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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
36
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 1294 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Cosi e Ernesto Parte_1
Rampini, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RU EN VO, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato
E
CP_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Rieti, sez. lavoro, depositata il 15/05/2024.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di essere venuto a conoscenza, a Parte_1 seguito di una verifica volta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo nome, dei seguenti avvisi di addebito n. 39620112000011136, n. 39620112000134056, n.
39620120000272046, n. 39620120000361006, n.39620120000777175, n. 396201300000006167, n.
39620140000078025, n. 39620140000586891, e delle cartelle esattoriali n. 09620100009404992 e n. 39620110013280651, relativi a debiti contributivi e premi mai ritualmente notificati;
di avere CP_2
CP_ richiesto con esito negativo provvedimento di sgravio, ha chiamato in giudizio l' e l' davanti CP_2 al Tribunale di Rieti, sezione lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “ IN LINEA GRADATA,
NEL MERITO: accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
IN LINEA DENEGATA: dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”. CP_ Il Tribunale di Rieti, nella contumacia dell' e nella resistenza dell' ha dichiarato CP_2
inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire avendo la parte ricorrente agito in giudizio limitandosi ad eccepire l'omessa notifica, la prescrizione quinquennale e la maturata decadenza, senza dedurre altro in punto di “interesse ad agire” se non l'interesse ad avviare una procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria e previdenziale, non documentata, e senza avere allegato e dimostrato l'esistenza di una condizione che attesti il detto interesse in quanto integrante una delle ipotesi tipizzate dal legislatore e previste dall'art. 12, comma 4 bis, del d. P.R. CP_ n. 602/1973 ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' dichiarando irripetibili quelle nei confronti dell' contumace in giudizio. CP_2
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello lamentando, in sintesi, I) l'omessa Parte_1 pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; II) l'omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità della notificazione;
III) l'omesso rilievo d'ufficio della prescrizione, dell'omessa notifica ex art. 139 c.pc. e ss e la violazione dell'onere della prova;
ha aggiunto che la sentenza sarebbe errata nell'avere dichiarato inammissibile il ricorso, poiché a suo dire il rigetto dell'istanza di sgravio avrebbe superato il divieto di impugnazione e assumendo che la legge n. 215/2021 avrebbe riguardo esclusivamente all'estratto di ruolo e che opererebbe solo nell'ambito del processo tributario.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
L' non si è costituito rimanendo contumace in giudizio. CP_2 All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato mentre le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Corte di Appello in altra pronuncia intervenuta su identica vicenda (C.d.A. Roma n. 3792/2024, pubblicata il 2/12/2024).
La statuizione di inammissibilità ex art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973 pronunciata dal primo giudice è conforme a diritto, poiché da un lato, ha dedotto in primo grado - e continua a Parte_1
dedurre in appello - la nullità/inesistenza della notificazione dei titoli esattoriali da lui contestati e di atti interruttivi, dall'altro, come già rilevato dal primo giudice, non ha prospettato - e continua a non a prospettare - nessuna delle ipotesi tassative che, ai sensi della norma appena citata, renderebbero ammissibile la diretta contestazione del «ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata». Erra poi l'appellante allorché addebita alla sentenza impugnata di aver confuso l'estratto di ruolo con il diniego di sgravio e di non essersi pronunciata sul punto. Il giudizio in materia contributiva che si svolge innanzi al giudice del lavoro, infatti, non ha mai ad oggetto la mera legittimità, formale o sostanziale, degli atti dell'agente della riscossione o degli enti previdenziali titolari della pretesa creditoria, ma investe sempre l'accertamento della sussistenza o meno di quest'ultima, ossia l'affermazione o la negazione del diritto soggettivo dell'ente previdenziale ad ottenere il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Ne consegue, dunque, che l'azione con la quale il “contribuente”, deducendo di non aver avuto notificazione alcuna degli avvisi di addebito, assume non dovute le somme iscritte a ruolo richieste con tali atti, costituisce pur sempre un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria riportata nell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, quand'anche l'opponente lamenti anche il diniego di annullamento (ossia di sgravio) in sede di autotutela da parte dell'ente previdenziale o del concessionario della riscossione, trattandosi di condotta degli enti impostori meramente confermativa l'esistenza della pretesa creditoria come iscritta a ruolo, contestabile solo con la citata azione di accertamento negativo. L'inammissibilità della diretta impugnazione del ruolo e della cartella (o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata inibisce l'esame delle contestazioni dirette a negare la sussistenza della pretesa contributiva, sicché rettamente il Tribunale non ha esaminato le deduzioni dell'originario ricorrente dirette a postulare la decadenza e la prescrizione dei crediti iscritti ruolo, atteso che l'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1073 non consente l'artificioso frazionamento dell'unitaria impugnazione diretta (del ruolo o di una cartella che sia assume non notificata in due distinti accertamenti), l'uno diretto ad accertare l'estinzione per prescrizione come maturata alla data di pretesa notificazione della cartella di pagamento e l'altro ad identico accertamento temporalmente limitato però al solo periodo successivo, essendo entrambi preclusi dall'inammissibilità dell'unitaria azione diretta. CP_ Le spese del grado in favore dell' seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Nulla in merito alle spese nei confronti dell' stante la contumacia dell'ente in giudizio. CP_2
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 6 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
L La Corte rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali del grado CP_3
CP_ in favore dell' che si liquidano in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed oneri di legge;
nulla per le spese nei confronti dell' Sussistono le condizioni CP_2 oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
36
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 1294 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Cosi e Ernesto Parte_1
Rampini, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RU EN VO, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato
E
CP_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Rieti, sez. lavoro, depositata il 15/05/2024.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di essere venuto a conoscenza, a Parte_1 seguito di una verifica volta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo nome, dei seguenti avvisi di addebito n. 39620112000011136, n. 39620112000134056, n.
39620120000272046, n. 39620120000361006, n.39620120000777175, n. 396201300000006167, n.
39620140000078025, n. 39620140000586891, e delle cartelle esattoriali n. 09620100009404992 e n. 39620110013280651, relativi a debiti contributivi e premi mai ritualmente notificati;
di avere CP_2
CP_ richiesto con esito negativo provvedimento di sgravio, ha chiamato in giudizio l' e l' davanti CP_2 al Tribunale di Rieti, sezione lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “ IN LINEA GRADATA,
NEL MERITO: accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
IN LINEA DENEGATA: dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”. CP_ Il Tribunale di Rieti, nella contumacia dell' e nella resistenza dell' ha dichiarato CP_2
inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire avendo la parte ricorrente agito in giudizio limitandosi ad eccepire l'omessa notifica, la prescrizione quinquennale e la maturata decadenza, senza dedurre altro in punto di “interesse ad agire” se non l'interesse ad avviare una procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria e previdenziale, non documentata, e senza avere allegato e dimostrato l'esistenza di una condizione che attesti il detto interesse in quanto integrante una delle ipotesi tipizzate dal legislatore e previste dall'art. 12, comma 4 bis, del d. P.R. CP_ n. 602/1973 ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' dichiarando irripetibili quelle nei confronti dell' contumace in giudizio. CP_2
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello lamentando, in sintesi, I) l'omessa Parte_1 pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; II) l'omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità della notificazione;
III) l'omesso rilievo d'ufficio della prescrizione, dell'omessa notifica ex art. 139 c.pc. e ss e la violazione dell'onere della prova;
ha aggiunto che la sentenza sarebbe errata nell'avere dichiarato inammissibile il ricorso, poiché a suo dire il rigetto dell'istanza di sgravio avrebbe superato il divieto di impugnazione e assumendo che la legge n. 215/2021 avrebbe riguardo esclusivamente all'estratto di ruolo e che opererebbe solo nell'ambito del processo tributario.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
L' non si è costituito rimanendo contumace in giudizio. CP_2 All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato mentre le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Corte di Appello in altra pronuncia intervenuta su identica vicenda (C.d.A. Roma n. 3792/2024, pubblicata il 2/12/2024).
La statuizione di inammissibilità ex art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973 pronunciata dal primo giudice è conforme a diritto, poiché da un lato, ha dedotto in primo grado - e continua a Parte_1
dedurre in appello - la nullità/inesistenza della notificazione dei titoli esattoriali da lui contestati e di atti interruttivi, dall'altro, come già rilevato dal primo giudice, non ha prospettato - e continua a non a prospettare - nessuna delle ipotesi tassative che, ai sensi della norma appena citata, renderebbero ammissibile la diretta contestazione del «ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata». Erra poi l'appellante allorché addebita alla sentenza impugnata di aver confuso l'estratto di ruolo con il diniego di sgravio e di non essersi pronunciata sul punto. Il giudizio in materia contributiva che si svolge innanzi al giudice del lavoro, infatti, non ha mai ad oggetto la mera legittimità, formale o sostanziale, degli atti dell'agente della riscossione o degli enti previdenziali titolari della pretesa creditoria, ma investe sempre l'accertamento della sussistenza o meno di quest'ultima, ossia l'affermazione o la negazione del diritto soggettivo dell'ente previdenziale ad ottenere il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Ne consegue, dunque, che l'azione con la quale il “contribuente”, deducendo di non aver avuto notificazione alcuna degli avvisi di addebito, assume non dovute le somme iscritte a ruolo richieste con tali atti, costituisce pur sempre un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria riportata nell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, quand'anche l'opponente lamenti anche il diniego di annullamento (ossia di sgravio) in sede di autotutela da parte dell'ente previdenziale o del concessionario della riscossione, trattandosi di condotta degli enti impostori meramente confermativa l'esistenza della pretesa creditoria come iscritta a ruolo, contestabile solo con la citata azione di accertamento negativo. L'inammissibilità della diretta impugnazione del ruolo e della cartella (o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata inibisce l'esame delle contestazioni dirette a negare la sussistenza della pretesa contributiva, sicché rettamente il Tribunale non ha esaminato le deduzioni dell'originario ricorrente dirette a postulare la decadenza e la prescrizione dei crediti iscritti ruolo, atteso che l'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1073 non consente l'artificioso frazionamento dell'unitaria impugnazione diretta (del ruolo o di una cartella che sia assume non notificata in due distinti accertamenti), l'uno diretto ad accertare l'estinzione per prescrizione come maturata alla data di pretesa notificazione della cartella di pagamento e l'altro ad identico accertamento temporalmente limitato però al solo periodo successivo, essendo entrambi preclusi dall'inammissibilità dell'unitaria azione diretta. CP_ Le spese del grado in favore dell' seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Nulla in merito alle spese nei confronti dell' stante la contumacia dell'ente in giudizio. CP_2
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 6 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
L La Corte rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali del grado CP_3
CP_ in favore dell' che si liquidano in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed oneri di legge;
nulla per le spese nei confronti dell' Sussistono le condizioni CP_2 oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa