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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/09/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
appresentata e difesa dagli Avv.ti SANDRI Parte_1
MA RIA TARALDSEN, nel cui studio ha eletto domicilio nonchè rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
SAN ARIA TARALDSEN, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrenti e
Controparte_1 rapp DI LECCE resistente oggetto: violazione obbligo vaccino virus SARS-CoV-2
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/02/2022, le parti ricorrenti, docenti presso due diversi istituti scolastici pubblici della provincia di Brindisi, premesso di aver ricevuto un provvedimento di sospensione dal lavoro con sospensione della rispettiva retribuzione, avente efficacia di sei mesi, per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione in violazione del decreto legge n. 172 del 2021, ne contestavano l'illegittimità. Nello specifico, le parti ricorrenti lamentavano la manifesta irragionevolezza dell'obbligo vaccinale a seguito dell'emanazione del nuovo D.L. n. 5/2022, la prova che i vaccinati siano contagiosi e si contagino dal virus SARS-CoV-2 e che rendano insicuri i luoghi di lavoro, la sussistenza di altri mezzi diagnostici preventivi atti a garantire la sicurezza del luogo di lavoro, la disapplicazione dell'art. 2 D.L. n. 172 e dell'art. 1 del D.L. n. 1/2022, la violazione dell'art. 191 TFUE, dell'art. 3 co. 3 TUE, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, delle Direttive n. 2000/54/CE, n.2000/78/CE e 2000/43/CE, l'assenza giustificata della parte ricorrente dal luogo di lavoro ex art. 44 del D.Lgs. n. 81/2008 e l'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare. Pertanto, adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la declaratoria di illegittimità e inefficacia dei rispettivi decreti di sospensione del rapporto di lavoro, con contestuale istanza cautelare, emanati dai dirigenti scolastici, nonché la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti, previo accertamento tanto dell'illegittimità del provvedimento per il mancato tentativo di ricollocamento delle ricorrenti, quanto nostica per mezzo di tamponi. Il costituitosi in giudizio eccepiva il difetto Controparte_2 di giu giudice amministrativo e, sostenendo l'infondatezza dell'istanza cautelare, per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. A seguito della rinuncia da parte delle ricorrenti, con riferimento alla sola domanda cautelare, per il venir meno dei motivi di urgenza,
2 l'odierno scrivente dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza, rimettendo le parti all'udienza di merito. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. E' opportuno preliminarmente affermare che non possono esservi dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e sulla competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
L'art. 63 D. Lgs. 165/2001, prevede che: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, rispetto ai quali sussiste in capo al giudice ordinario il potere di disapplicazione (cfr. Cass. S.U. 15276/2017).
Orbene, le domande delle ricorrenti attengono il provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione, censurando un atto adottato dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri datoriali e, quindi il cd. petitum sostanziale che secondo la Suprema Corte : “ La giurisdizione si determina in base alla domanda tenendo conto del petitum sostanziale correlato non soltanto alla concreta statuizione sollecitata al giudice ma anche alla causa petendi, ovvero all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo alla speciale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo ”(Ordinanza, 29 aprile 2021, n. 11292) va rinvenuto nel diritto di svolgere l'attività lavorativa e il diritto di percepire la retribuzione, riguardanti, quindi, posizioni giuridiche aventi lo spessore di diritto soggettivo e non negli atti costituenti estrinsecazione di poteri amministrativi a fronte dei quali si configurano situazioni qualificabili alla stregua di interessi legittimi, pertanto la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria ex art. 63, d. lgs.
3 Al fine di dirimere la presente controversia è opportuno richiamare la normativa di riferimento ovvero l'art. 2, decreto legge n. 172 del 2021, che ha modificato il testo del decreto legge n. 44 del 2021 introducendo l'art.
4- ter, il quale, al comma 1, dispone che “Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ”.
In base al successivo comma 2, “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 ” .
Il comma 3 prosegue precisando che : “Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o
4 della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
Orbene, appare chiaro che ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizione atte a contenere la riduzione dell'epidemia da COVID-19, al datore di lavoro pubblico non permane alcun potere discrezionale ma è del tutto vincolato, nell'ambito delineato dalle suddette norme, al fine di tutelare non l'interesse del privato che ne è destinatario, ma in una visione più ampia, ovvero la tutela della salute pubblica.
Pertanto, se da un lato viene riconosciuto un potere amministrativo/autoritativo relativo all'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale (atto vincolato), dall'altro il divieto di prestare attività lavorativa con conseguente sospensione del rapporto di lavoro attiene il singolo rapporto di lavoro, sindacabile, pertanto, dal giudice ordinario.
Deve, pertanto, ritenersi che l'impedimento all'accesso al luogo di lavoro per il personale scolastico non vaccinato sia volto alla tutela di un luogo di lavoro frequentato prevalentemente dall'utenza scolastica rappresentata da minori e non ad una discriminazione di tale personale, perseguendo la realizzazione del primario interesse alla tutela della salute pubblica e dell'intera comunità scolastica.
Ciò detto, nell'atto introduttivo le odierne ricorrenti lamentavano l'illegittimità delle norme che hanno introdotto la vaccinazione SARS- CoV-2 come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e contestavano le valutazioni e i presupposti scientifici e di opportunità politica che avevano indotto il legislatore ad introdurre la citata normativa sostenendo che fosse proprio la vaccinazione a favorire la diffusione della patologia e che, invece, l'esecuzione di esami diagnostici (tamponi), fosse misura preferibile per limitare il contagio nei luoghi di lavoro.
Orbene, preliminarmente occorre richiamare l'art. 101 comma 2 della Costituzione, il quale recita: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, non potendosi, quindi, l'odierno scrivente sostituire al legislatore, al fine di individuare i mezzi, ove mai, più efficaci dei vaccini, pertanto, le relative eccezioni sollevate dalle ricorrenti non possono trovare alcun rilievo.
Come noto, a favore della piena legittimità dell'obbligo vaccinale si è espressa anche la Corte Costituzionale con le sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, le cui motivazioni evidenziano chiaramente come la normativa che ha imposto l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 in occasione dell'emergenza
5 pandemica non possa essere ritenuta in contrasto con i princìpi costituzionali, nello specifico nella sentenza n. 15/2023 ha affermato: “ Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che «[a]d Par oggi miliardi di persone nel mondo sono s vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti- COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS). 11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”.
6 Perciò, la Corte Costituzionale ha espressamente valutato la coerenza del legislatore nell'introduzione dell'obbligo vaccinale rispetto alle conoscenze medico scientifiche del momento.
Inoltre, ha sancito che : “L''inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. 12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
7 Ha peraltro stabilito che : “Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa.
13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole.
La scelta operata di non prevedere per i lavoratori, esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di adibizione a mansioni anche diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, non risulta contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Tale scelta, giacché correlata alle condizioni di idoneità richieste per l'espletamento di peculiari attività lavorative, appare, piuttosto, suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Il diverso trattamento normativo cui sono soggetti i lavoratori esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, è giustificato dal maggior rischio di contagio sia per se stessi che per le persone particolarmente fragili in relazione al loro stato di salute o all'età avanzata;
e ciò costituisce ragione sufficiente per regolare diversamente le conseguenze della mancata sottoposizione a vaccinazione rispetto a lavoratori, quali quelli occupati negli istituti scolastici, che rendono le loro
8 prestazioni in situazioni non omogenee, così come rispetto a lavoratori che siano esentati dalla vaccinazione per motivi di salute.
Alla scelta del legislatore non è stata verosimilmente estranea neppure la considerazione che l'obbligo di ripescaggio costituisce per il datore di lavoro un significativo fattore di rigidità organizzativa, dal quale, non irragionevolmente, si sono volute sollevare le strutture sanitarie e assistenziali, quelle più esposte, cioè, all'impatto della pandemia.
13.7.– Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.
Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate. 14.– Devono infine esaminarsi le questioni relative all'art. 4, comma 5, nonché all'art.
4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., nei giudizi di cui ai numeri 47, 70, 71, 101, 102, 107 e 108 reg. ord. 2022, nella parte in cui tali norme, nel prevedere che «[p]er il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione al personale di cui al comma 1 della citata disposizione, nonché al personale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva in caso di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Per i rimettenti tale scelta legislativa sarebbe contraria al canone di ragionevolezza e discriminatoria. 14.1.– Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere non fondate anche tali questioni.
14.2.– Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e
9 temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”.
Ciò detto, meritano di essere esaminate le eccezioni sollevate dalle ricorrenti relative alle violazioni del diritto dell'U.E. sulla cui base sono stati disposti i provvedimenti di sospensione dei loro rapporti di lavoro, che imporrebbero all'autorità giurisdizionale nazionale di applicare le norme europee disapplicando quelle nazionali contrastanti.
Infatti, le ricorrenti lamentano la violazione del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE e richiamano l'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea volto a tutelare un livello elevato di protezione della salute umana, i due articoli tra loro appaiono disomogenei posto che l'art. 191 TFUE recita: “La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, — protezione della salute umana, — utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, —
10 promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione…” contenendo essenzialmente principi che riguardano la politica dell'UE in materia ambientale.
Inoltre, va invece rilevato come non sussista nessuna competenza dell'Unione relativa alla protezione della salute umana nel campo delle epidemie al fine di armonizzare i diritti nazionali degli stati membri, posto che l'art. 5 TUE recita: “qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” ed al quinto paragrafo dell'art.168 TFUE, TITOLO XIV - SANITÀ PUBBLICA, viene sancito che: “ Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.
Ciò premesso, va esclusa la rilevanza delle presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE lamentate dalle ricorrenti.
Inoltre, nell'atto introduttivo viene richiamata la direttiva 2000/547CE, la quale impone al datore di lavoro l'obbligo di ridurre i rischi di contagio sul luogo di lavoro, che secondo le ricorrenti, il Ministero avrebbe violato per aver omesso di far eseguire a tutti i dipendenti un tampone, misura questa, asseritamente adeguata a limitare l'agente patogeno SARS-COV-2.
11 Appare manifesto che i provvedimenti sospensivi emessi nei confronti delle due lavoratrici non potrebbero essere rimossi in quanto la direttiva che viene richiamata è volta a dettare norme minime per proteggere i lavoratori dal rischio di contagio, lasciando quindi, i singoli Stati membri liberi di adottare misure ulteriori e più restrittive al fine di raggiungere il risultato stabilito nella predetta.
Un'altra doglianza mossa dalle ricorrenti è di essere stati oggetto di discriminazione quanto all'esercizio del diritto al lavoro ed alla riscossione della retribuzione tra vaccinati e non vaccinati, denunciando la violazione dell'art. 3, comma 3, TUE, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, della Risoluzione n. 2361/21 del Consiglio d'Europa e delle direttive n. 2000/78/CE e 2000/43/CE.
Quanto al rapporto tra la Risoluzione n. 2361/2021 e il diritto dell'UE e in generale, ai richiamati principi fondamentali di diritto dell'UE, giova ribadire come la questione inerente la sanità pubblica rientri nella sfera di competenza degli Stati membri, anche con riguardo alla legislazione in materia di vaccinazione, compresa la questione dell'obbligatorietà.
Ciò detto, è altresì da escludere la possibilità di procedere alla disapplicazione della normativa interna sul presupposto di un contrasto di essa con disposizione europee in quanto la materia delle vaccinazioni non rientra nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Sul punto, occorre rammentare una recente sentenza della Suprema Corte, la quale ha stabilito: “..il secondo motivo sostiene a propria volta la violazione del Reg. (CE) n. 726/2004 (art. 360 n. 3 c.p.c.), sul presupposto che l'utilizzazione dei vaccini contro la malattia Covid al fine di prevenire il contagio da Sars-Cov-2 contrasterebbe con l'art. 3 del citato Regolamento, in forza del quale l'immissione in commercio dei medicinali deve essere autorizzata dalla Commissione europea in relazione allo specifico utilizzo per il quale viene chiesta l'autorizzazione, la cui mancanza comporterebbe un motivo di invalidità dell'attuazione amministrativa dell'art.
4-ter, cit. e, qualora si intendesse l'obbligo vaccinale di cui a tale norma per la prevenzione da Sars-Cov-2, come comprensivo dell'obbligo di vaccinazione contro la Covid, un motivo di illegittimità della corrispondente disposizione”.
La citata sentenza così prosegue: “ È indubbio che la norma (art.
4- ter D.L. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla "prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2", ma ciò altro
12 non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva.
Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sancito sull'obbligo di repêchage in mansioni di supporto all'istituzione scolastica che: “2. Il terzo motivo assume la violazione dell'art. 8, co. 4, del D.L. n. 24 del 2022, e sostiene che la modifica da esso apportata al D.L. n. 44 del 2021, con la previsione di un obbligo di repêchage in mansioni di supporto all'istituzione scolastica, sarebbe da intendere come di natura retroattiva, con effetto quindi dal 15.12.2021. La tesi è priva di appiglio testuale ed infondata. L'art.
4-ter2, come introdotto dall'art. 8, co. 4, del D.L. n. 24 del 2022, al comma 3, ultimo inciso ha stabilito che "l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".
È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico.
Fino all'intervenire del D.L. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del D.L. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto.
È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate ad affrontare l'epidemia e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente.
13 Con il D.L. n. 24 del 2022 è stato introdotto per il personale scolastico già soggetto ad obbligo di vaccinazione fin dal 15.12.2021, il diritto alla collocazione in mansioni di supporto e da allora è quanto avvenuto rispetto ai ricorrenti, come dato atto dalla sentenza impugnata, che dunque è pienamente condivisibile sul punto.
Il quarto motivo afferma la violazione dell'art.
4-ter, co. 2, del D.L. n. 44 del 2021 e con esso si sostiene che, sebbene la norma nulla prevedesse, se non per quanto riguardava il personale con diritto di differimento o esenzione, poiché non era escluso il repêchage anche per gli altri soggetti non vaccinati, tale salvaguardia era da ritenere spettante in espressione di un principio generale con riferimento ai lavoratori in caso di sopravvenuta inidoneità, anche solo parziale-temporanea, alle mansioni, come sancito da Cass., S.U., 7 agosto 1998, n. 7755. Quest'ultima pronuncia, concernendo la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, è inconferente e non può riguardare un caso del tutto speciale, come quello di specie, di inabilità rispetto alle mansioni cagionata dal rifiuto volontario di sottoposizione ad un obbligo vaccinale nel corso di una pandemia da virus. La normativa riguardante quest'ultima vicenda è del tutto specifica e integralmente regolativa di ogni conseguenza giuridica di tempo in tempo prevista in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria. L'obbligo di repêchage è stato a vario titolo previsto (esso era originariamente stabilito per il personale soggetto a vaccinazione obbligatoria dall'art. 4, co. 8, del D.L. n. 44 del 2021, conv. dalla L. n. 76 del 2021) o non più previsto, se non per il personale c.d. esentato (art.
4-ter, commi 2, 3, 5, e 6, del D.L. n. 44 del 2021, quale introdotto ad opera del D.L. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 3 del 2022) e poi di nuovo previsto per il personale scolastico nelle forme particolari di cui si è detto con il D.L. n. 24 del 2022 (v. sul tema e per i primi due periodi, Cass. 5 giugno 2024, n. 15697) e non vale il richiamo a regolazioni diverse da quelle espressamente contenute nelle norme.”
Calati detti principi nel caso di specie, infatti, appare evidente che in relazione alla domanda delle parti attrici sulla reintegrazione nel posto di lavoro, l'odierno scrivente si è pronunciato con sentenza di non luogo a provvedere, in virtù del D.L. 24/2022 , il quale ha previsto il rientro sul luogo di lavoro dei ricorrenti, facendo venir meno i requisiti di necessità ed urgenza che avevano portato all'instaurazione del procedimento cautelare.
Ciò detto le ricorrenti lamentano l'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare Sul punto è intervenuta ancora la Corte
14 Costituzionale con la sentenza n.15/2023, dichiarando “In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare
15 si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.”
A tale conclusione era già giunto il Consiglio di Stato n. 7045/2021 prevedendo che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati, non ponendosi in contrasto con l'art. 36 Cost. in quanto la sospensione del servizio con temporanea privazione della retribuzione è misura proporzionata ai fini della protezione delle salute collettiva, né può essere riconosciuta alcuna assenza giustificata delle ricorrenti dal luogo di lavoro posto l'obbligo incombente sulle stessi di vaccino.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno da discriminazione, in via assorbente osservandosi che la domanda non è in alcun modo sorretta da alcuna specifica allegazione al riguardo, risultando formulata in via oltremodo generica, pertanto non potendo trovare in ogni caso accoglimento, a prescindere da ogni ulteriore considerazione.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, data la novità delle questioni trattate, relative alla normativa emergenziale applicabile, si dispone l'integrale compensazione.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, nzi il 11/02/2022 da nei confronti di Parte_1 Parte_2
ì provvede: Controparte_1
- dichiara le spese compensate tra le parti. Brindisi, 17/09/2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
16
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
appresentata e difesa dagli Avv.ti SANDRI Parte_1
MA RIA TARALDSEN, nel cui studio ha eletto domicilio nonchè rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
SAN ARIA TARALDSEN, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrenti e
Controparte_1 rapp DI LECCE resistente oggetto: violazione obbligo vaccino virus SARS-CoV-2
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/02/2022, le parti ricorrenti, docenti presso due diversi istituti scolastici pubblici della provincia di Brindisi, premesso di aver ricevuto un provvedimento di sospensione dal lavoro con sospensione della rispettiva retribuzione, avente efficacia di sei mesi, per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione in violazione del decreto legge n. 172 del 2021, ne contestavano l'illegittimità. Nello specifico, le parti ricorrenti lamentavano la manifesta irragionevolezza dell'obbligo vaccinale a seguito dell'emanazione del nuovo D.L. n. 5/2022, la prova che i vaccinati siano contagiosi e si contagino dal virus SARS-CoV-2 e che rendano insicuri i luoghi di lavoro, la sussistenza di altri mezzi diagnostici preventivi atti a garantire la sicurezza del luogo di lavoro, la disapplicazione dell'art. 2 D.L. n. 172 e dell'art. 1 del D.L. n. 1/2022, la violazione dell'art. 191 TFUE, dell'art. 3 co. 3 TUE, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, delle Direttive n. 2000/54/CE, n.2000/78/CE e 2000/43/CE, l'assenza giustificata della parte ricorrente dal luogo di lavoro ex art. 44 del D.Lgs. n. 81/2008 e l'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare. Pertanto, adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la declaratoria di illegittimità e inefficacia dei rispettivi decreti di sospensione del rapporto di lavoro, con contestuale istanza cautelare, emanati dai dirigenti scolastici, nonché la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti, previo accertamento tanto dell'illegittimità del provvedimento per il mancato tentativo di ricollocamento delle ricorrenti, quanto nostica per mezzo di tamponi. Il costituitosi in giudizio eccepiva il difetto Controparte_2 di giu giudice amministrativo e, sostenendo l'infondatezza dell'istanza cautelare, per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. A seguito della rinuncia da parte delle ricorrenti, con riferimento alla sola domanda cautelare, per il venir meno dei motivi di urgenza,
2 l'odierno scrivente dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza, rimettendo le parti all'udienza di merito. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. E' opportuno preliminarmente affermare che non possono esservi dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e sulla competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
L'art. 63 D. Lgs. 165/2001, prevede che: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, rispetto ai quali sussiste in capo al giudice ordinario il potere di disapplicazione (cfr. Cass. S.U. 15276/2017).
Orbene, le domande delle ricorrenti attengono il provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione, censurando un atto adottato dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri datoriali e, quindi il cd. petitum sostanziale che secondo la Suprema Corte : “ La giurisdizione si determina in base alla domanda tenendo conto del petitum sostanziale correlato non soltanto alla concreta statuizione sollecitata al giudice ma anche alla causa petendi, ovvero all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo alla speciale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo ”(Ordinanza, 29 aprile 2021, n. 11292) va rinvenuto nel diritto di svolgere l'attività lavorativa e il diritto di percepire la retribuzione, riguardanti, quindi, posizioni giuridiche aventi lo spessore di diritto soggettivo e non negli atti costituenti estrinsecazione di poteri amministrativi a fronte dei quali si configurano situazioni qualificabili alla stregua di interessi legittimi, pertanto la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria ex art. 63, d. lgs.
3 Al fine di dirimere la presente controversia è opportuno richiamare la normativa di riferimento ovvero l'art. 2, decreto legge n. 172 del 2021, che ha modificato il testo del decreto legge n. 44 del 2021 introducendo l'art.
4- ter, il quale, al comma 1, dispone che “Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ”.
In base al successivo comma 2, “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 ” .
Il comma 3 prosegue precisando che : “Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o
4 della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
Orbene, appare chiaro che ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizione atte a contenere la riduzione dell'epidemia da COVID-19, al datore di lavoro pubblico non permane alcun potere discrezionale ma è del tutto vincolato, nell'ambito delineato dalle suddette norme, al fine di tutelare non l'interesse del privato che ne è destinatario, ma in una visione più ampia, ovvero la tutela della salute pubblica.
Pertanto, se da un lato viene riconosciuto un potere amministrativo/autoritativo relativo all'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale (atto vincolato), dall'altro il divieto di prestare attività lavorativa con conseguente sospensione del rapporto di lavoro attiene il singolo rapporto di lavoro, sindacabile, pertanto, dal giudice ordinario.
Deve, pertanto, ritenersi che l'impedimento all'accesso al luogo di lavoro per il personale scolastico non vaccinato sia volto alla tutela di un luogo di lavoro frequentato prevalentemente dall'utenza scolastica rappresentata da minori e non ad una discriminazione di tale personale, perseguendo la realizzazione del primario interesse alla tutela della salute pubblica e dell'intera comunità scolastica.
Ciò detto, nell'atto introduttivo le odierne ricorrenti lamentavano l'illegittimità delle norme che hanno introdotto la vaccinazione SARS- CoV-2 come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e contestavano le valutazioni e i presupposti scientifici e di opportunità politica che avevano indotto il legislatore ad introdurre la citata normativa sostenendo che fosse proprio la vaccinazione a favorire la diffusione della patologia e che, invece, l'esecuzione di esami diagnostici (tamponi), fosse misura preferibile per limitare il contagio nei luoghi di lavoro.
Orbene, preliminarmente occorre richiamare l'art. 101 comma 2 della Costituzione, il quale recita: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, non potendosi, quindi, l'odierno scrivente sostituire al legislatore, al fine di individuare i mezzi, ove mai, più efficaci dei vaccini, pertanto, le relative eccezioni sollevate dalle ricorrenti non possono trovare alcun rilievo.
Come noto, a favore della piena legittimità dell'obbligo vaccinale si è espressa anche la Corte Costituzionale con le sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, le cui motivazioni evidenziano chiaramente come la normativa che ha imposto l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 in occasione dell'emergenza
5 pandemica non possa essere ritenuta in contrasto con i princìpi costituzionali, nello specifico nella sentenza n. 15/2023 ha affermato: “ Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che «[a]d Par oggi miliardi di persone nel mondo sono s vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti- COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS). 11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”.
6 Perciò, la Corte Costituzionale ha espressamente valutato la coerenza del legislatore nell'introduzione dell'obbligo vaccinale rispetto alle conoscenze medico scientifiche del momento.
Inoltre, ha sancito che : “L''inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. 12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
7 Ha peraltro stabilito che : “Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa.
13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole.
La scelta operata di non prevedere per i lavoratori, esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di adibizione a mansioni anche diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, non risulta contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Tale scelta, giacché correlata alle condizioni di idoneità richieste per l'espletamento di peculiari attività lavorative, appare, piuttosto, suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Il diverso trattamento normativo cui sono soggetti i lavoratori esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, è giustificato dal maggior rischio di contagio sia per se stessi che per le persone particolarmente fragili in relazione al loro stato di salute o all'età avanzata;
e ciò costituisce ragione sufficiente per regolare diversamente le conseguenze della mancata sottoposizione a vaccinazione rispetto a lavoratori, quali quelli occupati negli istituti scolastici, che rendono le loro
8 prestazioni in situazioni non omogenee, così come rispetto a lavoratori che siano esentati dalla vaccinazione per motivi di salute.
Alla scelta del legislatore non è stata verosimilmente estranea neppure la considerazione che l'obbligo di ripescaggio costituisce per il datore di lavoro un significativo fattore di rigidità organizzativa, dal quale, non irragionevolmente, si sono volute sollevare le strutture sanitarie e assistenziali, quelle più esposte, cioè, all'impatto della pandemia.
13.7.– Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.
Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate. 14.– Devono infine esaminarsi le questioni relative all'art. 4, comma 5, nonché all'art.
4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., nei giudizi di cui ai numeri 47, 70, 71, 101, 102, 107 e 108 reg. ord. 2022, nella parte in cui tali norme, nel prevedere che «[p]er il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione al personale di cui al comma 1 della citata disposizione, nonché al personale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva in caso di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Per i rimettenti tale scelta legislativa sarebbe contraria al canone di ragionevolezza e discriminatoria. 14.1.– Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere non fondate anche tali questioni.
14.2.– Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e
9 temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”.
Ciò detto, meritano di essere esaminate le eccezioni sollevate dalle ricorrenti relative alle violazioni del diritto dell'U.E. sulla cui base sono stati disposti i provvedimenti di sospensione dei loro rapporti di lavoro, che imporrebbero all'autorità giurisdizionale nazionale di applicare le norme europee disapplicando quelle nazionali contrastanti.
Infatti, le ricorrenti lamentano la violazione del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE e richiamano l'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea volto a tutelare un livello elevato di protezione della salute umana, i due articoli tra loro appaiono disomogenei posto che l'art. 191 TFUE recita: “La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, — protezione della salute umana, — utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, —
10 promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione…” contenendo essenzialmente principi che riguardano la politica dell'UE in materia ambientale.
Inoltre, va invece rilevato come non sussista nessuna competenza dell'Unione relativa alla protezione della salute umana nel campo delle epidemie al fine di armonizzare i diritti nazionali degli stati membri, posto che l'art. 5 TUE recita: “qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” ed al quinto paragrafo dell'art.168 TFUE, TITOLO XIV - SANITÀ PUBBLICA, viene sancito che: “ Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.
Ciò premesso, va esclusa la rilevanza delle presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE lamentate dalle ricorrenti.
Inoltre, nell'atto introduttivo viene richiamata la direttiva 2000/547CE, la quale impone al datore di lavoro l'obbligo di ridurre i rischi di contagio sul luogo di lavoro, che secondo le ricorrenti, il Ministero avrebbe violato per aver omesso di far eseguire a tutti i dipendenti un tampone, misura questa, asseritamente adeguata a limitare l'agente patogeno SARS-COV-2.
11 Appare manifesto che i provvedimenti sospensivi emessi nei confronti delle due lavoratrici non potrebbero essere rimossi in quanto la direttiva che viene richiamata è volta a dettare norme minime per proteggere i lavoratori dal rischio di contagio, lasciando quindi, i singoli Stati membri liberi di adottare misure ulteriori e più restrittive al fine di raggiungere il risultato stabilito nella predetta.
Un'altra doglianza mossa dalle ricorrenti è di essere stati oggetto di discriminazione quanto all'esercizio del diritto al lavoro ed alla riscossione della retribuzione tra vaccinati e non vaccinati, denunciando la violazione dell'art. 3, comma 3, TUE, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, della Risoluzione n. 2361/21 del Consiglio d'Europa e delle direttive n. 2000/78/CE e 2000/43/CE.
Quanto al rapporto tra la Risoluzione n. 2361/2021 e il diritto dell'UE e in generale, ai richiamati principi fondamentali di diritto dell'UE, giova ribadire come la questione inerente la sanità pubblica rientri nella sfera di competenza degli Stati membri, anche con riguardo alla legislazione in materia di vaccinazione, compresa la questione dell'obbligatorietà.
Ciò detto, è altresì da escludere la possibilità di procedere alla disapplicazione della normativa interna sul presupposto di un contrasto di essa con disposizione europee in quanto la materia delle vaccinazioni non rientra nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Sul punto, occorre rammentare una recente sentenza della Suprema Corte, la quale ha stabilito: “..il secondo motivo sostiene a propria volta la violazione del Reg. (CE) n. 726/2004 (art. 360 n. 3 c.p.c.), sul presupposto che l'utilizzazione dei vaccini contro la malattia Covid al fine di prevenire il contagio da Sars-Cov-2 contrasterebbe con l'art. 3 del citato Regolamento, in forza del quale l'immissione in commercio dei medicinali deve essere autorizzata dalla Commissione europea in relazione allo specifico utilizzo per il quale viene chiesta l'autorizzazione, la cui mancanza comporterebbe un motivo di invalidità dell'attuazione amministrativa dell'art.
4-ter, cit. e, qualora si intendesse l'obbligo vaccinale di cui a tale norma per la prevenzione da Sars-Cov-2, come comprensivo dell'obbligo di vaccinazione contro la Covid, un motivo di illegittimità della corrispondente disposizione”.
La citata sentenza così prosegue: “ È indubbio che la norma (art.
4- ter D.L. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla "prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2", ma ciò altro
12 non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva.
Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sancito sull'obbligo di repêchage in mansioni di supporto all'istituzione scolastica che: “2. Il terzo motivo assume la violazione dell'art. 8, co. 4, del D.L. n. 24 del 2022, e sostiene che la modifica da esso apportata al D.L. n. 44 del 2021, con la previsione di un obbligo di repêchage in mansioni di supporto all'istituzione scolastica, sarebbe da intendere come di natura retroattiva, con effetto quindi dal 15.12.2021. La tesi è priva di appiglio testuale ed infondata. L'art.
4-ter2, come introdotto dall'art. 8, co. 4, del D.L. n. 24 del 2022, al comma 3, ultimo inciso ha stabilito che "l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".
È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico.
Fino all'intervenire del D.L. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del D.L. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto.
È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate ad affrontare l'epidemia e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente.
13 Con il D.L. n. 24 del 2022 è stato introdotto per il personale scolastico già soggetto ad obbligo di vaccinazione fin dal 15.12.2021, il diritto alla collocazione in mansioni di supporto e da allora è quanto avvenuto rispetto ai ricorrenti, come dato atto dalla sentenza impugnata, che dunque è pienamente condivisibile sul punto.
Il quarto motivo afferma la violazione dell'art.
4-ter, co. 2, del D.L. n. 44 del 2021 e con esso si sostiene che, sebbene la norma nulla prevedesse, se non per quanto riguardava il personale con diritto di differimento o esenzione, poiché non era escluso il repêchage anche per gli altri soggetti non vaccinati, tale salvaguardia era da ritenere spettante in espressione di un principio generale con riferimento ai lavoratori in caso di sopravvenuta inidoneità, anche solo parziale-temporanea, alle mansioni, come sancito da Cass., S.U., 7 agosto 1998, n. 7755. Quest'ultima pronuncia, concernendo la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, è inconferente e non può riguardare un caso del tutto speciale, come quello di specie, di inabilità rispetto alle mansioni cagionata dal rifiuto volontario di sottoposizione ad un obbligo vaccinale nel corso di una pandemia da virus. La normativa riguardante quest'ultima vicenda è del tutto specifica e integralmente regolativa di ogni conseguenza giuridica di tempo in tempo prevista in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria. L'obbligo di repêchage è stato a vario titolo previsto (esso era originariamente stabilito per il personale soggetto a vaccinazione obbligatoria dall'art. 4, co. 8, del D.L. n. 44 del 2021, conv. dalla L. n. 76 del 2021) o non più previsto, se non per il personale c.d. esentato (art.
4-ter, commi 2, 3, 5, e 6, del D.L. n. 44 del 2021, quale introdotto ad opera del D.L. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 3 del 2022) e poi di nuovo previsto per il personale scolastico nelle forme particolari di cui si è detto con il D.L. n. 24 del 2022 (v. sul tema e per i primi due periodi, Cass. 5 giugno 2024, n. 15697) e non vale il richiamo a regolazioni diverse da quelle espressamente contenute nelle norme.”
Calati detti principi nel caso di specie, infatti, appare evidente che in relazione alla domanda delle parti attrici sulla reintegrazione nel posto di lavoro, l'odierno scrivente si è pronunciato con sentenza di non luogo a provvedere, in virtù del D.L. 24/2022 , il quale ha previsto il rientro sul luogo di lavoro dei ricorrenti, facendo venir meno i requisiti di necessità ed urgenza che avevano portato all'instaurazione del procedimento cautelare.
Ciò detto le ricorrenti lamentano l'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare Sul punto è intervenuta ancora la Corte
14 Costituzionale con la sentenza n.15/2023, dichiarando “In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare
15 si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.”
A tale conclusione era già giunto il Consiglio di Stato n. 7045/2021 prevedendo che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati, non ponendosi in contrasto con l'art. 36 Cost. in quanto la sospensione del servizio con temporanea privazione della retribuzione è misura proporzionata ai fini della protezione delle salute collettiva, né può essere riconosciuta alcuna assenza giustificata delle ricorrenti dal luogo di lavoro posto l'obbligo incombente sulle stessi di vaccino.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno da discriminazione, in via assorbente osservandosi che la domanda non è in alcun modo sorretta da alcuna specifica allegazione al riguardo, risultando formulata in via oltremodo generica, pertanto non potendo trovare in ogni caso accoglimento, a prescindere da ogni ulteriore considerazione.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, data la novità delle questioni trattate, relative alla normativa emergenziale applicabile, si dispone l'integrale compensazione.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, nzi il 11/02/2022 da nei confronti di Parte_1 Parte_2
ì provvede: Controparte_1
- dichiara le spese compensate tra le parti. Brindisi, 17/09/2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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