Art. 4. 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 4 della Legge 1 agosto 2003, n. 206
Articolo 3
Articolo 4 della Legge 1 agosto 2003, n. 206
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21 agosto 2003
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