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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 244/2024 R.G.L. promossa da:
cf , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti Francesco Firriolo, Giulia Felici ed Andrea Firriolo per procura in atti appellante
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
ed rappresentati e difesi
[...] Controparte_3
dall'Avvocatura dello Stato di Genova, per legge appellati
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato in data 8.8.2024.
Per gli appellati: come da note depositate in data 13.2.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso denominato “in opposizione agli atti esecutivi e/o all'opposizione (rectius esecuzione) ex art. 615 e 618 bis c.p.c.”, la signora ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_4 ed il , chiedendo l'annullamento Controparte_2 dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale presupposta, Cont relativi a retribuzioni percepite dalla ricorrente, quale dipendente del , nel periodo dal settembre 2012 al dicembre 2017.
Cont Contr Si sono costituiti il e l' ed è poi intervenuto in giudizio il CP_6
tutti chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
Con sentenza n. 503 del 2024, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso.
La signora ha presentato appello. Parte_1
Si sono costituiti i ed , chiedendo di dichiarare CP_8 CP_6 inammissibile o comunque di respingere l'appello.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 25.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso presentato dalla signora da un lato ritenendo le contestazioni sul merito tardive, in quanto Parte_1
dovevano essere fatte valere con lo strumento dell'opposizione alla cartella, ritualmente notificata alla stessa ricorrente, risultando il relativo termine ormai scaduto, dall'altro lato non potendosi configurare un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non facendosi valere fatti estintivi o modificativi intervenuti successivamente alla formazione del titolo.
Con il primo motivo, l'appellante insiste nella “configurabilità” dell'azione come intrapresa ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quindi come “opposizione all'esecuzione”.
L'appellante evidenzia che tra l'emissione della cartella di pagamento da parte di , a lei notificata in data 11.2.2020, e la successiva intimazione CP_6 di pagamento del 26.5.2023, oggetto dell'opposizione, è intervenuto il giudizio innanzi alla Corte dei Conti, definito con sentenza n. 17 pubblicata il 7.2.2023, con la quale la Corte dei Conti ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della stessa signora , “indicando il Parte_1 giudice ordinario quale giudice provvisto di giurisdizione”, ed ha invece
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condannato la signora già dipendente dell' Pt_2 [...]
, al risarcimento del danno in favore del Controparte_9 [...]
. Controparte_2
L'appellante, pur riconoscendo di essere effettivamente decaduta dalla facoltà di impugnare la cartella di pagamento a lei notificata in data
11.2.2020, ritiene errata la valutazione espressa dal Tribunale secondo cui non è configurabile un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Il motivo è infondato.
La sentenza della Corte dei Conti n. 17 del 2023 non può considerarsi, infatti, in alcun modo un evento modificativo del titolo esecutivo, cioè della
“cartella di pagamento” avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'appellante a titolo di retribuzione, dopo che la stessa era stata collocata in pensione, in quanto l'oggetto del giudizio della Corte dei Conti risulta essere del tutto diverso dall'azione di recupero delle somme indebitamente erogate, riguardando invece la responsabilità contabile o amministrativa per il danno subito dall'amministrazione pubblica, quindi il danno erariale.
Tale circostanza emerge chiaramente, d'altra parte, anche dalla motivazione della stessa sentenza della Corte dei Conti, innanzitutto laddove si precisa che quel giudizio è stato iniziato dalla Procura Regionale della Corte dei
Conti, Procura che ha convenuto in giudizio la ricorrente e la predetta signora per sentirle condannare al risarcimento del “danno Pt_2 erariale”, ancora laddove si ribadisce che “oggetto dell'odierna azione attorea non è una mera situazione soggettiva di diritto civile quanto, piuttosto, il pregiudizio erariale ... pregiudizio che sostanzia tipicamente ...
l'azione di responsabilità amministrativa”.
Di conseguenza, come correttamente evidenziato dagli appellati, i procedimenti pendenti sono due e sono distinti, da un lato, quello odierno, nel quale l'amministrazione, che ha erogato indebitamente le retribuzioni a favore dell'appellante, procede al loro recupero, prima con la cartella e poi con l'intimazione di pagamento, dall'altro lato quello in cui l'amministrazione ha denunciato la ricorrente e la signora nella loro Pt_2
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passata o presente qualità di dipendenti della stessa amministrazione, alla
Procura della Corte dei Conti per il danno erariale subito, Procura che ha quindi aperto l'indagine e convenuto in giudizio le predette, per l'illecito erariale, con l'esito di cui alla sentenza della Corte dei Conti.
Questo primo motivo di appello è quindi infondato, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini del disposto del richiamato art. 615 c.p.c., quindi ai fini della prospettata opposizione all'esecuzione, il giudizio attinente all'accertamento della responsabilità erariale da parte della Corte dei Conti, che riguarda il danno provocato all'amministrazione dal comportamento della funzionaria che ha commesso l'errore in favore della ricorrente.
Con il secondo motivo, l'appellante sottolinea la “inammissibilità dell'iniziativa esecutiva” da lei subita, alla luce di quanto deciso dalla citata sentenza della Corte dei Conti e non essendo ancora stato intrapreso da parte del “l'indispensabile giudizio nanti il Giudice Ordinario nei CP_2 confronti della sig.ra ”. Parte_1
In questo senso l'appellante sottolinea di non essere “stata individuata quale responsabile dell'indebito oggetto di iniziativa esecutiva ... , pertanto, ... risulta non avere ad oggi la legittimazione passiva ... a subire detta esecuzione, posto che il diritto a procedere alla riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione è divenuto ad oggi assolutamente inidoneo alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte dei Conti, giudizio in cui il
Collegio ha potuto individuare quale unico responsabile dell'indebito erariale un altro soggetto ...”.
L'appellante aggiunge che l'iniziativa esecutiva promossa a suo carico
“risulta inammissibile e quindi invalida anche in punto di quantum, posto che l'intimazione di pagamento ... persegue la somma complessiva di E.
172.242,33 a fronte, tuttavia, di un importo accertato nella sentenza della
Corte dei Conti pari ad E. 24.326,025....”.
Infine, l'appellante evidenzia come la Corte dei Conti abbia riconosciuto quale responsabile dell'indebito la predetta signora con conseguente Pt_2
Contr condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del della
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somma di euro 24.326,05, quindi, secondo l'appellante, la domanda azionata nei suoi confronti costituisce “una inammissibile duplicazione del medesimo credito, già riconosciuto in debenza a carico di altro soggetto ..., nei cui confronti l'Amministrazione potrebbe aver intrapreso o ... potrebbe intraprendere altrettante iniziative volte al recupero del credito”.
Anche questo secondo motivo è del tutto infondato e per le stesse ragioni già specificate in ordine al primo motivo di appello.
L'appellante, infatti, continua anche in questo secondo motivo nel tentativo di accomunare i due diversi giudizi e di confonderne gli esiti.
Rispetto alla restituzione delle retribuzioni, accreditate alla signora CP_10
nel periodo nel quale era già in pensione, quindi pacificamente non svolgeva più la sua attività lavorativa, valgono le coerenti iniziative di recupero di cui alla cartella e poi all'intimazione di pagamento, con le quali si richiede, appunto, la restituzione di questo indebito.
Del tutto diverso e quindi distinto il procedimento instaurato innanzi alla
Corte dei Conti, avente quale esclusivo oggetto il “danno erariale” subito dall'amministrazione pubblica e la individuazione dei relativi responsabili.
Con la relativa sentenza n. 17 del 2023, la Corte dei Conti ha individuato quale prima responsabile la signora ritenendo nel suo caso Pt_2 sussistenti “tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa”, in quanto “funzionaria dell'ufficio scolastico regionale, istituzionalmente preposta alla gestione degli aspetti pensionistici di una categoria di docenti”.
Si tratta quindi di “responsabilità amministrativa”, e di “danno erariale”, quindi di fattispecie distinta e diversa dalla somma richiesta a titolo di restituzione delle retribuzioni percepite dall'appellante.
Per le stesse ragioni, diversamente da quanto preteso dall'appellante, anche nell'aspetto quantitativo tale “danno erariale” non può certo coincidere esattamente con la somma erogata a titolo retribuzione alla signora nel periodo in cui non era più docente, ma pensionata. Parte_1
Gli appellati, ancora giustamente, in questo senso evidenziano che il “danno
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erariale” è costituito da “poste di danno”, ulteriori e distinte delle predette non più dovute retribuzioni, quali i costi sostenuti dall'amministrazione per il recupero, per la gestione in via amministrativa e in via giudiziaria del recupero, del ritardo del recupero stesso, che avviene senza interessi legali, nonché il danno all'immagine causato all'amministrazione pubblica.
Allo stesso modo la “responsabilità amministrativa” per il “danno erariale” individuata dalla Corte dei Conti a carico della signora in nulla Pt_2
influisce o condiziona la richiesta dell'indebito a carico della signora oggetto dell'odierno giudizio, di conseguenza non potendosi Parte_1 riscontrare alcuna “duplicazione del medesimo credito”, essendo due crediti del tutto diversi e distinti.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa in questo grado di giudizio.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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