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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 5.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1701/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro n.1671/2022 pubblicata il 15.3.2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Enrico Viggiano Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te. p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenica Maria Manti e Marta
D'Elia
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Il ricorrente in primo grado, con due ricorsi successivamente riuniti, aveva chiesto di “accertare e dichiarare che l'art. 30 del CCNL di settore prevede il godimento di 25 giornate di ferie all'anno per quei lavoratori che hanno una anzianità convenzionale maggiore di otto anni e che hanno turni di servizio settimanali articolati su cinque giorni;
accertare e dichiarare che il lavoratore, anche se assunto dalla convenuta nel 2013 è un lavoratore storico del cantiere in quanto presente sullo stesso sin dal 1997 e per l'effetto ordinare alla convenuta di attribuire al ricorrente la corretta anzianità convenzionale, vale a dire a partire dal 1997 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare che nel settore i lavoratori che passano alle dipendenze delle società aggiudicatrici dell'appalto mantengono la anzianità convenzionale, così come del resto previsto dall'accordo per cambio appalto ed in ogni caso dai CCNL invocati ed applicabili;
accertare e dichiarare dunque che nel caso di specie va applicato l'art 30 del CCNL di settore e che il ricorrente avendo una anzianità superiore agli otto anni ed una articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ha diritto a 25 giornate di ferie all'anno, contro le 20 riconosciute dalla convenuta;
accertare e dichiarare che lo stesso invece ha goduto, appunto, di soli 20 giorni di ferie all'anno” chiedendo la condanna della alla liquidazione di n° 25 Controparte_1 giornate di ferie maturate dal 2016 al 2020, pari ad euro
1.861,60, in subordine condannare la società al pagamento della diversa somma da determinarsi in corso di causa;
accertare e dichiarare che la mancata fruizione delle cinque giornate di ferie all'anno era dipesa da colpa del datore di lavoro che non aveva correttamente applicato l'art. 30 del CCNL di settore;
ancora in via subordinata, riconoscergli il diritto al risarcimento del danno biologico emergente subito (equiparato all'importo calcolato pag. 2/8 per la mancata attribuzione delle ferie) e pertanto, condannare la società al pagamento a tale titolo della somma di euro 1.861,60 come da prospetto contabile o della diversa somma da determinarsi in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto dal ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto dei ricorsi.
Il Tribunale di Napoli rigettava i ricorsi riuniti e condannava parte ricorrente alla refusione, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.061,00.
Ha proposto appello il reiterando la pretesa di vedersi Pt_1 riconosciuto un monte annuale di 25 gg e non di 20 gg sostenendo di aver maturato 8 anni di anzianità convenzionale già alla data di assunzione da parte della (novembre 2013), Controparte_1 avendo sin dal 1° marzo 1997 lavorato senza soluzione di continuità con altrettante aziende succedutesi nei vari appalti
(società dal 1997 al 2001 poi con la Controparte_2 [...]
dal 2004 al 2009 poi ancora con la Treno Servizi Controparte_3
Integrati (TSI) dal 2009 all'ottobre 2013 ed infine con la
[...]
dal 1° novembre 2013). CP_1
Nello specifico l'appellante ha rilevato che il Tribunale non aveva correttamente esaminato la documentazione dalla quale emergeva la prova della maturazione della anzianità convenzionale
(accordo per cambio appalto del 30 ottobre 2013, interruzione termini alla via pec, contratto di lavoro Elior e busta paga CP_1
Elior del novembre 2013 che attestava l'anzianità convenzionale da partire dal 1/03/2004, turno ed attestato di formazione CP_3
, attestato di lavoro attestato TSI, CP_3 CP_2 estratto contributivo ), chiedendo “accertare e dichiarare che CP_4
l'appellante ha diritto a vedersi riconoscere la sua anzianità
pag. 3/8 convenzionale a far data 2004 o meglio dal 1997come dimostrato per tabula e per l'effetto il suo buon diritto , così come previsto dall'art.30 CCNL di settore, a vedersi corrispondere la somma di euro 1948,20 oltre accessori come per legge e rivalutazione monetaria, pari al pagamento di 25 giornate di ferie non corrisposte (pari a cinque giorni all'anno). Vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Si è costituita la eccependo in via Controparte_1 preliminare la mancata notifica del ricorso in appello e, dunque,
l'improcedibilità dello stesso;
nel merito l'infondatezza del gravame avendo il lavoratore reiterato le medesime argomentazioni di cui al ricorso di primo grado e disattese dal Tribunale.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 15.5.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreti presidenziali del 26.9.24 e 9.4.25 regolarmente comunicati); alla udienza del 15.5.25, in assenza di deposito di note e di prova della notifica dell'appello, il Collegio rinvia la causa alla udienza del 5.6.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello (ordinanza regolarmente comunicata alle parti); alla udienza del 5.6.25 parte appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella pag. 4/8 successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè
Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo pag. 5/8 comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente
(Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda
a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue
l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)”
(in motivazione Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Né rileva, nel caso di specie, la costituzione spontanea della appellata atteso che nel rito del lavoro (cfr. Cassazione n.
2408/18, n.2408/24) “l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente
e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di
pag. 6/8 mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado”.
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 15.5.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435
c.p.c., non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 15.5.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
La circostanza che la costituzione della appellata è avvenuta spontaneamente e non su impulso dell'appellante giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 5.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 5.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1701/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro n.1671/2022 pubblicata il 15.3.2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Enrico Viggiano Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te. p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenica Maria Manti e Marta
D'Elia
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Il ricorrente in primo grado, con due ricorsi successivamente riuniti, aveva chiesto di “accertare e dichiarare che l'art. 30 del CCNL di settore prevede il godimento di 25 giornate di ferie all'anno per quei lavoratori che hanno una anzianità convenzionale maggiore di otto anni e che hanno turni di servizio settimanali articolati su cinque giorni;
accertare e dichiarare che il lavoratore, anche se assunto dalla convenuta nel 2013 è un lavoratore storico del cantiere in quanto presente sullo stesso sin dal 1997 e per l'effetto ordinare alla convenuta di attribuire al ricorrente la corretta anzianità convenzionale, vale a dire a partire dal 1997 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare che nel settore i lavoratori che passano alle dipendenze delle società aggiudicatrici dell'appalto mantengono la anzianità convenzionale, così come del resto previsto dall'accordo per cambio appalto ed in ogni caso dai CCNL invocati ed applicabili;
accertare e dichiarare dunque che nel caso di specie va applicato l'art 30 del CCNL di settore e che il ricorrente avendo una anzianità superiore agli otto anni ed una articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ha diritto a 25 giornate di ferie all'anno, contro le 20 riconosciute dalla convenuta;
accertare e dichiarare che lo stesso invece ha goduto, appunto, di soli 20 giorni di ferie all'anno” chiedendo la condanna della alla liquidazione di n° 25 Controparte_1 giornate di ferie maturate dal 2016 al 2020, pari ad euro
1.861,60, in subordine condannare la società al pagamento della diversa somma da determinarsi in corso di causa;
accertare e dichiarare che la mancata fruizione delle cinque giornate di ferie all'anno era dipesa da colpa del datore di lavoro che non aveva correttamente applicato l'art. 30 del CCNL di settore;
ancora in via subordinata, riconoscergli il diritto al risarcimento del danno biologico emergente subito (equiparato all'importo calcolato pag. 2/8 per la mancata attribuzione delle ferie) e pertanto, condannare la società al pagamento a tale titolo della somma di euro 1.861,60 come da prospetto contabile o della diversa somma da determinarsi in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto dal ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto dei ricorsi.
Il Tribunale di Napoli rigettava i ricorsi riuniti e condannava parte ricorrente alla refusione, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.061,00.
Ha proposto appello il reiterando la pretesa di vedersi Pt_1 riconosciuto un monte annuale di 25 gg e non di 20 gg sostenendo di aver maturato 8 anni di anzianità convenzionale già alla data di assunzione da parte della (novembre 2013), Controparte_1 avendo sin dal 1° marzo 1997 lavorato senza soluzione di continuità con altrettante aziende succedutesi nei vari appalti
(società dal 1997 al 2001 poi con la Controparte_2 [...]
dal 2004 al 2009 poi ancora con la Treno Servizi Controparte_3
Integrati (TSI) dal 2009 all'ottobre 2013 ed infine con la
[...]
dal 1° novembre 2013). CP_1
Nello specifico l'appellante ha rilevato che il Tribunale non aveva correttamente esaminato la documentazione dalla quale emergeva la prova della maturazione della anzianità convenzionale
(accordo per cambio appalto del 30 ottobre 2013, interruzione termini alla via pec, contratto di lavoro Elior e busta paga CP_1
Elior del novembre 2013 che attestava l'anzianità convenzionale da partire dal 1/03/2004, turno ed attestato di formazione CP_3
, attestato di lavoro attestato TSI, CP_3 CP_2 estratto contributivo ), chiedendo “accertare e dichiarare che CP_4
l'appellante ha diritto a vedersi riconoscere la sua anzianità
pag. 3/8 convenzionale a far data 2004 o meglio dal 1997come dimostrato per tabula e per l'effetto il suo buon diritto , così come previsto dall'art.30 CCNL di settore, a vedersi corrispondere la somma di euro 1948,20 oltre accessori come per legge e rivalutazione monetaria, pari al pagamento di 25 giornate di ferie non corrisposte (pari a cinque giorni all'anno). Vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Si è costituita la eccependo in via Controparte_1 preliminare la mancata notifica del ricorso in appello e, dunque,
l'improcedibilità dello stesso;
nel merito l'infondatezza del gravame avendo il lavoratore reiterato le medesime argomentazioni di cui al ricorso di primo grado e disattese dal Tribunale.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 15.5.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreti presidenziali del 26.9.24 e 9.4.25 regolarmente comunicati); alla udienza del 15.5.25, in assenza di deposito di note e di prova della notifica dell'appello, il Collegio rinvia la causa alla udienza del 5.6.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello (ordinanza regolarmente comunicata alle parti); alla udienza del 5.6.25 parte appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella pag. 4/8 successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè
Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo pag. 5/8 comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente
(Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda
a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue
l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)”
(in motivazione Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Né rileva, nel caso di specie, la costituzione spontanea della appellata atteso che nel rito del lavoro (cfr. Cassazione n.
2408/18, n.2408/24) “l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente
e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di
pag. 6/8 mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado”.
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 15.5.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435
c.p.c., non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 15.5.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
La circostanza che la costituzione della appellata è avvenuta spontaneamente e non su impulso dell'appellante giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 5.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8