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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3274/2022 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Enrico Tedeschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Avellino alla Via Circumvallazione 24, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito l'intestato Tribunale evocando in giudizio il al fine “accertare e Controparte_1
dichiarare lo Status di Vittima del Dovere del ricorrente ai sensi della normativa vigente
(L. 466/80; L. 266/2005; DPR 243/2006); e per l'effetto: ▪ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 243/06, tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici assistenziali Controparte_1 normativamente previsti;
▪ condannare il al riconoscimento in Controparte_1
favore del ricorrente dei benefici assistenziali medesimi, e specificamente:
1. la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04, da commisurarsi all'invalidità complessiva ex.
D.P.R. 181/09 del 11% o alla percentuale che verrà determinata in corso di causa;
2. la
1 declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04 ex art. 4 comma I lett. C D.P.R. 243/06; 3. il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio
2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 2 comma 106 L. 244/07; e il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4
DPR 243/06; 4. il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del
2005 ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232”.
In fatto ha esposto che in data 03.07.1992, mentre era in servizio presso al Casa
Circondariale di Napoli, nello svolgimento del proprio turno di vigilanza all'interno del reparto Firenze, alle 18.30 veniva aggredito da un detenuto il quale, dopo averlo insultato e provocato, lo aggrediva violentemente con calci e pugni e che in conseguenza di tale episodio riportava “Contusione cranio facciale- Escoriazione in regione inguinale dx ed entema all'emifaccia sx”; che con verbale n. 719 del 02.05.1996 la CMO di Caserta riconosceva tali infermità come dipendenti da causa di servizio.
Richiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con provvedimento Decreto
Prot.n.559/C/3/E/8/PP/311 il respingeva l'istanza, non ritenendo che Controparte_1
l'evento in questione rientrasse in alcuna della fattispecie previste dall'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005 e del D.P.R. n. 243/2006.
Dedotta l'erroneità e l'illegittimità del provvedimento di diniego opposto da parte del convenuto, ha quindi concluso per l'accertamento dello status di vittima del CP_1
dovere ai fini della concessione dei conseguenti benefici assistenziali, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il eccependo essenzialmente l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del diritto.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza all'esito delle note depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento condividendo la scrivente le argomentazioni espresse da una parte giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe (cfr., in particolare, sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Cozzolino, n. 2095/2022).
2 Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio status di “vittima del dovere” e del conseguente diritto ai benefici che la legge collega a tale status, in ragione delle lesioni riportate a seguito dell'evento verificatosi il 3.7.1992.
Al fine di stabilire se nella fattispecie oggetto del presente giudizio sussistono i requisiti per ritenere configurato lo status di “vittima del dovere” in capo al ricorrente, appare necessario esaminare la normativa in materia.
La definizione di “vittima del dovere” si ricava dal combinato disposto della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, commi 563, 564 e 565 e dell'art. 3 della Legge n. 466 del 1983, che dispongono quanto segue: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”
Poi con D.P.R. 243/2006 è stato emanato il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere, il quale prevede, all'art.1, co. 1, che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
3 c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Mediante la normativa in oggetto si è inteso assicurare una tutela aggiuntiva alle vittime del dovere, tipizzando, innanzitutto, talune attività ritenute pericolose (comma 563, art. 1), e perciò meritevoli, ove portassero a esiti infausti o a infermità dei soggetti agenti. Nel successivo comma, invece, il legislatore non ha optato per una selezione delle circostanze pericolose, ma per un'equiparazione dei soggetti di cui al comma 563 e di taluni soggetti che, svolgendo qualsiasi tipo di missione, siano andati incontro alla morte o all'infermità
“per particolari condizioni ambientali od operative”, quindi per circostanze che non siano intrinsecamente pericolose ma lo siano diventate per il verificarsi di cause eccezionali.
Quindi, l'elemento qualificante le ipotesi contemplate dal comma 563 è ravvisabile nel fatto che le attività rilevanti sono state tassativamente previste dal legislatore, il quale ha così selezionato in via preventiva alcuni obblighi di servizio che, esponendo per loro natura il soggetto a particolari e maggiori rischi, meritano l'erogazione di benefici aggiuntivi rispetto agli altri dipendenti.
Va sottolineato che la predeterminazione delle ipotesi rende superfluo l'accertamento della sussistenza di un rischio specifico.
La Suprema Corte al riguardo ha chiarito in modo espresso che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza di un rischio ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso dal quale sia derivata la morte o l'invalidità permanente si sia verificato nelle ipotesi ivi contemplate (cfr. in tal senso S.U. Cass. 10792/2017).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che “… il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, della L. n. 266, art. 1, i commi 563 e 564 individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività
4 che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali (…) Così premessa la cornice normativa ed escluso che si versi nella previsione aperta dettata dal comma 564 non ravvisandosi, nella specie, i requisiti previsti da detta disposizione e analiticamente indicati nei paragrafi che precedono, è necessario procedere alla verifica della riconducibilità della fattispecie all'ipotesi contraddistinta dai comma 563, lett. d) come ritenuto dalla Corte territoriale.
Invero, la definizione di ordine pubblico, agli effetti delle provvidenze previste per le vittime dei dovere, risulta acquisita e consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che ha già rimarcato che il richiamato comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (v., fra le altre,
Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017).
Il principio è stato ulteriormente ribadito, in riferimento ad agente della Polizia penitenziaria, dalle Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 10792 del 2017 che, in applicazione del comma 563, lett. c) ha ritenuto l'evento dannoso verificatosi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari", tali ritenendo anche le case circondariali, in peculiare fattispecie in cui il sinistro occorso ad un agente della Polizia penitenziaria si era verificato durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza all'esterno della infrastruttura carceraria.
18. Nella vicenda ora all'esame del Collegio, la ricomprensione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria nel novero dei servizi di ordine pubblico risulta smentita dalle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere.
19. Invero, garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e tutelarne la sicurezza sono stati posti dalla legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (L. 15 dicembre 1990, n. 395 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) tra i compiti istituzionali e dunque essenziali degli agenti di polizia penitenziaria
(…)
23. È pur vero che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono "essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica" ossia a
5 svolgere compiti di polizia di sicurezza, ma ciò nell'ambito delle forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in adempimento dell'espletamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico soccorso (…) 24. Altro è, dunque,
l'impiego della polizia penitenziaria in servizi di ordine pubblico contraddistinto dal mantenimento dell'ordine e dalla tutela della sicurezza cui istituzionalmente attende all'interno degli istituti di prevenzione e pena. 25. Neanche risultano sperimentabili, in forza del principio jura novit curia, altre ipotesi contemplate dalla già richiamata disposizione a protezione delle vittime del dovere" non ravvisandosi, nella specie, le condizioni richieste dalla consolidata interpretazione data da questa Corte ed esposta nei paragrafi che precedono…” (cfr. Cass. Sez. Lav., 31 luglio 2020, n. 16571).
Orbene, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, allora non può non rilevarsi come la fattispecie in esame non possa essere ricondotta alla previsione del comma 563, oggetto di contestazione, non essendo ravvisabile né l'ipotesi di contrasto ad ogni tipo di criminalità né la vigilanza di infrastrutture civili e militari.
Difatti, alla luce delle scarne allegazioni di cui al ricorso, l'aggressione subita dal ricorrente ad opera di un detenuto durante lo svolgimento del suo ordinario turno all'interno della casa circondariale non appare sussumibile tra gli eventi verificatisi nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari (non rilevando nel caso di specie che la casa circondariale sia ricompresa nelle categoria delle infrastrutture civili e militari, poiché in ogni caso il ricorrente era preposto alla vigilanza di tale infrastruttura nell'episodio in questione), né tantomeno nel contrasto ad ogni tipo di criminalità (in quanto l'odierno ricorrente non stava svolgendo nella specie alcuna specifica attività di prevenzione e repressione e quindi alcuna attività di contrasto a ipotesi di reato). A ben guardare, l'evento si è verificato durante l'ordinario svolgimento di compiti di sorveglianza di soggetti detenuti e, quindi, dei normali compiti di istituto di un agente di polizia penitenziaria.
In altri termini, manca nella fattispecie l'allegazione e prova della sussistenza delle ipotesi previste dalla normativa richiamata rispetto al mero riconoscimento (già avvenuto) della causa di servizio.
Invero, non tutti i sinistri verificatisi nell'ambito di mansioni, pur connesse con l'ordine e la sicurezza pubblica, svolte da alcune categorie di lavoratori possono determinare il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di “causa di servizio”.
6 Sul punto, il Consiglio di Stato, in merito alla definizione contenuta nell'art. 1 comma 563 della l. 266 del 2005, ha precisato che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio, e deve quindi essere tenuto distinto dall'infortunio in o per causa di servizio;
quindi, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'infortunio sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso” (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato ed insito nella fattispecie contemplate dalla norma vada oltre quello ordinario connesso all'attività istituzionale svolta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi che, in difetto dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, la domanda proposta va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione della sussistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 16.4.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3274/2022 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Enrico Tedeschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Avellino alla Via Circumvallazione 24, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito l'intestato Tribunale evocando in giudizio il al fine “accertare e Controparte_1
dichiarare lo Status di Vittima del Dovere del ricorrente ai sensi della normativa vigente
(L. 466/80; L. 266/2005; DPR 243/2006); e per l'effetto: ▪ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 243/06, tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici assistenziali Controparte_1 normativamente previsti;
▪ condannare il al riconoscimento in Controparte_1
favore del ricorrente dei benefici assistenziali medesimi, e specificamente:
1. la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04, da commisurarsi all'invalidità complessiva ex.
D.P.R. 181/09 del 11% o alla percentuale che verrà determinata in corso di causa;
2. la
1 declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04 ex art. 4 comma I lett. C D.P.R. 243/06; 3. il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio
2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 2 comma 106 L. 244/07; e il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4
DPR 243/06; 4. il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del
2005 ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232”.
In fatto ha esposto che in data 03.07.1992, mentre era in servizio presso al Casa
Circondariale di Napoli, nello svolgimento del proprio turno di vigilanza all'interno del reparto Firenze, alle 18.30 veniva aggredito da un detenuto il quale, dopo averlo insultato e provocato, lo aggrediva violentemente con calci e pugni e che in conseguenza di tale episodio riportava “Contusione cranio facciale- Escoriazione in regione inguinale dx ed entema all'emifaccia sx”; che con verbale n. 719 del 02.05.1996 la CMO di Caserta riconosceva tali infermità come dipendenti da causa di servizio.
Richiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con provvedimento Decreto
Prot.n.559/C/3/E/8/PP/311 il respingeva l'istanza, non ritenendo che Controparte_1
l'evento in questione rientrasse in alcuna della fattispecie previste dall'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005 e del D.P.R. n. 243/2006.
Dedotta l'erroneità e l'illegittimità del provvedimento di diniego opposto da parte del convenuto, ha quindi concluso per l'accertamento dello status di vittima del CP_1
dovere ai fini della concessione dei conseguenti benefici assistenziali, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il eccependo essenzialmente l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del diritto.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza all'esito delle note depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento condividendo la scrivente le argomentazioni espresse da una parte giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe (cfr., in particolare, sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Cozzolino, n. 2095/2022).
2 Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio status di “vittima del dovere” e del conseguente diritto ai benefici che la legge collega a tale status, in ragione delle lesioni riportate a seguito dell'evento verificatosi il 3.7.1992.
Al fine di stabilire se nella fattispecie oggetto del presente giudizio sussistono i requisiti per ritenere configurato lo status di “vittima del dovere” in capo al ricorrente, appare necessario esaminare la normativa in materia.
La definizione di “vittima del dovere” si ricava dal combinato disposto della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, commi 563, 564 e 565 e dell'art. 3 della Legge n. 466 del 1983, che dispongono quanto segue: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”
Poi con D.P.R. 243/2006 è stato emanato il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere, il quale prevede, all'art.1, co. 1, che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
3 c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Mediante la normativa in oggetto si è inteso assicurare una tutela aggiuntiva alle vittime del dovere, tipizzando, innanzitutto, talune attività ritenute pericolose (comma 563, art. 1), e perciò meritevoli, ove portassero a esiti infausti o a infermità dei soggetti agenti. Nel successivo comma, invece, il legislatore non ha optato per una selezione delle circostanze pericolose, ma per un'equiparazione dei soggetti di cui al comma 563 e di taluni soggetti che, svolgendo qualsiasi tipo di missione, siano andati incontro alla morte o all'infermità
“per particolari condizioni ambientali od operative”, quindi per circostanze che non siano intrinsecamente pericolose ma lo siano diventate per il verificarsi di cause eccezionali.
Quindi, l'elemento qualificante le ipotesi contemplate dal comma 563 è ravvisabile nel fatto che le attività rilevanti sono state tassativamente previste dal legislatore, il quale ha così selezionato in via preventiva alcuni obblighi di servizio che, esponendo per loro natura il soggetto a particolari e maggiori rischi, meritano l'erogazione di benefici aggiuntivi rispetto agli altri dipendenti.
Va sottolineato che la predeterminazione delle ipotesi rende superfluo l'accertamento della sussistenza di un rischio specifico.
La Suprema Corte al riguardo ha chiarito in modo espresso che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza di un rischio ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso dal quale sia derivata la morte o l'invalidità permanente si sia verificato nelle ipotesi ivi contemplate (cfr. in tal senso S.U. Cass. 10792/2017).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che “… il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, della L. n. 266, art. 1, i commi 563 e 564 individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività
4 che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali (…) Così premessa la cornice normativa ed escluso che si versi nella previsione aperta dettata dal comma 564 non ravvisandosi, nella specie, i requisiti previsti da detta disposizione e analiticamente indicati nei paragrafi che precedono, è necessario procedere alla verifica della riconducibilità della fattispecie all'ipotesi contraddistinta dai comma 563, lett. d) come ritenuto dalla Corte territoriale.
Invero, la definizione di ordine pubblico, agli effetti delle provvidenze previste per le vittime dei dovere, risulta acquisita e consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che ha già rimarcato che il richiamato comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (v., fra le altre,
Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017).
Il principio è stato ulteriormente ribadito, in riferimento ad agente della Polizia penitenziaria, dalle Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 10792 del 2017 che, in applicazione del comma 563, lett. c) ha ritenuto l'evento dannoso verificatosi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari", tali ritenendo anche le case circondariali, in peculiare fattispecie in cui il sinistro occorso ad un agente della Polizia penitenziaria si era verificato durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza all'esterno della infrastruttura carceraria.
18. Nella vicenda ora all'esame del Collegio, la ricomprensione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria nel novero dei servizi di ordine pubblico risulta smentita dalle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere.
19. Invero, garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e tutelarne la sicurezza sono stati posti dalla legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (L. 15 dicembre 1990, n. 395 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) tra i compiti istituzionali e dunque essenziali degli agenti di polizia penitenziaria
(…)
23. È pur vero che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono "essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica" ossia a
5 svolgere compiti di polizia di sicurezza, ma ciò nell'ambito delle forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in adempimento dell'espletamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico soccorso (…) 24. Altro è, dunque,
l'impiego della polizia penitenziaria in servizi di ordine pubblico contraddistinto dal mantenimento dell'ordine e dalla tutela della sicurezza cui istituzionalmente attende all'interno degli istituti di prevenzione e pena. 25. Neanche risultano sperimentabili, in forza del principio jura novit curia, altre ipotesi contemplate dalla già richiamata disposizione a protezione delle vittime del dovere" non ravvisandosi, nella specie, le condizioni richieste dalla consolidata interpretazione data da questa Corte ed esposta nei paragrafi che precedono…” (cfr. Cass. Sez. Lav., 31 luglio 2020, n. 16571).
Orbene, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, allora non può non rilevarsi come la fattispecie in esame non possa essere ricondotta alla previsione del comma 563, oggetto di contestazione, non essendo ravvisabile né l'ipotesi di contrasto ad ogni tipo di criminalità né la vigilanza di infrastrutture civili e militari.
Difatti, alla luce delle scarne allegazioni di cui al ricorso, l'aggressione subita dal ricorrente ad opera di un detenuto durante lo svolgimento del suo ordinario turno all'interno della casa circondariale non appare sussumibile tra gli eventi verificatisi nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari (non rilevando nel caso di specie che la casa circondariale sia ricompresa nelle categoria delle infrastrutture civili e militari, poiché in ogni caso il ricorrente era preposto alla vigilanza di tale infrastruttura nell'episodio in questione), né tantomeno nel contrasto ad ogni tipo di criminalità (in quanto l'odierno ricorrente non stava svolgendo nella specie alcuna specifica attività di prevenzione e repressione e quindi alcuna attività di contrasto a ipotesi di reato). A ben guardare, l'evento si è verificato durante l'ordinario svolgimento di compiti di sorveglianza di soggetti detenuti e, quindi, dei normali compiti di istituto di un agente di polizia penitenziaria.
In altri termini, manca nella fattispecie l'allegazione e prova della sussistenza delle ipotesi previste dalla normativa richiamata rispetto al mero riconoscimento (già avvenuto) della causa di servizio.
Invero, non tutti i sinistri verificatisi nell'ambito di mansioni, pur connesse con l'ordine e la sicurezza pubblica, svolte da alcune categorie di lavoratori possono determinare il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di “causa di servizio”.
6 Sul punto, il Consiglio di Stato, in merito alla definizione contenuta nell'art. 1 comma 563 della l. 266 del 2005, ha precisato che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio, e deve quindi essere tenuto distinto dall'infortunio in o per causa di servizio;
quindi, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'infortunio sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso” (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato ed insito nella fattispecie contemplate dalla norma vada oltre quello ordinario connesso all'attività istituzionale svolta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi che, in difetto dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, la domanda proposta va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione della sussistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 16.4.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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