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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 456/2022 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
CP_1
Controparte_2 [...]
CP_3 [...]
CP_4 [...]
CP_5 Controparte_6
Controparte_7
CP_8
[...] Controparte_9
[...]
CP_10
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 10.00, innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per e l'avv. SOGGIU CLAUDIO . Parte_1 Parte_2
Per , , l'avv. CARLOTTA Parte_3 CP_4 Controparte_7
CARDIN .
Per gli altri convenuti NESSUN O.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
Parte attrice conferma le conclusioni come da atto di citazione e integrazione a verbale del 22.6.2023. L'avv. CARDIN conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), con il patrocinio dello
[...] C.F._2
Avv. SOGGIU CLAUDIO.
ATTORI
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_4 C.F._3
( ), nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_3 C.F._4 dell'Avv. CARLOTTA CARDIN
e
(C.F , nata a [...], il [...], con il Controparte_7 C.F._5 patrocinio dell'Avv. CARLOTTA CARDIN
CONVENUTI
e
CP_1
Controparte_2 [...]
CP_11 Controparte_6
[...]
Controparte_12
[...]
[...]
[...]
CP_13
[...] [...]
CP_14 [...]
Controparte_15
Controparte_16
CONVENUTI- CONTUMACI
pagina 2 di 4 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale udienza 1.4.2025.
Parte attrice ha confermato le conclusioni come da atto di citazione e integrazione a verbale del
22.6.2023. Per i convenuti , e l'avv. Cardin ha confermato le CP_4 Parte_3 Controparte_7 conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 6 aprile 2022, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe affinchè venissero dichiarati proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'immobile per cui è causa.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto di essere al possesso uti dominus da oltre vent'anni, in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, del lotto di terreno con annesso fabbricato non ultimato, sito nel Comune di Torpè, alla via Oberdan , distinto in catasto terreni al F° 41, part. 181, confinante salvo altri, con la via Oberdan, Via Cesare Battisti e la Via Nazario Sauro;
-che nonostante il possesso ultra ventennale, detto immobile risulta ancora intestato a terze persone, che nulla hanno da pretendere in ordine al possesso e alla proprietà dello stesso e di avere interesse alla pronuncia di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale anche ai fini della trascrizione e della voltura catastale. All'udienza del 26 gennaio 2023 il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di e degli eredi di quali intestatari catastali del Parte_4 Persona_1 fabbricato de quo.
Si costituivano in giudizio , e , con il medesimo CP_4 Parte_3 Controparte_7 difensore, con comparse di costituzione del 19 giugno 2023, con le quali quest'ultima nella sua qualità di erede del fratello – intestatario catastale del fabbricato per cui è causa - i primi Persona_1 quali eredi della loro madre con le quali aderivano alla domanda attorea a spese Parte_4 compensate.
Degli altri convenuti veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 22 giugno 2023 parte attrice precisava che la domanda “è da intendersi estesa anche al fabbricato inistente sul terreno in virtù del principio dell'accessione. I dati catastali del fabbricato sono: Comune di Torpè, catasto fabbricati f. 41, p. 181, sub. 1.
La causa istruita con la produzione di documenti e prova testimoniale, riassegnata a questo giudice, sulle conclusioni precisate in epigrafe, è stata tenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dall'esame della documentazione allegata all'atto introduttivo e di quella offerta nel corso del giudizio (visure storiche catastali;
planimetria, certificati di morte, certificato ipotecario speciale, ecc.) gli odierni convenuti risultano essere citati in qualità di intestatari catastali e/o eredi degli stessi. I convenuti risultano pertanto esaurire l'ambito dei soggetti potenzialmente pagina 3 di 4 controinteressati all'accoglimento della domanda, ragione per cui il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato.
Il comportamento peraltro dei convenuti, che seppur regolarmente citati, fatta eccezione per
[...]
, e costituiti in adesione alla domanda, non si sono costituiti CP_7 CP_4 Parte_3 in giudizio, è indice sintomatico che non avevano ragione di contestare le allegazioni di cui alla citazione.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze assunte nel corso del giudizio depongono, inequivocabilmente, per l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione ultraventennale da parte di e dell'immobile per cui è causa, Parte_1 Parte_2 emergendo dalle medesime che i beni in questione sono sempre stati posseduti, per oltre vent'anni, dagli attori. I testimoni ( ) hanno concordemente affermato che gli attori hanno Tes_1 Tes_2 Pt_2 Tes_3 esercitato ed esercitano il possesso da oltre vent'anni del fabbricato destinato ad abitazione principale che hanno goduto in maniera esclusiva, utilizzato, curato, coltivato il terreno adiacente raccogliendone i frutti .
Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni testimoniali “…sono un vicino di casa dal 1998, ci divide sono il muro delle case costruite in aderenza.” (teste ; “…vedo e sin da quando ero Tes_1 Pt_2 Pt_1 ragazzino. Solo loro si occupano della manutenzione della casa eseguendo i lavori quali rifacimento intonaci, sostituzione infissi, impianti idrici e elettrici. Il terreno è coltivato da e , ci sono Pt_1 Pt_2 piante da frutta.” (teste ; “…sono una vicina di casa da sempre. Ho sempre conosciuto e Tes_2 Pt_2 abitare nel fabbricato di cui mi si chiede. Non conosco i dati catastali.” (teste ); “… Pt_1 Pt_2
Ricordo che e hanno costruito il fabbricato e dopo appena sposati nel 1988 sono venuti ad Pt_1 Pt_2 abitare in detto fabbricato dove ancora abitano […] Il terreno è recintato con muretto e munito di cancello di ingresso. Ci sono delle piante da frutta che vengono curate da e e ne raccolgono i Pt_1 Pt_2 frutti.” (teste ). Tes_3
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta.
e devono pertanto essere dichiarati comproprietari esclusivi dei Parte_1 Parte_2 beni a titolo originario in forza del possesso ultraventennale, per intervenuta usucapione.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto che non vi è stata opposizione alla domanda e che l'attore ha chiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione mentre i convenuti costituiti hanno chiesto la compensazione.
La presente sentenza va trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)dichiara (cod. fisc. ) e (cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. ) comproprietari per intervenuta usucapione del lotto di terreno sito in C.F._2
Torpè, distinto in Catasto Terreni al F° 41, part. 181, e del fabbricato ivi insistente distinto in Catasto Fabbricati al F° 41, part. 181, sub 1.
2) Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ai difensori delle parti presenti ed allegazione al verbale.
Nuoro, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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