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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 25/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Karl Parte_1 C.F._1
Friedrich Pandolfini del Foro di Rimini (PEC
ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio professionale sito a Rimini (RN) Via Monte Titano n. 113/A
- OPPONENTE -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dai funzionari incaricati Valentina Proto , Rossella Polino , Maria Lisa Orsini , Anna Piersanti e AN Boscarino ed elettivamente domiciliata presso la sede della stessa in
Rimini Piazzale Cesare Battisti n. 20 .
- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. Parte_1 Con 9490/01 emessa dal Dirigente dell' di Rimini-Forlì-Cesena in data 28/11/2023 (notificata in data 6\12\2023( del valore di € 6.628,17 all'esito della espletata istruttoria è risultata infondata ed immeritevole di accoglimento .
I fatti presi a riferimento dell'Ordinanza Ingiunzione n 9490/01 sono quelli contestati con verbale unico di accertamento e notificazione n. RN00001/2019- 113-02 del 11/02/2019 prot. 3488/F38 del 11/02/2019 notificato alla società in
1 data 16/02/2019 ed al trasgressore Sig. in data 01/03/2019 e poi Parte_1 riferiti, ai sensi degli artt. 17 e 35 della L.689/81, con rapporto n. 139/2020 del
3/09/2020 prot. n. 17976 del 3/09/2020.
Viene contestato alla parte opponente la violazione di cui all'art. 3, commi 3 e 3 quater, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22 comma 1 Dlgs 14 settembre 2015 n.
151 per avere , nella sua qualità di datore di lavoro \ amministratore di fatto della
OL LS , impiegato i lavoratori subordinati e CP_3 nelle giornate del 1/07/2017 e 2/07/2017 senza la CP_4 preventiva comunicazione al centro per l'impiego per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , va detto che l'impiego irregolare dei lavoratori subordinati e CP_3 CP_4 nelle giornate del 1/07/2017 e 2/07/2017 è stata oggetto della diretta
[...] percezione degli ispettori e ritualmente attestata dai pubblici ufficiali nel verbale ispettivo , che sul punto riveste quindi valore di piena prova fino a querela di falso ( Cass. Sez. Unite n. 916 del 03/02/1996 Rv. 495695 - conforme Cass. Civ.
n. 17555 del 2002 riv. n. 559112 ) .
Inoltre la circostanza dell'impiego irregolare dei lavoratori subordinati CP_3
e nelle giornate del 1/07/2017 e 2/07/2017 è
[...] CP_4 stata inoltre confermata nel corso del presente giudizio dai due lavoratori con le dichiarazioni di seguito riportate per stralcio dai quali risulta la qualità di datore di lavoro \ amministratore di fatto del che , unitamente a Pt_1 Parte_2
, si occupava in prima persona dei loro rapporti di lavoro del personale ,
[...] effettuava i colloqui per la selezione del personale , dava le direttive sull'esecuzione del lavoro, predisponeva il calendario settimanale dei turni giornalieri e provvedeva a corrispondere le retribuzioni . Con
, sentito sulle circostanze di cui alla memoria : “ ADR: CP_3
Confermo le mie dichiarazioni agli ispettori rese in data 13\05\2018 in sede di richiesta di intervento delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale . ADR: Quando mi fece fare il lavoro di Parte_2 immagine ( che io ho fatto solo per due giornate lavorative ) come deterrente per quelli che facevano il gioco delle tre carte ( cd. pallinari) e lui non mi ha detto che questo lavoro non si poteva fare e fui contattato dal Col. l quale Pt_3 io ho detto di avere agito in buona fede e che io non sarei mandato mai contro la legge . Poi mi sono stati rinnovati i titoli di buttafuori e di guardia giurata . ADR:
Tutti i servizi mi venivano dati da AN (cd. Lello) 1. Vero che nei Pt_2 giorni 1 e 2 luglio 2017 ha lavorato come per la società CP_5
nella zona di Marina Centro a Rimini fra Controparte_6
2 piazza dei Quattro LL (ndr prospicente via Beccadelli) e piazzale Kennedy, osservando l'orario dalle 18.00 circa alle 24.00 : Confermo la circostanza.
2. Vero che nel periodo in cui ha lavorato per la suddetta società, era il sig.
[...]
ad occuparsi della gestione dei rapporti di lavoro al suo interno : I Pt_1 lavori venivano dati da .
3. Vero che nel periodo in cui ha Parte_2 lavorato per la suddetta società, era il sig. ad effettuare i Parte_1 colloqui per la selezione del personale : La selezione me l'ha fatta Pt_2
e non ho firmato alcun documento. Io ho avuto sempre contatti solo
[...] con lui .
4. Vero che nel periodo in cui ha lavorato per la suddetta società, era il sig. ad impartire direttive al personale sull'esecuzione del Parte_1 lavoro, predisponendo materialmente il calendario settimanale dei turni giornalieri del personale : Non mi risulta , ripeto che io avevo a che fare con
.
5. Vero che nel periodo in cui ha lavorato per la suddetta Parte_4 società, era il sig. a corrispondere le retribuzioni : I soldi me Parte_1 li dava Lello 6. Vero che nel periodo in cui ha lavorato per la suddetta Pt_2 società, era il sig. a provvedere ai mezzi necessari per Parte_1 l'attività delle società affidatarie della gestione della struttura : Ognuna aveva i mezzi propri . ADR: L'auricolare con la radio li avevo comprati io . La divisa veniva data da AN .
7. Vero che nel periodo in cui ha lavorato per la suddetta società, era il sig. ad occuparsi di fatto della Parte_1 direzione dell'impresa : Non lo so . ADR. Quella sera eravamo in due io e
…”. CP_4
Con
, sentito sulle circostanze di cui alla memoria : “ 1. Vero CP_4 che nei giorni 1 e 2 luglio 2017 ha lavorato come per la società CP_5
nella zona di Marina Centro a Rimini fra Controparte_6 piazza dei Quattro LL (ndr prospicente via Beccadelli) e piazzale Kennedy, osservando l'orario dalle 18.00 circa alle 24.00 : Confermo al circostanza .
2. Vero che nel periodo in cui ha lavorato per la suddetta società, era il sig.
[...]
ad occuparsi della gestione dei rapporti di lavoro al suo interno : Pt_1
Confermo la circostanza .
3. Vero che nel periodo in cui ha lavorato per la suddetta società, era il sig. ad effettuare i colloqui per la Parte_1 selezione del personale : Confermo la circostanza . Io ho fatto il colloqui con e con .
4. Vero che nel periodo in cui ha lavorato per
Parte_1 CP_7 la suddetta società, era il sig. ad impartire direttive al
Parte_1 personale sull'esecuzione del lavoro, predisponendo materialmente il calendario settimanale dei turni giornalieri del personale : Confermo la circostanza . Erano sempre tutti e due ma c'era sempre .
5. Vero che nel periodo in cui ha Pt_1 lavorato per la suddetta società, era il sig. a corrispondere le
Parte_1 retribuzioni : Confermo la circostanza .
6. Vero che nel periodo in cui ha lavorato per la suddetta società, era il sig. a provvedere ai
Parte_1
3 mezzi necessari per l'attività delle società affidatarie della gestione della struttura : Tutti e due : sia he .
7. Vero che nel periodo in cui Pt_1 CP_7 ha lavorato per la suddetta società, era il sig. ad occuparsi di Parte_1 fatto della direzione dell'impresa : Non lo so . ADR: Non ricordo bene , Pt_1
e erano i soci proprietari non so se erano dipendenti . ADR: I turni CP_7 venivano fatti da e che poi ce li comunicavano . ADR: Le Pt_1 CP_7 retribuzioni ci venivano date in contanti da e . ADR: Non so Pt_1 CP_7 chi tra i due fosse il legale rappresentante della impresa . ADR: Con me lavorava con le stesse modalità anche : io e lui eravamo uguali…” . CP_3
Va allora qui richiamata Cass. Sez. L. n. 3525 del 22 febbraio 2005 RV 579671 ( conforme stessa sezione n. 15073 del 6\06\2008 Rv. 603639) che − dopo avere ribadito come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro facciano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza , mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice − ha poi precisato come il giudice ben possa considerare il predetto verbale ispettivo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori .
Principio di diritto quest'ultimo affermato in un caso assolutamente analogo a quello di cui è causa in cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni.
Le dichiarazioni rese da e unitamente a CP_4 CP_3 quelle acquisite dalla Divisione Amministrativa della Questura di Rimini tra cui quelle di presidente dell'Associazione Nuova Marina Persona_1 (“…Ho parlato personalmente con e che sono i Parte_1 Parte_2 legali rappresentanti, a loro mi rivolgo se voglio modificare qualcosa degli accordi pattuiti, come per esempio i nr. degli addetti alla sicurezza o il numero delle giornate o delle ore di servizio da svolgere” ) , confermano che all'epoca dei fatti avesse assunto unitamente a la CP_8 Persona_2 qualità di datore di lavoro \ amministratore di fatto della società
[...]
: prevedendo l'art. 6 L. 681\1989 la responsabilità Controparte_9 solidale di chi viola il dovere di vigilanza.
4 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito a tale riguardo come la responsabilità degli amministratori di fatto si aggiunga , senza sostituirla , a quella degli amministratori di diritto, formalmente investiti dei poteri societari : configurandosi in tali casi la responsabilità per omissione dell'amministratore di diritto il quale non abbia compiutamente adempiuto ai doveri di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.), di vigilare sul generale andamento, di adoperarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli ed eliminarne o attenuarne le conseguenza dannose (art. 2392 c.c.) .
Confronta sul punto Cass. Sez. L. n. 11751 del 24\06\2004 Rv. 573887 secondo cui “ poiché l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione di una società di capitali, previsto dall'art. 2392 cod. civ., non viene meno neppure nell'ipotesi di attribuzioni assegnate espressamente al comitato esecutivo o ad uno (o ad alcuni soltanto) dei componenti del consiglio di amministrazione e poiché l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto, il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da altro soggetto che aveva agito per conto della società. ”
Vedi ancora sulla stessa linea Cass. Sez. 1 n. 10668 del 29\11\1996 Rv. 500918 il quale , in caso di amministrazione congiunta di una società di capitali, ha chiarito come l'amministratore che deliberatamente si astenga dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (tra i quali anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito amministrativo materialmente commesso dal coamministratore e ne risponde, quindi, in solido, a norma dell'art. 5 legge n. 689 del 1981, per fatto proprio
(nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto la responsabilità dell'amministrazione di una società, quanto meno a titolo di "culpa in vigilando", in relazione all'illecito di assunzione di lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento attribuito, al coamministratore, al quale era affidata di fatto la cura del settore amministrativo della società ) .
Quanto infine alla eccepita prescrizione ex art. 28 della legge 24 novembre 1981
n. 689 , va rilevato come l'accertamento dell'illecito sia avvenuto con verbale unico di accertamento e notificazione in data 11-16/02/2019 e che l'Ordinanza
Ingiunzione n. 9490/01 sia stata emessa in data 28/11/2023 e notificata in data
06/12/2023 nel rispetto del termine quinquennale .
5 Contr La parte ricorrente soccombente sarà quindi tenuta a rimborsare alla di
Rimini le spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 04\01\2024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' di Controparte_1
Rimini i:
1) Rigetta l'opposizione .
2) Condanna la parte opponente alla rifusione in favore dell'
[...]
di Rimini delle spese processuali consistenti nel Controparte_1 compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 ( di cui euro 263,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A.
e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 29\05\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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