Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/04/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. lav. 45/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima Lavoro, nelle persone dei
Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il 9/9/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 45/2024
r.g. lav.
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da mandato rilasciato ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. e inserito nel fascicolo telematico, dagli avv.ti Michele Agostini (C.F.
) e Roberto Vasapolli (C.F. C.F._2
); C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente Prof. , rappresentata e difesa Controparte_2
1
) e dall'avv. Sara Giovannini (C.F. C.F._4
come da mandato in atti;
C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: inquadramento
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Riformarsi, per i motivi di cui in ricorso, la sentenza n. 133/24 del Tribunale di Trento Sezione Lavoro e per l'effetto condannarsi parte convenuta ad inquadrare il ricorrente da giugno 2013 (o da altra data che si riterrà di giustizia) e sino al dicembre 2020 al III livello di
Tecnologo/Sperimentatore, nonché a corrispondere allo stesso, a far data da marzo 2013 (o da altra data che si riterrà di giustizia) e sempre sino al dicembre 2020, a titolo di differenze retributive maturate € 38.740,76 (o la diversa somma che si riterrà di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa (comprensive della maggiorazione del 15% e del contributo unificato) di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata: “In via principale: ad integrale conferma della sentenza n.
133/2024 pubblicata il 16.07.2024 Tribunale di Trento, sez. Lavoro, dott.
, rigettare l'appello perché infondato per i motivi tutti di cui in CP_3
narrativa.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi per la quale dovesse trovare accoglimento l'appello, si ripropone la domanda già formulata nel precedente grado di giudizio di accertarsi e dichiararsi l'intervenuto effetto preclusivo della sentenza n.150/2015 rispetto alla domanda di
2 inquadramento superiore, quantomeno per il periodo antecedente all'anno
2015.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi per la quale dovesse trovare accoglimento l'appello, si ripropone la domanda già formulata nel precedente grado di giudizio di accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito interrotta dalla istanza di attivazione del tentativo di conciliazione d.d. 19.06.2020
In via istruttoria: omissis
Spese, diritti ed oneri di causa integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr
dipendente di con inquadramento di Parte_1
tecnologo/sperimentatore di IV livello, si rivolse al giudice del lavoro presso il tribunale di Trento per chiedere il riconoscimento delle mansioni superiori svolte con inquadramento, da giugno 2013, (o diversa decorrenza di giustizia) al II livello di “tecnologo sperimentatore”, con condanna al pagamento delle differenze retributive per l'importo di € 126.270,65 con accessori (o la diversa somma di giustizia) o, in subordine, per il riconoscimento dell'inquadramento da giugno 2013 (o diversa decorrenza di giustizia) al III livello di tecnologo/sperimentatore, con condanna al pagamento delle differenze retributive per l'importo di € 39.565,04 con accessori (o la diversa somma di giustizia), sull'assunto di aver svolto tali mansioni superiori in via prevalente dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
Con l'opposizione della convenuta, svolta istruttoria, il CP_1
giudice del lavoro, con sentenza n. 133/2024 resa il 16/7/2024, respinse ogni domanda e condannò il ricorrente alla refusione delle spese in favore della CP_1
3 Con ricorso depositato il 9/9/2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza, notificatagli il 9/8/2024.
Premesso di aver ottenuto dal 1°/1/2021 l'inquadramento nel terzo livello di tecnologo sperimentatore e facendo presente di aver rinunciato alla domanda svolta in via principale per l'inquadramento nel secondo livello già nel giudizio di primo grado, con le note del 27/10/2023, ha insistito per il riconoscimento dell'inquadramento nel terzo livello di tecnologo sperimentatore dal giugno 2013, deducendo che le motivazioni che avevano portato la a riconoscergli il terzo livello erano CP_1
sostanzialmente le stesse che nel corso degli anni precedenti avevano giustificato il riconoscimento a suo favore delle premialità annuali. Ha lamentato, nell'unico motivo di gravame, la errata/mancata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, egli non era mero esecutore di prescrizioni insindacabili trasmessegli dai ricercatori, ma godeva di autonomia operativa ed esercitava attività di programmazione software, come unica persona all'interno dell'unità di destinazione ad aver ottenuto la certificazione ufficiale rilasciata dal produttore del software Lab View;
parimenti doveva essere considerata la sua gestione del laboratorio, quale emergente dalla documentazione versata in atti, erroneamente obliterata dal primo giudice.
Ha quindi concluso, come in epigrafe, con la condanna della al CP_1
pagamento in suo favore delle differenze retributive per le mansioni di superiore livello svolte, considerando l'importo di € 4.945,63 la differenza stipendiale tra tecnologo sperimentatore di terzo livello e quello di quarto, per totali € 38.740,76. Contr
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello, rassegnando le conclusioni come riportate in epigrafe. Ha richiamato la motivazione
4 della sentenza, del tutto esente da vizi, essendo del tutto esatto l'inquadramento accordato al lavoratore in base alle prove raccolte;
ha respinto l'assunto dell'appellante secondo cui le motivazioni dell'inquadramento accordato dal 1°/1/2021 erano le stesse per le quali aveva ricevuto le premialità annuali;
ha eccepito, in subordine, l'effetto preclusivo rispetto alla domanda di inquadramento superiore con riferimento al giudizio sfociato nella sentenza n. 150/2015 del giudice del lavoro di Trento, in cui era stata disposta la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, senza che nulla fosse stato eccepito dal lavoratore sulla correttezza dell'inquadramento; ancora, ha eccepito comunque la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 co. 4
c.p.c., essendo esclusa la instabilità del rapporto di lavoro, alla base della regola della decorrenza dei termini di prescrizione per il lavoratore solo dalla cessazione del rapporto lavorativo.
All'udienza di discussione l'appello è stato quindi deciso con dispositivo letto pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo aver conseguito l'inquadramento come tecnologo di terzo livello con decorrenza 1/1/2021, si duole, con l'unico Parte_1
motivo di appello, del rigetto della domanda di inquadramento in tale livello sin dall'anno della sua assunzione a tempo indeterminato, giugno 2013, assumendo di aver sempre svolto mansioni corrispondenti a tale livello, come sarebbe comprovato dalle motivazioni delle premialità riconosciutegli per gli anni precedenti al 2021; propone inoltre una lettura delle risultanze istruttorie, orali e documentali, in merito alle mansioni in concreto svolte, per desumerne la corrispondenza con il livello di inquadramento oggetto di domanda.
5 Esaminate le deposizioni testimoniali raccolte e la documentazione in atti la Corte ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Si premette che il CCNL per il personale delle Fondazioni di cui alla
L.P. 14/2005 disponeva, prima del rinnovo del 2018, all'art. 64
(Declaratorie per i tecnologi sperimentatori) che Al terzo livello (tecnologo sperimentatore di terzo livello) appartiene al personale che svolge attività di carattere tecnico/professionale partecipando alla loro realizzazione con autonomia limitata, e sotto la direzione del responsabile, anche con riferimento all'assistenza e consulenza tecnica…
Appartiene invece al quarto livello il personale che svolge attività tecnico-professionale sotto la supervisione di un tecnologo-sperimentatore
o ricercatore di livello superiore o con specifico incarico.
Il quid pluris che connota il terzo livello rispetto al quarto è dunque costituito dall'autonomia, limitata, di cui fruisce il tecnologo di terzo livello. Tuttavia, come osservato dal primo giudice, sebbene il termine
“autonomia” che compare nella descrizione della figura di terzo livello non compaia invece nella descrizione della figura del quarto, ciò non autorizza a ritenere che il tecnologo di quarto livello sia assoggettato al controllo sull'esecuzione intrinseca dei compiti a lui affidati, trattandosi comunque di soggetto laureato, per cui sarebbe irragionevole prevedere il controllo su ogni aspetto del suo operato da parte dei superiori gerarchici, dovendosi piuttosto ritenere che l'assenza dell'autonomia riguardi l'an, le modalità e i tempi delle prestazioni richieste, ma non il loro intrinseco contenuto.
Dal testimoniale raccolto è emerso che al ricorrente era demandata l'attività di testing dei dispositivi, ossia la verifica del funzionamento, in conformità con prescrizioni elaborate e predefinite dai ricercatori addetti al
6 singolo progetto, aventi contenuto tecnico predeterminato, non richiedenti, nella loro applicazione da parte del tecnologo, scelte di carattere valutativo;
l'attività era da compiere avvalendosi di software forniti da terzi e da lui impostati nel caso concreto;
erano i responsabili del progetto ad indicare al tecnologo sia il dispositivo su cui operare che i tempi delle verifiche da eseguire, in base alle priorità da loro stessi determinate, quindi verificare che i dati ottenuti corrispondessero a quelli indicati nelle prescrizioni, dandone conto ai ricercatori. Ciò si traduce appunto nell'assenza di autonomia operativa nei termini dianzi esposti (il “se”, il “quando” e il
“come” della prestazione), riconducendosi quindi senza dubbio l'attività descritta alle mansioni del tecnologo/sperimentatore di quarto livello.
A diversa conclusione non può giungersi valorizzando il fatto che il ricorrente poteva comunque evidenziare ai ricercatori aspetti eventualmente suggestivi di modifiche delle prescrizioni e che la scelta degli strumenti con cui effettuare l'attività di testing avveniva mediante una consultazione tra ricercatori e tecnologo: i suggerimenti eventualmente esposti dal ricorrente e l'attività di consultazione tra ricercatori e tecnologo non erano indice di autonomia organizzativa e decisionale del tecnologo, bensì manifestazioni della sua propria competenza professionale, giacché in ogni caso la decisione di eventuali modifiche delle prescrizioni competeva esclusivamente ai ricercatori e quindi il ricorrente non avrebbe mai potuto apportare in autonomia per propria scelta delle modifiche alle prescrizioni conferite.
Per quanto attiene poi all'impostazione del software per le verifiche nel caso concreto, curata dal ricorrente, e al particolare rilievo che l'appellante assegna al dato di essere stato l'unica persona all'interno Contro dell'unità ad avere ottenuto la certificazione ufficiale rilasciata dal
7 produttore del software Lab-View, mette conto evidenziare che è rimasta Contr incontestata la circostanza allegata da dell'avvenuta frequentazione, da parte dell'ing. di corsi per l'utilizzo di detto software, acquistato Pt_1
dalla stessa e in particolare della frequentazione di corsi CP_1
dedicati per sostenere gli esami per ottenere le certificazioni di sviluppatore connesse al software nel 2020: tale circostanza risulta particolarmente significativa, atteso che il ricorrente è stato inquadrato come tecnologo/sperimentatore di terzo livello a partire dal 1°/1/2021, e quindi proprio dopo aver conseguito la certificazione di sviluppatore del software a seguito della frequentazione dei corsi predisposti dalla per la CP_1
formazione dei dipendenti;
ciò attesta il progressivo incremento delle competenze professionali, che ha correttamente comportato l'acquisizione del livello superiore dal momento in cui il ricorrente ebbe a conseguire un livello di autonomia (limitata, a tenore di CCNL) confacente con il nuovo inquadramento e che nella specie gli consentiva di applicare le competenze acquisite nell'attività di programmazione.
La previa individuazione, ad opera del ricorrente, dei software utilizzabili per lo svolgimento dell'attività, e la formulazione di richieste per l'acquisto o il rinnovo delle licenze dei software parimenti non esorbitano dall'ambito delle mansioni del tecnologo/sperimentatore di quarto livello, essendo pacifico che la decisione in ordine a tali richieste era Contro rimessa sempre e comunque al responsabile dell'unità di ricerca nella fattispecie in tale contesto si inquadra anche lo scambio Persona_1
di corrispondenza per il prestito di un macchinario a scopo dimostrativo, di cui al doc. 8 in allegato al ricorso di primo grado, dove in effetti Pt_1
comunicava al suo interlocutore di aver ricevuto “l'OK” dal suo responsabile ( e di poter quindi procedere per l'acquisto. Per_1
8 La conoscenza degli strumenti presenti nel laboratorio, su cui lo stesso interpellava , come da doc. 9, rientrava poi senza Per_1 Pt_1
forzature nel novero delle competenze dell'interessato nel livello di inquadramento allora in essere (aprile 2020), non essendo invece sussumibile nel concetto di “gestione” del laboratorio, implicante scelte autonome non necessitanti il placet del superiore.
Quanto agli accessi al laboratorio, sebbene nel documento sub 10, messaggio e.mail a per la disciplina degli accessi al CP_5
laboratorio, sia indicato da anche il nominativo di Per_1 Parte_1
Contr come contatto per accedere al laboratorio, se presente presso ,
[...]
non pare che da tale mail possa desumersi il potere di di far accedere Pt_1
terzi al laboratorio di sua iniziativa, in quanto il suo nominativo era comunque affiancato a quello dello stesso da cui la necessità di Per_1
acquisire anche il consenso di costui per accedere al laboratorio e svolgere ivi qualsiasi attività, previo accordo, anche per questo, con e Per_1
Tale interpretazione si accorda con quanto riferito da nella Pt_1 Per_1
sua deposizione testimoniale, ovvero che lavorando prevalentemente Pt_1
in laboratorio, aveva nella sostanza un'autorizzazione permanente, mentre l'utilizzo della strumentazione presente in laboratorio da parte dei ricercatori, previo l'accesso ivi, doveva essere sempre autorizzato da lui. Il messaggio inviato da a il 2 aprile 2019, all'esito di una Per_1 Pt_1
corrispondenza intercorsa tra ed altri per le abilitazioni all'accesso, Pt_1
presenta d'altronde il tenore di una decisa puntualizzazione sui poteri decisori in merito agli accessi, resasi evidentemente necessaria a fronte di una certa disinvoltura del ricorrente, non consona alla sua posizione all'interno della CP_1
9 L'appellante fa poi leva sul contenuto delle schede di valutazione con il riconoscimento di premi, le cui motivazioni sarebbero sostanzialmente le stesse che hanno poi condotto al riconoscimento del terzo livello dal
1°/1/2021; in particolare nelle varie schede si legge che il dipendente ha lavorato in modo autonomo e che gestisce e supervisiona il laboratorio
MEMS con un buon livello di responsabilità.
Tali valutazioni non confliggono con l'inquadramento del ricorrente nel quarto livello giacché l'autonomia riportata nelle schede è da riferire solo all'esecuzione delle mansioni, tutte riconducibili all'attività di misurazione e testing, laddove anche l'inquadramento al quarto livello, che presuppone la titolarità di un diploma di laurea, presuppone autonomia sul piano tecnico dell'esecuzione, ovvero la capacità di svolgere i compiti senza essere dover essere affiancato e controllato nel corso durante le attività di verifica commissionategli;
viene in rilievo in proposito quanto riferito dal teste ovvero che possedeva le conoscenze Per_1 Pt_1
professionali per elaborare i dati ricavati dall'utilizzo dei software, da confrontare con quelli indicati dai ricercatori, mentre l'assenza di autonomia propria di detto quarto livello riguardava gli aspetti organizzativi, restando cioè escluso che il tecnologo/sperimentatore di quarto livello potesse stabilire da sé cosa fare e come farlo, ed essendo invece tenuto a conformarsi per tutto ciò alle indicazioni del ricercatore di riferimento.
Parimenti si deve intendere sotto un profilo esclusivamente tecnico la “responsabilità” del laboratorio, nella misura in cui, essendo l'ing. Pt_1
l'unico tecnologo a lavorare nel laboratorio, e permanentemente autorizzato dal responsabile era necessariamente alla sua persona che Per_1
dovevano far capo la custodia degli strumenti e la garanzia del loro corretto
10 utilizzo anche da parte di coloro i quali fossero stati abilitati all'accesso da parte di Per_1
Va peraltro osservato come il conseguimento della pur limitata autonomia, non meramente esecutiva, connotante la figura del tecnologo/sperimentatore di terzo livello, non possa che giungere all'esito di un percorso di progressiva acquisizione di competenze, di tal ché le positive valutazioni contenute nelle schede del lavoratore per gli anni precedenti al 2021 e le connesse premialità, lungi dal costituire “conferma” dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello superiore, vanno, piuttosto, considerate come tappe di una evoluzione professionale, approdata al riconoscimento del livello superiore al maturarsi di un sufficiente grado di autonomia e all'acquisizione di un congruo livello di esperienza (significativamente il giudizio di progressione in carriera, doc. Contr 15 in primo grado, riporta che le attività svolte dal ricorrente erano ora allineate con la declaratoria T3: as he now performs in autonomy essential organisational and operational functions).
Per tutto quanto detto, merita conferma la decisione di primo grado che non ha riconosciuto il terzo livello di inquadramento per
[...]
come tecnologo/sperimentatore in data anteriore al 1°/1/2021. Pt_1
L'appello va quindi respinto.
Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice del lavoro di Trento n. 133/2024 del
16/7/2024
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Respinge l'appello;
11 Condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.900.00 quale
[...]
compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio del contributo a norma dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Trento, 10 4 2025
Il c.rel. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano
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