Sentenza 16 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 18 luglio 2023
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00327/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04385/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4385 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OC IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fusco, Giuseppe Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agnese Grassia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN IA, IM IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Di Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento del diniego tacito ex art.25 comma 4°, Legge n.241/1990, sull’istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente in data 3.8.2022 prot. n. 16346 onde prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa all’autorizzazione n. 17 app. 204 del 7.6.2021 resa dalla Commissione Sismica istituita presso il Comune di Frattamaggiore.
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 1.5.2022 e successiva istanza del 3.8.2022 prot. 16346, volta a sollecitare attività di vigilanza tecnico-ispettiva nonché l’esercizio delle verifiche di cui all’art. 19 comma 6-ter.
In via subordinata, ha per l’annullamento
del provvedimento di autorizzazione della SCIA in sanatoria n. 12833 del 17/6/2022 e successive integrazioni (da ultimo integrazione del 28.7.2022) del 1.9.2022 prot. n. 18060 nonché di ogni atto pregresso, successivo e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IA OC il 15/11/2022:
per l’annullamento
della comunicazione prot. n. 19339 del 19.9.2022 mai notificata, nonché del verbale di accertamento del 8.9.2022 mai notificato di cui si è presa visione in data 24.10.2022.
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato
in relazione all’ulteriore nota di sollecito e di diffida presentata dal ricorrente in data 22.9.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Frattamaggiore e di AN IA e di IM IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte rileva:
-di essere proprietario di due unità immobiliari sopraelevate sui vani in proprietà dei sig.ri IA AN e IN IM all’interno di un edifico ubicato urbanisticamente in zona A;
- che in data 1.05.2022 chiedeva all’Ente comunale accesso agli atti al fine di estrarre copia dei titoli abilitativi autorizzati in favore dei controinteressati
- che in data 3.8.2022 prot.n. 16346 reiterava l’istanza di accesso agli atti per poter aver contezza della SCIA e/o di ogni altro titolo autorizzatorio,
- in data 7.6.2022 veniva presentata dalle parti richiesta di archiviazione della primigenia SCIA n. 8871 del 14.04.2021 e in data 17.6.2022 è stata depositata una SCIA in sanatoria prot. 12833 del 17.6.2022 avete ad oggetto la sanatoria del cambio di destinazione d’uso del locale deposito sub. 6 in laboratorio artigianale, la fusione fra il predetto locale ed il locale adiacente sub. 14 abusiva mente destinato a bagno (senza neanche domandarne prima il cambio di destinazione d’uso peraltro non consentito), mediante l’apertura di un vano di collegamento da realizzarsi mediante demolizione di una parte del muro portante dell’edificio.
Tanto premesso, parte ricorrente ha in primo luogo impugnato il diniego tacito ex art.25 comma 4°, Legge n.241/1990, venutosi a determinare sull’istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente in data 3.8.2022 prot. n. 16346, onde prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa all’autorizzazione n. 17 app. 204 del 7.6.2021 resa dalla Commissione Sismica istituita presso il Comune di Frattamaggiore.
Ha inoltre azionato il rito sul silenzio, ex art. 117 c.p.a. in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 1.5.2022 e successiva istanza del 3.8.2022 prot. 16346, volta a sollecitare attività di vigilanza tecnico-ispettiva nonché l’esercizio delle verifiche di cui all’art. 19 comma 6-ter.
In via subordinata, ha inoltre chiesto l’annullamento del provvedimento di autorizzazione della SCIA in sanatoria n. 12833 del 17/6/2022 e successive integrazioni (da ultimo integrazione del 28.7.2022) del 1.9.2022 prot. n. 18060 nonché di ogni atto pregresso, successivo e
consequenziale.
Successivamente, con motivi aggiunti, ha chiesto l’annullamento della comunicazione prot. n. 19339 del 19.9.2022 mai notificata, nonché del verbale di accertamento del 8.9.2022 mai notificato di cui si è presa visione in data 24.10.2022 e ha inoltre agito con il rito del silenzio per l’inerzia serbata sulla nota di sollecito e di diffida presentata dal ricorrente in data 22.9.2022.
Il controinteressato si è costituito e ha eccepito che la domanda di annullamento del diniego tacito di accesso sarebbe irricevibile (poiché tardiva) ed in ogni caso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; la domanda con cui è stato impugnato il silenzio-inadempimento (nel ricorso originario) sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e sarebbe, invece, infondata quella promossa con il ricorso per motivi aggiunti. Ha inoltre eccepito che la domanda di annullamento della SCIA è inammissibile ex art. 19, co. 6 ter, L. 241/1990, mentre la domanda di annullamento della comunicazione prot. n. 19339 del 19.9.2022 e del verbale di accertamento del 8.9.2022 è infondata.
Anche il Comune di Frattamaggiore si è costituito e ha eccepito l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio per carenza di dovere di provvedere e dell’impugnativa della SCIA trattandosi di atto del privato. Ha evidenziato che la documentazione richiesta è stata visionata dal richiedente che ne ha estratto copia, con conseguente improcedibilità della relativa azione. Ha infine rilevato la infondatezza delle plurime censure aventi ad oggetto la ritenuta illegittimità della scia in
Sanatoria.
Con l’ultima memoria, parte ricorrente, in applicazione dell’art. 117 comma 5 c.p.a. – ha chiesto la cancellazione del ricorso dal rito speciale camerale –accesso-silenzio (divenuto improcedibile) e l’scrizione nel ricorso nel ruolo ordinario con fissazione dell’udienza pubblica.
All’odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato in melius perpensa di avere ancora interesse alla decisione sul rito del silenzio; ha rinunciato alla domanda cautelare dell'accesso e anche all'istanza di accesso e ha chiesto che l'amministrazione resistente eserciti i poteri di vigilanza ai fini del ritiro della SCIA.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Va previamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, con contestuale declaratoria della rinuncia anche dell’istanza cautelare, della azione ex art. 116 c.p.a. in quanto la documentazione richiesta è stata visionata e anzi, a seguito della conoscenza di tali atti sono stati proposti motivi aggiunti. Peraltro, parte ricorrente ha all’odierna udienza rinunciato a tale azione.
Con riferimento all’azione ex art. 117 c.p.a., in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 1.5.2022 e successiva istanza del 3.8.2022 prot. 16346, volta a sollecitare attività di vigilanza tecnico-ispettiva nonché l’esercizio delle verifiche di cui all’art. 19 comma 6-ter, essa deve ritenersi improcedibile.
Infatti, la comunicazione del 19.9.2022 prot. n. 19339, conosciuta da parte ricorrente solo a seguito di accesso agli atti ed impugnata con i motivi aggiunti, così recita: “in riferimento alla nota inviata via pec a nome di IA OC avente ad oggetto “Denunzia interventi abusivi e/o assentibili su vani terranei in Vico I Vittoria n. 10 si specifica che da sopralluogo effettuato da tecnico dell’UTC in data 8/9/2022 risulta che lo stato dei luoghi è conforme a S.C.I.A. edilizia presentata in data 17.6.2022 con prot. 12833. La nota faceva riferimento ad una relazione del tecnico anch’essa mai notifica ”.
A seguito di ulteriore accesso agli uffici in data 24.10.22 parte ricorrente ha provveduto ad estrarre copia del verbale del sopralluogo tecnico del 8.9.2022 prot. n. 18583.
Dunque, anche se in modo non soddisfacente per il ricorrente, il Comune risulta aver fornito una risposta alla sua istanza di sollecitazione dei poteri di vigilanza sulla SCIA dei controinteressati. Ed infatti, tale atto è stato successivamente impugnato con motivi aggiunti.
Rispetto all’azione ex art. 117 c.p.a. dunque deve ritenersi intervenuta una causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Infine, è inammissibile, come eccepito da parte resistente, l’azione di annullamento del provvedimento di autorizzazione della SCIA in sanatoria n. 12833 del 17/6/2022 e successive integrazioni (da ultimo integrazione del 28.7.2022) del 1.9.2022 prot. n. 18060, trattandosi di atto di natura soggettivamente e oggettivamente privata ( cfr. ex multis T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 04/07/2022, n.4447).
Per quanto riguarda invece le residue azioni oggetto dei motivi aggiunti, esse debbono essere trattate in udienza pubblica e vanno pertanto rimesse su ruolo ordinario, affinché il Presidente della Sezione ne curi la fissazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di cui all’art. 116 c.p.a.;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di cui all’art. 117 c.p.a.;
dichiara inammissibile la domanda di annullamento della SCIA in sanatoria;
dispone la rimessione sul ruolo ordinario della causa in relazione ai motivi aggiunti e manda al Presidente della Sezione per la fissazione della data dell’udienza di trattazione.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Laura Maddalena | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO