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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24380 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli , XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24380 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
GdP, all'esito della scadenza delle note in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, promossa con atto di appello notificato da
, difesa dall'avv.to Domenico Spina;
Parte_1
Appellante
, difesa dall'avv.to Mario Farina Parte_2
Appellata
persona del p.t. difeso dall'avv.to Rosanna Russo Controparte_1 CP_2
Appellato
Ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Uditi il procuratore della parte presente, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida a favore del e dell in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, IVA Controparte_1 CP_3
e CPA, come per legge, per ciascuno degli stessi;
1 3) condanna parte appellante al versamento di un ulteriore importo pari al valore del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, 24.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
MOTIVI CONTESTUALI ALLA DECISIONE
ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il presente giudizio costituisce appello avverso la sentenza n. 2725/2023 pubblicata in data
19/04/2023 dal GDP di Barra nel giudizio N. RG. 4755/2022, instaurato da , con Parte_1 cui la stessa, chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale per carenza di notifica del verbale presupposto.
La detta sentenza, qualificata esplicitamente (e ripetutamente) la domanda come opposizione ex art. 615 c. 1 cpc, dichiarava inammissibile l'opposizione, compensando le spese.
A fronte di ciò, impugnava la suddetta sentenza, con ricorso in appello Parte_1 depositato in data 20.11.2021 e notificato successivamente (22.12.2023), a seguito di provvedimento di questo giudice.
Si costituivano l ed il contestando diffusamente l'assunto di parte CP_3 Controparte_1 appellante ed in particolare (l deducendo la tardività della proposizione dello spiegato CP_3 appello.
Il giudice disponeva la decisione ex art.281sexies cpc, con il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Ciò posto, in via tranciante e dirimente rispetto a tutte le questioni di merito ed anche di rito, si rileva la tardività della proposizione del presente appello.
La stessa appellante afferma che la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 19.04.2023
(vedi tra l'altro sentenza in atti, munita di depositato), mentre risulta irrilevante la data in cui la
Cancelleria abbia comunicato la pubblicazione della sentenza alle parti.
Alla stessa stregua risulta pacifico ed evidente che l'appello in atti sia stato proposto con ricorso in data 20.11.2023 e notificato (su decreto del giudice) il 22.12.2023.
Orbene, va rimarcato, in proposito che la materia delle opposizioni all'esecuzione non incorrono nella sospensione dei termini feriali ex art. 92 ord. giud (D.R. 1941 n. 12).
2 Nello specifico, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d.
30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile. (Cfr, Cass. 171/2012)
Nel nostro caso in modo chiaro ed esplicito il giudice a quo qualifica l'opposizione in atti come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, basando la propria decisione proprio sulla qualificazione da dare alla domanda formulata.
Pertanto, il termine per l'appello, anche a voler considerare quello cd. “lungo” semestrale
(art.325 cpc ) andava a scadere in data 19.10.2023, dunque in data di molto precedente anche alla data del deposito del ricorso (20.11.2023).
Senza contare l'erroneità della forma introduttiva dell'appello alla luce della qualificazione data dal giudice di prime cure, la cui qualificazione determina anche la forma introduttiva dell'appello (Cfr. Cass. n. 20705 del 09/08/2018, in conf. anche, tra le tante, Cass.31431 del
06/12/2024). Ciò, pertanto, comporta che il rispetto del termine andasse valutato al momento della venuta in essere della forma introduttiva dell'impugnazione propria del rito richiesto in base alla qualificazione del giudice a quo (v. tra le altre, Cass. n. 24386 del 05/08/2022 e Cass. n. 33138 del
18/12/2024); nel nostro caso, pertanto, il momento determinante sarebbe stato quello della notifica alle controparti, datata 22.12.2023
In conclusione, la proposizione dell'appello risulta senza dubbio tardiva.
Per ciò che concerne le spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione delle difese spiegate dalle parti e del tenore del giudizio.
Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
3 funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato.(Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
Così deciso in Napoli, 25.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli , XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24380 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
GdP, all'esito della scadenza delle note in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, promossa con atto di appello notificato da
, difesa dall'avv.to Domenico Spina;
Parte_1
Appellante
, difesa dall'avv.to Mario Farina Parte_2
Appellata
persona del p.t. difeso dall'avv.to Rosanna Russo Controparte_1 CP_2
Appellato
Ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Uditi il procuratore della parte presente, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida a favore del e dell in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, IVA Controparte_1 CP_3
e CPA, come per legge, per ciascuno degli stessi;
1 3) condanna parte appellante al versamento di un ulteriore importo pari al valore del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, 24.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
MOTIVI CONTESTUALI ALLA DECISIONE
ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il presente giudizio costituisce appello avverso la sentenza n. 2725/2023 pubblicata in data
19/04/2023 dal GDP di Barra nel giudizio N. RG. 4755/2022, instaurato da , con Parte_1 cui la stessa, chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale per carenza di notifica del verbale presupposto.
La detta sentenza, qualificata esplicitamente (e ripetutamente) la domanda come opposizione ex art. 615 c. 1 cpc, dichiarava inammissibile l'opposizione, compensando le spese.
A fronte di ciò, impugnava la suddetta sentenza, con ricorso in appello Parte_1 depositato in data 20.11.2021 e notificato successivamente (22.12.2023), a seguito di provvedimento di questo giudice.
Si costituivano l ed il contestando diffusamente l'assunto di parte CP_3 Controparte_1 appellante ed in particolare (l deducendo la tardività della proposizione dello spiegato CP_3 appello.
Il giudice disponeva la decisione ex art.281sexies cpc, con il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Ciò posto, in via tranciante e dirimente rispetto a tutte le questioni di merito ed anche di rito, si rileva la tardività della proposizione del presente appello.
La stessa appellante afferma che la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 19.04.2023
(vedi tra l'altro sentenza in atti, munita di depositato), mentre risulta irrilevante la data in cui la
Cancelleria abbia comunicato la pubblicazione della sentenza alle parti.
Alla stessa stregua risulta pacifico ed evidente che l'appello in atti sia stato proposto con ricorso in data 20.11.2023 e notificato (su decreto del giudice) il 22.12.2023.
Orbene, va rimarcato, in proposito che la materia delle opposizioni all'esecuzione non incorrono nella sospensione dei termini feriali ex art. 92 ord. giud (D.R. 1941 n. 12).
2 Nello specifico, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d.
30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile. (Cfr, Cass. 171/2012)
Nel nostro caso in modo chiaro ed esplicito il giudice a quo qualifica l'opposizione in atti come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, basando la propria decisione proprio sulla qualificazione da dare alla domanda formulata.
Pertanto, il termine per l'appello, anche a voler considerare quello cd. “lungo” semestrale
(art.325 cpc ) andava a scadere in data 19.10.2023, dunque in data di molto precedente anche alla data del deposito del ricorso (20.11.2023).
Senza contare l'erroneità della forma introduttiva dell'appello alla luce della qualificazione data dal giudice di prime cure, la cui qualificazione determina anche la forma introduttiva dell'appello (Cfr. Cass. n. 20705 del 09/08/2018, in conf. anche, tra le tante, Cass.31431 del
06/12/2024). Ciò, pertanto, comporta che il rispetto del termine andasse valutato al momento della venuta in essere della forma introduttiva dell'impugnazione propria del rito richiesto in base alla qualificazione del giudice a quo (v. tra le altre, Cass. n. 24386 del 05/08/2022 e Cass. n. 33138 del
18/12/2024); nel nostro caso, pertanto, il momento determinante sarebbe stato quello della notifica alle controparti, datata 22.12.2023
In conclusione, la proposizione dell'appello risulta senza dubbio tardiva.
Per ciò che concerne le spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione delle difese spiegate dalle parti e del tenore del giudizio.
Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
3 funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato.(Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
Così deciso in Napoli, 25.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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