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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 9481/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.8.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luana Rizzi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. In proprio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Masate (Mi) il 2 settembre 1995 (anno 1995, atto n. 9, reg. - , parte II, serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli: , nata il [...], cittadina italiana, Persona_1 [...]
, nata il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) la casa coniugale sita in Settala (Mi), frazione Premenugo, via Genova n. 12 resterà assegnata al marito;
2) , ha facoltà di asportare i propri effetti personali dall'attuale residenza, mentre Parte_1 gli arredi e tutto quanto concerne l'attuale abitazione coniugale, resteranno di proprietà del marito;
3) le figlie e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, Per_1 Persona_2 continueranno a vivere con il padre nella casa familiare;
4) a titolo di contributo per il mantenimento verserà direttamente alle figlie la Parte_1 somma complessiva di euro 200,00 mensili da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente, fino a quando le figlie non saranno in grado di produrre reddito autonomo ed economicamente autosufficiente;
5) terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative Parte_2 alle figlie;
6) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
i ricorrenti, a regolamentazione degli interessi patrimoniali che concludono la vita coniugale, intendono procedere alle seguenti statuizioni finalizzate a regolare l'assetto economico e patrimoniale dei rapporti tra coniugi a seguito della separazione:
7) si obbliga a cedere e vendere a , già titolare Parte_1 Parte_2 della piena proprietà della quota di un mezzo indiviso, il quale a tal titolo in cessione accetta, la propria quota di proprietà, pari a un mezzo indiviso, dei seguenti immobili: in comune di Settala (Mi), frazione Premenugo, via Genova n. 12, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 6, mapp. 206, sub 701, cat. A7, r.c. euro 795,34; in comune di Settala (Mi), frazione Premenugo, via Genova n. 12, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 6, mapp. 206, sub 2, cat. C/6, r.c. euro 78,09.
Il tutto come meglio evidenziato nell'atto di compravendita in data 25.06.1998, rep. 78858, racc. 5114 della Dott.ssa notaio in Milano e nel modello di aggiornamento degli atti Persona_3 catastali in data 22.05.2012, presentato alla competente agenzia del territorio a seguito di ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni.
Il prezzo complessivo della cessione è fissato in euro 190.000,00 (centonovantamila/00) di cui euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) sono già stati versati dal marito, tramite cinque bonifici bancari, a titolo di acconto prezzo, e euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che saranno versati dallo stesso alla moglie in sede di atto pubblico di compravendita da redigersi, a cura di notaio di sua fiducia, al più presto a seguito della pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi;
8) dichiara di avere posto in vendita i seguenti immobili di sua Parte_2 proprietà : in Comune di Fuscaldo (Cs), frazione Scarcelli, contrada Aria degli Ulivi, censiti al N.C.E.U. di detto Comune di Fuscaldo al foglio 45, part. 304, sub 6, cat. A/3, r.c. euro 325,37, foglio 45, part. 1139, sub 1, cat. F/2, senza rendita catastale, oltre terreni siti nello stesso Comune di Fuscaldo (Cs), frazione Scarcelli censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 45, part. 1012. mq. 90, r.d. euro 0,37, r.a. euro 0,19, foglio 45, part. 1013, mq. 2.995, r.d. euro 12,37, r.a. euro 6,19, foglio 45, part. 1138. mq. 3.800, r.d. euro 15,70, r.a. euro 7.85.
Il tutto come meglio indicato nell'atto di compravendita in data 17.11.2010, rep. 27.156, racc.
9.928 del Dott. , notaio in Cosenza. Persona_4
Il marito, riservandosi il diritto di determinare il prezzo di cessione e le condizioni di vendita dei dedotti immobili secondo l'attuale andamento del mercato immobiliare, si impegna a riconoscere alla moglie, senza spirito di liberalità rientrando nella regolamentazione degli interessi patrimoniali che concludono la vita coniugale, una somma pari al cinquanta per cento degli importi incassati a seguito dell'eventuale qui ricordata cessione immobiliare, dedotti eventuali esborsi per oneri notarili in capo all'alienante nonché tributi e/o sanzioni diversi dall'I.M.U., gravanti sugli stessi immobili.
9) si impegna, a regolamentazione dei rapporti degli interessi patrimoniali che Parte_1 concludono la vita coniugale e senza spirito di liberalità, a corrispondere a Parte_2
la somma mensile di euro 141,32 (centoquarantuno/32) mediante bonifico bancario da
[...] effettuarsi alle coordinate che saranno indicate dal marito, con scadenza il giorno venti di ogni mese a far data dal 20.08.2024 fino al 20.02.2035.
La dedotta somma sarà utilizzata dal marito a copertura di parte della rata mensile relativa al mutuo n. 313706 in essere presso BCC Milano, a lui solo intestato ma dallo stesso contratto nell'interesse di entrambi i coniugi.
Le parti concordano che, nel caso procedesse per qualsivoglia Parte_2 ragione all'estinzione anticipata del dedotto mutuo la moglie, in luogo dei versamenti rateali ancora dovuti, rimborserà al marito, in unica soluzione entro trenta giorni dalla richiesta, il cinquanta per cento di tutte le somme ancora vantate alla Banca all'epoca dell'estinzione anticipata per capitale, interessi o altre spese;
10) dichiara di aver venduto in data 6 aprile 2022, con atto rep. n. 6385 – racc. Parte_1 4831, del notaio Dott. , l'immobile di sua proprietà in Trezzano Rosa (Mi), via Carlo Persona_5 Porta n. 5.
Detta vendita, effettuata con pagamento dilazionato garantito da condizione risolutiva apposta allo stesso atto prevede, tra l'altro, il pagamento di euro 700,00 mensili fino alla data del 11 marzo 2034 e la RA intende corrispondere al marito il cinquanta per cento Parte_1 dell'importo ricevuto mensilmente in virtù della cessione immobiliare qui dedotta.
Pertanto la stessa si impegna, sempre a regolamentazione dei rapporti degli interessi patrimoniali che concludono la vita coniugale e senza spirito di liberalità, a corrispondere a
[...]
la somma di euro 40.600,00 (quarantamilaseicentocinquanta/00) mediante Parte_2 116 (centosedici) versamenti mensili di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuno mediante bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate che saranno indicate dal marito, con scadenza il giorno venti di ogni mese a far data dal 20.08.2024 fino al 20.03.2034.
Nel caso di avveramento della clausola risolutiva espressa prevista dal ricordato contratto di trasferimento immobiliare e del conseguente ritorno dell'immobile nel dominio della RA , la stessa si impegna comunque a proseguire in favore del marito i pagamenti mensili Parte_1 nella misura e nei termini qui concordati, fino alla concorrenza di euro 40.600,00.
Nel caso, invece, l'attuale proprietario del dedotto immobile o suoi eventuali aventi causa dovessero richiedere ed ottenere dalla RA di poter procedere al pagamento del qui Parte_1 dedotto immobile in minor tempo rispetto a quanto contrattualmente previsto, la stessa si impegna a corrispondere al marito il cinquanta per cento delle somme ricevute entro dieci giorni dall'incasso, deducendo quanto versato dal totale dovuto al marito e procedendo, per le somme residue, ai versamenti rateali mensili di euro 350,00 ciascuno nei termini qui pattuiti. Il tutto fino alla concorrenza di euro 40.600,00.
11) l'autovettura Suzuki Vitara targata FD778MG, ancorché di proprietà del marito, resterà in uso alla moglie che terrà a proprio carico tutti i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione nonché tutti gli oneri assicurativi, fiscali e per infrazioni al Codice della Strada relativi al veicolo. Con impegno a rimborsare al marito ogni esborso che lo stesso dovesse sostenere per detta vettura.
Nel caso di vendita del veicolo alla moglie spetterà il cento per cento del ricavato;
12) il cane di famiglia di nome detta ancorché registrata all'anagrafe canina in CP_1 CP_2 capo alla moglie, resterà presso l'abitazione coniugale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Masate (Mi) il 2 settembre 1995;
[...]
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masate (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Susanna Terni . Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni