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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 604. Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unita' navali di futura generazione 1. Ai sensi dell' articolo 8, comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413 , sono autorizzati limiti di impegno della durata di quindici anni in ragione di euro 1.032.914,00 annui a decorrere dall'anno 1998 e di euro 1.549.371,00 annui a decorrere dall'anno 1999, destinati agli investimenti per la realizzazione di prototipi di sistemi e apparati per unita' navali di futura generazione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo medesimo.
Nota all'art. 604:
- Il testo dell' articolo 8, comma 1, lettera c) , e comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283, e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Per rendere piu' efficaci le attivita' operative di propria responsabilita' il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
a)-b) (omissis)
c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unita' navali di futura generazione, destinate a finalita' analoghe a quelle di cui alla lettera b);
2. (omissis)
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a)-b) (omissis)
c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999; ».
Nota all'art. 604:
- Il testo dell' articolo 8, comma 1, lettera c) , e comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283, e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Per rendere piu' efficaci le attivita' operative di propria responsabilita' il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
a)-b) (omissis)
c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unita' navali di futura generazione, destinate a finalita' analoghe a quelle di cui alla lettera b);
2. (omissis)
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a)-b) (omissis)
c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999; ».
Commentario • 1
- 1. Il concordato nella giurisprudenza della Corte di cassazioneSergio Ricchitelli · https://www.diritto.it/ · 29 giugno 2026 · 1
Note [1] N.2647 del 22 gennaio 2026. [2] Sui profili generali dell'istituto concordatario ci sia consentito rinviare al nostro lavoro, Sergio Ricchitelli, Accelerazione dell'appello nella riforma Cartabia: istituti dell'avocazione e del concordato, [Articolo su rivista web] www.diritto.it, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 10 giungo 2024. [3] Legge n.689/81. Art.53. Sostituzione delle pene detentive brevi. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire …
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