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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 463 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA nata a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] c.f.: , quali genitori esercenti la Parte_2 C.F._2 potestà genitoriale sul figlio nato a [...] il [...], c.f.: Persona_1
, residente a [...] ed elettivamente domiciliati a C.F._3
Viterbo in via F. Molini n. 6/b presso e nello studio dell'avv. Fiorella Feliciani (c.f.:
) che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti C.F._4
ATTORI
E
, nato a [...] il [...], ( e residente in Controparte_1 C.F._5
Ronciglione, Via delle Vigne n. 14, e nata a [...] il [...] CP_2
( ) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliati in Orte, Via C.F._6
Gen. C. A. Dalla Chiesa n. 47, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Filiacci (C.F.:
), del Foro di Viterbo, C.F._7
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
posta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita con deposito di note scritte, sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: "Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità civile dei convenuti nella produzione del sinistro di cui è rimasto vittima il 7 luglio 2013 il minore e per l'effetto, Persona_1 condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patiti da liquidarsi nella misura di € 140.358,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletata CTU, aumentata, ove dovuti, dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali da calcolarsi dall'evento dannoso al saldo. Con vittoria di spese compensi del giudizio da liquidarsi in favore dell'Erario in quanto l'attrice è assistita dal beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.” per parte convenuta l'Avv. Maurizio Filiacci si è riportato ai precedenti scritti difensivi, in uno alla documentazione prodotta, e ha insistito per il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto.
IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 26 Febbraio 2021 , quale madre esercente Parte_1 la potestà genitoriale sul figlio nato a [...] il [...], ha Persona_1 convenuto in giudizio e per sentirli condannare al Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno derivante dall'infortunio occorso a l 7 luglio 2013, mentre era affidato Per_1 alle cure e alla vigilanza degli odierni convenuti per partecipare alla festa di compleanno del loro figlio . Persona_2
Esponeva l'attrice che il figlio ra caduto su un fuoco ancora acceso e coperto solamente Per_1 da uno strato di sabbia e aveva riportato ustioni in tutto il corpo, con esiti permanenti consistenti nel pregiudizio estetico e disturbi post traumatici da stress cronico, con complicazioni della vita di relazione e del profitto di studio;
che il danno biologico era pari al 20% e che dal sinistro era derivata una invalidità temporanea di 30 giorni al 100%, di 60 giorni al 75% e di 60 giorni al 50%.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando la propria responsabilità ai sensi dell'articolo
2043 cc per mancanza di colpa nella vigilanza esercitata sul minore, come riscontrato dalla sentenza penale di appello n. 4/ 2019 emessa dal tribunale di Viterbo, poiché era caduto in una buca Per_1 nella quale si trovavano ancora residui ardenti di un fuoco fatto in precedenza, nascosti da un cumulo di foglie di carta e terra che non consentiva la fuoriuscita di fumo sicché il pericolo non era visibile, prevedibile e prevenibile ed il fatto occorso era da attribuire al caso fortuito.
Integrato il contraddittorio con la costituzione di , quale padre esercente la potestà Parte_2 genitoriale sul minore l'istruttoria si è svolta mediante escussione dei testimoni ed Per_1 espletamento di consulenza medico legale sulla persona del minore e all'udienza del 5 Per_1
Febbraio 2025, sostituita con nate scritte, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda è fondata e va accolta.
Non vi è contestazione ed è stato confermato dall'esame testimoniale che che all'epoca Per_1 aveva circa 7 anni, il 7 luglio 2013, in occasione della festa di compleanno di , figlio dei Per_3 convenuti, si è ustionato. Il fatto è avvenuto nel giardino circostante un casaletto di campagna di proprietà di nonna di , in un punto distante pochi metri dai tavoli Parte_3 CP_2 che i genitori di stavano allestendo per la festa. Per_3
In particolare, dalle dichiarazioni di e , rispettivamente nonna e Testimone_1 Testimone_2 zia di , che erano presenti sul posto, è emerso che subito dopo pranzo, mentre i bambini Per_3 giocavano in giardino, è caduto su un mucchio di foglie al di sotto delle quali era stato Per_1 allestito un fuoco ed erano rimaste ceneri incandescenti, seppure dall'esterno non era visibile fumo.
Il consulente tecnico d'ufficio ha confermato la compatibilità delle ustioni riportate dal bambino con il contatto diretto con carboni ardenti.
Alla luce di tale ricostruzione la responsabilità dei convenuti va affermata ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, per la cui configurazione è sufficiente dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode, da intendere quale soggetto che ha una relazione custodiale sul bene a prescindere dal titolo giuridico che ne è il fondamento, l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza.
La norma in discussione prevede infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva e prescinde del tutto dal requisito della colpa, che non entra come elemento costitutivo della fattispecie.
Gli ultimi interventi chiarificatori della Corte di Cassazione (cfr Cass. Ordinanza Sezioni unite n.
20943 del 2022 e da ultimo Cass. Ordinanza n. 15447/2023) hanno delineato in maniera inequivocabile la struttura della responsabilità in parola, precisando che l'obbligo risarcitorio del custode si configura ogni qualvolta l'evento dannoso sia posto in collegamento eziologico con la res, secondo il criterio della regolarità causale e non della mera causalità naturalistica, nel senso che la cosa non deve aver costituito una mera occasione del verificarsi del danno, ma deve averlo determinato in relazione alle sue condizioni di pericolosità.
Il custode potrà offrire la prova liberatoria dimostrando l'interruzione di tale nesso di causalità, poiché
l'evento è da ascriversi all'intervento di un fattore esterno che si inserisce, con esclusiva o concorrente capacità eziologica, nella serie causale, integrando l'ipotesi del caso fortuito.
In quest'ultimo concetto viene sussunto sia il fatto a carattere naturalistico che, per la sua natura eccezionale, sia idoneo da solo a determinare la produzione dell'evento sia l'atto giuridico costituito dalla condotta colposa del terzo o del danneggiato, purché tale comportamento presenti i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità per il custode.
In tal senso la condotta colposa si atteggia a caso fortuito, dotato di esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, ed essa va valutata in base al “dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. …. Per cui la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze”. (Cass.
Ordinanza Sezioni unite n. 20943 del 2022).
In tal modo, prosegue la Suprema Corte, il comportamento imprudente del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando “benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". (Cass. Ordinanza Sezioni unite n. 20943 del 2022).
Come si è già detto, del tutto estranea alla struttura della fattispecie è, invece, la colpa del custode che non entra nella previsione dell'art. 2051 cc e spiega solo il motivo per cui il legislatore ha configurato tale ipotesi di responsabilità oggettiva, avendo con essa “controbilanciato la signoria di fatto concessa[gli] al custode dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria” (Cass. 01/02/2018, n. 2480), pertanto la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di tale soggetto può essere diretta soltanto a rafforzare la prova della oggettiva pericolosità della cosa ai fini della dimostrazione del nesso di causalità con il danno.
Infine, va sottolineato che per il configurarsi di tale responsabilità è del tutto indifferente il titolo giuridico in forza del quale si ha la disponibilità della cosa poiché non deve farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), rilevando una relazione meramente fattuale, sicché non è giustificato il rinvio ad alcun istituto come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione.
La giurisprudenza di legittimità di recente ha riaffermato che “la relazione giuridica con la cosa non
è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053,
2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata. L'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria) Cass. 20/02/2006 n. 3651.” (in questi termini Cass.
Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Alla luce di tali principi deve, quindi, affermarsi che la presenza di braci ardenti nel giardino ove i convenuti avevano organizzato la festa del proprio figlio e rispetto al quale avevano, quindi, una relazione fattuale riconducibile al rapporto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c., è idonea a fondare la loro responsabilità extracontrattuale.
È evidente, infatti, la natura intrinsecamente pericolosa delle braci ardenti che, entrando a contatto con la cute, sono idonee a provocarne l'ustione ed è pacifico l'avvenuto contatto e il conseguente nesso di causalità con le ustioni riportate da Per_1
L'assenza di visibilità delle suddette braci non è rilevante poiché, come si è già detto, la responsabilità del custode è oggettiva e non richiede alcuna colpa, sicché la non prevedibilità e prevedibilità del pericolo non esclude la responsabilità dei genitori di e, anzi, in disparte Per_3 ogni considerazione circa l'età della vittima, che all'epoca del fatto aveva appena 7 anni, l'invisibilità delle braci esclude anche che la condotta del leso possa aver concorso a determinare l'evento poiché anche lui non poteva vederle.
Pertanto, l'oggettiva pericolosità del giardino, che era nella disponibilità fattuale degli odierni convenuti che vi avevano organizzato la festa di compleanno del proprio figlio, e il nesso di causalità tra l'oggetto pericoloso, le braci ardenti, e le lesioni riportate da omportano la condanna dei Per_1 convenuti a risarcire il danno subito. La consulenza medico legale eseguita, con valutazione condivisibile in questa sede in quanto esente da vizi logici, ha riferito che in seguito al sinistro, ha riportato ustioni di II° e III° grado su Per_1 circa il 40% della superficie corporea, principalmente a livello degli arti inferiori e degli arti superiori con esiti cicatriziali discromici ai piedi, alle gambe, alla coscia sinistra al gluteo sinistro ed in fossa iliaca sinistra, avambracci e mani e conseguente danno estetico.
Il ctu ha riferito che le lesioni hanno comportato un'inabilità temporanea totale al 100% di giorni 30 ed una inabilità temporanea parziale al 50% di successivi giorni 120.
Il danno biologico per compromissione della complessiva integrità psico-fisica per estesi esiti cicatriziali discromici è stato valutato dal CTU in termini percentuali nella misura del 20%.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e tenuto conto dell'età di Persona_1
, che al momento del sinistro aveva quasi sette anni, essendo nato il [...], il danno
[...] non patrimoniale risarcibile è pari a € 139.691, di cui € 129.341 a titolo di danno biologico;
€
10.350,00 a titolo di invalidità temporanea (€ 3.450 per i.t. al 100%; € 6.900 per i.t. al 50%).
La liquidazione include la personalizzazione massima del risarcimento comprensivo del danno morale poiché questo giudice ritiene che vi sia un indice presuntivo, rappresentato dalla comune esperienza, idoneo a fondare l'esistenza di tale sofferenza aggiuntiva.
Infatti, all'epoca del fatto il bambino era molto piccolo, con conseguente minore capacità di rappresentarsi razionalmente e accettare le conseguenze di un evento dannoso, inoltre, la sofferenza interiore patita è stata ragionevolmente accentuata dal fatto che a affrontato Per_1
l'età dello sviluppo e l'adolescenza, che di per sé costituisce un periodo emotivamente problematico nella vita di un individuo, con stato d'animo ulteriormente aggravato dal trauma subito e dagli esiti cicatriziali che ne compromettono l'estetica.
Inoltre, va considerato che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma complessiva innanzi liquidata, che va devalutata, in base agli indici ISTAT, alla data del sinistro (7 luglio 2013); sulla somma così ottenuta gli interessi al tasso legale vanno calcolati sull'importo via via rivalutato, anno per anno, dal giorno del sinistro, 7 luglio 2013 a quello della presente decisione. (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. n. 2769/2000).
Su tale somma, con la trasformazione dell'obbligazione da debito di valore a debito di valuta per effetto della presente decisione, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa, seguono la soccombenza;
parte attrice ha chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tuttavia,
a sostegno della richiesta, ha prodotto soltanto l'ammissione disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati nel 2021 per la madre e nel 2022 per il padre.
Tale ammissione deve essere confermata dal giudice e va valutata in relazione alla persistenza dei requisiti reddituali richiesti dalla legge però, mancando del tutto la documentazione reddituale predetta, l'istanza va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e quali genitori di così provvede:
[...] Parte_2 Persona_1
1. Non ammette parte attrice al patrocinio a spese dello Stato;
2. dichiara che l'evento dannoso di cui in citazione è da scrivere alla responsabilità di
[...]
e ai sensi dell'art. 2051 c.c. e per l'effetto li condanna al Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno subito da che liquida in € 139.691, oltre Persona_1 interessi calcolati come in motivazione;
3. condanna e al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 CP_2 in complessivi € 8.109, oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa, in favore di parte attrice;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e . Controparte_1 CP_2
Così deciso in Viterbo il 26 maggio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi