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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 47 del Ruolo generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 872/2020(RG 8868/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di intervento fondo di garanzia, promossa da:
, in persona del Presidente pro tempore, Parte_1
rappr. e difeso dall'A. ANDRIULLI e F.BELLI
- Appellante - contro
Controparte_1
rappr. e difeso dall' avv. G. RINALDI
-Appellato-
OGGETTO: “Intervento Fondo di Garanzia per credito di trattamento di fine rapporto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 3/2/2022 l' ha impugnato la sentenza con cui il Pt_2
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto parzialmente la domanda di CP_1 condannando l' di garanzia alla corresponsione in suo favore della somma di € 7381,62 CP_2
a titolo di TFR maturato alle dipendenze della “A & C Asfalti e Costruzioni” in conseguenza Pt_3 di un rapporto di lavoro intercorso dall' 1.4.2011 al 10/9/2015, poiché la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23/1/2018. Ha assunto l' l'erroneità della sentenza impugnata Pt_2 per avere riconosciuto l'intervento del Fondo di garanzia, nonostante il lavoratore non avesse esibito il verbale di ammissione allo stato passivo o in alternativa un valido titolo esecutivo formato nei confronti del datore di lavoro(non essendo all'uopo sufficiente il decreto ingiuntivo n. 38/2018 emesso il 15.1.2018 ma notificato il 28/2/2018 nei confronti della società ormai estinta e non più esistente), non potendo procedersi all'accertamento del credito nel giudizio promosso nei confronti dell' che è terzo rispetto al rapporto di lavoro. Pt_2
L'appellata si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo di non avere potuto escutere i soci data la mancata ripartizione dell'attivo nel bilancio finale di liquidazione e avendo l' nella circolare del 24/10/2019 messaggio 3854, Pt_2
chiarito che è inutile intentare una procedura esecutiva nei confronti dei soci quando è noto che non sia stato ripartito attivo.
L'appello è fondato. La norma di riferimento è l'art 2 L 297/82 la quale richiede, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, che il credito sia stato accertato in sede di ammissione al passivo o, per le imprese non soggette a fallimento, che il lavoratore abbia compiuto un tentativo di esecuzione forzata, sul presupposto ovvio che si sia preventivamente munito di un titolo esecutivo del suo credito.
Tale norma è stata oggetto di numerose interpretazioni da parte della Cassazione, la quale si è soffermata soprattutto sui limiti che incontra l'onere del creditore di ricercare i beni del debitore da aggredire e di intentare azioni esecutive. Mai la Cassazione ha sostenuto che si possa prescindere dal munirsi di un titolo esecutivo, senza il quale l'esecuzione non potrebbe proprio essere avviata.
In particolare la Cassazione1 ha affermato che per poter adire il fondo di garanzia, il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, o prima che questi fallisca o si estingua, o dopo la chiusura del fallimento o il rigetto dell'istanza, ove il datore non sia soggetto a fallimento. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente condivisibile, che il tentativo di recupero nei confronti del datore di lavoro(munendosi di un titolo valido e azionandolo in via esecutiva) non
è inutile, sebbene già si supponga che il tentativo risulterà infruttuoso, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia e a provare l'insolvenza del datore di lavoro. Il fondo di garanzia, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi all' Pt_2
Insomma davanti all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o attraverso il Pt_2 verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
Questa è la ratio del pretendere un'azione giudiziaria e poi esecutiva nei confronti del debitore, anche quando è scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull' un Pt_2
accertamento del credito che non gli spetta e non può eseguire.
È molto chiara la Cassazione nella sentenza n. 1886/2020 laddove spiega che“è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico,
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul
TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del
2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro. Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5° può sorgere rispetto a quella di cui al comma
2° dell'art. 2, I. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro:
e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso”.
Nel caso di specie, insomma, il lavoratore non è riuscito a precostitursi un valido titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, perché quando ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese e non esisteva più, per cui egli ha ottenuto un titolo invalido in quanto formato nei confronti di un soggetto inesistente, né azionabile nei confronti dei soci, proprio perché invalido. Deve rilevarsi peraltro che tra la data di cessazione del rapporto di lavoro(novembre 2015) e la cancellazione(23/1/2018)sono intercorsi oltre due anni e il lavoratore avrebbe potuto facilmente procurarsi un titolo giudiziale, come appunto il decreto ingiuntivo, ove si fosse attivato diligentemente.
Il problema che si pone dunque non è se avesse senso intraprendere azioni esecutive contro la società estinta o i soci che non avevano riscosso utili, perché ovviamente ogni tentativo sarebbe stato inutile, ma il lavoratore avrebbe dovuto attivarsi diligentemente nei confronti della società almeno per precostituirsi un titolo e poi, una volta cancellata senza ripartizione di utili tra i soci, avrebbe potuto invocare la giurisprudenza in materia e la stessa circolare citata, secondo cui in Pt_2
tale caso di società a responsabilità limitata cancellata senza riparto di attivo, non ha senso pretendere uno o più tentativi di espropriazione forzata.
In un'altra recente pronuncia la Cassazione2, infatti, ha ritenuto non necessaria l'escussione dei soci, dopo che la società era stata estinta, ritenendo sufficiente la produzione del titolo giudiziale a riprova del credito, formatosi nei confronti della società prima della cancellazione dal registro delle imprese e la produzione dell'ultimo bilancio di chiusura della liquidazione, da cui si evinceva che non fossero state ripartite somme tra i soci prima della cancellazione.
In conclusione in mancanza di un valido titolo giudiziale che comprovi il credito maturato nei confronti del datore di lavoro, non può farsi gravare il credito sul fondo di garanzia, non potendo compiersi tali accertamenti nei confronti dell' che è terzo rispetto al rapporto di credito. Né può Pt_2 argomentarsi che il credito deve intendersi provato perché l' non ha mosso contestazioni in Pt_2 ordine alla sua quantificazione, perchè essendo l' terzo rispetto al rapporto di lavoro, non era in Pt_2
grado di argomentare in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve essere accolto e nulla è dovuto alla appellata a titolo di TFR.
La natura della causa e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è dovuto alla parte appellata a titolo di TFR a carico del Fondo di garanzia presso l' Spese compensate. Pt_2
Taranto, 9/4/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 1886 del 28/01/2020 2 Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020