Articolo 38 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 37Articolo 39
Versione
27 maggio 1950
Art. 38.
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950