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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Cusolito Viviana Presidente dott.ssa Acacia Ivana Consigliera dott.ssa La Rosa Stefania Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 672-2020 R.G., promossa
DA
(cf rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN RI (c.f. ) C.F._2
PEC: Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ) (c.f.
[...] C.F._4 Controparte_3
) (c.f. ) rappresentate e C.F._5 CP_4 C.F._6 difese dall'Avv. Leonardo Iamundo (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_7
Appellate
E
Controparte_5
[...]
(cl. 1922) CP_6 (cl. 1947) CP_6
CP_7
Appellati contumaci
avente ad oggetto: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data dell'08.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, l'avv. Leonardo Iamundo, difensore degli appellanti, rassegnavano così le proprie conclusioni ” Richiamato il contenuto dei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi integralmente riportati e trascritti si precisano le seguenti conclusioni: voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversaria-in via preliminare, -dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. - Nel merito, rigettare l'appello promosso da perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1
confermare la sentenza di primo grado. - Condannare parte attrice alle spese e competenze anche del presente grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc”.
L'avv. EN RI, nell'interesse dell'appellata, formulava le seguenti conclusioni “riportandosi a quelle già precedentemente formulate nell'atto di appello, qui da intendersi ritrascritte, nonché agli ulteriori atti e documenti di causa. Insiste, quindi, per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e competenze tutte, comprensive dell'importo forfettario di legge. Si chiede, inoltre, la concessione dei termini di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/18 Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Parte_1
giudizio di primo grado (cl. 47), (cl. 22), CP_6 CP_6 [...]
, , , Controparte_5 CP_5 CP_7 CP_4 CP_2
e per sentir dichiarare Controparte_1 Controparte_3
l'intervenuto acquisto in suo favore, a titolo di usucapione, della proprietà dei seguenti beni immobili:
-fabbricato (principale) a tre elevazioni fuori terra oltre piano seminterrato posto in fregio al Corso Vittorio Veneto del Comune di
SAUF D'OM individuato con il civico n. 10 e riportato nel NCEU al foglio 3, particella 409 sub 1, 2 e 3, (intestato a CP_5 [...]
classe 1947, classe 1922 e Controparte_5 CP_6 CP_6 CP_7
);
[...]
- fabbricato (secondario), privo di identificazione catastale, realizzato in adiacenza all'edificio sopra descritto sul suolo riportato nel Catasto Terreni del
Comune di SAUF D'OM al foglio 3 particelle 408 (di are 00.50) e
409 (di are 02.30), entrambe genericamente intestate a , ricadente CP_8
per mq 134 sulla citata particella 409 e per mq 8 sulla citata particella 408;
- terreno di mq 383 circ,a adiacente al fabbricato principale, ricadente per circa mq 111 nella citata particella 409 del Catasto Terreni in testa a Enti Urbani, per circa mq 24 nella particella 408 priva di intestazione catastale, per circa 238 mq nella particella 35 di proprietà delle convenute e per mq 10 circa nella CP_1
particella 36 priva di intestazione catastale.
A sostegno della sua domanda, il deduceva di aver di aver Pt_1
posseduto i suddetti beni uti dominus per oltre vent'anni in modo pacifico, continuo ed esclusivo, sostenendo che egli e la sua famiglia utilizzato i beni immobiliari oggetto di causa per finalità abitative proprie e della propria famiglia ed impiego e sfruttamento del fondo per il deposito e stoccaggio di conserve alimentari, utilità varie, legna per il riscaldamento ed altri beni accessori
pag. 3/18 primariamente funzionali alle esigenze domestiche e residenziali di parte attrice, effettuando sugli immobili anche diversi interventi manutentivi, (come rifacimento intonaci, tinteggiature pareti), in modo esclusivo, pacifico e continuativo.
Con comparsa depositata in data 10/10/2011, si costituivano in giudizio
e le quali, dopo avere contestato le opposte CP_2 CP_4
deduzioni, concludevano per il rigetto della domanda rivolta nei loro confronti e spiegavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della illecita condotta del il quale, nell'anno 2011, si era Pt_1
reso responsabile del taglio di alcuni alberi di alto fusto ricadenti sul suolo di loro proprietà oggetto della domanda di usucapione.
Con comparsa depositata in data 9/11/2011, si costituivano in giudizio i convenuti (cl. 22), quale procuratore CP_6 Controparte_9
generale di (cl. 47), , e CP_6 Controparte_5 CP_5
i quali dichiaravano di non opporsi alla domanda di usucapione CP_7
spiegata nei loro confronti da . Parte_1
Con il medesimo atto, (cl. 22) spiegava altresì domanda CP_6
riconvenzionale nei confronti delle convenute volta ad ottenere CP_1
l'accertamento di avvenuto acquisto per usucapione della restante porzione della particella 35 oggetto della pretesa attorea, dell'estensione di mq 1450 circa, in virtù di una dichiarazione risalente al 1927 proveniente da tale Persona_1
detto e dell'asserito possesso esercitato da epoca immemore da parte Per_2
di (cl. 1922), dapprima unitamente al proprio germano CP_6 Per_3
e, a seguito del decesso di quest'ultimo (occorso il 3/5/2000), in via
[...]
solitaria ed esclusiva. In via subordinata, e per l'ipotesi di non accoglimento della domanda di acquisto a titolo originario, i convenuti tutti chiedevano che la titolarità dominicale della porzione di terreno in questione venisse riconosciuta e pag. 4/18 dichiarata in loro favore, quali eredi di cl. 1883, in forza della CP_6
menzionata scrittura privata del 14/06/1927; in via ulteriormente gradata, chiedevano la condanna delle convenute - a titolo di adempimento dell'obbligazione ovvero a titolo di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e ss.
c.c. - alla restituzione in favore dei congiunti del corrispettivo di vendita CP_6
(lire 400,00) riscosso da , oltre rivalutazione monetaria e Persona_1
interessi o comunque la condanna al pagamento di una somma ritenuta di giustizia, o ancora nella somma da determinarsi tramite CTU. Chiedevano ancora la condanna delle convenute al pagamento della somma pari ad € CP_1
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento della somma pari ad € 20.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex artt. 96 e ss.
c.p.c.
Nel corso dell'udienza dell'08.03.2012 si costituivano in giudizio anche e , le quali contestavano sia la Controparte_1 Controparte_3
domanda proposta da sia le domande formulate in via Parte_1
riconvenzionale da (cl. 1922) e dagli altri convenuti con CP_6 CP_6
riferimento a tali domande sollevavano preliminare eccezione di inammissibilità in quanto proposte oltre il termine di venti giorni anteriori all'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione e ne chiedevano, pertanto, il rigetto.
Anche le convenute e si associavano, nel corso CP_2 CP_4
dell'udienza di prima comparizione, all'eccezione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale avanzata dai contestandola anche nel CP_6
merito. Il processo veniva dunque istruito a mezzo di accertamenti tecnici peritali e prove testimoniali e, all'udienza dell'8/10/2019, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e, quindi, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 255/2020 pubblicata il 25/03/2020 il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando così statuiva: “rigetta la domanda di usucapione formulata da nei confronti di (cl. 22), Parte_1 CP_6
pag. 5/18 quale procuratore generale di (cl. 47), Controparte_9 CP_6 [...]
, , , Controparte_5 CP_5 CP_7 CP_4 CP_2
e;
- dichiara inammissibili le Controparte_1 Controparte_3
domande formulate dai convenuti nei confronti delle convenute;
- CP_6 CP_1
rigetta la domanda formulata ex at. 96 c.p.c. dai convenuti nei confronti CP_6
delle convenute;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da CP_1 CP_4
e nei confronti di;
- compensa integralmente
[...] CP_2 Parte_1
le spese di lite tra e i convenuti - condanna Parte_1 CP_6 Pt_1
, (cl. 22), quale procuratore generale di
[...] CP_6 Controparte_9 CP_6
(cl. 47), , , in solido al
[...] Controparte_5 CP_5 CP_7
pagamento, in favore delle convenute , delle spese di lite del presente giudizio CP_1
che si liquidano in complessivi € 6.735,60 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. - pone definitivamente a carico di e dei convenuti Parte_1
in solido le spese delle consulenze tecniche d'ufficio già liquidate come da CP_6
separati decreti”.
Il Tribunale di Palmi, preliminarmente, con riferimento all'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali, formulate tanto in via principale quanto subordinata, dai convenuti nei confronti delle altre convenute CP_6
le quali, ne hanno rilevato la intempestività osservava che i convenuti CP_1
spiegavano le proprie domande riconvenzionali nel mancatobrispetto del CP_6
termine decadenziale dei venti giorni anteriori alla prima udienza e precisavava che la pronuncia di inammissibilità escludeva la soccombenza delle , sicché CP_1
l'ulteriore domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata nei loro confronti dai andava rigettata difettandone i presupposti necessari alla sua emissione. CP_6
Nel merito, il Tribunale rigettava la domanda spiegata dal Pt_1
nei confronti dei convenuti poiché, al momento della introduzione CP_6
del giudizio di primo grado (2011), il dominio esclusivo, indisturbato e pag. 6/18 pubblico esercitato sulla res da parte del , risultava essersi protratto Pt_1
per poco più di dieci anni e, dunque, per un lasso temporale inferiore al ventennio richiesto dalla normativa in materia di usucapione.
Evidenziava come l'istruttoria aveva dato evidenza di come la relazione di fatto tra il e i beni sia dapprima stata condivisa con i legittimi proprietari Pt_1
del bene o quantomeno con e che, solo a seguito della morte di Persona_3
quest'ultimo (avvenuta nel mese di maggio 2000), la stessa abbia assunto carattere di esclusività e che, pertanto, sino alla morte di Persona_3
originario comproprietario del bene, risalente dunque a circa 11 anni prima l'introduzione del giudizio, il avesse condiviso con quest'ultimo la Pt_1
disponibilità materiale del bene, circostanza confermata dall'istruttoria svolta.
Evidenziava che le precedenti considerazioni potevano essere estese alla domanda formulata dall'attore in relazione alla porzione di terreno, facente parte di una particella di maggiore estensione - la n. 35 - intestata alle sorelle , confinante con lo spazio pertinenziale retrostante al fabbricato CP_1
identificato catastalmente alla particella 409 di proprietà Avendo l'attore CP_6
dedotto, a sostegno di tale richiesta, le medesime circostanze di fatto articolate in relazione ai beni in titolarità dei anche in tal caso l'eventuale periodo di CP_6
possesso esercitato sul bene veniva considerato insufficiente ai fini dell'usucapione.
Riteneva che le anzidette ragioni fossero sufficienti a giustificare il rigetto della domanda essendo consolidato, nell'elaborazione giurisprudenziale, il principio della c.d. “ragione più liquida”, in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
Specificava che l'operatività di tale principio rendeva superfluo l'approfondimento degli esiti dell'istruttoria svolta in punto di effettivo esercizio possesso, da parte del , anche sulla porzione della particella n. 35. Pt_1
pag. 7/18 Rilevava che le prove assunte nel corso del giudizio non si erano rivelate univoche in tal senso, risultando altresì appesantito l'onere probatorio dell'attore dal fatto che, facendosi questione dell'appropriazione parziale di una quota non ben determinata di un terreno (tra l'altro non delimitato naturalmente né artificialmente da quello oggetto di pacifico godimento intestato ai , la CP_6
dimostrazione - anche a livello istruttorio - dell'effettivo esercizio di quelle attività che egli avrebbe posto in essere come proprietario si scontrava con la difficoltà di individuare in concreto l'esatta res oggetto di possesso.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalle convenute e nei confronti di al fine di ottenere CP_4 CP_2 Parte_1
il risarcimento dei danni derivati dal taglio di alcune piante di alto fusto eseguito dall'attore all'interno della loro proprietà, affermava che il fatto storico risultava non contestato dal il quale aveva subito, in relazione a detta vicenda, un Pt_1
procedimento penale per i reati di furto aggravato e di invasione di terreni nell'ambito del quale si erano costituite parti civili le altre due convenute
[...]
e . Ma, al contempo, riteneva non potesse Controparte_1 Controparte_3
procedersi alla liquidazione del danno richiesto, essendo lo stesso rimasto del tutto sfornito di prova.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, attesa l'adesione dei convenuti alla domanda attorea di usucapione, costituiva giustificato CP_6
motivo per compensare integralmente tra dette parti le spese di lite.
Con riferimento ai restanti rapporti processuali, la regolamentazione delle spese di lite seguiva la soccombenza con pronuncia di condanna solidale di e dei convenuti ai sensi dell'art. 97 c.p.c. Parte_1 CP_6
Disponeva che le spese delle consulenze d'ufficio grafologica e descrittivo- topografica, già liquidate con separati decreti, venivano poste definitivamente a carico solidale dei convenuti UR e dell'attore . Parte_1
§§§
pag. 8/18 Con atto di citazione dell'11.12.2020 il sig. proponeva Parte_1
appello avverso l'indicata sentenza, rassegnando i motivi che di seguito si riportano.
Parte appellante, preliminarmente, lamentava una “errata ricostruzione dei fatti e delle richieste”.
Nello specifico censurava la sentenza secondo i profili che si articolano di seguito.
1.Con il primo motivo, lamentava una errata interpretazione, operata dal Tribunale, della scrittura privata del 03.05.2000 con la quale i CP_6
trasferivano a la loro parte di possesso con tutti i conseguenti diritti Pt_1
e prerogative intendendo che la relazione di fatto tra il e il bene da Pt_1
usucapire fosse stata condivisa con i o, quantomeno, con e CP_6 Persona_3
che, in tali senso, la scrittura non aveva efficacia ai fini dell'acquisto ad usucapionem.
Affermava che, con la predetta scrittura privata, non soltanto si era convenuto e formalizzato il “trasferimento” della facoltà possessoria del suolo in oggetto, ma si era anche attribuito il “riconoscimento” del possesso integrale medesimo in capo a , siccome dallo stesso esercitato discrezionalmente Pt_1
ed illimitatamente sin dall'epoca di insorgenza del suo insediamento possessorio.
Riteneva sussistente la violazione di cui agli artt. 1362-1363 e 1368 cod. civ..
Evidenziava che il Giudice si fosse limitato ad una interpretazione letterale della scrittura e non nella sua reale composizione secondo cui il , Pt_1
aggiungendo al suo possesso, che dall'istruttoria risulta acclarato sin dal 1985 circa, il compossesso del fino al 2000, avesse di gran lunga maturato il CP_6
ventennio di possesso utile ad usucapire il terreno di cui formalmente le sigg.re risultavano ancora intestatarie, così come il fabbricato e terreno di cui i CP_1
risultavano proprietari. CP_6
pag. 9/18 2. Con il secondo motivo , contesta l'impostazione del Tribunale Pt_1
secondo cui il compossesso pregresso con i avrebbe impedito la CP_6
formazione di un possesso esclusivo idoneo a fondare l'usucapione.
Egli evidenzia che la continuità del possesso va ricostruita come successione ed accessione (art. 1146 co.2 c.c.), consentendo di sommare il periodo di compossesso al possesso esclusivo successivo. Questo porterebbe a riconoscere il requisito oggettivo del possesso ultraventennale, sia per i beni intestati ai sia per la particella 35 (mq 238), intestata formalmente alle CP_6
, ma di fatto alienata nel 1927, secondo ricostruzione dell'appellante, al CP_1
dante causa dei CP_6
Precisava, infatti, che i vantavano sul bene la piena proprietà a decorrere CP_6
dal 1927 e gli stessi avevano condiviso con il il possesso nei 15 anni Pt_1
precedenti la morte del , momento a partire dal quale il Persona_3 Pt_1
aveva ottenuto interamente e continuamente il possesso idoneo ad usucapire anche in forza del trasferimento di ogni prerogativa possessoria con scrittura del
2000. Cosa questa che gli aveva consentito di unire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1146 c.c., il possesso.
Concludeva sostenendo che le considerazioni sopra esposte permettevano di ricostruire in capo al non solo il requisito oggettivo del possesso Pt_1
ultraventennale (perché il periodo di suo esclusivo possesso va necessariamente a sommarsi con il precedente periodo di compossesso UR) ma altresì, l' animus possidendi.
3. Con il terzo motivo parte appellante contestava la regolamentazione delle spese di lite, asserendo una illegittima applicazione del principio di soccombenza, specificando che non era corretto addossare a sia le spese Pt_1
di consulenza, sia gli onorari di quella parte di istruttoria che sarebbe stata inutile se le convenute avessero ammesso la veridicità della firma.
§§§
pag. 10/18 Si costituivano in giudizio , CP_2 CP_4 Controparte_1
, , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del
[...] Controparte_3
gravame principale per violazione dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c.
Nel merito chiedevano il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 09.04.2024 la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia di Controparte_5 CP_5
, (cl. 1947) (cl.1975) e .
[...] CP_6 CP_6 CP_7
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, vanno trattate le questioni preliminari in rito eccepite dalla parte appellata.
L'eccepita inammissibilità del gravame ex art. 348 bis ed ex art. 348 ter c.p.c è priva di pregio.
La giurisprudenza ha chiarito che "il giudice di appello è tenuto a valutare autonomamente la probabilità di accoglimento del gravame, senza limitarsi a una verifica sommaria e astratta, ma esaminando il merito della controversia" (Cass. civ., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30499) e che "l'art. 348 bis c.p.c. deve essere interpretato in senso conforme ai principi del giusto processo, evitando di precludere in maniera arbitraria l'accesso al grado di appello in presenza di motivazioni giuridicamente rilevanti" (Cass. civ.Sez. III, 22 aprile 2021, n. 10573).
pag. 11/18 Le numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019, n. 10422).
§§§
Preliminarmente l'appellante ha lamentato una errata ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale ed in particolare, ha rilevato che da un'attenta lettura dell'atto di costituzione dei sigg.ri non corrispondeva al vero che gli CP_6
stessi, nel reclamare un loro possesso esclusivo di parte del terreno CP_10
rientrante nella particella 35 (precisamente mq 1450 posti verso il vallone dopo i mq 238 richiesti dal ), abbiano collegato ad esso la vendita del 1927 dal Pt_1
(dante causa ) a (del 1883). Persona_1 CP_1 CP_6
Giova premettere che il vizio relativo all'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione.
Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie.
Fermo quanto sopra occorre evidenziare che le dette censure avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione delle appellate e non CP_6
dall'appellante . Pt_1
In ogni caso, se ne rileva l'irrilevanza della detta doglianza e della dichiarazione di vendita del 1927 di (detto atteso che Persona_1 Per_2
non ha nulla a che vedere con le diverse contestazioni sollevate dalle convenute.
Andando a verificare il merito, si osserva quanto segue.
L'appello proposto da non merita accoglimento. Parte_1
L'attore in primo grado aveva allegato che egli avesse utilizzato i beni immobiliari oggetto di causa per finalità abitative proprie e della propria
pag. 12/18 famiglia ed impiego e sfruttamento del fondo per il deposito e stoccaggio di conserve alimentari, utilità varie, legna per il riscaldamento ed altri beni accessori primariamente funzionali alle esigenze domestiche e residenziali di parte attrice, effettuando sugli immobili anche diversi interventi manutentivi (come rifacimento intonaci, tinteggiature pareti), in modo esclusivo, pacifico e continuativo.
Prima ancora di affrontare questioni sollevate nei tre motivi di appello sopra esposti, occorre verificare se sia stata fornita la prova del presupposto fondamentale dell'usucapione, ossia l'esistenza di un possesso uti dominus, esclusivo e continuativo, sui beni sopra descritti.
In difetto della prova di tale possesso, ogni ulteriore questione relativa al computo della durata ventennale, all'eventuale accessione ex art. 1146 c.c. o alla regolazione delle spese risulta priva di rilevanza.
Sull'asserito uso abitativo dei fabbricati (partt. 408 e 409)
L'attore aveva dedotto in primo grado di aver abitato con la famiglia i fabbricati di cui alla domanda, effettuandovi numerosi interventi manutentivi.
Orbene, tale circostanza non è dimostrata dal compendio probatorio in atti.
Le deposizioni testimoniali nel processo di primo grado (testi , Tes_1 Tes_2
) affermano che accedeva ai fabbricati, vi depositava
[...] CP_6 Pt_1
materiali edili, derrate e legna nel cortile retrostante il fabbricato, ma nessuno ha mai riferito che i fabbricati fossero utilizzati come abitazione.
Il CTP del , geom. incaricato nel 2010, ha prodotto fotografie che Pt_1 Per_4
mostrano i manufatti in condizioni di decente conservazione, ma non ha fatto alcun riferimento alla circostanza che essi fossero utilizzati dal per Pt_1
finalità abitative proprie e della propria famiglia.
pag. 13/18 Il CTU incaricato dal giudice geom. Rossetti, nei sopralluoghi del gennaio 2018, ha constatato che i fabbricati erano in stato di rovina e inabitabili, tanto da non potervi accedere per pericolo statico, escludendo ogni uso residenziale.
Rilevava che, per tali ragioni, non poteva accertare lavori o manutenzioni pregresse e, inoltre, che rilevava solo modesto materiale edile residuo nell'area.
Alla luce del compendio probatorio in atti deve, pertanto, escludersi che sia stata provata la deduzione attorea circa l'uso abitativo dei fabbricati oggetto di domanda, risultando, semmai, un loro impiego come deposito, privo dei requisiti di esclusività e continuità richiesti dalla legge.
Sull'uso dei terreni (part. 35, mq 238, oltre mq 111 in part. 409 e mq 24 in part. 408, mq 10 in part. 36)
Analogo difetto probatorio si riscontra con riferimento al terreno identificato in catasto alla particella n. 35 (frazionata nel 2015 in partt. 578, 586 e 587) e nelle porzioni pertinenziali delle particelle 409, 408 e 36, per complessivi mq 383.
I testi indicati dall'attore e dai convenuti ( testi , e CP_6 Tes_1 Tes_2 CP_6
nonché geom. nel giudizio di primo grado, hanno riferito che
[...] Per_4
vi accedeva regolarmente dal cancello posto su Corso Vittorio Veneto Pt_1
(civici 8-10), di cui possedeva le chiavi insieme ai e che depositava CP_6
materiali ed aveva eseguito talvolta il taglio di alberi.
Tali dichiarazioni, tuttavia, collocano l'attività del in un contesto di Pt_1
coesistenza e condivisione con i , i quali detenevano anch'essi le CP_6
chiavi del cancello ed autorizzavano gli interventi, come risulta dal compendio probatorio.
pag. 14/18 I testi indicati dalle convenute ( testi e ) hanno, d'altro CP_1 Tes_3 Tes_4
canto, dichiarato che, fino al gennaio 2011, esse stesse accedevano liberamente attraverso il medesimo cancello, che era soltanto accostato, e che, solo da quella data, fu chiuso con catena e lucchetto. Il teste Carabiniere Forestale, ha Tes_5
accertato, nel 2011, il taglio di numerosi alberi, la maggior parte dei quali ricadenti sulla particella 35 di proprietà e ha riferito che lo stesso aveva CP_1 Pt_1
giustificato l'intervento dicendo di essere stato autorizzato da un CP_6
Il CTU incaricato dal giudice, geom. Rossetti, ha confermato la descrizione dei luoghi, rilevando la presenza del vallone Carusa che divide in due la particella 35, ma ha escluso di poter accertare un possesso esclusivo da parte di , Pt_1
limitandosi a riscontrare la presenza di modesto materiale edile residuo.
Da tali risultanze emerge chiaramente che il possesso esclusivo ed idoneo ad usucapire, allegato in citazione, non ha trovato conferma: al contrario, è risultato che l'area fu utilizzata in compossesso con i e che, fino al 2011, vi CP_6
accedevano regolarmente anche le , oltre al fatto che le condotte poste in CP_1
essere dal non erano condotte idonee ad usucapire. Pt_1
In ogni caso, infatti, le eventuali condotte poste in essere dal (deposito Pt_1
di materiali, potature, manutenzioni) non sono idonee a configurare un possesso utile ad usucapionem.
Infatti, la mera coltivazione del terreno o il compimento di attività materiali quali la potatura di alberi o il deposito di materiali non costituiscono di per sé indice di possesso uti dominus, essendo compatibili con una relazione materiale fondata su tolleranza o su titolo convenzionale, e non integrano quella inequivoca manifestazione di un animus possidendi esclusivo che è richiesta ai fini dell'usucapione.
pag. 15/18 In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di legittimità ove afferma che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà”(Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n.
1796, Rv. 663640 – 01- in tal senso anche prec. di questa Corte 15/4/2025 nel proc.
n. 279/ 2020).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'attore non abbia fornito prova del possesso esclusivo, pacifico e continuativo idoneo ad usucapionem.
In definitiva, l'appellante non ha assolto l'onere, gravante su di lui ex art. 2697
c.c., di dimostrare l'esistenza di un possesso uti dominus, connotato da esclusività, continuità e pacificità, sul compendio oggetto di causa.
L'istruttoria ha restituito, infatti, un quadro che smentisce le allegazioni introduttive e non consente di ritenere raggiunta la soglia probatoria richiesta dall'art. 1158 c.c.
Ne deriva che difetta a monte la prova del fatto costitutivo dell'azione, il possesso utile ad usucapionem, sicché le doglianze mosse in sede di appello ( sulla durata del ventennio utile ad usucapire e sulla possibile accessione nel possesso) restano recessive.
Pertanto, alla luce dell'accertamento assorbente che precede, può farsi applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, secondo cui «è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio, qualora vi
pag. 16/18 sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire
l'interesse dell'intero giudizio» (Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2017, n. 9097).
Restano, pertanto, assorbite le censure sulla asserita durata ventennale del possesso del compendio immobiliare e sulla accessione nel possesso ex art. 1146
c.c. sopra esplicitate, nonché le deduzioni sulla regolazione delle spese di primo grado: rigettato l'appello per carenza del presupposto costitutivo dell'azione, non occorre rivedere la relativa statuizione, che viene confermata unitamente al resto della sentenza impugnata.
§§§
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91
c.p.c., la condanna di alla rifusione delle spese di questo Parte_1
grado di giudizio in favore delle parti appellate costituite CP_2 CP_4
, , .
[...] Controparte_1 Controparte_3
Posto che, il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. per i beni immobili e che per alcuni beni non è possibile conoscere la rendita catastale, e che, pertanto, il valore della lite è indeterminabile
(scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.045,00, per fase trattazione/istruttoria (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II 29857/2023), € 3.470,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
pag. 17/18 La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, , CP_2 CP_4 Controparte_1 Controparte_3
e di , , (Cl. 1922) Controparte_5 CP_5 CP_6 CP_6
(Cl. 1947) avverso la sentenza n. 255/2020 pubblicata il
[...] CP_7
25/03/2020 del Tribunale di Palmi, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
, , delle spese del CP_4 Controparte_1 Controparte_3
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Reggio , così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025 Pt_2
La cons. est. La Presidente dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Viviana Cusolito
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Cusolito Viviana Presidente dott.ssa Acacia Ivana Consigliera dott.ssa La Rosa Stefania Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 672-2020 R.G., promossa
DA
(cf rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN RI (c.f. ) C.F._2
PEC: Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ) (c.f.
[...] C.F._4 Controparte_3
) (c.f. ) rappresentate e C.F._5 CP_4 C.F._6 difese dall'Avv. Leonardo Iamundo (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_7
Appellate
E
Controparte_5
[...]
(cl. 1922) CP_6 (cl. 1947) CP_6
CP_7
Appellati contumaci
avente ad oggetto: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data dell'08.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, l'avv. Leonardo Iamundo, difensore degli appellanti, rassegnavano così le proprie conclusioni ” Richiamato il contenuto dei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi integralmente riportati e trascritti si precisano le seguenti conclusioni: voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversaria-in via preliminare, -dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. - Nel merito, rigettare l'appello promosso da perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1
confermare la sentenza di primo grado. - Condannare parte attrice alle spese e competenze anche del presente grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc”.
L'avv. EN RI, nell'interesse dell'appellata, formulava le seguenti conclusioni “riportandosi a quelle già precedentemente formulate nell'atto di appello, qui da intendersi ritrascritte, nonché agli ulteriori atti e documenti di causa. Insiste, quindi, per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e competenze tutte, comprensive dell'importo forfettario di legge. Si chiede, inoltre, la concessione dei termini di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/18 Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Parte_1
giudizio di primo grado (cl. 47), (cl. 22), CP_6 CP_6 [...]
, , , Controparte_5 CP_5 CP_7 CP_4 CP_2
e per sentir dichiarare Controparte_1 Controparte_3
l'intervenuto acquisto in suo favore, a titolo di usucapione, della proprietà dei seguenti beni immobili:
-fabbricato (principale) a tre elevazioni fuori terra oltre piano seminterrato posto in fregio al Corso Vittorio Veneto del Comune di
SAUF D'OM individuato con il civico n. 10 e riportato nel NCEU al foglio 3, particella 409 sub 1, 2 e 3, (intestato a CP_5 [...]
classe 1947, classe 1922 e Controparte_5 CP_6 CP_6 CP_7
);
[...]
- fabbricato (secondario), privo di identificazione catastale, realizzato in adiacenza all'edificio sopra descritto sul suolo riportato nel Catasto Terreni del
Comune di SAUF D'OM al foglio 3 particelle 408 (di are 00.50) e
409 (di are 02.30), entrambe genericamente intestate a , ricadente CP_8
per mq 134 sulla citata particella 409 e per mq 8 sulla citata particella 408;
- terreno di mq 383 circ,a adiacente al fabbricato principale, ricadente per circa mq 111 nella citata particella 409 del Catasto Terreni in testa a Enti Urbani, per circa mq 24 nella particella 408 priva di intestazione catastale, per circa 238 mq nella particella 35 di proprietà delle convenute e per mq 10 circa nella CP_1
particella 36 priva di intestazione catastale.
A sostegno della sua domanda, il deduceva di aver di aver Pt_1
posseduto i suddetti beni uti dominus per oltre vent'anni in modo pacifico, continuo ed esclusivo, sostenendo che egli e la sua famiglia utilizzato i beni immobiliari oggetto di causa per finalità abitative proprie e della propria famiglia ed impiego e sfruttamento del fondo per il deposito e stoccaggio di conserve alimentari, utilità varie, legna per il riscaldamento ed altri beni accessori
pag. 3/18 primariamente funzionali alle esigenze domestiche e residenziali di parte attrice, effettuando sugli immobili anche diversi interventi manutentivi, (come rifacimento intonaci, tinteggiature pareti), in modo esclusivo, pacifico e continuativo.
Con comparsa depositata in data 10/10/2011, si costituivano in giudizio
e le quali, dopo avere contestato le opposte CP_2 CP_4
deduzioni, concludevano per il rigetto della domanda rivolta nei loro confronti e spiegavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della illecita condotta del il quale, nell'anno 2011, si era Pt_1
reso responsabile del taglio di alcuni alberi di alto fusto ricadenti sul suolo di loro proprietà oggetto della domanda di usucapione.
Con comparsa depositata in data 9/11/2011, si costituivano in giudizio i convenuti (cl. 22), quale procuratore CP_6 Controparte_9
generale di (cl. 47), , e CP_6 Controparte_5 CP_5
i quali dichiaravano di non opporsi alla domanda di usucapione CP_7
spiegata nei loro confronti da . Parte_1
Con il medesimo atto, (cl. 22) spiegava altresì domanda CP_6
riconvenzionale nei confronti delle convenute volta ad ottenere CP_1
l'accertamento di avvenuto acquisto per usucapione della restante porzione della particella 35 oggetto della pretesa attorea, dell'estensione di mq 1450 circa, in virtù di una dichiarazione risalente al 1927 proveniente da tale Persona_1
detto e dell'asserito possesso esercitato da epoca immemore da parte Per_2
di (cl. 1922), dapprima unitamente al proprio germano CP_6 Per_3
e, a seguito del decesso di quest'ultimo (occorso il 3/5/2000), in via
[...]
solitaria ed esclusiva. In via subordinata, e per l'ipotesi di non accoglimento della domanda di acquisto a titolo originario, i convenuti tutti chiedevano che la titolarità dominicale della porzione di terreno in questione venisse riconosciuta e pag. 4/18 dichiarata in loro favore, quali eredi di cl. 1883, in forza della CP_6
menzionata scrittura privata del 14/06/1927; in via ulteriormente gradata, chiedevano la condanna delle convenute - a titolo di adempimento dell'obbligazione ovvero a titolo di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e ss.
c.c. - alla restituzione in favore dei congiunti del corrispettivo di vendita CP_6
(lire 400,00) riscosso da , oltre rivalutazione monetaria e Persona_1
interessi o comunque la condanna al pagamento di una somma ritenuta di giustizia, o ancora nella somma da determinarsi tramite CTU. Chiedevano ancora la condanna delle convenute al pagamento della somma pari ad € CP_1
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento della somma pari ad € 20.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex artt. 96 e ss.
c.p.c.
Nel corso dell'udienza dell'08.03.2012 si costituivano in giudizio anche e , le quali contestavano sia la Controparte_1 Controparte_3
domanda proposta da sia le domande formulate in via Parte_1
riconvenzionale da (cl. 1922) e dagli altri convenuti con CP_6 CP_6
riferimento a tali domande sollevavano preliminare eccezione di inammissibilità in quanto proposte oltre il termine di venti giorni anteriori all'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione e ne chiedevano, pertanto, il rigetto.
Anche le convenute e si associavano, nel corso CP_2 CP_4
dell'udienza di prima comparizione, all'eccezione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale avanzata dai contestandola anche nel CP_6
merito. Il processo veniva dunque istruito a mezzo di accertamenti tecnici peritali e prove testimoniali e, all'udienza dell'8/10/2019, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e, quindi, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 255/2020 pubblicata il 25/03/2020 il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando così statuiva: “rigetta la domanda di usucapione formulata da nei confronti di (cl. 22), Parte_1 CP_6
pag. 5/18 quale procuratore generale di (cl. 47), Controparte_9 CP_6 [...]
, , , Controparte_5 CP_5 CP_7 CP_4 CP_2
e;
- dichiara inammissibili le Controparte_1 Controparte_3
domande formulate dai convenuti nei confronti delle convenute;
- CP_6 CP_1
rigetta la domanda formulata ex at. 96 c.p.c. dai convenuti nei confronti CP_6
delle convenute;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da CP_1 CP_4
e nei confronti di;
- compensa integralmente
[...] CP_2 Parte_1
le spese di lite tra e i convenuti - condanna Parte_1 CP_6 Pt_1
, (cl. 22), quale procuratore generale di
[...] CP_6 Controparte_9 CP_6
(cl. 47), , , in solido al
[...] Controparte_5 CP_5 CP_7
pagamento, in favore delle convenute , delle spese di lite del presente giudizio CP_1
che si liquidano in complessivi € 6.735,60 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. - pone definitivamente a carico di e dei convenuti Parte_1
in solido le spese delle consulenze tecniche d'ufficio già liquidate come da CP_6
separati decreti”.
Il Tribunale di Palmi, preliminarmente, con riferimento all'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali, formulate tanto in via principale quanto subordinata, dai convenuti nei confronti delle altre convenute CP_6
le quali, ne hanno rilevato la intempestività osservava che i convenuti CP_1
spiegavano le proprie domande riconvenzionali nel mancatobrispetto del CP_6
termine decadenziale dei venti giorni anteriori alla prima udienza e precisavava che la pronuncia di inammissibilità escludeva la soccombenza delle , sicché CP_1
l'ulteriore domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata nei loro confronti dai andava rigettata difettandone i presupposti necessari alla sua emissione. CP_6
Nel merito, il Tribunale rigettava la domanda spiegata dal Pt_1
nei confronti dei convenuti poiché, al momento della introduzione CP_6
del giudizio di primo grado (2011), il dominio esclusivo, indisturbato e pag. 6/18 pubblico esercitato sulla res da parte del , risultava essersi protratto Pt_1
per poco più di dieci anni e, dunque, per un lasso temporale inferiore al ventennio richiesto dalla normativa in materia di usucapione.
Evidenziava come l'istruttoria aveva dato evidenza di come la relazione di fatto tra il e i beni sia dapprima stata condivisa con i legittimi proprietari Pt_1
del bene o quantomeno con e che, solo a seguito della morte di Persona_3
quest'ultimo (avvenuta nel mese di maggio 2000), la stessa abbia assunto carattere di esclusività e che, pertanto, sino alla morte di Persona_3
originario comproprietario del bene, risalente dunque a circa 11 anni prima l'introduzione del giudizio, il avesse condiviso con quest'ultimo la Pt_1
disponibilità materiale del bene, circostanza confermata dall'istruttoria svolta.
Evidenziava che le precedenti considerazioni potevano essere estese alla domanda formulata dall'attore in relazione alla porzione di terreno, facente parte di una particella di maggiore estensione - la n. 35 - intestata alle sorelle , confinante con lo spazio pertinenziale retrostante al fabbricato CP_1
identificato catastalmente alla particella 409 di proprietà Avendo l'attore CP_6
dedotto, a sostegno di tale richiesta, le medesime circostanze di fatto articolate in relazione ai beni in titolarità dei anche in tal caso l'eventuale periodo di CP_6
possesso esercitato sul bene veniva considerato insufficiente ai fini dell'usucapione.
Riteneva che le anzidette ragioni fossero sufficienti a giustificare il rigetto della domanda essendo consolidato, nell'elaborazione giurisprudenziale, il principio della c.d. “ragione più liquida”, in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
Specificava che l'operatività di tale principio rendeva superfluo l'approfondimento degli esiti dell'istruttoria svolta in punto di effettivo esercizio possesso, da parte del , anche sulla porzione della particella n. 35. Pt_1
pag. 7/18 Rilevava che le prove assunte nel corso del giudizio non si erano rivelate univoche in tal senso, risultando altresì appesantito l'onere probatorio dell'attore dal fatto che, facendosi questione dell'appropriazione parziale di una quota non ben determinata di un terreno (tra l'altro non delimitato naturalmente né artificialmente da quello oggetto di pacifico godimento intestato ai , la CP_6
dimostrazione - anche a livello istruttorio - dell'effettivo esercizio di quelle attività che egli avrebbe posto in essere come proprietario si scontrava con la difficoltà di individuare in concreto l'esatta res oggetto di possesso.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalle convenute e nei confronti di al fine di ottenere CP_4 CP_2 Parte_1
il risarcimento dei danni derivati dal taglio di alcune piante di alto fusto eseguito dall'attore all'interno della loro proprietà, affermava che il fatto storico risultava non contestato dal il quale aveva subito, in relazione a detta vicenda, un Pt_1
procedimento penale per i reati di furto aggravato e di invasione di terreni nell'ambito del quale si erano costituite parti civili le altre due convenute
[...]
e . Ma, al contempo, riteneva non potesse Controparte_1 Controparte_3
procedersi alla liquidazione del danno richiesto, essendo lo stesso rimasto del tutto sfornito di prova.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, attesa l'adesione dei convenuti alla domanda attorea di usucapione, costituiva giustificato CP_6
motivo per compensare integralmente tra dette parti le spese di lite.
Con riferimento ai restanti rapporti processuali, la regolamentazione delle spese di lite seguiva la soccombenza con pronuncia di condanna solidale di e dei convenuti ai sensi dell'art. 97 c.p.c. Parte_1 CP_6
Disponeva che le spese delle consulenze d'ufficio grafologica e descrittivo- topografica, già liquidate con separati decreti, venivano poste definitivamente a carico solidale dei convenuti UR e dell'attore . Parte_1
§§§
pag. 8/18 Con atto di citazione dell'11.12.2020 il sig. proponeva Parte_1
appello avverso l'indicata sentenza, rassegnando i motivi che di seguito si riportano.
Parte appellante, preliminarmente, lamentava una “errata ricostruzione dei fatti e delle richieste”.
Nello specifico censurava la sentenza secondo i profili che si articolano di seguito.
1.Con il primo motivo, lamentava una errata interpretazione, operata dal Tribunale, della scrittura privata del 03.05.2000 con la quale i CP_6
trasferivano a la loro parte di possesso con tutti i conseguenti diritti Pt_1
e prerogative intendendo che la relazione di fatto tra il e il bene da Pt_1
usucapire fosse stata condivisa con i o, quantomeno, con e CP_6 Persona_3
che, in tali senso, la scrittura non aveva efficacia ai fini dell'acquisto ad usucapionem.
Affermava che, con la predetta scrittura privata, non soltanto si era convenuto e formalizzato il “trasferimento” della facoltà possessoria del suolo in oggetto, ma si era anche attribuito il “riconoscimento” del possesso integrale medesimo in capo a , siccome dallo stesso esercitato discrezionalmente Pt_1
ed illimitatamente sin dall'epoca di insorgenza del suo insediamento possessorio.
Riteneva sussistente la violazione di cui agli artt. 1362-1363 e 1368 cod. civ..
Evidenziava che il Giudice si fosse limitato ad una interpretazione letterale della scrittura e non nella sua reale composizione secondo cui il , Pt_1
aggiungendo al suo possesso, che dall'istruttoria risulta acclarato sin dal 1985 circa, il compossesso del fino al 2000, avesse di gran lunga maturato il CP_6
ventennio di possesso utile ad usucapire il terreno di cui formalmente le sigg.re risultavano ancora intestatarie, così come il fabbricato e terreno di cui i CP_1
risultavano proprietari. CP_6
pag. 9/18 2. Con il secondo motivo , contesta l'impostazione del Tribunale Pt_1
secondo cui il compossesso pregresso con i avrebbe impedito la CP_6
formazione di un possesso esclusivo idoneo a fondare l'usucapione.
Egli evidenzia che la continuità del possesso va ricostruita come successione ed accessione (art. 1146 co.2 c.c.), consentendo di sommare il periodo di compossesso al possesso esclusivo successivo. Questo porterebbe a riconoscere il requisito oggettivo del possesso ultraventennale, sia per i beni intestati ai sia per la particella 35 (mq 238), intestata formalmente alle CP_6
, ma di fatto alienata nel 1927, secondo ricostruzione dell'appellante, al CP_1
dante causa dei CP_6
Precisava, infatti, che i vantavano sul bene la piena proprietà a decorrere CP_6
dal 1927 e gli stessi avevano condiviso con il il possesso nei 15 anni Pt_1
precedenti la morte del , momento a partire dal quale il Persona_3 Pt_1
aveva ottenuto interamente e continuamente il possesso idoneo ad usucapire anche in forza del trasferimento di ogni prerogativa possessoria con scrittura del
2000. Cosa questa che gli aveva consentito di unire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1146 c.c., il possesso.
Concludeva sostenendo che le considerazioni sopra esposte permettevano di ricostruire in capo al non solo il requisito oggettivo del possesso Pt_1
ultraventennale (perché il periodo di suo esclusivo possesso va necessariamente a sommarsi con il precedente periodo di compossesso UR) ma altresì, l' animus possidendi.
3. Con il terzo motivo parte appellante contestava la regolamentazione delle spese di lite, asserendo una illegittima applicazione del principio di soccombenza, specificando che non era corretto addossare a sia le spese Pt_1
di consulenza, sia gli onorari di quella parte di istruttoria che sarebbe stata inutile se le convenute avessero ammesso la veridicità della firma.
§§§
pag. 10/18 Si costituivano in giudizio , CP_2 CP_4 Controparte_1
, , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del
[...] Controparte_3
gravame principale per violazione dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c.
Nel merito chiedevano il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 09.04.2024 la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia di Controparte_5 CP_5
, (cl. 1947) (cl.1975) e .
[...] CP_6 CP_6 CP_7
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, vanno trattate le questioni preliminari in rito eccepite dalla parte appellata.
L'eccepita inammissibilità del gravame ex art. 348 bis ed ex art. 348 ter c.p.c è priva di pregio.
La giurisprudenza ha chiarito che "il giudice di appello è tenuto a valutare autonomamente la probabilità di accoglimento del gravame, senza limitarsi a una verifica sommaria e astratta, ma esaminando il merito della controversia" (Cass. civ., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30499) e che "l'art. 348 bis c.p.c. deve essere interpretato in senso conforme ai principi del giusto processo, evitando di precludere in maniera arbitraria l'accesso al grado di appello in presenza di motivazioni giuridicamente rilevanti" (Cass. civ.Sez. III, 22 aprile 2021, n. 10573).
pag. 11/18 Le numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019, n. 10422).
§§§
Preliminarmente l'appellante ha lamentato una errata ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale ed in particolare, ha rilevato che da un'attenta lettura dell'atto di costituzione dei sigg.ri non corrispondeva al vero che gli CP_6
stessi, nel reclamare un loro possesso esclusivo di parte del terreno CP_10
rientrante nella particella 35 (precisamente mq 1450 posti verso il vallone dopo i mq 238 richiesti dal ), abbiano collegato ad esso la vendita del 1927 dal Pt_1
(dante causa ) a (del 1883). Persona_1 CP_1 CP_6
Giova premettere che il vizio relativo all'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione.
Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie.
Fermo quanto sopra occorre evidenziare che le dette censure avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione delle appellate e non CP_6
dall'appellante . Pt_1
In ogni caso, se ne rileva l'irrilevanza della detta doglianza e della dichiarazione di vendita del 1927 di (detto atteso che Persona_1 Per_2
non ha nulla a che vedere con le diverse contestazioni sollevate dalle convenute.
Andando a verificare il merito, si osserva quanto segue.
L'appello proposto da non merita accoglimento. Parte_1
L'attore in primo grado aveva allegato che egli avesse utilizzato i beni immobiliari oggetto di causa per finalità abitative proprie e della propria
pag. 12/18 famiglia ed impiego e sfruttamento del fondo per il deposito e stoccaggio di conserve alimentari, utilità varie, legna per il riscaldamento ed altri beni accessori primariamente funzionali alle esigenze domestiche e residenziali di parte attrice, effettuando sugli immobili anche diversi interventi manutentivi (come rifacimento intonaci, tinteggiature pareti), in modo esclusivo, pacifico e continuativo.
Prima ancora di affrontare questioni sollevate nei tre motivi di appello sopra esposti, occorre verificare se sia stata fornita la prova del presupposto fondamentale dell'usucapione, ossia l'esistenza di un possesso uti dominus, esclusivo e continuativo, sui beni sopra descritti.
In difetto della prova di tale possesso, ogni ulteriore questione relativa al computo della durata ventennale, all'eventuale accessione ex art. 1146 c.c. o alla regolazione delle spese risulta priva di rilevanza.
Sull'asserito uso abitativo dei fabbricati (partt. 408 e 409)
L'attore aveva dedotto in primo grado di aver abitato con la famiglia i fabbricati di cui alla domanda, effettuandovi numerosi interventi manutentivi.
Orbene, tale circostanza non è dimostrata dal compendio probatorio in atti.
Le deposizioni testimoniali nel processo di primo grado (testi , Tes_1 Tes_2
) affermano che accedeva ai fabbricati, vi depositava
[...] CP_6 Pt_1
materiali edili, derrate e legna nel cortile retrostante il fabbricato, ma nessuno ha mai riferito che i fabbricati fossero utilizzati come abitazione.
Il CTP del , geom. incaricato nel 2010, ha prodotto fotografie che Pt_1 Per_4
mostrano i manufatti in condizioni di decente conservazione, ma non ha fatto alcun riferimento alla circostanza che essi fossero utilizzati dal per Pt_1
finalità abitative proprie e della propria famiglia.
pag. 13/18 Il CTU incaricato dal giudice geom. Rossetti, nei sopralluoghi del gennaio 2018, ha constatato che i fabbricati erano in stato di rovina e inabitabili, tanto da non potervi accedere per pericolo statico, escludendo ogni uso residenziale.
Rilevava che, per tali ragioni, non poteva accertare lavori o manutenzioni pregresse e, inoltre, che rilevava solo modesto materiale edile residuo nell'area.
Alla luce del compendio probatorio in atti deve, pertanto, escludersi che sia stata provata la deduzione attorea circa l'uso abitativo dei fabbricati oggetto di domanda, risultando, semmai, un loro impiego come deposito, privo dei requisiti di esclusività e continuità richiesti dalla legge.
Sull'uso dei terreni (part. 35, mq 238, oltre mq 111 in part. 409 e mq 24 in part. 408, mq 10 in part. 36)
Analogo difetto probatorio si riscontra con riferimento al terreno identificato in catasto alla particella n. 35 (frazionata nel 2015 in partt. 578, 586 e 587) e nelle porzioni pertinenziali delle particelle 409, 408 e 36, per complessivi mq 383.
I testi indicati dall'attore e dai convenuti ( testi , e CP_6 Tes_1 Tes_2 CP_6
nonché geom. nel giudizio di primo grado, hanno riferito che
[...] Per_4
vi accedeva regolarmente dal cancello posto su Corso Vittorio Veneto Pt_1
(civici 8-10), di cui possedeva le chiavi insieme ai e che depositava CP_6
materiali ed aveva eseguito talvolta il taglio di alberi.
Tali dichiarazioni, tuttavia, collocano l'attività del in un contesto di Pt_1
coesistenza e condivisione con i , i quali detenevano anch'essi le CP_6
chiavi del cancello ed autorizzavano gli interventi, come risulta dal compendio probatorio.
pag. 14/18 I testi indicati dalle convenute ( testi e ) hanno, d'altro CP_1 Tes_3 Tes_4
canto, dichiarato che, fino al gennaio 2011, esse stesse accedevano liberamente attraverso il medesimo cancello, che era soltanto accostato, e che, solo da quella data, fu chiuso con catena e lucchetto. Il teste Carabiniere Forestale, ha Tes_5
accertato, nel 2011, il taglio di numerosi alberi, la maggior parte dei quali ricadenti sulla particella 35 di proprietà e ha riferito che lo stesso aveva CP_1 Pt_1
giustificato l'intervento dicendo di essere stato autorizzato da un CP_6
Il CTU incaricato dal giudice, geom. Rossetti, ha confermato la descrizione dei luoghi, rilevando la presenza del vallone Carusa che divide in due la particella 35, ma ha escluso di poter accertare un possesso esclusivo da parte di , Pt_1
limitandosi a riscontrare la presenza di modesto materiale edile residuo.
Da tali risultanze emerge chiaramente che il possesso esclusivo ed idoneo ad usucapire, allegato in citazione, non ha trovato conferma: al contrario, è risultato che l'area fu utilizzata in compossesso con i e che, fino al 2011, vi CP_6
accedevano regolarmente anche le , oltre al fatto che le condotte poste in CP_1
essere dal non erano condotte idonee ad usucapire. Pt_1
In ogni caso, infatti, le eventuali condotte poste in essere dal (deposito Pt_1
di materiali, potature, manutenzioni) non sono idonee a configurare un possesso utile ad usucapionem.
Infatti, la mera coltivazione del terreno o il compimento di attività materiali quali la potatura di alberi o il deposito di materiali non costituiscono di per sé indice di possesso uti dominus, essendo compatibili con una relazione materiale fondata su tolleranza o su titolo convenzionale, e non integrano quella inequivoca manifestazione di un animus possidendi esclusivo che è richiesta ai fini dell'usucapione.
pag. 15/18 In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di legittimità ove afferma che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà”(Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n.
1796, Rv. 663640 – 01- in tal senso anche prec. di questa Corte 15/4/2025 nel proc.
n. 279/ 2020).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'attore non abbia fornito prova del possesso esclusivo, pacifico e continuativo idoneo ad usucapionem.
In definitiva, l'appellante non ha assolto l'onere, gravante su di lui ex art. 2697
c.c., di dimostrare l'esistenza di un possesso uti dominus, connotato da esclusività, continuità e pacificità, sul compendio oggetto di causa.
L'istruttoria ha restituito, infatti, un quadro che smentisce le allegazioni introduttive e non consente di ritenere raggiunta la soglia probatoria richiesta dall'art. 1158 c.c.
Ne deriva che difetta a monte la prova del fatto costitutivo dell'azione, il possesso utile ad usucapionem, sicché le doglianze mosse in sede di appello ( sulla durata del ventennio utile ad usucapire e sulla possibile accessione nel possesso) restano recessive.
Pertanto, alla luce dell'accertamento assorbente che precede, può farsi applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, secondo cui «è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio, qualora vi
pag. 16/18 sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire
l'interesse dell'intero giudizio» (Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2017, n. 9097).
Restano, pertanto, assorbite le censure sulla asserita durata ventennale del possesso del compendio immobiliare e sulla accessione nel possesso ex art. 1146
c.c. sopra esplicitate, nonché le deduzioni sulla regolazione delle spese di primo grado: rigettato l'appello per carenza del presupposto costitutivo dell'azione, non occorre rivedere la relativa statuizione, che viene confermata unitamente al resto della sentenza impugnata.
§§§
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91
c.p.c., la condanna di alla rifusione delle spese di questo Parte_1
grado di giudizio in favore delle parti appellate costituite CP_2 CP_4
, , .
[...] Controparte_1 Controparte_3
Posto che, il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. per i beni immobili e che per alcuni beni non è possibile conoscere la rendita catastale, e che, pertanto, il valore della lite è indeterminabile
(scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.045,00, per fase trattazione/istruttoria (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II 29857/2023), € 3.470,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
pag. 17/18 La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, , CP_2 CP_4 Controparte_1 Controparte_3
e di , , (Cl. 1922) Controparte_5 CP_5 CP_6 CP_6
(Cl. 1947) avverso la sentenza n. 255/2020 pubblicata il
[...] CP_7
25/03/2020 del Tribunale di Palmi, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
, , delle spese del CP_4 Controparte_1 Controparte_3
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Reggio , così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025 Pt_2
La cons. est. La Presidente dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Viviana Cusolito
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