficiente - entro il 5 di ogni mese, Per_1 la somma mensile di € 215,00, consegnandola in contanti alla sig.ra la quale ne rilascerà CP_1 contestuale quietanza di pagamento recante data e importo, nonché l'indicazione del mese di riferimento. Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il padre si obbliga inoltre a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia , il 50% delle spese straordinarie che dovessero Per_1 affrontarsi per la medesima, per tali da intendersi: a) spese per visite mediche in tutto o in parte non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese per terapie mediche in tutto in parte non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) spese per l'istruzione, per tali intendendosi tasse di iscrizione scolastica ed acquisto libri;
d) spese per eventuali vacanze-studio; e) spese per attività ginnico-sportive
(ad. es. attività in palestra); f) spese comunque ritenute urgenti nell'interesse della figlia, purché previamente concordate tra i coniugi stessi e, qualora la madre dovesse anticiparle, previa esibizione, da parte sua, di idonea documentazione giustificativa;
4) la casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, rimane nella disponibilità del marito a titolo di comodato, con tutti gli arredi in essa presenti;
5) i coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza di divorzio;
6) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto dell'altro. “
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Roma, in data 26.9.1999, alle condizioni riportate in parte motiva CP_1
relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. (Anno 1999, n. 01103, serie A03, parte 2); nulla sulle spese.
Roma, 29.10.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi