Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 801
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Sentenza 30 maggio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Ivrea, pronunciandosi su ricorso congiunto, ha omologato la separazione personale tra i coniugi Parte_1 e Parte_2, uniti in matrimonio concordatario in data 16.11.2003, in regime di separazione dei beni. La domanda di separazione è stata promossa dai coniugi, i quali hanno dichiarato l'insorgenza di un'incompatibilità di carattere tale da rendere intollerabile la convivenza, e hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Dal matrimonio sono nati due figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Le parti hanno presentato conclusioni congiunte, chiedendo la dichiarazione di separazione personale, l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e la compensazione delle spese legali. Hanno altresì concordato una serie di condizioni relative alla residenza dei figli, al loro mantenimento diretto da parte del genitore convivente, alla ripartizione delle spese mediche straordinarie, al mantenimento dei rapporti familiari tramite videochiamate domenicali, alla ripartizione dell'assegno unico universale, alla dichiarazione di non avere beni o conti correnti in comune, e alla rinuncia reciproca a qualsiasi assegno di mantenimento, stante la loro indipendenza economica.

Il Tribunale ha accolto integralmente le conclusioni congiunte delle parti, omologando la separazione personale alle condizioni concordate, ritenute conformi alla legge e all'interesse della prole. In particolare, ha preso atto degli accordi relativi alla residenza dei figli, al loro mantenimento diretto, alla ripartizione delle spese mediche (50% ciascun genitore per quelle non coperte dal SSN e preventivamente concordate), al mantenimento dei rapporti familiari, alla gestione dell'assegno unico universale (50% ciascun coniuge), alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e alla rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento. Il Collegio ha ritenuto che le risultanze di causa depongano chiaramente per l'insorgenza di una situazione di insanabile contrasto tra i coniugi, rendendo intollerabile la convivenza e venendo meno ogni forma di comunione materiale e spirituale. Le spese legali sono state compensate tra le parti, in virtù del carattere concordato delle conclusioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 801
    Giurisdizione : Trib. Ivrea
    Numero : 801
    Data del deposito : 30 maggio 2025

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