TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4398/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.11.2023 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARTIRE PIETRO, giusta procura in atti;
Parte_1
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. NASCA ANNA MARIA, giusta Controparte_1 procura in atti;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege i quali hanno contratto matrimonio in Barletta con rito concordatario il 21.10.2000 (atto n. 485, parte
II, serie A, anno 2000).
FATTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi, affidando i figli NA e con collocazione prevalente presso di sé Per_1 salva diversa volontà della figlia NA maggiorenne, con conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlia e assegnazione a sé della casa coniugale;
quindi, onerare il resistente dell'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma di 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e a titolo di contributo al suo mantenimento un assegno di euro
300,00 mensili;
infine, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Barletta in data 21.10.2000.
Con decreto del 29.11.2023 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data, come da attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 25.03.2024, si è costituito CP_1
, chiedendo disporsi la separazione personale dei coniugi, affidando la figlia ad
[...] Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, con conseguente regolamentazione degli incontri madre – figlia;
quindi dichiarare all'esito la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21.10.2000, escludendo qualsiasi obbligo di mantenimento e/o assegno divorzile (del coniuge) a proprio carico nei confronti della ricorrente, disponendo, stante la distribuzione del collocamento prevalente della prole presso il padre, il mantenimento diretto senza la previsione a suo carico di alcun assegno. Espletato l'ascolto di CA RE, il giudice relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa con ordinanza del 18.11.2024, all'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno congiuntamente dichiarato di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella proposta conciliativa, formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 18.11.2024. Conseguentemente, la causa è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda avanzata è fondata, per cui merita accoglimento, avendo le parti dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni così come formulate dal Giudice con ordinanza del 18.11.2024, non violino norme inderogabili e imperative, non emergendo alcun elemento ostativo alla declaratoria di separazione alle condizioni ivi contenute.
Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto altresì di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Emanuela Gallo, affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata nonché confermare le condizioni di cui alla proposta conciliativa.
La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso di cui innanzi, garantito l'intervento del
P.M.:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui all' ordinanza del 18.11.2024, così come formulate dal Giudice e da
[...] intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (atto n. 485, parte II, serie A, anno 2000).
3) provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore,
Dott.ssa Emanuela Gallo per i consequenziali provvedimenti;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.11.2023 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARTIRE PIETRO, giusta procura in atti;
Parte_1
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. NASCA ANNA MARIA, giusta Controparte_1 procura in atti;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege i quali hanno contratto matrimonio in Barletta con rito concordatario il 21.10.2000 (atto n. 485, parte
II, serie A, anno 2000).
FATTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi, affidando i figli NA e con collocazione prevalente presso di sé Per_1 salva diversa volontà della figlia NA maggiorenne, con conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlia e assegnazione a sé della casa coniugale;
quindi, onerare il resistente dell'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma di 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e a titolo di contributo al suo mantenimento un assegno di euro
300,00 mensili;
infine, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Barletta in data 21.10.2000.
Con decreto del 29.11.2023 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data, come da attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 25.03.2024, si è costituito CP_1
, chiedendo disporsi la separazione personale dei coniugi, affidando la figlia ad
[...] Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, con conseguente regolamentazione degli incontri madre – figlia;
quindi dichiarare all'esito la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21.10.2000, escludendo qualsiasi obbligo di mantenimento e/o assegno divorzile (del coniuge) a proprio carico nei confronti della ricorrente, disponendo, stante la distribuzione del collocamento prevalente della prole presso il padre, il mantenimento diretto senza la previsione a suo carico di alcun assegno. Espletato l'ascolto di CA RE, il giudice relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa con ordinanza del 18.11.2024, all'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno congiuntamente dichiarato di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella proposta conciliativa, formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 18.11.2024. Conseguentemente, la causa è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda avanzata è fondata, per cui merita accoglimento, avendo le parti dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni così come formulate dal Giudice con ordinanza del 18.11.2024, non violino norme inderogabili e imperative, non emergendo alcun elemento ostativo alla declaratoria di separazione alle condizioni ivi contenute.
Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto altresì di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Emanuela Gallo, affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata nonché confermare le condizioni di cui alla proposta conciliativa.
La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso di cui innanzi, garantito l'intervento del
P.M.:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui all' ordinanza del 18.11.2024, così come formulate dal Giudice e da
[...] intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (atto n. 485, parte II, serie A, anno 2000).
3) provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore,
Dott.ssa Emanuela Gallo per i consequenziali provvedimenti;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli