Articolo 604 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 596Articolo 605
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9 ottobre 2010
Art. 604. Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unita' navali di futura generazione 1. Ai sensi dell' articolo 8, comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413 , sono autorizzati limiti di impegno della durata di quindici anni in ragione di euro 1.032.914,00 annui a decorrere dall'anno 1998 e di euro 1.549.371,00 annui a decorrere dall'anno 1999, destinati agli investimenti per la realizzazione di prototipi di sistemi e apparati per unita' navali di futura generazione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo medesimo.
Nota all'art. 604:
- Il testo dell' articolo 8, comma 1, lettera c) , e comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283, e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Per rendere piu' efficaci le attivita' operative di propria responsabilita' il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
a)-b) (omissis)
c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unita' navali di futura generazione, destinate a finalita' analoghe a quelle di cui alla lettera b);
2. (omissis)
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a)-b) (omissis)
c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999; ».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010