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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1467/2023 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Federica Murineddu Parte_1
Ricorrente in riassunzione e
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli CP_1
Resistente in riassunzione avente ad oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 8739/2023 depositata in data 28.3.2023, conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_
1.Con sentenza n. 2232/2019 la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da
[...]
aveva iniziato a lavorare il 1.1.1968 con mansioni del -volto a Parte_2 Parte_3 chiedere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione (con decorrenza dal 1.1.2010) nella parte in cui aveva determinato la quota di pensione denominata “B”
(che liquida la contribuzione versata e accreditata a decorrere dal 1.1.1993) utilizzando come base di calcolo la media delle ultime 2600 retribuzioni giornaliere rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, in luogo della media delle migliori 1900 retribuzioni giornaliere, sempre rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998.
Il Tribunale aveva accolto la domanda della , valutando ai fini del trattamento Parte_1 pensionistico, e in particolare, per quanto qui d'interesse, della quantificazione della quota B della pensione, tutta la vita lavorativa della pensionata, considerando la prevalenza della categoria d'inquadramento per l'intero percorso lavorativo.
Nella considerazione di tutto il percorso lavorativo di il Tribunale aveva tenuto Parte_1
conto che gli addetti alla produzione cinematografica (quali la ricorrente) erano stati inclusi, fino al
10.11.1997, nel Gruppo I e in costanza di tale inquadramento risultava, infatti, versata la gran parte dei contributi.
Ad avviso del Tribunale, il Gruppo I, per attività lavorative in esso comprese e per numero di giornate lavorative richieste per la maturazione di un'annualità di contribuzione, era certamente assimilabile al Gruppo A definito dal d.lgs. n. 182/97.
Pertanto, nella valutazione della prevalenza, si doveva tenere conto di tutto il percorso pregresso in cui la pensionata era stata inquadrata nel Gruppo I e, quindi- poiché esso, sommato al periodo in cui ella era stata inquadrata nel Gruppo A a seguito del D.M. 15.3.2005, era superiore a quello nel quale era stata inquadrata nel Gruppo B per effetto del D.M. 10.11.1997 (fino appunto al D.M. 15.3.2005)- trovava applicazione, ai fini della liquidazione della quota B, il criterio della media delle migliori
1.900 giornate.
La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse nel presente giudizio, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado.
CP_ Avverso la sentenza della Corte d'appello l' ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo (violazione di legge, in particolare, dell'art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, dell'articolo unico del decreto del Ministero del Lavo del 19.11.1997, dell'art. unico del decreto del
Ministero del Lavoro del 15.3.2005, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.), mentre
[...]
ha resistito con controricorso. Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, con l'ordinanza di cui in epigrafe ha stabilito il seguente principio di diritto “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (Cass. n. 36056/22). A tale orientamento va data necessaria CP_1
continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell'
[...]
. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte CP_2
d'appello di Roma in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia”.
2. Con tempestivo ricorso del 16.6.2023 la ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Parte_1
Corte, designata in diversa composizione, e dedotto che il principio di diritto stabilito dalla
Cassazione nell'ordinanza in epigrafe non risultava pertinente al thema decidendum, ha riproposto le difese precedentemente articolate concludendo per il rigetto dell'avverso gravame e per la conferma della sentenza di primo grado, anche con diversa motivazione.
L' ha resistito e, in via principale, ha chiesto, in applicazione del principio di diritto stabilito CP_1 dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di cui sopra, la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, il rigetto del ricorso avanzato ex adverso;
in via gradata ha riproposto le eccezioni di decadenza e di prescrizione nonché le difese già svolte nell'atto di appello.
3. Ciò posto, non è in discussione che l'odierno giudizio di rinvio debba essere definito nel rispetto del principio di diritto affermato dalla S.C. nell'ordinanza de qua (come impone l'art. 384, comma 2,
c.p.c.).
Tuttavia esso non osta all'accoglimento della domanda attorea proposta con il ricorso di primo grado dalla , siccome fondata su presupposti di diritto e di fatto non inficiati da quanto Parte_1
sancito nella pronuncia rescindente, non essendo in contestazione, nel caso di specie, il cd. massimale della retribuzione pensionabile ex art. 12 7° comma d.p.r. 1420/2071.
3.1 In primo luogo si dà atto che l' non ha proposto ricorso in Cassazione in relazione al rigetto CP_1 espresso delle eccezioni di decadenza e di prescrizione da parte della Corte d'Appello con la sentenza n. 2232/2019, con conseguente giudicato interno sul punto.
In tal senso “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio)” (Cass. n.
24357/2023).
3.2 Nel merito, il thema decidendum è costituito nel presente giudizio dall'individuazione della categoria nella quale la ha acquisito maggiore anzianità contributiva. Parte_1
Infatti l'art. 2 4° comma del d. lgs. 30.4.1997 recita:
“Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1”.
La non ha mai cambiato categoria, avendo sempre lavorato nel settore di Parte_4
produzione cinematografica.
Giova premettere che il DLCPS n. 708/1947 istitutivo dell'Enpals all'art. 3 indicava le categorie dei lavoratori dello spettacolo che dovevano essere obbligatoriamente essere iscritte all'ente suddividendole in due gruppi, 1 (cui appartenevano, tra l'altro, i segretari di produzione) e 2.
Fino al 31.12.1992 occorrevano 60 contributi ad integrare l'annualità (art.5 d.P.R. n.1420/71) per i lavoratori del Gruppo 1 e 180 per i lavoratori del Gruppo 2, aumentati rispettivamente a 120 e 260 contributi per l'annualità ex art.6, co.2 d.lgs. n.503/92.
Ciò fino all'entrata in vigore del d. lgs. n.182/97, il cui art. 2 1° comma ha suddiviso le categorie dei lavoratori dello spettacolo in tre gruppi A,B,C “a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione
e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato”).
L'art. 2 2° comma d. lgs. n. 182 cit. prevedeva:
“2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1”.
Dunque i contributi giornalieri richiesti per i lavoratori appartenenti al Gruppo A erano quindi gli stessi in precedenza da ultimo richiesti per i lavoratori del Gruppo 1, mentre quelli richiesti per i lavoratori appartenenti al Gruppo B erano quindi gli stessi in precedenza da ultimo richiesti per i lavoratori del Gruppo 2.
Di seguito tali categorie sono state concretamente individuate, in attuazione dell'art. 2 comma 1 d. lgs. n. 182 cit., prima con d.m. 10.11.1997 (che, tuttavia, ha inserito gli addetti alla produzione nel gruppo B) e successivamente con d.m. 15.3.2005 (che, infine, ha inserito gli addetti alla produzione nel gruppo A).
L'art. 3 3° comma d. lgs. 182/1997 sanciva che:
“3. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo l'allegata Tabella B”.
La tabella B citata prevedeva che a partire dal 1.1.2000 per il calcolo della quota B della pensione il numero di retribuzioni giornaliere valido fosse, per i lavoratori inquadrati al Gruppo A, di n. 1.900, mentre per i lavoratori inquadrati al Gruppo B di n. 2.600.
La questione oggetto dell'odierno thema decidendum è sorta per il fatto che i lavoratori precedentemente inquadrati nel Gruppo 1, come la i quali da ultimo erano CP_3 necessari 120 contributi giornalieri per un'annualità contributiva- a seguito del d. lgs. 182/1997 erano stati inquadrati dapprima nel Gruppo B -che invece prevedeva 260 contributi giornalieri per un'annualità contributiva- e poi, solo a seguito del DM 15.3.2005, nel Gruppo A.
Infatti, ai fini del computo necessario per dare attuazione al principio della prevalenza affermato dal d. lgs. n. 182/1997, secondo la tesi della lavoratrice i periodi di contribuzione maturati ante d. lgs. n.
182/1997 dovevano essere sommati a quelli maturati dopo il DM 15.3.2005 per la loro omogeneità
(120 contributi giornalieri per un'annualità contributiva), con l'effetto, in concreto, che la contribuzione prevalente era quella del Gruppo A e, pertanto, la prestazione doveva essere calcolata in base ai requisiti previsti per tale ultimo gruppo, nello specifico- per quanto qui di rilievo -la quota
B della pensione sulla base di 1.900 giornate retributive anziché 2.600 come effettuato dall'ENPALS.
Al contrario l' ritiene che ai fini del computo necessario per dare attuazione al principio della CP_1 prevalenza affermato dal d. lgs. n. 182/1997 dovevano valutarsi esclusivamente i periodi di contribuzione maturati nella vigenza di tale novella nell'ambito dei nuovi raggruppamenti e poiché alla data della domanda di pensione presentata dalla la contribuzione prevalente era Parte_1
quella del gruppo B, la quota B del trattamento doveva essere calcolata sulla base delle 2.600 ultime retribuzioni.
Ritiene la Corte che la concreta applicazione del principio legale della categoria prevalente di appartenenza (“ … nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva, art. 2 comma 4 cit.”
) debba tenere conto dell'intera carriera lavorativa dell'assicurato, secondo il tenore letterale e logico della disposizione richiamata, senza che si ravvisi alcuna fonte normativa che induca ad escludere dal computo della contribuzione versata-ai fini dell'individuazione della prevalenza nei termini di cui sopra- il periodo temporale antecedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 182/1997.
In tal senso non è oggetto di contestazione che la sin dal 1968 ha svolto attività di Parte_1
“addetta alla produzione” per la quale, ed è altrettanto pacifico, ha versato i contributi fino al DM
10.11.1997 quale appartenente al Gruppo I (per il quale fino al 31.12.1992 erano sufficienti 60 contributi giornalieri, poi aumentati a 120) e poi di nuovo per effetto del DM 15.3.2005 quale appartenente al Gruppo A (per il quale erano sufficienti 120) , mentre nel periodo intermedio li ha versati quale appartenente al Gruppo B.
Per l'effetto la maggior parte dei contributi risulta via via versata, tempo per tempo, in costanza dell'inquadramento prima del Gruppo I e poi del Gruppo A- che peraltro risultano sostanzialmente assimilabili per la natura dell'attività lavorativa e il numero dei contributi richiesti per la maturazione dell'annualità contributiva-, con l'effetto che deve ritenersi prevalente la maggiore anzianità contributiva nella categoria “addetti alla produzione” per la quale era richiesto, sin dal 1.1.1993 (d. lgs. 503/92), il requisito di 120 contributi giornalieri.
Ne consegue che la prestazione doveva essere calcolata in base ai requisiti previsti per tale ultimo gruppo, nello specifico, per quanto qui di rilievo, la quota B della pensione sulla base di 1.900 giornate retributive, anziché 2.600 come effettuato dall'ENPALS.
Va, dunque, dichiarato il diritto di ad essere inquadrata nel raggruppamento Parte_1
A dei lavoratori dello spettacolo e, per l'effetto, l' va condannata alla riliquidazione della quota CP_1
B della pensione sulla base del criterio della media delle migliori 1900 giornate.
Pertanto-non sussistendo contestazioni sotto il profilo del quantum- l' va condannato al CP_1
pagamento in favore di delle differenze tra il trattamento pensionistico Parte_1
spettante e quello effettivamente percepito, nella misura di euro 236,45 mensili, a far data dal riconoscimento della pensione sino all'effettiva riliquidazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
4.La complessità in diritto della causa e la sussistenza di contrasti giurisprudenziali costituiscono gravi ed eccezionali motivi di compensazione delle spese di lite dell'intero processo.
P.Q.M.
pronunciando in sede di rinvio entro i limiti del devoluto,
-accerta il diritto di ad essere inquadrata nel raggruppamento A dei Parte_1 lavoratori dello spettacolo e, per l'effetto, condanna l' alla riliquidazione della quota B della CP_1
pensione sulla base del criterio della media delle migliori 1900 giornate;
-condanna l' al pagamento in favore di delle differenze tra il CP_1 Parte_1
trattamento pensionistico spettante e quello effettivamente percepito, nella misura di euro 236,45 mensili, a far data dal riconoscimento della pensione sino all'effettiva riliquidazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
-compensa tra le parti le spese di lite dell'intero processo.
Roma, 4.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1467/2023 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Federica Murineddu Parte_1
Ricorrente in riassunzione e
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli CP_1
Resistente in riassunzione avente ad oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 8739/2023 depositata in data 28.3.2023, conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_
1.Con sentenza n. 2232/2019 la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da
[...]
aveva iniziato a lavorare il 1.1.1968 con mansioni del -volto a Parte_2 Parte_3 chiedere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione (con decorrenza dal 1.1.2010) nella parte in cui aveva determinato la quota di pensione denominata “B”
(che liquida la contribuzione versata e accreditata a decorrere dal 1.1.1993) utilizzando come base di calcolo la media delle ultime 2600 retribuzioni giornaliere rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, in luogo della media delle migliori 1900 retribuzioni giornaliere, sempre rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998.
Il Tribunale aveva accolto la domanda della , valutando ai fini del trattamento Parte_1 pensionistico, e in particolare, per quanto qui d'interesse, della quantificazione della quota B della pensione, tutta la vita lavorativa della pensionata, considerando la prevalenza della categoria d'inquadramento per l'intero percorso lavorativo.
Nella considerazione di tutto il percorso lavorativo di il Tribunale aveva tenuto Parte_1
conto che gli addetti alla produzione cinematografica (quali la ricorrente) erano stati inclusi, fino al
10.11.1997, nel Gruppo I e in costanza di tale inquadramento risultava, infatti, versata la gran parte dei contributi.
Ad avviso del Tribunale, il Gruppo I, per attività lavorative in esso comprese e per numero di giornate lavorative richieste per la maturazione di un'annualità di contribuzione, era certamente assimilabile al Gruppo A definito dal d.lgs. n. 182/97.
Pertanto, nella valutazione della prevalenza, si doveva tenere conto di tutto il percorso pregresso in cui la pensionata era stata inquadrata nel Gruppo I e, quindi- poiché esso, sommato al periodo in cui ella era stata inquadrata nel Gruppo A a seguito del D.M. 15.3.2005, era superiore a quello nel quale era stata inquadrata nel Gruppo B per effetto del D.M. 10.11.1997 (fino appunto al D.M. 15.3.2005)- trovava applicazione, ai fini della liquidazione della quota B, il criterio della media delle migliori
1.900 giornate.
La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse nel presente giudizio, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado.
CP_ Avverso la sentenza della Corte d'appello l' ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo (violazione di legge, in particolare, dell'art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, dell'articolo unico del decreto del Ministero del Lavo del 19.11.1997, dell'art. unico del decreto del
Ministero del Lavoro del 15.3.2005, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.), mentre
[...]
ha resistito con controricorso. Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, con l'ordinanza di cui in epigrafe ha stabilito il seguente principio di diritto “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (Cass. n. 36056/22). A tale orientamento va data necessaria CP_1
continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell'
[...]
. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte CP_2
d'appello di Roma in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia”.
2. Con tempestivo ricorso del 16.6.2023 la ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Parte_1
Corte, designata in diversa composizione, e dedotto che il principio di diritto stabilito dalla
Cassazione nell'ordinanza in epigrafe non risultava pertinente al thema decidendum, ha riproposto le difese precedentemente articolate concludendo per il rigetto dell'avverso gravame e per la conferma della sentenza di primo grado, anche con diversa motivazione.
L' ha resistito e, in via principale, ha chiesto, in applicazione del principio di diritto stabilito CP_1 dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di cui sopra, la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, il rigetto del ricorso avanzato ex adverso;
in via gradata ha riproposto le eccezioni di decadenza e di prescrizione nonché le difese già svolte nell'atto di appello.
3. Ciò posto, non è in discussione che l'odierno giudizio di rinvio debba essere definito nel rispetto del principio di diritto affermato dalla S.C. nell'ordinanza de qua (come impone l'art. 384, comma 2,
c.p.c.).
Tuttavia esso non osta all'accoglimento della domanda attorea proposta con il ricorso di primo grado dalla , siccome fondata su presupposti di diritto e di fatto non inficiati da quanto Parte_1
sancito nella pronuncia rescindente, non essendo in contestazione, nel caso di specie, il cd. massimale della retribuzione pensionabile ex art. 12 7° comma d.p.r. 1420/2071.
3.1 In primo luogo si dà atto che l' non ha proposto ricorso in Cassazione in relazione al rigetto CP_1 espresso delle eccezioni di decadenza e di prescrizione da parte della Corte d'Appello con la sentenza n. 2232/2019, con conseguente giudicato interno sul punto.
In tal senso “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio)” (Cass. n.
24357/2023).
3.2 Nel merito, il thema decidendum è costituito nel presente giudizio dall'individuazione della categoria nella quale la ha acquisito maggiore anzianità contributiva. Parte_1
Infatti l'art. 2 4° comma del d. lgs. 30.4.1997 recita:
“Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1”.
La non ha mai cambiato categoria, avendo sempre lavorato nel settore di Parte_4
produzione cinematografica.
Giova premettere che il DLCPS n. 708/1947 istitutivo dell'Enpals all'art. 3 indicava le categorie dei lavoratori dello spettacolo che dovevano essere obbligatoriamente essere iscritte all'ente suddividendole in due gruppi, 1 (cui appartenevano, tra l'altro, i segretari di produzione) e 2.
Fino al 31.12.1992 occorrevano 60 contributi ad integrare l'annualità (art.5 d.P.R. n.1420/71) per i lavoratori del Gruppo 1 e 180 per i lavoratori del Gruppo 2, aumentati rispettivamente a 120 e 260 contributi per l'annualità ex art.6, co.2 d.lgs. n.503/92.
Ciò fino all'entrata in vigore del d. lgs. n.182/97, il cui art. 2 1° comma ha suddiviso le categorie dei lavoratori dello spettacolo in tre gruppi A,B,C “a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione
e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato”).
L'art. 2 2° comma d. lgs. n. 182 cit. prevedeva:
“2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1”.
Dunque i contributi giornalieri richiesti per i lavoratori appartenenti al Gruppo A erano quindi gli stessi in precedenza da ultimo richiesti per i lavoratori del Gruppo 1, mentre quelli richiesti per i lavoratori appartenenti al Gruppo B erano quindi gli stessi in precedenza da ultimo richiesti per i lavoratori del Gruppo 2.
Di seguito tali categorie sono state concretamente individuate, in attuazione dell'art. 2 comma 1 d. lgs. n. 182 cit., prima con d.m. 10.11.1997 (che, tuttavia, ha inserito gli addetti alla produzione nel gruppo B) e successivamente con d.m. 15.3.2005 (che, infine, ha inserito gli addetti alla produzione nel gruppo A).
L'art. 3 3° comma d. lgs. 182/1997 sanciva che:
“3. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo l'allegata Tabella B”.
La tabella B citata prevedeva che a partire dal 1.1.2000 per il calcolo della quota B della pensione il numero di retribuzioni giornaliere valido fosse, per i lavoratori inquadrati al Gruppo A, di n. 1.900, mentre per i lavoratori inquadrati al Gruppo B di n. 2.600.
La questione oggetto dell'odierno thema decidendum è sorta per il fatto che i lavoratori precedentemente inquadrati nel Gruppo 1, come la i quali da ultimo erano CP_3 necessari 120 contributi giornalieri per un'annualità contributiva- a seguito del d. lgs. 182/1997 erano stati inquadrati dapprima nel Gruppo B -che invece prevedeva 260 contributi giornalieri per un'annualità contributiva- e poi, solo a seguito del DM 15.3.2005, nel Gruppo A.
Infatti, ai fini del computo necessario per dare attuazione al principio della prevalenza affermato dal d. lgs. n. 182/1997, secondo la tesi della lavoratrice i periodi di contribuzione maturati ante d. lgs. n.
182/1997 dovevano essere sommati a quelli maturati dopo il DM 15.3.2005 per la loro omogeneità
(120 contributi giornalieri per un'annualità contributiva), con l'effetto, in concreto, che la contribuzione prevalente era quella del Gruppo A e, pertanto, la prestazione doveva essere calcolata in base ai requisiti previsti per tale ultimo gruppo, nello specifico- per quanto qui di rilievo -la quota
B della pensione sulla base di 1.900 giornate retributive anziché 2.600 come effettuato dall'ENPALS.
Al contrario l' ritiene che ai fini del computo necessario per dare attuazione al principio della CP_1 prevalenza affermato dal d. lgs. n. 182/1997 dovevano valutarsi esclusivamente i periodi di contribuzione maturati nella vigenza di tale novella nell'ambito dei nuovi raggruppamenti e poiché alla data della domanda di pensione presentata dalla la contribuzione prevalente era Parte_1
quella del gruppo B, la quota B del trattamento doveva essere calcolata sulla base delle 2.600 ultime retribuzioni.
Ritiene la Corte che la concreta applicazione del principio legale della categoria prevalente di appartenenza (“ … nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva, art. 2 comma 4 cit.”
) debba tenere conto dell'intera carriera lavorativa dell'assicurato, secondo il tenore letterale e logico della disposizione richiamata, senza che si ravvisi alcuna fonte normativa che induca ad escludere dal computo della contribuzione versata-ai fini dell'individuazione della prevalenza nei termini di cui sopra- il periodo temporale antecedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 182/1997.
In tal senso non è oggetto di contestazione che la sin dal 1968 ha svolto attività di Parte_1
“addetta alla produzione” per la quale, ed è altrettanto pacifico, ha versato i contributi fino al DM
10.11.1997 quale appartenente al Gruppo I (per il quale fino al 31.12.1992 erano sufficienti 60 contributi giornalieri, poi aumentati a 120) e poi di nuovo per effetto del DM 15.3.2005 quale appartenente al Gruppo A (per il quale erano sufficienti 120) , mentre nel periodo intermedio li ha versati quale appartenente al Gruppo B.
Per l'effetto la maggior parte dei contributi risulta via via versata, tempo per tempo, in costanza dell'inquadramento prima del Gruppo I e poi del Gruppo A- che peraltro risultano sostanzialmente assimilabili per la natura dell'attività lavorativa e il numero dei contributi richiesti per la maturazione dell'annualità contributiva-, con l'effetto che deve ritenersi prevalente la maggiore anzianità contributiva nella categoria “addetti alla produzione” per la quale era richiesto, sin dal 1.1.1993 (d. lgs. 503/92), il requisito di 120 contributi giornalieri.
Ne consegue che la prestazione doveva essere calcolata in base ai requisiti previsti per tale ultimo gruppo, nello specifico, per quanto qui di rilievo, la quota B della pensione sulla base di 1.900 giornate retributive, anziché 2.600 come effettuato dall'ENPALS.
Va, dunque, dichiarato il diritto di ad essere inquadrata nel raggruppamento Parte_1
A dei lavoratori dello spettacolo e, per l'effetto, l' va condannata alla riliquidazione della quota CP_1
B della pensione sulla base del criterio della media delle migliori 1900 giornate.
Pertanto-non sussistendo contestazioni sotto il profilo del quantum- l' va condannato al CP_1
pagamento in favore di delle differenze tra il trattamento pensionistico Parte_1
spettante e quello effettivamente percepito, nella misura di euro 236,45 mensili, a far data dal riconoscimento della pensione sino all'effettiva riliquidazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
4.La complessità in diritto della causa e la sussistenza di contrasti giurisprudenziali costituiscono gravi ed eccezionali motivi di compensazione delle spese di lite dell'intero processo.
P.Q.M.
pronunciando in sede di rinvio entro i limiti del devoluto,
-accerta il diritto di ad essere inquadrata nel raggruppamento A dei Parte_1 lavoratori dello spettacolo e, per l'effetto, condanna l' alla riliquidazione della quota B della CP_1
pensione sulla base del criterio della media delle migliori 1900 giornate;
-condanna l' al pagamento in favore di delle differenze tra il CP_1 Parte_1
trattamento pensionistico spettante e quello effettivamente percepito, nella misura di euro 236,45 mensili, a far data dal riconoscimento della pensione sino all'effettiva riliquidazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
-compensa tra le parti le spese di lite dell'intero processo.
Roma, 4.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi