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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8160/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Procuratore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Prima Sezione Consultiva
elettivamente domiciliato presso ricorsostraordinariocu@ga-cert.it
Ministeri Ministero Degli Interni - Ufficio Convenzioni - Piazza Del Viminale 1 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dait.prot@pec.interno.it
Prefetture Prefettura U.t.g. - Piacenza - Via S. Giovanni 17 29121 Piacenza PC elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202400245631 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.4.2025, l'avv. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, in proprio e quale coobbligato di Nominativo_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2024 0024563139000, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la provincia di Caserta, richiedeva a
Nominativo_1 l'importo di € 1.975,06= in relazione all'invito al pagamento, prot. n. 30821 del 10.8.2023 per l'omesso versamento del contributo unificato di € 650,00= dovuto per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica R.G. n. 652/2023 proposto da Nominativo_1.
Premetteva il ricorrente esponeva di aver esperito per conto di Nominativo_1 un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un provvedimento di revoca della patente di guida a carico l Nominativo_2 e che successivamente alla notifica presso i Ministeri competenti, in data 20.6.2023 il Ministero dell'Interno gli aveva comunicato come la Prefettura di Piacenza fosse incorsa in errore indicando che avverso il provvedimento impugnato fosse esperibile la tutela amministrativa, rimandando gli atti alla
Prefettura affinché rinnovasse la notifica e rimettendo così in termini il Nominativo_2, concedendogli di impugnare la revoca della patente di guida in via ordinaria (civile o penale), anziche con il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. Riteneva, pertanto che le spese per tale giudizio straordinario dovessero essere poste a carico della Prefettura di Piacenza che aveva errato ea anche ammesso l'errore in cui incorsa nella comunicazione nella quale affermava di ricorrere in via ordinaria. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento con compensazione delle spese .
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio in data 19.11.2025, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ribadendo la legittimità del proprio operato quale agente della riscossione e concludendo per il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo le eccezioni sollevate dal ricorrente relative all'attività dell'ente impositore, o cimunque per il rigetto del ricorso e, in subordine, nel caso di suo accoglimento di andare esente da spese.
Il Consiglio di Stato - Ufficio affari consultivi della I sezione e sezione consultiva per gli atti normativi si costituiva in giudizio in data 15.5.2025, contestando tutto quanto ex adverso dedotto eccependo l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia e l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere in proprio in capo al ricorrente che agiva per l'impugnazione di un provvedimento impositivo nei riguardi di un terzo, sebbene suo cliente e suo assistito.
In data 26.11.2025 il Consiglio di Stato - Ufficio affari consultivi della I sezione e sezione consultiva per gli atti normativi si costituiva in giudizio depositava ulteriori memorie nelle quali ribadiva le proprie eccezioni insistendo per l'incompetenza territoriale o comunque per l'inammissibilità del ricorso. All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa A.G..
Impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso che può essere dichiarata d'ufficio ma soltanto da un giudice competente, va rilevato come ai sensi dell'art. 4, 1° comma, del D. Lgs. n. 546/1992 “Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'art. 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.
A norma del successivo art. 5 dello stesso D. Lgs. la competenza delle commissioni tributarie è inderogabile e l'incompetenza è rilevabile d'ufficio.
Orbene, l'odierno ricorrente ha impugnato in proprio ma per conto del destinatario del provvedimento impositivo una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Caserta.
Pertanto, è di palmare evidenza che la competenza a decidere su tale ricorso appartiene alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, visto il valore della causa e il palese errore in cui è incorso il ricorrente, nell'importo di complessivi € 400,00= in favore sia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia dell'Ufficio affari consultivi della I sezione e sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, entrambi costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara la propria incompetenza in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta. Fissa in giorni 30 il termine entro il quale riassumere il processo davanti alla Corte di Giustizia competente. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 400,00= in favore sia dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione sia dell'Ufficio affari consultivi della I sezione e sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8160/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Procuratore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Prima Sezione Consultiva
elettivamente domiciliato presso ricorsostraordinariocu@ga-cert.it
Ministeri Ministero Degli Interni - Ufficio Convenzioni - Piazza Del Viminale 1 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dait.prot@pec.interno.it
Prefetture Prefettura U.t.g. - Piacenza - Via S. Giovanni 17 29121 Piacenza PC elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202400245631 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.4.2025, l'avv. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, in proprio e quale coobbligato di Nominativo_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2024 0024563139000, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la provincia di Caserta, richiedeva a
Nominativo_1 l'importo di € 1.975,06= in relazione all'invito al pagamento, prot. n. 30821 del 10.8.2023 per l'omesso versamento del contributo unificato di € 650,00= dovuto per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica R.G. n. 652/2023 proposto da Nominativo_1.
Premetteva il ricorrente esponeva di aver esperito per conto di Nominativo_1 un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un provvedimento di revoca della patente di guida a carico l Nominativo_2 e che successivamente alla notifica presso i Ministeri competenti, in data 20.6.2023 il Ministero dell'Interno gli aveva comunicato come la Prefettura di Piacenza fosse incorsa in errore indicando che avverso il provvedimento impugnato fosse esperibile la tutela amministrativa, rimandando gli atti alla
Prefettura affinché rinnovasse la notifica e rimettendo così in termini il Nominativo_2, concedendogli di impugnare la revoca della patente di guida in via ordinaria (civile o penale), anziche con il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. Riteneva, pertanto che le spese per tale giudizio straordinario dovessero essere poste a carico della Prefettura di Piacenza che aveva errato ea anche ammesso l'errore in cui incorsa nella comunicazione nella quale affermava di ricorrere in via ordinaria. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento con compensazione delle spese .
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio in data 19.11.2025, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ribadendo la legittimità del proprio operato quale agente della riscossione e concludendo per il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo le eccezioni sollevate dal ricorrente relative all'attività dell'ente impositore, o cimunque per il rigetto del ricorso e, in subordine, nel caso di suo accoglimento di andare esente da spese.
Il Consiglio di Stato - Ufficio affari consultivi della I sezione e sezione consultiva per gli atti normativi si costituiva in giudizio in data 15.5.2025, contestando tutto quanto ex adverso dedotto eccependo l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia e l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere in proprio in capo al ricorrente che agiva per l'impugnazione di un provvedimento impositivo nei riguardi di un terzo, sebbene suo cliente e suo assistito.
In data 26.11.2025 il Consiglio di Stato - Ufficio affari consultivi della I sezione e sezione consultiva per gli atti normativi si costituiva in giudizio depositava ulteriori memorie nelle quali ribadiva le proprie eccezioni insistendo per l'incompetenza territoriale o comunque per l'inammissibilità del ricorso. All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa A.G..
Impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso che può essere dichiarata d'ufficio ma soltanto da un giudice competente, va rilevato come ai sensi dell'art. 4, 1° comma, del D. Lgs. n. 546/1992 “Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'art. 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.
A norma del successivo art. 5 dello stesso D. Lgs. la competenza delle commissioni tributarie è inderogabile e l'incompetenza è rilevabile d'ufficio.
Orbene, l'odierno ricorrente ha impugnato in proprio ma per conto del destinatario del provvedimento impositivo una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Caserta.
Pertanto, è di palmare evidenza che la competenza a decidere su tale ricorso appartiene alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, visto il valore della causa e il palese errore in cui è incorso il ricorrente, nell'importo di complessivi € 400,00= in favore sia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia dell'Ufficio affari consultivi della I sezione e sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, entrambi costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara la propria incompetenza in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta. Fissa in giorni 30 il termine entro il quale riassumere il processo davanti alla Corte di Giustizia competente. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 400,00= in favore sia dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione sia dell'Ufficio affari consultivi della I sezione e sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice