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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2066/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 21.01.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2066/2017 + 892/2018 R.G.L. TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dagli CP_1 P.IVA_1 avv.ti CIMMINO ANTONIO e LUZI MARCO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 20.10.2017, iscritto al n. R.G. 2066/2017, Parte_1 premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda “ES EN” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta, ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dal 03.02.2016 al 31.07.2016 per n. 102 giornate lavorative, rappresentava di essersi dedicata “a lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa (…) dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. CP_ Nonostante ciò, deduceva la “non iscrizione” nell'elenco nominativo annuale 2016 dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2016, alle dipendenze della ditta ES EN, con conseguente riconoscimento del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta CP_ dalla parte ricorrente;
ammetteva la prova diretta articolata dall' , abilitandolo, altresì, alla richiesta prova contraria. Venivano escussi: per la parte ricorrente, e per la parte resistente CP_2 l'Ispettore . COtroparte_3 1.1. In data 07.05.2018, l'odierna ricorrente adiva nuovamente l'intestato Tribunale (con ricorso CP_ poi iscritto al n. R.G. 892/2018) deducendo di aver presentato alla competente sede , in data 20.02.2017, domanda di disoccupazione n. 2017735609872 per l'anno 2016 “essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli… e senza essere stata sottoposta a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e, quindi la stessa vanta sia il biennio contributivo e sia il numero minimo di giornate per avere effettivamente lavorato negli anni 2016 (per n. 102 gg) e nel 2015 (per n. 102 gg).” Detta istanza veniva, tuttavia, rigettata dall'Ente previdenziale stante la mancata iscrizione negli appositi elenchi OTD - circostanza che veniva dedotta anche dalla parte ricorrente che evidenziava l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni 2015 e 2016 con conseguente proposizione innanzi a codesto Ufficio delle relative domande giudiziali (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2). CP_ L' costituitosi in giudizio, preliminarmente rilevava la pendenza di analogo giudizio connesso chiedendo la riunione dei procedimenti;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda. All'udienza del 14.10.2019, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, i due giudizi venivano riuniti. Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Alla udienza del 21.01.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “COtro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «COtro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. Infatti, la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 05.05.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso CP amministrativo alla direzione Provinciale di Potenza il 31.05.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo il 29.08.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 27.12.2017. Il ricorso è stato depositato il 20.10.2017, pertanto, è tempestivo.
Pag. 2 di 6 Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, anch'essa è tempestiva, in quanto è stata presentata il 20.02.2017 e respinta – tardivamente - con provvedimento del 19.07.2017. Non è stato proposto ricorso in sede amministrativa, pertanto il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 07.05.2018, entro il termine di 300 giorni ed un anno decorrente dalla data della domanda amministrativa. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola ES EN:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari ad euro 130.968,00;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES EN all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES EN abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro
508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640;
Pag. 3 di 6 d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ES EN che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni testimoniali.
Preliminarmente si evidenzia che sebbene il Tribunale abbia ammesso, per la parte ricorrente, due testi tra quelli indicati in ricorso (cfr. verbale di udienza del 19.06.2018), è stato escusso soltanto
, in quanto all'udienza del 27.06.2023 il procuratore costituito per l'odierno ricorrente ha CP_2 rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso. Quanto alle dichiarazioni rese da , si rileva che per sua stessa ammissione, è portatore di CP_2 un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'egli coinvolto nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è CP stato disconosciuto anche il suo rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto giudizio contro l' In altre parole, il teste è risultato portatore di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il suo rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Ad ogni buon conto, per quanto in questa sede interessa, il teste ha riferito: “(…) ho lavorato per ES EN per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa ho CP_ lavorato per ES e per un'altra azienda. L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni, dal 2006-2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…) Lavoravamo
a Cassano allo ionio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Sibari, dove il ES aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo fa quando è Persona_1 andato in pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di ES EN l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. La pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il ES;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da fuori regione (SICILIA – . I lavoratori Pt_2Per_ sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011- 2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di Cassano di proprietà di ES sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci
Pag. 4 di 6 sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal COsorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e EN (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a , COtroparte_4 vicino a di Corigliano. Non ricordo la contrada. Li conosco perché venivano a Cassano CP_5 sempre. I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l in quella COtroparte_6 occasione. Eravamo in un terreno di , sino in Cassano e distante 5-6 km da quelli Persona_3 CP_ di ES. In quella occasione eravamo oltre 100 operai;
ci sarà anche un verbale dell' – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto ES. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da ¾ anni non li abbiamo coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del Per_4 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. COtrada Garda dista 2 km circa da COtrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di , vicino a quello di Minervino. Parte_3 Abbiamo coltivato sempre pomodori, i ricorrenti non hanno lavorato a COtrada Garda. ES EN la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e e poi Persona_5 Persona_6 c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era dalle 7 alle 16.00 con un'ora di pausa. In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di ES EN. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. ES EN ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome
, che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. La era assunta come Persona_7 Per_7 bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava ES in contanti. Adesso solo con bonifico. Dava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata
38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono CP_ stato ascoltato da Ispettori – Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre CP_
– quattro anni fa sono stato convocato dall di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha lavorato per ES per 9 anni, ma sono Parte_4 state cancellate tutte le sue giornate prestate. ES è un uomo alto con la barba. Ha i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di ES EN, a Castrovillari. (…) CO , credo abbia lavorato in azienda Parte_1 a partire dal 2011, per uno o due anni, al massimo tre. Ha lavorato da aprile-maggio a fine anno, la CO viaggiava con il pullman della , era una signora di Viggianello. Era una signora che Pt_1 portava i capelli scuri e non molto lunghi, era di media altezza e normale corporatura.” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES EN, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto.
In particolare, si rileva come gli ispettori abbiano effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 - a distanza, dunque, di poco più di un mese dall'asserita cessazione dell'attività lavorativa - di cui quattro (segnatamente quelli del: 06.09.2016; 09.09.2016; 15.09.2016; 06.10.2016) in contrada Prainette, il luogo in cui l'odierna ricorrente ha dedotto di aver lavorato, non rinvenendo sui campi alcun lavoratore ed, anzi, dando la prova (cfr. foto “allegato 2 verbale”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. A fronte di tali circostanze, vere sino a querela di falso, il teste CP_2 ha, al contrario, dichiarato che anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così come era in corso
Pag. 5 di 6 anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza che, come sino ad ora esposto, è smentita dal contenuto del verbale di accertamento - . Peraltro, in riferimento all'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, secondo , CP_2 quest'ultima avrebbe lavorato dal 2011 per 3 anni al massimo, pertanto non nell'anno oggetto di causa (2016). Ne consegue che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di AN non può ritenersi affatto raggiunta.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla iscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti.
4. Anche il ricorso n. R.G. 892/2018, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
5. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LAGONEGRO, 1.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 21.01.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2066/2017 + 892/2018 R.G.L. TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dagli CP_1 P.IVA_1 avv.ti CIMMINO ANTONIO e LUZI MARCO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 20.10.2017, iscritto al n. R.G. 2066/2017, Parte_1 premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda “ES EN” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta, ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dal 03.02.2016 al 31.07.2016 per n. 102 giornate lavorative, rappresentava di essersi dedicata “a lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa (…) dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. CP_ Nonostante ciò, deduceva la “non iscrizione” nell'elenco nominativo annuale 2016 dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2016, alle dipendenze della ditta ES EN, con conseguente riconoscimento del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta CP_ dalla parte ricorrente;
ammetteva la prova diretta articolata dall' , abilitandolo, altresì, alla richiesta prova contraria. Venivano escussi: per la parte ricorrente, e per la parte resistente CP_2 l'Ispettore . COtroparte_3 1.1. In data 07.05.2018, l'odierna ricorrente adiva nuovamente l'intestato Tribunale (con ricorso CP_ poi iscritto al n. R.G. 892/2018) deducendo di aver presentato alla competente sede , in data 20.02.2017, domanda di disoccupazione n. 2017735609872 per l'anno 2016 “essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli… e senza essere stata sottoposta a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e, quindi la stessa vanta sia il biennio contributivo e sia il numero minimo di giornate per avere effettivamente lavorato negli anni 2016 (per n. 102 gg) e nel 2015 (per n. 102 gg).” Detta istanza veniva, tuttavia, rigettata dall'Ente previdenziale stante la mancata iscrizione negli appositi elenchi OTD - circostanza che veniva dedotta anche dalla parte ricorrente che evidenziava l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni 2015 e 2016 con conseguente proposizione innanzi a codesto Ufficio delle relative domande giudiziali (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2). CP_ L' costituitosi in giudizio, preliminarmente rilevava la pendenza di analogo giudizio connesso chiedendo la riunione dei procedimenti;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda. All'udienza del 14.10.2019, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, i due giudizi venivano riuniti. Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Alla udienza del 21.01.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “COtro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «COtro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. Infatti, la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 05.05.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso CP amministrativo alla direzione Provinciale di Potenza il 31.05.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo il 29.08.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 27.12.2017. Il ricorso è stato depositato il 20.10.2017, pertanto, è tempestivo.
Pag. 2 di 6 Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, anch'essa è tempestiva, in quanto è stata presentata il 20.02.2017 e respinta – tardivamente - con provvedimento del 19.07.2017. Non è stato proposto ricorso in sede amministrativa, pertanto il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 07.05.2018, entro il termine di 300 giorni ed un anno decorrente dalla data della domanda amministrativa. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola ES EN:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari ad euro 130.968,00;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES EN all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES EN abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro
508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640;
Pag. 3 di 6 d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ES EN che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni testimoniali.
Preliminarmente si evidenzia che sebbene il Tribunale abbia ammesso, per la parte ricorrente, due testi tra quelli indicati in ricorso (cfr. verbale di udienza del 19.06.2018), è stato escusso soltanto
, in quanto all'udienza del 27.06.2023 il procuratore costituito per l'odierno ricorrente ha CP_2 rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso. Quanto alle dichiarazioni rese da , si rileva che per sua stessa ammissione, è portatore di CP_2 un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'egli coinvolto nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è CP stato disconosciuto anche il suo rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto giudizio contro l' In altre parole, il teste è risultato portatore di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il suo rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Ad ogni buon conto, per quanto in questa sede interessa, il teste ha riferito: “(…) ho lavorato per ES EN per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa ho CP_ lavorato per ES e per un'altra azienda. L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni, dal 2006-2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…) Lavoravamo
a Cassano allo ionio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Sibari, dove il ES aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo fa quando è Persona_1 andato in pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di ES EN l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. La pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il ES;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da fuori regione (SICILIA – . I lavoratori Pt_2Per_ sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011- 2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di Cassano di proprietà di ES sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci
Pag. 4 di 6 sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal COsorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e EN (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a , COtroparte_4 vicino a di Corigliano. Non ricordo la contrada. Li conosco perché venivano a Cassano CP_5 sempre. I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l in quella COtroparte_6 occasione. Eravamo in un terreno di , sino in Cassano e distante 5-6 km da quelli Persona_3 CP_ di ES. In quella occasione eravamo oltre 100 operai;
ci sarà anche un verbale dell' – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto ES. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da ¾ anni non li abbiamo coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del Per_4 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. COtrada Garda dista 2 km circa da COtrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di , vicino a quello di Minervino. Parte_3 Abbiamo coltivato sempre pomodori, i ricorrenti non hanno lavorato a COtrada Garda. ES EN la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e e poi Persona_5 Persona_6 c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era dalle 7 alle 16.00 con un'ora di pausa. In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di ES EN. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. ES EN ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome
, che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. La era assunta come Persona_7 Per_7 bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava ES in contanti. Adesso solo con bonifico. Dava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata
38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono CP_ stato ascoltato da Ispettori – Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre CP_
– quattro anni fa sono stato convocato dall di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha lavorato per ES per 9 anni, ma sono Parte_4 state cancellate tutte le sue giornate prestate. ES è un uomo alto con la barba. Ha i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di ES EN, a Castrovillari. (…) CO , credo abbia lavorato in azienda Parte_1 a partire dal 2011, per uno o due anni, al massimo tre. Ha lavorato da aprile-maggio a fine anno, la CO viaggiava con il pullman della , era una signora di Viggianello. Era una signora che Pt_1 portava i capelli scuri e non molto lunghi, era di media altezza e normale corporatura.” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES EN, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto.
In particolare, si rileva come gli ispettori abbiano effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 - a distanza, dunque, di poco più di un mese dall'asserita cessazione dell'attività lavorativa - di cui quattro (segnatamente quelli del: 06.09.2016; 09.09.2016; 15.09.2016; 06.10.2016) in contrada Prainette, il luogo in cui l'odierna ricorrente ha dedotto di aver lavorato, non rinvenendo sui campi alcun lavoratore ed, anzi, dando la prova (cfr. foto “allegato 2 verbale”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. A fronte di tali circostanze, vere sino a querela di falso, il teste CP_2 ha, al contrario, dichiarato che anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così come era in corso
Pag. 5 di 6 anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza che, come sino ad ora esposto, è smentita dal contenuto del verbale di accertamento - . Peraltro, in riferimento all'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, secondo , CP_2 quest'ultima avrebbe lavorato dal 2011 per 3 anni al massimo, pertanto non nell'anno oggetto di causa (2016). Ne consegue che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di AN non può ritenersi affatto raggiunta.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla iscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti.
4. Anche il ricorso n. R.G. 892/2018, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
5. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LAGONEGRO, 1.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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