Articolo 4 della Legge 1 agosto 2003, n. 206
Articolo 3
Versione
21 agosto 2003
Art. 4. 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 21 agosto 2003