Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/08/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, per emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, d.l. n. 34 del 2020, relativa al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, assumendo di essere presente sul territorio nazionale già dal -OMISSIS- presentava una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. n. 34 del 2020.
Il Questore di -OMISSIS- con provvedimento del -OMISSIS- rigettava l’istanza, rilevando che: A) a carico del ricorrente «sussiste segnalazione di inammissibilità Schengen dalla -OMISSIS-, con validità fino al -OMISSIS-, elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 co. 10 lett. b) del D.L. 34/2020» ; B) per effetto della richiamata segnalazione, «non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’Amministrazione che deve dare applicazione al disposto normativo» . Inoltre l’Amministrazione ometteva: A) la comunicazione ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, invocando l’art. 21 octies, comma 2, della medesima legge 241/1990 e osservando che «il presente provvedimento rientra nella categoria degli atti dovuti e non discrezionali e non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» ; B) la traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile dal ricorrente, « essendo lo stesso sul territorio nazionale dal -OMISSIS-, circostanza che da sola, permette di ritenere acquisita una sufficiente conoscenza della lingua italiana ».
2. Il ricorrente impugnava con tempestivo ricorso il predetto provvedimento chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
In primo luogo il ricorrente deduceva la violazione del diritto di difesa, per mancata traduzione dell’atto nella lingua ad egli nota, ovvero in una delle c.d. «lingue veicolari» , e sosteneva che l’Amministrazione avrebbe errato nel presumere la conoscenza della lingua italiana basandosi sulla permanenza sul territorio nazionale dal -OMISSIS-, in quanto la presentazione della domanda di emersione dimostrerebbe, piuttosto, uno stato di clandestinità protrattosi per i primi anni di permanenza, circostanza impeditiva dell’apprendimento della lingua italiana.
Il ricorrente censurava altresì: A) l’omissione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, circostanza che gli avrebbe impedito di partecipare al procedimento; B) la mancata indicazione degli estremi temporali di inserimento della « segnalazione Schengen » e della relativa motivazione, elementi sui quali avrebbe potuto confrontarsi con l’Amministrazione.
Da ultimo, il ricorrente deduceva il difetto di motivazione: a) per mancata indicazione dell’atto che comporta l’inammissibilità ed omessa illustrazione della sua idoneità a produrre gli effetti preclusivi previsti dagli accordi europei; b) per mancata menzione della durata dell’inammissibilità.
In particolare, a detta del ricorrente, l’indicazione delle motivazioni della segnalazione Schengen e della data di inserimento rivestirebbe fondamentale importanza in quanto: A) l’inserimento della segnalazione in data successiva alla presentazione della domanda di emersione non impedirebbe l’accoglimento della domanda stessa; B) ritenere che le segnalazioni Schengen conseguenti ad un mero ingresso irregolare siano ostative all’emersione determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro che risultano destinatari di provvedimenti espulsivi italiani per le medesime ragioni.
3. Si costituiva l’Amministrazione intimata, depositando una relazione con cui confutava le suesposte censure.
4. Questo Tribunale con ordinanza 11 aprile 2024, n. 156, respingeva la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, ritenendo il ricorso non assistito dal fumus boni iuris .
In vista della pubblica udienza di discussione del ricorso, il ricorrente depositava ulteriore documentazione comprovante la propria situazione lavorativa ed insisteva per l’accoglimento del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Ancor prima di esaminare le suesposte censure si rende necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
2. Ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34 del 2020, non sono ammessi alle procedure di emersione dal lavoro irregolare i cittadini stranieri che “risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”.
La formulazione della norma (“ non sono ammessi ”) sta ad indicare che l’Amministrazione – a fronte del riscontro dell’esistenza di una segnalazione di inammissibilità dell’ingresso sul territorio dello Stato – è titolare di un potere vincolato, dovendo essa senz’altro disporre la non ammissione dell’interessato alle procedure di emersione. Ciò significa che all’Amministrazione non è consentito sindacare i motivi in base ai quali è stata emessa la segnalazione, la maggiore o minore gravità dei fatti e delle condotte sottostanti, ovvero gli elementi inerenti la personalità e l’eventuale pericolosità dello straniero .
Inoltre il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1987/2006 del 20 dicembre 2006, “ sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ” prevede, all’art. 24 (rubricato “Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno” ), che la segnalazione è inserita non solo quando il cittadino di un Paese terzo costituisca “una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale” per un Paese membro in conseguenza dell’accertamento della commissione di determinati reati (paragrafo 2), ma anche quando nei confronti del medesimo sia stata emessa “una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull’inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno” (paragrafo 3), e quindi per aspetti meramente amministrativi, anche non penalmente rilevanti, che prescindono da una eventuale pericolosità del soggetto.
3. Tanto premesso, non vi è motivo per mutare la decisone assunta da questo Tribunale con la suddetta ordinanza cautelare n. 156/2024.
Nel corso del procedimento avviato a seguito dell’istanza di rilascio di un titolo di soggiorno per emersione presentata dal ricorrente il 18 agosto 2022, l’Amministrazione ha riscontrato l’esistenza nel sistema d’informazione Schengen, di una segnalazione di inammissibilità a carico del medesimo, inserita dalla -OMISSIS- ed avente validità sino al -OMISSIS-, ragion per cui con il provvedimento impugnato è stata rigettata la predetta istanza affermando – correttamente – che a fronte di una segnalazione Schengen «non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’Amministrazione».
Inoltre, il ricorrente non contesta l’esistenza della segnalazione di inammissibilità, né che la stessa sia stata emessa nei suoi confronti, ma solleva piuttosto censure di natura formale.
4. Passando allo scrutinio di tali censure, nessuna di esse può essere accolta.
4.1. É infondata la censura incentrata sulla mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua ad egli nota.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la mancata traduzione dell’atto lesivo degli interessi dello straniero non incide sulla legittimità dell’atto medesimo, ma rappresenta piuttosto una mera irregolarità, idonea a giustificare, eventualmente, la rimessione in termini per la proposizione del ricorso (così T.A.R. Veneto, sez. III, 13 novembre -OMISSIS-, n. 1023). Tuttavia il ricorso in esame è stato tempestivamente proposto, sicché risulta comunque sanata ogni irregolarità.
4.2. Parimenti infondata è la censura incentrata sulla mancata indicazione della data di inserimento della segnalazione Schengen e della relativa motivazione.
In particolare, risulta irrilevante il momento – anteriore o posteriore alla presentazione dell’istanza di emersione – in cui la predetta segnalazione è stata inserita, in quanto – in applicazione del principio tempus regit actum – rileva piuttosto il mero dato della sua presenza al momento della conclusione del procedimento di emersione .
Parimenti irrilevante è la motivazione che ha determinato la segnalazione, e ciò in quanto l’Amministrazione procedente, come già evidenziato, non può sindacarne le ragioni.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che « la segnalazione di inammissibilità dell’ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude, in radice, ogni possibilità di ottenere il richiesto provvedimento di regolarizzazione dello straniero presente in Italia » (in questi termini, ex multis , Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901), con la conseguenza che il provvedimento impugnato è correttamente motivato attraverso il riferimento all’atto adottato in altro Stato dell’area Schengen, senza alcuna necessità di argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità del cittadino extracomunitario o di vagliare la legittimità e correttezza di tale atto.
4.3. Né miglior sorte meritano le ulteriori censure aventi ad oggetto asserite carenze motivazionali del provvedimento impugnato, nonché l’asserita disparità di trattamento.
Difatti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il provvedimento della Questura: A) indica puntualmente l’atto che comporta l’inammissibilità, rappresentato da « segnalazione di inammissibilità Schengen dalla -OMISSIS- »; B) riporta la durata dell’inammissibilità, precisando che essa ha « validità fino al -OMISSIS- »; C) precisa che tale segnalazione produce effetti ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Anche la dedotta disparità di trattamento non sussiste. Ricordato che tale figura sintomatica dell’eccesso di potere si configura solo in presenza di provvedimenti dal differente contenuto emessi a fronte di situazioni del tutto identiche tra loro (così Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2951), va detto che difetta il presupposto dell’assoluta identità delle situazioni che il ricorrente pretende di porre in paragone fra loro. Ed infatti, posto che questi lamenta un trattamento più severo per il soggetto che – a seguito di un ingresso irregolare – sia destinatario di una segnalazione del sistema Schengen rispetto a chi venga raggiunto da un provvedimento espulsivo italiano, occorre considerare la specificità delle segnalazioni provenienti dal sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), funzionale a garantire tutti i Paesi sottoscrittori del relativo accordo. La « segnalazione Schengen » non mira al semplice allontanamento dal territorio nazionale di soggetti autori di condotte contrarie a determinate norme interne di un Paese (anche in tema di ingresso e soggiorno), ma si prefigge lo scopo di garantire reciprocamente tutti i Paesi sottoscrittori dell’accordo sullo spazio comune (entro il quale non vi sono limitazioni di frontiere al movimento da uno Stato verso un altro) dal rischio dell’ingresso di soggetti – provenienti da Paesi terzi – che in conseguenza della commissione di determinate condotte prefigurate come illecite non possono soggiornare in alcuno dei territori oggetto dell’accordo, costituenti un unico spazio sovranazionale.
Pertanto, la netta diversità esistente fra un provvedimento espulsivo interno e le segnalazioni del sistema d’informazione Schengen impedisce di configurare ipotesi di disparità di trattamento.
4.4. Le considerazioni sin qui svolte valgono a dimostrare che neppure la censura incentrata sull’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza può determinare l’annullamento del provvedimento impugnato.
Infatti – posto che, come già evidenziato, l’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34 del 2020 attribuisce all’Amministrazione un potere vincolato – sebbene nel caso in esame risulti effettivamente omesso il preavviso di rigetto dell’istanza di emersione, tuttavia assume decisivo rilievo la disposizione dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, legge n. 241 del 1990, secondo cui “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
In particolare il Collegio osserva che – sebbene tale disposizione sia stata erroneamente invocata in motivazione dall’Amministrazione, perché si riferisce esclusivamente al Giudice chiamato a scrutinare la legittimità del provvedimento – tuttavia la violazione della norma sul procedimento di cui all’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990 non può determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, ostandovi il raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa. Difatti, stante la segnalazione emessa in base all’art. 24, paragrafo 3, regolamento CE n. 1987 del 2006, l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare un atto diverso dal rigetto dell’istanza di emersione e, comunque, il ricorrente neppure nel presente giudizio ha addotto elementi che avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento di emersione.
5. In conclusione, il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione potrà adottare in considerazione del fatto che l’efficacia ostativa della segnalazione di inammissibilità all’ingresso è cessata alla data del -OMISSIS-.
6. Le spese di giudizio possono essere compensate, essendo la reiezione del ricorso dipesa anche dall’applicazione della regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa, di cui all’art. 21-octies, comma 2, prima parte, legge n. 241 del 1990.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.