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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
26978/2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c.
Avanti al G.I., dr. Emanuele Lombardi, compare in senso figurato l'Avv. Vincenzo
Cotrufo il quale così conclude:” In via istruttoria, voglia il Giudice adito valutare
l'opportunità, previa revoca dell'ordinanza del 6.2.2025, di rinominare il CTU Dott.
dell'Ordine di Napoli, ignaro della nomina stessa tenuto conto del Persona_1
lapalissiano errore di cancelleria, nel comunicare la nomina non all'Ing. Per_1
dell'Ordine di Napoli ma all'omonimo dell'Ordine di non designato – Nel Per_1
merito, accogliere in ogni caso la domanda, come da rassegnate conclusioni dell'atto introduttivo qui da intendersi integralmente per ripetute e trascritte, tenuto conto delle doglianze attoree tutte cosi' come rappresentate nell'atto introduttivo e richiamate negli ulteriori atti difensivi . Con vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Compaiono in senso figurato gli avv.ti Luciana De Luca ed Antonio Rivarola, difensori del convenuto in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore i quali si riportano a tutti gli atti di causa nonché alle depositate memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, facendo seguito a quanto discusso nell'udienza del 31.01.2025, nella quale questa difesa già sottolineava che il corpo dell'impugnativa non indicava errori contabili relativi alla posizione economica personale dell'attrice, oltre che si evidenziava la totale ultroneità della disposta C.T.U.,ed a seguito di attenta ed approfondita ricerca e valutazione di tutti gli atti depositati nel fascicolo telematico, risultando la mancata allegazione e produzione, da parte dell'attrice, di documenti idonei a supportare la domanda giudiziale. Conclude per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che non provata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 26978/2023 avente ad oggetto: Impugnativa della delibera del 29.06.2021 inerente l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019.
TRA
- nata a [...] il [...], C.F. , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in Napoli alla via C. Cattaneo, 5 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cotrufo dal quale è rappresentata e difesa, in forza di procura a margine Parte_2 dell'atto di citazione in riassunzione
ATTORE
E
- C. F. Controparte_1 P.IVA_1 sito in Napoli al Viale Colli Aminei 461, in persona dell'Amministratore p.t. Avv.
Valeria Di Gennaro, ivi domiciliata per la carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Luciana De Luca (C.F. ) ed Antonio Rivarola (C.F. C.F._2
), presso il cui studio in Napoli alla Via Epomeo n.63, elegge C.F._3
domicilio
CONVENUTO
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. come modificati dalla legge n.
69 del 18/6/09 .
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2021, l'attrice a mezzo del suo procuratore, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli il
[...]
n persona dell'Amministratore p.t. Avv. Controparte_1
Valeria Di Gennaro, per sentire dichiarare la nullità e comunque l'invalidità ed inefficacia della delibera assembleare adottata dal Controparte_2
V Comparto, , Napoli in data 29.6.2021 in seconda
[...] Controparte_3 convocazione, nella parte in cui approva la rendicontazione anno 2019 in uno al prospetti economici dei bilanci allegati ed ogni altro allegato per specifica violazione di norme imperative di legge di cui agli artt, 1129. 1130 e 1131 bis c.c.; nonché
condannarsi il convenuto al pagamento di spese e compensi con CP_1
attribuzione al procuratore antistatario.
L'adito Giudice di Pace di Napoli, con ordinanza depositata in data 3.10.2023
dichiarava la propria incompetenza per valore rimettendo la causa al Tribunale di
Napoli anche per il governo delle spese.
Con atto di citazione in riassunzione del 28.12.2023, l'attrice Parte_1
riassumeva nei termini il giudizio innanzi all'intestato Tribunale.
Si costituiva ritualmente, nel presente procedimento, il Controparte_1 in persona dell'Amministratore p.t., il quale impugnava e
[...] contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione in riassunzione chiedendone il rigetto. In particolare il convenuto , oltre ad eccepire la regolarità della CP_1
delibera di approvazione impugnata, rappresentava che pendeva analogo giudizio di impugnazione del deliberato assunto dall'assemblea in data 29.06.2021 ed inerente l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019 ed in cui era sata già disposta
CTU contabile di cui, nel corso del giudizio, ne chiedeva l'allegazione.
L'attore, condomino del P.co ha inteso impugnare il deliberato assunto CP_1 dall'assemblea condominiale in data 29.06.2021 ed in particolare l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019 deducendo la sua ”specifica violazione di norme imperative di legge di cui agli artt, 1129. 1130 e 1131 bis c.c.” nella redazione dello stesso chiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità del deliberato impugnato denunciando una serie di vizi che avrebbe reso il bilancio approvato annullabile sotto il profilo della scarsa intellegibilità e correttezza.
Ora, tralasciando tutte le questioni dedotte dal convenuto, in ordine CP_1 all'esistenza di impugnazioni dello stesso deliberato inerente l'approvazione del bilancio 2019 oggetto di accertamento contabile sulla rispondenza dello stesso bilancio
2019 ai requisiti sanciti dall'art. 1130 bis c.c., ancora sub iudice, merita particolare rilevanza la depositata CTU tecnico-contabile avente ad oggetto il medesimo bilancio in altro giudizio di impugnazione dello stesso deliberato.
La delibera ha riguardato, come compiutamente evidenziato nelle premesse,
l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 che parte attrice ritiene viziati da specifici errori e da una generale insufficienza di chiarezza e trasparenza di rendicontazione peraltro, a dire dello stesso , derivante da passate gestioni. CP_1
Occorre premettere che secondo i noti principi normativi e giurisprudenziali, non vi è
dubbio che il rendiconto debba essere strutturato in base a quanto dispone l'art. 1130 bis c.c.. Per tale norma “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi CP_1
disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire
l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione
anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”. La riforma del 2012, proprio con il fine ultimo di fare ordine tra i molteplici diversi modi di presentare la contabilità
condominiale, ha introdotto, in sostanza, stringenti obblighi formali in capo all'amministratore, finalizzati ad assicurare la corretta e piena informazione dei condomini in merito ai dati contabili ed amministrativi della gestione in un'ottica di trasparenza e di garanzia del pieno ed effettivo controllo sul suo operato nonché di consapevole autodeterminazione dei condomini in merito alle decisioni da assumere.
Ed infatti, come ha precisato in più occasioni la Suprema Corte, “il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che
compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse
del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza
in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato” (cfr. Cass. n. 27639/2018).
Alla luce di tali principi, l'art. 1130 bis c.c. va interpretato non già in un'ottica meramente formalistica, bensì in chiave sostanziale, valorizzando, cioè, l'effettiva idoneità dei documenti integranti il complessivo rendiconto condominiale a garantire,
ai condomini, il diritto alla trasparenza e alla comprensibilità della gestione condominiale. Il rendiconto, dunque, deve essere redatto in maniera tale da consentire l'immediata verifica del suo contenuto ed imprescindibile a tal fine è l'allegazione dei documenti che lo compongono e che di esso devono fare parte obbligatoriamente in quanto qualora, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, esso ne sia privo ne consegue l'annullamento della delibera che lo ha approvato (cfr. Cass. n.
33038/2018).
Ora, va rilevato che in sede di accertamento tecnico disposto d'ufficio, in altro procedimento pendente per la medesima delibera ed approvazione di bilancio 2019,
che per economia processuale questo giudice ritiene comune e condivisibile per le ragioni che sottendono al presente giudizio, il consulente nominato, dott. Persona_2
nel procedimento R.G.n. 28544/21del Tribunale di Napoli, chiamato a verificare il rispetto dei requisiti sanciti dall'art. 1130 bis c.p.c. inerente il bilancio 2019 del approvato con il deliberato impugnato, ha Controparte_1
evidenziato che sebbene non vi siano particolari irregolarità dal punto di vista contabile,
tuttavia vi è certamente una mancanza di chiarezza informativa laddove conclude che:
“L'amministratore ha scelto il criterio misto di competenza e di cassa nel redigere il rendiconto 2019. delle spese ordinarie, inoltre il bilancio 2019 sicuramente presenta delle inesattezze di forma così come il registro di contabilità allegato al bilancio non rispetta i principi di chiarezza ed intellegibilità di cui all'art. 1130 bis c.c.. Ma si tratta di errori formali e non sostanziali .”
E' noto infatti il principio espresso dalla Suprema Corte a tenore del quale l'amministratore del , nella tenuta della contabilità e nella redazione del CP_1
bilancio, non è obbligato al rispetto rigoroso delle regole formali vigenti per le imprese, essendo sufficiente che egli si attenga, nella tenuta della contabilità, a principi di ordine e di correttezza e che, nel redigere il bilancio, appronti un documento chiaro ed intelleggibile, con corretta appostazione delle voci dell'attivo e del passivo, che siano corrispondenti e congrue rispetto alla documentazione relativa alle entrare ed alle uscite
(Cass. civ., Sez. II, 28/04/2005, n. 8877).
Per tutto quanto rilevato dal CTU, dunque, non si reputano rispettati i dettami della
Suprema Corte in riferimento alla chiarezza ed intelleggibilità in quanto la complessiva documentazione presentata all'approvazione dell'assemblea non può dirsi essere stata completa ed esaustiva e non era idonea, attraverso la semplice lettura da parte dei condomini, a ricostruire in modo chiaro e trasparente la singola gestione sottoposta al vaglio dei condomini. Ne consegue che l'inosservanza dei suddetti criteri determina l'illegittimità del deliberato del 29.06.2021 che le ha approvate con accoglimento della domanda di annullamento proposta.
Ogni altra questione ed eccezione rimane assorbita. L'obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate, anche in fatto, inducono il
Tribunale a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla la delibera assunta dall'assemblea del Comparto del CP_1 [...]
n. 461, Napoli in data 29.6.2021 nella parte in Controparte_4
cui approva la rendicontazione anno 2019;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Napoli, 01.06.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi