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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/12/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa IO AT, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter cpc, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2349/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Giovanni Parte_1
Loforte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CA DI (PA) in
Via Pucci 44, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Palermo in Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l' Avv.to Delia CP_1
Cernigliaro che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del Notaio da Fiumicino;
Per_1
- resistente -
OGGETTO: reddito di cittadinanza FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.06.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, lamentava che l' , con provvedimento prot. 2022-6227743 n. 68981118276-7 CP_1 CP_2
comunicava la reiezione della domanda di concessione del beneficio del reddito di
Cittadinanza con la seguente motivazione: “il richiedente e/o uno o più componenti sono stati condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta (art.7 comma 3 D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019)”.
Deduceva, inoltre, di aver inoltrato ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “riconoscere e dichiarare che il Signor
[...]
ha diritto alla corresponsione del Reddito di Cittadinanza dalla data Parte_1
della presentazione della domanda all'oggi. Condanni, di conseguenza, l in CP_1
persona del Legale Rappresentante pro - tempore alla corresponsione in favore del
Ricorrente delle suindicate somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, contestando nel merito la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Come noto, il beneficio economico del reddito di cittadinanza, introdotto con DL n.
4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024, costituiva una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co
1) e si componeva, su base annua, di due elementi: “a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui” (art. 3, comma 1).
Al fine di accedere al beneficio, riconosciuto al nucleo familiare e non al singolo richiedente, occorreva il possesso cumulativo dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 28.03.2019, tra i quali, alla lettera c-bis), era previsto: “per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma
3”.
In particolare, l'articolo 7, comma 3, prevedeva la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza in caso di condanna in via definitiva per i seguenti reati: “associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 del codice penale); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289- bis del codice penale); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis del codice penale); Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) (art. 416-bis.1 del codice penale); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter del codice penale); strage (art. 422 del codice penale); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 del codice penale); prostituzione minorile (art. 600-bis del codice penale); tratta di persone (art 601 del codice penale); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 del codice penale); furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis del codice penale); rapina (art. 628 del codice penale); estorsione (art. 629 del codice penale); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del codice penale); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(art 640-bis del codice penale); usura (art. 644 del codice penale); ricettazione (art. 648 del codice penale); riciclaggio (art. 648-bis del codice penale); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter del codice penale); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, commi 1, 1- bis, 2, 3 e 4, comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze (art. 74 e tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); reati connessi allo sfruttamento della prostituzione (articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75); reati connessi all'immigrazione clandestina (articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); produzione o utilizzazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio (articolo 7, comma 1, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
Tutto ciò premesso, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la fruizione del reddito di cittadinanza.
Egli, invece, neppure ha dedotto, prima ancora che provato, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto invocato, limitandosi a censurare la motivazione del provvedimento di indebito e della reiezione della domanda, senza allegare alcunché in ordine all'assenza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal citato articolo 7, comma 3.
Da qui, il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite, vista la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c. Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-spese di lite irripetibili;
-liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso, il 09.12.2025
IL GIUDICE
IO AT