TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 304/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 304/2025 v.g. promossa da:
nata ad [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PIETROBATTISTA ROSSELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, e Controparte_1
esponevano che in data 08/12/2012 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 20/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: CP_1 Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori , nata il [...] a [...]-AQ- e residente in Persona_1
Pescara, in via Salara Vecchia n. 15, e , nata ad [...]-Aq- il Persona_2
26.08.2016 e residente in [...], saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà esclusiva della stessa, sita in Pescara via Salara Vecchia
15.
3) le parti riconoscono e si impegnano a garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e si impegnano altresì a consentire che le minori abbiano rapporti effettivi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Il Sig. , entro due mesi dalla data dell'omologa della separazione Controparte_2
trasferirà altrove la propria residenza;
5) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Controparte_2 Per_1
ed verserà alla Sig.ra entro il 15 di ogni mese la somma di €. Per_2 CP_1
200,00 (€.100,00 per ognuna); somma pari alla metà dell'assegno unico universale, che pertanto sarà percepito totalmente dalla Sig.ra e Controparte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse delle figlie minori e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del coniuge che dovesse averle anticipate.
Circa l'individuazione delle spese straordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle ordinarie, le parti fanno riferimento al Protocollo del
Tribunale di Pescara approvato in data 17/11/2020.
pagina 3 di 5 7) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato;
8) inoltre, potrà tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandole da scuola e riconducendole a casa entro le ore 19,30;
9) ulteriori e più ampie modalità di visita (sia con riferimento ai giorni, agli orari, ai pernottamenti) potranno sempre essere concordate, di volta in volta, tra i genitori;
10) il padre trascorrerà con le figlie durante i mesi estivi un periodo complessivo di
15 giorni - da dividersi anche in due settimane non consecutive - la cui individuazione avverrà previo accordo con la madre della minore entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
11) per quanto concerne le festività natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni il periodo che va dal 24/12 al 30/12 con un genitore e quello che va dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore;
12) per quanto concerne le vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il periodo che va dal Venerdì Santo alla Pasqua con un genitore e quello che va dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì dopo Pasqua con l'altro genitore;
13) tutte le altre festività (1° novembre;
8 dicembre;
Santo patrono;
25 aprile;
1° maggio, 2 giugno, compleanno ecc…) saranno trascorse in forma alternata con ciascun genitore;
14) le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 4 di 5 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 304/2025 v.g. promossa da:
nata ad [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PIETROBATTISTA ROSSELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, e Controparte_1
esponevano che in data 08/12/2012 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 20/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: CP_1 Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori , nata il [...] a [...]-AQ- e residente in Persona_1
Pescara, in via Salara Vecchia n. 15, e , nata ad [...]-Aq- il Persona_2
26.08.2016 e residente in [...], saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà esclusiva della stessa, sita in Pescara via Salara Vecchia
15.
3) le parti riconoscono e si impegnano a garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e si impegnano altresì a consentire che le minori abbiano rapporti effettivi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Il Sig. , entro due mesi dalla data dell'omologa della separazione Controparte_2
trasferirà altrove la propria residenza;
5) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Controparte_2 Per_1
ed verserà alla Sig.ra entro il 15 di ogni mese la somma di €. Per_2 CP_1
200,00 (€.100,00 per ognuna); somma pari alla metà dell'assegno unico universale, che pertanto sarà percepito totalmente dalla Sig.ra e Controparte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse delle figlie minori e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del coniuge che dovesse averle anticipate.
Circa l'individuazione delle spese straordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle ordinarie, le parti fanno riferimento al Protocollo del
Tribunale di Pescara approvato in data 17/11/2020.
pagina 3 di 5 7) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato;
8) inoltre, potrà tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandole da scuola e riconducendole a casa entro le ore 19,30;
9) ulteriori e più ampie modalità di visita (sia con riferimento ai giorni, agli orari, ai pernottamenti) potranno sempre essere concordate, di volta in volta, tra i genitori;
10) il padre trascorrerà con le figlie durante i mesi estivi un periodo complessivo di
15 giorni - da dividersi anche in due settimane non consecutive - la cui individuazione avverrà previo accordo con la madre della minore entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
11) per quanto concerne le festività natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni il periodo che va dal 24/12 al 30/12 con un genitore e quello che va dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore;
12) per quanto concerne le vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il periodo che va dal Venerdì Santo alla Pasqua con un genitore e quello che va dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì dopo Pasqua con l'altro genitore;
13) tutte le altre festività (1° novembre;
8 dicembre;
Santo patrono;
25 aprile;
1° maggio, 2 giugno, compleanno ecc…) saranno trascorse in forma alternata con ciascun genitore;
14) le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 4 di 5 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5