Ordinanza collegiale 17 dicembre 2018
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 06/03/2023, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 00426/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2018, proposto da RA TE, in proprio e in qualità di titolare della impresa agrituristica denominata “Agriturismo Fariello di TE RA”, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Giorgio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, strada Tresca Vecchia n. 21, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, elettivamente domiciliata in Bari, al lungomare Nazario Sauro n. 33, presso l’Avvocatura regionale;
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, è legalmente domiciliato;
Città metropolitana di Bari, in persona del Sindaco metropolitano p. t., non costituita in giudizio;
Comune di Grumo Appula, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi in giudizio;
Comune di Toritto, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi in giudizio;
Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente , in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi in giudizio;
Autorità di bacino per la Puglia, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi in giudizio;
Comando Vigili del fuoco, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi in giudizio;
nei confronti
Prometeo 2000 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p. t., controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con il quale è elettivamente domiciliata in Bari, via Quintino Sella n. 120, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia; Anas s.p.a. e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., in persona dei rispettivi legale rappresentanti p. t., non costituitesi in giudizio;
e con l'intervento di
Acquedotto Pugliese s.p.a. (AQP), in persona del legale rappresentante p. t., “ad adiuvandum”, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Mola e dall’avv. Monica Boezio, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti n. 36, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale, dei seguenti atti: 1) la determinazione del dirigente del Settore ecologia della Regione Puglia n. 2 del 7.1.1999 e tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e richiamati, ancorché non conosciuti; 2) la deliberazione della Giunta della Provincia di Bari n. 424 del 4.9.2000 e tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e richiamati, ancorché non conosciuti; 3) la determinazione del Servizio rifiuti della Provincia di Bari n. 91 del 21.8.2001 e tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e richiamati, ancorché non conosciuti; 4) la nota prot. n. 2740 del 6.12.2001 del Servizio rifiuti della Provincia di Bari e tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e richiamati, ancorché non conosciuti; 5) le note dell’ARPA Puglia prot. n. 73913 del 4.12.2017 e prot. n. 56232 del 20.9.2017; 6) la nota del Comando provinciale di Bari dei Vigili del Fuoco prot. n. 12935 del 27.7.2016; 7) la nota della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia prot. n. 9298 del 1.12.2017; 8) la nota della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio di Bari – B.A.T. - Foggia prot. n. 9139 del 17.6.2016; 9) il verbale n. 5/2017 del 20.6.2017 della CTR della Puglia; - 10) la nota Ministero dell’interno – Dipartimento VV.FF. n. 0011886 del 22.6.2017; 11) i pareri Comitato regionale VIA prot. n. 13350 del 6.12.2016, prot. n. 9294 del 3.10.2017; prot. n. 11099 del 27.11.2017; 12) la nota Servizio gestione rifiuti della Regione Puglia prot. n. AOO_090_5301 del 13.6.2016; 13) il verbale della Conferenza di servizi del 18.3.2016 (prot. n. 3676 del 22.3.2016); 14) il verbale della conferenza di servizi del 20.9.2017 (prot. n. 9217 del 29.9.2017); 15) il verbale della conferenza di servizi del 4-5.12.2017 (prot n. 11759 del 5.12.2017); 16) la determinazione del Dirigente Sezione autorizzazioni ambientali Regione Puglia 17.1.2018 n. 3, pubblicata sul BURP n. 13 del 25.1.2018; 17) tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e richiamati, ancorché non pubblicati e non conosciuti; 18) gli artt. 91 e 95 delle Norme tecniche d’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera di Giunta della Regione Puglia n. 176 del 16.2.2015; 19) il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), adottato con deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 959 del 13.5.2013; 20) il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, nel testo coordinato, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1023 del 19.5.2015;
quanto al ricorso incidentale, depositato da Prometeo 2000 S.r.l., in data 30.5.2018: a) per l’accertamento e la declaratoria del “factum principis” che ha impedito il completamento delle opere edilizie autorizzate con delibera di Giunta provinciale Bari n. 424/2000; b) per l’accertamento e la declaratoria del carattere non sostanziale delle modifiche proposte da Prometeo 2000 S.r.l. al progetto approvato dalla Provincia di Bari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, di Ministero dei beni e attività culturali, di Ministero dell'interno e di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché della controinteressata ricorrente incidentale Prometeo 2000 s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore, all'udienza ex articolo 16 delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 28 febbraio 2023, il consigliere Orazio Ciliberti;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente, residente in località Quasano (frazione del Comune di Toritto), dove svolge attività agrituristica denominata “Agriturismo Fariello”, in data 25.2.2016, consultando il Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19/2016, apprendeva che la società Prometeo 2000 S.r.l. aveva depositato presso gli Uffici regionali gli elaborati del progetto di un grande impianto di compostaggio, chiedendo l’avvio del procedimento coordinato di VIA (valutazione d’impatto ambientale) e AIA (autorizzazione integrata ambientale).
Dall’analisi degli elaborati, (in particolare, dello studio d’impatto ambientale - SIA) emergeva che l’area interessata dall’intervento era ubicata al confine del territorio del Comune di Grumo Appula in località “Torre di Gendarmi”, catastalmente censita al foglio mappa 61, p.lle 15, 63, 81, 166, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186 e 187. L’impianto, progettato per il trattamento e il recupero in compostaggio di rifiuti organici (FORSU), per la produzione di ammendante compostato misto (quantitativo massimo di 398 ton/g), per il trattamento di recupero in compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici (quantitativo massimo di 40 ton/g) e per la messa in riserva di rifiuti (capacità massima istantaneo di 2230 ton/g), a dire della ricorrente principale, avrebbe comportato pesanti emissioni odorigene, atte a propagarsi sull’intero territorio di Quasano e Toritto.
La ricorrente proponeva, dunque, articolate osservazioni in seno al procedimento amministrativo di VIA, rappresentando che l’ubicazione dell’impianto violerebbe i vincoli ambientali, ricadendo in zona SIC/ZPS, nonché nelle aree contigue del Parco nazionale dell’Alta Murgia.
La Regione Puglia, all’esito del procedimento in parola, esprimeva giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzando l’apertura dell’impianto Prometeo 2000, mediante determinazione del Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali 17.1.2018, n. 3, pubblicata sul BURP il 25.1.2018.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 24.3.2018 e depositato il 4.4.2018, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 9 Cost.; violazione della Convenzione europea del paesaggio e della Convenzione Unesco del 1972 sul patrimonio culturale; violazione della Direttiva 92/43/CE e 74/409/CE; violazione della legge n. 394/1991; violazione del D.P.R. n. 357 del 1997; violazione delle Norme Tecniche d’attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/p) della Regione Puglia, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1748 del 15.12.2000; violazione del Decreto del Ministero dell’ambiente 17.10.2007; violazione del Regolamento della Regione Puglia n. 28 del 2008; violazione delle Norme tecniche d’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera di Giunta della Regione Puglia n. 176 del 16.2.2015; 2) violazione art. 9 Cost.; violazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale; violazione dell’art. 143, comma 9, del D.Lgs. n. 42/2004; violazione dell’art. 95 delle Norme Tecniche d’Attuazione del PPTR; 3) violazione della delibera del Consiglio del Comune di Grumo Appula n. 95 del 18.12.2015 di adozione definitiva del Piano urbanistico generale del Comune di Grumo Appula; violazione degli artt. 17, 18 e 31 e delle relative Norme tecniche d’attuazione; 4) violazione art. 177, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006; violazione del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia, approvato con delibera di Giunta regionale 19.5.2015 n. 1023; violazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), adottato con deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 959 del 13.5.2013; 5) violazione della Direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA); violazione dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006; violazione dell’art. 15, comma 3 della Legge regionale n. 11 del 2001; 6) violazione degli artt. 143, comma 9 e 145, comma 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004; 7) eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà; straripamento e sviamento di potere.
In via istruttoria, la ricorrente chiede che, ai sensi dell’art. 46 del codice del processo amministrativo, le Amministrazioni resistenti depositino i provvedimenti impugnati e gli atti e i documenti in base ai quali essi sono stati emanati e che, in mancanza, ai sensi dell’art. 65 dello stesso codice, il T.a.r. ne ordini l’esibizione.
Si costituisce il Ministero dei beni culturali, per resistere nel giudizio.
Interviene “ad adiuvandum” in via adesiva la società Acquedotto Pugliese.
Si costituisce anche la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
Si costituisce la società controinteressata, Prometeo 2000, per chiedere la reiezione del gravame. Contesta, altresì, l’ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” della società AQP.
La stessa Prometeo 2000 S.r.l. propone ricorso incidentale, depositato in data 30.5.2018, per chiedere: a) l’accertamento e la declaratoria del “factum principis” che ha impedito il completamento delle opere edilizie autorizzate con la delibera della Giunta provinciale di Bari n. 424/2000; b) l’accertamento e la declaratoria del carattere non sostanziale delle modifiche proposte dalla Prometeo 2000 al progetto approvato dalla Provincia di Bari; c) l’accertamento e la declaratoria che le opere edilizie autorizzate con la delibera della Giunta provinciale n. 424 del 4.9.2000 ebbero regolare inizio e furono interrotte per “factum principis”, in forza di sequestro preventivo del P.M. convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Bari, con decreto del 28.10.2004; che alla data del sequestro preventivo erano state realizzate le opere edilizie elencate sub a.5) del ricorso; che l’area e le relative opere furono riconsegnate alla legittima proprietaria Prometeo 2000 s.r.l. in data 5.8.2014, in forza di verbale di dissequestro prot. n. 1001; che, ai fini del completamento delle opere non ultimate, la ricorrente incidentale ha proposto in sede regionale istanza di VIA coordinata con l’autorizzazione integrata ambientale in data 18.2.2016, ottenendone il rilascio che contestato nel odierno giudizio. La controinteressata chiede altresì che sia accertato e dichiarato che l’istanza presentata in data 18.2.2016 dalla Prometeo 2000 non integra né può integrare 1 modifica sostanziale dell’impianto ai sensi dell’art. 5, lett. l- bis , del D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente annullamento “in parte qua” della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 3/2018, oggetto dell’impugnazione principale dove indebitamente si qualifica la detta istanza in termini di modifica sostanziale di impianto esistente.
Con successive memorie, la ricorrente principale ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Con memoria del 27.1.2023, la controinteressata eccepisce, tra l’altro, la perenzione del ricorso principale, la parziale irricevibilità del ricorso (per gli atti impugnati tardivamente), nonché l’inammissibilità e l’infondatezza.
Con l'ordinanza collegiale n. 1604 del 17.12.2018, questa Sezione rinvia la causa al Presidente del T.a.r. per l’assegnazione alla Terza Sezione, in considerazione della connessione con il ricorso n.r.g. 691/2017.
Con atto depositato il 27.02.2023, l’interveniente società AQP dichiara di non avere più interesse all’esito del giudizio.
All’udienza straordinaria del 28 febbraio 2023, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso n.r.g. 691/2017, proposto da Prometeo 2000 S.r.l., è stato riunito al ricorso n.r.g. 555/2018, nonché deciso con unica sentenza n. 605 del 4.5.2020 e dichiarato inammissibile e infondato. La società Prometeo 2000 ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza di primo grado n. 605/2020 (n.r.g. 6270/2020). Con sentenza n. 4929 del 30.6.2021, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, per l’effetto, annullato la sentenza impugnata, con rinvio della causa al primo giudice, riscontrando l’esistenza nella stessa sentenza di questioni sollevate d’ufficio senza previa sollecitazione del necessario contraddittorio. Con successiva sentenza di questo T.a.r n. 604 del 3.5.2022, i riuniti ricorsi nn. 691/2017 e 555/2018 sono stati nuovamente dichiarati inammissibili e infondati.
Alla luce di tale vicenda processuale, non è più possibile riunire il ricorso in epigrafe al ricorso n.r.g. 691/2017, già deciso da questo Tribunale.
IV – Il ricorso principale, prescindendo dall’eccezione di irricevibilità (che comunque riguarda atti presupposti ma non la determinazione di compatibilità ambientale del Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali datata 17.1.2018, n. 3), è da dichiararsi inammissibile; il ricorso incidentale è, conseguentemente, improcedibile.
V – L’eccezione di perenzione del ricorso principale va disattesa.
La ricorrente principale ha depositato istanza di fissazione d’udienza in data 4.4.2018 (atto n. 2018/434). La causa, assegnata alla Sezione seconda di questo T.a.r., è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 6.11.2018. Il Collegio giudicante, con ordinanza n. 1604 del 17.12.2018, ha rimesso il fascicolo processuale al Presidente del T.a.r. Puglia - Bari per una nuova assegnazione a distinta Sezione. Il fascicolo processuale è stato, quindi, assegnato alla Sezione terza.
È vero che la ricorrente principale non ha depositato una nuova domanda di fissazione d’udienza, ma è altresì vero che la causa non è mai stata cancellata dal ruolo ma soltanto rinviata (nelle camere di consiglio del 17.4.2018 e del 22.5.2018). Nella camera di consiglio del 5.6.2018, è stata fissata la u.p. del 6.11.2018, sul presupposto della rinuncia all’istanza cautelare. Nella udienza del 06.11.2018, la causa è stata introitata per la decisione sull’abbinamento a ricorsi connessi (vedasi ordinanza collegiale n. 1604 del 17.12.2018). L’udienza straordinaria di smaltimento è stata fissata per il 28.2.2023, prima che si verificasse il presupposto della perenzione quinquennale.
Non si è neppure verificato il presupposto per la perenzione annuale, ai sensi dell’art. 81 del codice del processo amministrativo, atteso che il processo non è mai stato sospeso né interrotto, né la causa è mai stata cancellata dal ruolo. L’istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art. 71, comma 1, del codice del processo amministrativo è stata depositata in data 4.4.2018 e ciò basta a impedire la perenzione annuale, poiché l’assegnazione della causa a nuova Sezione non integra il presupposto dell’onere di riproposizione della detta istanza.
Inoltre, al ricorrente non è mai stato inviato un avviso di presentazione di nuova istanza di fissazione d’udienza, come previsto dall’art. 82, comma 1, del codice del processo amministrativo, e al medesimo è stata comunicata la fissazione dell’udienza straordinaria del 28.2.2023, di guisa che non si è verificato alcuno dei presupposti per la declaratoria di perenzione.
VI - Vi è, invero, carenza di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente principale.
In tema di impugnazione di titoli edilizi o di autorizzazioni all’insediamento di nuove attività produttive, il criterio giuridicamente rilevante per verificare la sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere è dato dallo stabile collegamento tra chi ricorre e il contesto territoriale nel quale si trova l'area presa in considerazione dal provvedimento impugnato.
Tale principio ha rilievo anche quando si impugna un atto che pianifica diversamente un terreno vicino. Il concetto di “vicinitas” costituisce una formula riassuntiva atta a indicare una situazione nella quale, secondo lo “id quod plerumque accidit”, il pregiudizio derivante dalla concessione di autorizzazioni amministrative sussiste, senza bisogno di particolari dimostrazioni, secondo il comune apprezzamento, trattandosi di una situazione che di regola, ma non con assoluta certezza, può comportare un danno presumibile al vicino (cfr.: Cons. Stato Sez. V, 7.11.2022 n. 9789).
Nel caso di specie, fa difetto il presupposto della “vicinitas”. La ricorrente risiede in località Quasano (frazione del Comune di Toritto), dove svolge attività agrituristica. L’area interessata dall’intervento contestato è, invece, ubicata nel territorio comunale di Grumo Appula in località “Torre di Gendarmi”.
La ricorrente afferma ma non prova che l’impianto della società controinteressata, progettato per il trattamento e recupero in compostaggio di rifiuti organici, comporterebbe, se realizzato, pesanti emissioni odorigene, atte a propagarsi sull’intero territorio dei Comuni di Quasano e Toritto.
Come è noto, la proposizione del ricorso giurisdizionale volto all’annullamento di atti amministrativi, è subordinata all’esistenza di due condizioni: a) l’essere il ricorrente titolare di una posizione specificamente qualificata in ragione del rapporto giuridico che viene in rilievo (interesse legittimo o diritto soggettivo), in modo che il soggetto non si identifichi come il semplice “quisque de populo”; b) la sussistenza di un interesse ad agire, in virtù del quale, in relazione al bene della vita per cui si controverte, il soggetto possa conseguire dall’annullamento una concreta “utilitas” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4444).
Quella che manca in capo alla ricorrente è proprio la posizione specificamente qualificata, in ragione di un rapporto giuridico rilevante. Dal che consegue l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione attiva.
VII – L’intervento “ad adiuvandum” della società AQP seguirebbe la stessa sorte del ricorso principale, sennonché deve prendersi atto della dichiarazione dell’interveniente di sopravvenuto difetto di interesse, depositata in data 27.2.2023.
VIII – Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata società Prometeo 2000 è improcedibile, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché il ricorso incidentale avrebbe la mera funzione di precludere l’accoglimento del ricorso principale, funzione che vien meno quando il ricorso principale è respinto o, come nel caso di specie, dichiarato inammissibile.
In secondo luogo, perché la citata sentenza di questo T.a.r n. 604 del 2022, sui riuniti ricorsi nn. 691/2017 e 555/2018, li ha dichiarati inammissibili e infondati, di guisa che Prometeo 2000 S.r.l., ricorrente principale in quelle cause e ricorrente incidentale in questa, ha senza dubbio perso l’interesse a vedere qui accolte le domande di accertamento e declaratoria del “factum principis” che ha impedito il completamento delle opere edilizie autorizzate con delibera della Giunta provinciale di Bari n. 424/2000, e di accertamento e declaratoria del carattere non sostanziale delle modifiche proposte al progetto approvato dalla Provincia di Bari.
IX - In conclusione, il ricorso principale è inammissibile, l’intervento “ad adiuvandum” e il ricorso incidentale sono improcedibili.
Stante la particolarità del caso, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, dichiarando altresì improcedibili l’intervento “ad adiuvandum” e il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 28 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Orazio Ciliberti | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO