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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7654/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Daniela Sulla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano
(MI), Via Melchiorre Gioia n. 55, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. , nata in [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
NO (MB) Via San Tommaso d'Acquino n. 10, rappresentata e difesa dall'avvocato
Massimiliano Casati, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in SA NO
Via Curti Lupi 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 01.04.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente:
“1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo ed hanno valore negoziale fra le parti;
2) La moglie si associa alla richiesta di separazione personale dei coniugi e chiede al Tribunale di
Monza di dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2 CP_1
, nonché di ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine
[...] dell'atto di matrimonio;
3) La casa familiare sita a SA NO (MB) Via San Tommaso d'Acquino 10, cap: 20811, di proprietà esclusiva del marito resta nella disponibilità del marito con quanto l'arreda, ad esclusione degli effetti personali della IG.a . Quest'ultima dichiara di aver lasciato la casa coniugale CP_1 prima del 30.12.2024 e di aver asportato i propri effetti personali.
4) L'autovettura Peugeot 206 tg. DW 265ZX di proprietà esclusiva del marito resta definitivamente assegnata al marito;
5) In virtù dell'accordo raggiunto, il marito riconosce alla moglie, a definizione dei reciproci rapporti, l'importo di € 15.000,00=; (quindicimila/00) 6) Tale importo è stato pagato quanto ad € 10.000,00= (diecimila/00) in data anteriore all'udienza e quanto all'ultimo importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) verrà pagato a mezzo bonifico o con altra modalità concordata tra le parti entro e non oltre la data dell'udienza 01/04/2025.
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti;
8) Alla luce dell'accordo raggiunto, salvo buon fine dei pagamenti, i coniugi dichiarano di aver risolto e definito ogni loro rapporto economico e di non avere reciprocamente nulla a pretendere
l'una dall'altro.
11) Le parti dichiarano di non volersi riconciliare;
12) Le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti/provvedimenti che abbiano ad oggetto le domande di cui al ricorso;
13) Le parti dichiarano di essere edotti delle rispettive situazioni economico-patrimoniali,
14) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
15) Le parti dichiarano di definire il giudizio a spese legali compensate. La IG.a dichiara di CP_1 aver richiesto l'ammissione al Gratuito Patrocinio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 20.11.2024, così provvede: CP_1
I. OMOLOGA la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in Milano il giorno 10 maggio 2017 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 593 parte I anno 2017), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Giudice est. Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7654/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Daniela Sulla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano
(MI), Via Melchiorre Gioia n. 55, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. , nata in [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
NO (MB) Via San Tommaso d'Acquino n. 10, rappresentata e difesa dall'avvocato
Massimiliano Casati, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in SA NO
Via Curti Lupi 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 01.04.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente:
“1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo ed hanno valore negoziale fra le parti;
2) La moglie si associa alla richiesta di separazione personale dei coniugi e chiede al Tribunale di
Monza di dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2 CP_1
, nonché di ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine
[...] dell'atto di matrimonio;
3) La casa familiare sita a SA NO (MB) Via San Tommaso d'Acquino 10, cap: 20811, di proprietà esclusiva del marito resta nella disponibilità del marito con quanto l'arreda, ad esclusione degli effetti personali della IG.a . Quest'ultima dichiara di aver lasciato la casa coniugale CP_1 prima del 30.12.2024 e di aver asportato i propri effetti personali.
4) L'autovettura Peugeot 206 tg. DW 265ZX di proprietà esclusiva del marito resta definitivamente assegnata al marito;
5) In virtù dell'accordo raggiunto, il marito riconosce alla moglie, a definizione dei reciproci rapporti, l'importo di € 15.000,00=; (quindicimila/00) 6) Tale importo è stato pagato quanto ad € 10.000,00= (diecimila/00) in data anteriore all'udienza e quanto all'ultimo importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) verrà pagato a mezzo bonifico o con altra modalità concordata tra le parti entro e non oltre la data dell'udienza 01/04/2025.
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti;
8) Alla luce dell'accordo raggiunto, salvo buon fine dei pagamenti, i coniugi dichiarano di aver risolto e definito ogni loro rapporto economico e di non avere reciprocamente nulla a pretendere
l'una dall'altro.
11) Le parti dichiarano di non volersi riconciliare;
12) Le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti/provvedimenti che abbiano ad oggetto le domande di cui al ricorso;
13) Le parti dichiarano di essere edotti delle rispettive situazioni economico-patrimoniali,
14) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
15) Le parti dichiarano di definire il giudizio a spese legali compensate. La IG.a dichiara di CP_1 aver richiesto l'ammissione al Gratuito Patrocinio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 20.11.2024, così provvede: CP_1
I. OMOLOGA la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in Milano il giorno 10 maggio 2017 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 593 parte I anno 2017), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Giudice est. Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi