Art. 1. "Art. 10-bis. Ai titolari o contitolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto-legge iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613 , nonche' ai pescatori autonomi ed associati di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , residenti nei comuni anzidetti, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici, e' anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L. 500.000 una tantum, maggiorata di L. 100.000 per ogni familiare iscritto negli elenchi di categoria come unita' attiva o dichiarato a carico e convivente all'epoca degli eventi calamitosi. In caso di decesso del titolare, la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti.
Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione e' corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.
L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da
presentarsi alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorita' comunale comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici";
All'articolo 11:
il primo comma e' sostituto dal seguente:
"Nelle regioni Basilicata e Campania e' sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981";
il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e' concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 e il 30 giugno 1981. E' pure concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e che risultino gravemente danneggiate.
Il sindaco rilascera' la certificazione d'urgenza. Per le aziende con piu' di cento addetti l'INPS puo' procedere ad accertamenti d'ufficio.
Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.
L'INPS e le altre gestioni previdenziali e assistenziali interessate tengono una contabilita' speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo nonche' alla erogazione dei benefici una tantum previsti dagli articoli 10-bis, 12 e 12-ter e sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici.
Copia della rendicontazione deve essere trasmessa al commissario, per essere allegata alla relazione di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto.
Le somme dovute all'INPS e altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente decreto, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982";
All'articolo 12:
nel primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel settore agricolo i beneficiari del trattamento sono soltanto gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il trattamento di cui al presente comma e' altresi' esteso ai braccianti agricoli aventi diritto per l'anno 1980 ai trattamenti straordinari di disoccupazione per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Ai braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di "eccezionale" e ai lavoratori edili regolarmente iscritti al collocamento che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a cento, spetta una indennita' una tantum di L. 300.000 e di L. 100.000 per ogni convivente a carico, purche' residenti nelle zone di cui all'articolo 4, comma quinto.
All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa provvede l'ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco";
nel terzo comma, le parole: "in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi.", sono sostituite dalle seguenti: "residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma.";
dopo il decimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali e' corrisposto il trattamento di cui al primo
comma e' effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i
relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato"; dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria - separata contabilita' per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni ed integrazioni - e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione";
Dopo l'articolo 12, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 12-bis. - Il pagamento della pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' effettuato per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in favore anche dei titolari della pensione stessa che, gia' residenti, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, si siano trasferiti all'estero.
Art. 12-ter. - Ai titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai titolari di pensione sociale o di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che godano del minimo di trattamento, e' concessa, se danneggiati dal terremoto e se residenti nei comuni di cui al quinto comma dell'articolo 4, una sovvenzione una tantum pari ad una mensilita' del trattamento in godimento";
All'articolo 13:
nel secondo comma, le parole: "invalidi da medici appartenenti a" sono sostituite dalle seguenti: "permanentemente inabili da medici dipendenti da", e, la' dove ricorre, la parola: "invalidita'", e' sostituita dalla seguente: "inabilita'";
dopo il terzo, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni e' corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi";
il quarto comma e' soppresso;
nel quinto comma, dopo le parole: "presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "decorrono dalla data dell'evento dannoso e";
Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 13-bis. - A decorrere dal 24 novembre 1980 ai cittadini che prestano la loro attivita' volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attivita' a favore delle popolazioni colpite dal sisma, e' riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria.
E' fatto obbligo comunque ai cittadini di cui al comma precedente di notificare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attivita' volontaria.
Art. 13-ter. - I benefici di natura assistenziale previsti agli articoli 12 e 13 non sono cumulabili tra di loro, fatto salvo il trattamento piu' favorevole";
All'articolo 14, dopo il primo, e' aggiunto il seguente comma:
"E' prorogata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4. Negli stessi comuni la scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di immobili comunali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e il pagamento delle rate di ammortamento sono prorogati di un anno";
Dopo l'articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 14-bis. - Il commissario al fine di fronteggiare situazioni eccezionali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, su motivata richiesta dei sindaci interessati, dispone:
a) l'assegnazione in favore dei predetti comuni di personale operaio o tecnico-amministrativo in posizione di comando o di distacco, prescelto nelle amministrazioni statali o di altri enti pubblici;
b) l'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di tecnici e professionisti privati.
Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Art. 14-ter. - Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province in cui ricadono i comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, a seconda della rispettiva competenza, hanno facolta' di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati dal richiamato decreto, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall' articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604 .
I prefetti delle predette province hanno facolta' di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali gia' collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo per la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 , convertito, con modifiche, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587 .
Il Ministro dell'interno ha facolta' di riassumere in servizio segretari comunali gia' collocati a riposo da assegnare, nella qualita' di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.
Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.
Art. 14-quater. - I sindaci dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, previa autorizzazione del commissario, emettono ordinativi di pagamento che diventano esecutivi con il visto del commissario stesso o di un funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto per le spese riguardanti:
a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui al comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12;
b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto;
c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa;
d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12.
Art. 14-quinquies. - Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a cinquemila abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'aspettativa, come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.
Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi dei commi precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Art. 14-sexies. - Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , gia' modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 .
Sono altresi' prorogati di dodici mesi per le suddette regioni i termini di cui all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' prorogato al 31 dicembre 1981.
Art. 14-septies. - I termini per gli adempimenti connessi alla riforma sanitaria, previsti al 31 dicembre 1980 dal decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285 , convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441 , sono prorogati, per le regioni Basilicata e Campania, al 31 gennaio 1981.
Art. 14-octies. - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1981, e' sospesa, a tutti gli effetti, l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484 , nei confronti dei cittadini residenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4.
Art. 14-nonies. - Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle localita' colpite dal sisma del 23 novembre 1980, l'indennita' di cui all' articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 187 , come modificata dall' articolo 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e le indennita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come modificate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , spettanti in relazione allo articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365 , sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di L. 1.000, a decorrere dal 24 novembre 1980.
Al personale militare impegnato nel soccorso alle popolazioni e nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonche' all'opera di ricostruzione delle suddette localita', che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1094 , sono estese le disposizioni di quest'ultima legge.
((...))
Art. 14-undecies. - Il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con il compito di indirizzare, coordinare, promuovere e sviluppare studi ed interventi di carattere sismologico, geologico e di ingegneria finalizzati alla difesa dai terremoti e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati.
Con lo stesso decreto vengono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Viene concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi e compensi spettanti ai componenti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
L'onere di lire 2 miliardi di cui al comma precedente fa carico al fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto";
All'articolo 15:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 . Con successivo provvedimento, entro il mese di marzo 1981, in relazione alle indicazioni risultanti dalla prima relazione trimestrale presentata al Parlamento dal commissario, si provvedera' alle ulteriori occorrenze finanziarie che dovessero risultare necessarie";
Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare, a concorrenza del controvalore in lire di un miliardo di unita' di conto, una convenzione con la commissione delle Comunita' europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalita' di impiego e di ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore in mutui con abbuono del 3 per cento annuo del tasso di interesse, accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunita' per il finanziamento d'investimenti, destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro provvedera' al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunichera' con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Per l'anno finanziario 1981 al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le societa' concessionarie di pubblici servizi, sono autorizzati a contrarre mutui con la BEI per le finalita' indicate nella convenzione di cui al primo comma per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali mutui sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio. Al fine della garanzia per il rischio di cambio sara' stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.
Art. 15-ter. - La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, per il finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica.
Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti riservera' una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.
L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.
Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad assumere, con le modalita' che verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo di trenta impiegati per le mansioni corrispondenti alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Potra' essere altresi' temporaneamente distaccato alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.
I comuni di cui all'articolo 4 del presente decreto, d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali, e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.
Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuera' le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente articolo 4, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato per un periodo non superiore al triennio, dieci ingegneri e quindici geometri, abilitati all'esercizio della professione.
I contratti di cui al comma precedente sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.
La Cassa depositi e prestiti e' altresi' autorizzata ad avvalersi anche di liberi professionisti per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo.
Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui all'ottavo comma effettuera' le singole prestazioni di assistenza in esso indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad affittare o ad acquistare, con imputazione al fondo di riserva, gli immobili necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge.
Art. 15-quater. - Le pene per i reati previsti dagli articoli 479 , 480 , 481 e 483 del codice penale , commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'.
Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 69 del codice penale ".
Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione e' corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.
L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da
presentarsi alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorita' comunale comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici";
All'articolo 11:
il primo comma e' sostituto dal seguente:
"Nelle regioni Basilicata e Campania e' sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981";
il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e' concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 e il 30 giugno 1981. E' pure concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e che risultino gravemente danneggiate.
Il sindaco rilascera' la certificazione d'urgenza. Per le aziende con piu' di cento addetti l'INPS puo' procedere ad accertamenti d'ufficio.
Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.
L'INPS e le altre gestioni previdenziali e assistenziali interessate tengono una contabilita' speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo nonche' alla erogazione dei benefici una tantum previsti dagli articoli 10-bis, 12 e 12-ter e sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici.
Copia della rendicontazione deve essere trasmessa al commissario, per essere allegata alla relazione di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto.
Le somme dovute all'INPS e altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente decreto, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982";
All'articolo 12:
nel primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel settore agricolo i beneficiari del trattamento sono soltanto gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il trattamento di cui al presente comma e' altresi' esteso ai braccianti agricoli aventi diritto per l'anno 1980 ai trattamenti straordinari di disoccupazione per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Ai braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di "eccezionale" e ai lavoratori edili regolarmente iscritti al collocamento che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a cento, spetta una indennita' una tantum di L. 300.000 e di L. 100.000 per ogni convivente a carico, purche' residenti nelle zone di cui all'articolo 4, comma quinto.
All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa provvede l'ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco";
nel terzo comma, le parole: "in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi.", sono sostituite dalle seguenti: "residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma.";
dopo il decimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali e' corrisposto il trattamento di cui al primo
comma e' effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i
relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato"; dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria - separata contabilita' per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni ed integrazioni - e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione";
Dopo l'articolo 12, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 12-bis. - Il pagamento della pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' effettuato per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in favore anche dei titolari della pensione stessa che, gia' residenti, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, si siano trasferiti all'estero.
Art. 12-ter. - Ai titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai titolari di pensione sociale o di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che godano del minimo di trattamento, e' concessa, se danneggiati dal terremoto e se residenti nei comuni di cui al quinto comma dell'articolo 4, una sovvenzione una tantum pari ad una mensilita' del trattamento in godimento";
All'articolo 13:
nel secondo comma, le parole: "invalidi da medici appartenenti a" sono sostituite dalle seguenti: "permanentemente inabili da medici dipendenti da", e, la' dove ricorre, la parola: "invalidita'", e' sostituita dalla seguente: "inabilita'";
dopo il terzo, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni e' corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi";
il quarto comma e' soppresso;
nel quinto comma, dopo le parole: "presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "decorrono dalla data dell'evento dannoso e";
Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 13-bis. - A decorrere dal 24 novembre 1980 ai cittadini che prestano la loro attivita' volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attivita' a favore delle popolazioni colpite dal sisma, e' riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria.
E' fatto obbligo comunque ai cittadini di cui al comma precedente di notificare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attivita' volontaria.
Art. 13-ter. - I benefici di natura assistenziale previsti agli articoli 12 e 13 non sono cumulabili tra di loro, fatto salvo il trattamento piu' favorevole";
All'articolo 14, dopo il primo, e' aggiunto il seguente comma:
"E' prorogata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4. Negli stessi comuni la scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di immobili comunali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e il pagamento delle rate di ammortamento sono prorogati di un anno";
Dopo l'articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 14-bis. - Il commissario al fine di fronteggiare situazioni eccezionali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, su motivata richiesta dei sindaci interessati, dispone:
a) l'assegnazione in favore dei predetti comuni di personale operaio o tecnico-amministrativo in posizione di comando o di distacco, prescelto nelle amministrazioni statali o di altri enti pubblici;
b) l'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di tecnici e professionisti privati.
Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Art. 14-ter. - Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province in cui ricadono i comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, a seconda della rispettiva competenza, hanno facolta' di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati dal richiamato decreto, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall' articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604 .
I prefetti delle predette province hanno facolta' di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali gia' collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo per la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 , convertito, con modifiche, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587 .
Il Ministro dell'interno ha facolta' di riassumere in servizio segretari comunali gia' collocati a riposo da assegnare, nella qualita' di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.
Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.
Art. 14-quater. - I sindaci dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, previa autorizzazione del commissario, emettono ordinativi di pagamento che diventano esecutivi con il visto del commissario stesso o di un funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto per le spese riguardanti:
a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui al comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12;
b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto;
c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa;
d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12.
Art. 14-quinquies. - Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a cinquemila abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'aspettativa, come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.
Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi dei commi precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Art. 14-sexies. - Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , gia' modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 .
Sono altresi' prorogati di dodici mesi per le suddette regioni i termini di cui all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' prorogato al 31 dicembre 1981.
Art. 14-septies. - I termini per gli adempimenti connessi alla riforma sanitaria, previsti al 31 dicembre 1980 dal decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285 , convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441 , sono prorogati, per le regioni Basilicata e Campania, al 31 gennaio 1981.
Art. 14-octies. - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1981, e' sospesa, a tutti gli effetti, l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484 , nei confronti dei cittadini residenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4.
Art. 14-nonies. - Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle localita' colpite dal sisma del 23 novembre 1980, l'indennita' di cui all' articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 187 , come modificata dall' articolo 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e le indennita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come modificate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , spettanti in relazione allo articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365 , sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di L. 1.000, a decorrere dal 24 novembre 1980.
Al personale militare impegnato nel soccorso alle popolazioni e nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonche' all'opera di ricostruzione delle suddette localita', che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1094 , sono estese le disposizioni di quest'ultima legge.
((...))
Art. 14-undecies. - Il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con il compito di indirizzare, coordinare, promuovere e sviluppare studi ed interventi di carattere sismologico, geologico e di ingegneria finalizzati alla difesa dai terremoti e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati.
Con lo stesso decreto vengono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Viene concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi e compensi spettanti ai componenti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
L'onere di lire 2 miliardi di cui al comma precedente fa carico al fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto";
All'articolo 15:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 . Con successivo provvedimento, entro il mese di marzo 1981, in relazione alle indicazioni risultanti dalla prima relazione trimestrale presentata al Parlamento dal commissario, si provvedera' alle ulteriori occorrenze finanziarie che dovessero risultare necessarie";
Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare, a concorrenza del controvalore in lire di un miliardo di unita' di conto, una convenzione con la commissione delle Comunita' europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalita' di impiego e di ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore in mutui con abbuono del 3 per cento annuo del tasso di interesse, accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunita' per il finanziamento d'investimenti, destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro provvedera' al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunichera' con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Per l'anno finanziario 1981 al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le societa' concessionarie di pubblici servizi, sono autorizzati a contrarre mutui con la BEI per le finalita' indicate nella convenzione di cui al primo comma per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali mutui sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio. Al fine della garanzia per il rischio di cambio sara' stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.
Art. 15-ter. - La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, per il finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica.
Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti riservera' una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.
L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.
Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad assumere, con le modalita' che verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo di trenta impiegati per le mansioni corrispondenti alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Potra' essere altresi' temporaneamente distaccato alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.
I comuni di cui all'articolo 4 del presente decreto, d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali, e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.
Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuera' le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente articolo 4, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato per un periodo non superiore al triennio, dieci ingegneri e quindici geometri, abilitati all'esercizio della professione.
I contratti di cui al comma precedente sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.
La Cassa depositi e prestiti e' altresi' autorizzata ad avvalersi anche di liberi professionisti per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo.
Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui all'ottavo comma effettuera' le singole prestazioni di assistenza in esso indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad affittare o ad acquistare, con imputazione al fondo di riserva, gli immobili necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge.
Art. 15-quater. - Le pene per i reati previsti dagli articoli 479 , 480 , 481 e 483 del codice penale , commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'.
Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 69 del codice penale ".