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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2426/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] il [...] -codice fiscale- Parte_1
e residente in [...](Canada) C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino al Via A. Meucci 2, presso lo Studio dell'Avv.
Maddalena Di Biccari, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
Biaune n.19 codice fiscale CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Torino Via Avigliana n. 14, presso lo Studio dell'Avv.
Giampaolo Mussano, che la rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di IR (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
e OMOLOGARE
la separazione dei coniugi alle seguenti
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi ognuno di fissare la
propria residenza ove crede;
2) I figli manterranno la residenza come già accordata, pertanto rimarrà presso Per_1
l'abitazione della madre in IR (To), e quest'ultima si accollerà ogni spesa e/o utenza relativa
alla casa di abitazione, presso l'abitazione del padre in Canada, con medesimi Per_2
incombenti rispetto alle spese e/o utenze inerenti l'abitazione.
Tale collocazione, libera scelta dei figli, comporta che ciascun genitore collocatario ha l'obbligo
al mantenimento diretto del figlio convivente, raggiungendo così la pariteticità dal punto di
vista economico, con alcune precisazioni:
sarà a totale carico del padre, salvo spese straordinarie come infra statuite;
corretto Per_2
precisare che al momento è impegnata con un piccolo lavoro che certamente non le Per_2
permette di mantenersi completamente, ma sarebbe sua intenzione, a settembre p.v., iscriversi all'università, e nel caso si presentasse tale circostanza permarrà il mantenimento in capo al
padre;
permarrà a totale carico della madre, salvo spese straordinarie infra statuite;
si precisa Per_1
che da tempo è in cerca di lavoro, atteso che non vuole proseguire gli studi, pertanto Per_1
per un periodo determinato, fino alla propria indipendenza, il sig. contribuirà al Pt_1
mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) per un periodo Per_1
di 6 mesi, a partire della sottoscrizione del presente accordo;
contestualmente, a riprova
dell'impegno assunto, al fine di cercare effettivamente un lavoro, invierà al padre, con Per_1
cadenza mensile, notizie che dimostrino l'effettiva ricerca lavorativa, con invio di curriculum,
colloqui, risposte datori di lavori, messe in prova, iscrizione al collocamento ecc.. Nel caso in
cui effettivamente, con documenti comprovanti, non ci sono state occasioni lavorative o
occasioni non continuative, il padre s'impegnerà a versare, per ulteriori sei mesi, la somma
concordata al fine di aiutare la madre e al mantenimento, fino all'indipendenza Per_1
economica del figlio.
3) Al fine di realizzare il principio della proporzionalità, sarà a carico di ciascun genitore il 50%
delle spese mediche non coperte dal SSN o spese che si rendessero necessarie per i figli,
debitamente documentate e preventivamente concordate tra i coniugi;
4) Ai fini di creare un migliore rapporto familiare, nel precipuo interesse dei figli, attesa la
distanza, madre e padre s'impegnano a sentirsi tutte le domeniche alla presenza dei figli, salvo
motivate impossibilità, con videochiamate in modo da tenere unita la famiglia e il rapporto fra
fratelli e genitori;
(preferibile in orario serale, atteso il fuso orario, ma l'ora potrebbe concordarsi
di volta in volta).
5) L'assegno unico ed universale relativi ai figli, se riconosciuti, verranno percepiti al 50% dal
ciascun coniuge.
6) Le parti dichiarano inoltre di non aver conti correnti in comune e/o contestati o altri beni in
comune, pertanto ogni rapporto in tal senso è stato già regolato. 7) Per quanto riguarda ogni altro rapporto patrimoniale si dà atto che è già stato disciplinato
dalle parti ed ogni eventuale modifica avverrà con separato atto e secondo la volontà delle parti.
8) Le parti pertanto ad oggi dichiarano, rebus sic stantibus, di non avere nulla a richiedersi
reciprocamente per qualsivoglia altro motivo o titolo di quelli sopra detti, ad esclusione sul
punto mantenimento dei figli come disciplinato e sulle spese come già indicate;
9) I coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente alla
richiesta di qualsivoglia assegno di mantenimento.
10) Le spese della presente separazione sono totalmente a carico del signor ” Parte_1
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 8.11.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in IR (TO), il 16.11.2003
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di IR, Parte II, Serie A, N. 65,
anno 2003), in regime patrimoniale di separazione dei beni (DOC. 1).
- dall'unione dei coniugi sono nati: , nato a [...] in data [...] Persona_3
e , nata a [...] in data [...], entrambi maggiorenni, ma Persona_4
economicamente non autosufficienti;
Il rapporto è divenuto impossibile ed intollerabile a causa di incompatibilità di carattere, e inutili si sono rilevati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti.
All'udienza del 29.4.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IR (TO) il 16.11.2003 (trascritto presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di IR, Parte II, Serie A, N. 65, anno 2003).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario a IR (TO) il 16.11.2003 (trascritto presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di IR, Parte II, Serie A, N. 65, anno 2003)– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 MAGGIO 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)