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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, - cf: , con Sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino
(c.f.: – PEC : t), giusta procura C.F._1 Email_1
ad lites rilasciata dal Presidente pro tempore, con atto del notaio n Fiumicino in data Persona_1
23/01/2023, rep. 37590, raccolta 7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura
Regionale di Venezia, Santa Croce 929
Parte appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Parte appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 326/2022 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni:
1 Per parte appellante:
“Accogliersi l'appello e per l' effetto in parziale riforma della sentenza n. 326/2022 del Tribunale di
Verona – Sezione Lavoro:
a. rigettarsi tutte le domande svolte dal ricorrente in primo grado nei confronti dell aventi per Pt_1
oggetto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al profilo C1, ivi comprese quelle per l'indennità di Ente e per il salario di accresciuta professionalità;
b. vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio con gli accessori di legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande svolte dalla lavoratrice, accertando le mansioni superiori svolte dalla stessa e condannando l a pagarle Pt_1
l'importo di € 5.926,55 a titolo di differenze retributive. Ha, altresì, condannato l'ente alla rifusione delle spese di lite.
La sig.ra è dipendente dell in servizio presso l'Agenzia di Villafranca di Verona CP_1 Pt_1
dal 01.01.2005, con inquadramento in area B e qualifica B3 del CCNL EPNE;
è stata assegnata all'Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito e, dal 01.07.2012, al prodotto “autorizzazione agli assegni familiari”. Ritenendo di svolgere mansioni riconducibili a quelle della superiore area C, la lavoratrice ha instaurato la presente per ottenere il riconoscimento delle relative differenze retributive.
Il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice, così motivando:
“Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento con riguardo all'unica domanda sulla quale ha insistito la parte ricorrente in prima udienza, ossia la richiesta di riconoscimento di mansioni superiori corrispondenti al livello C1: non si condivide la “lettura” dell'ente
Pt_ in termini di 'rinuncia' agli atti, formulata in prima udienza dal ricorrente ed accettata dall , rispetto alle domande aventi ad oggetto le richieste di inquadramento ai superiori livelli C2 e C3.
Si ritiene invece, i consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, che 'Qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte…debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande;
tale rinuncia si distingue da quella agli atti del giudizio, che può, invece, essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306 cod. proc. civ. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte' (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 140 del 08/01/2002, Rv. 551427 - 01).
Per poter procedere al consueto raffronto tra le mansioni svolte in concreto dalla parte ricorrente e verificare se le stesse appartengano al livello assegnato a quello superiore C1, è opportuno verificare la congruità del loro inquadramento nella categoria pretesa
2 rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito delle declaratorie del CCNL indicato.
In proposito vanno integralmente condivise - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp att. c.p.c. - le motivazioni della sentenza n.261/19 pronunciata in data 13.9.19 dalla Corte di Appello di Venezia in analoghe fattispecie, che richiamano a loro volta la recente pronuncia della Suprema Corte (n.29769/18) resa in un simile caso di rivendica di funzioni proprie della categoria C (in quel caso si trattava di una richiesta di livello C3, ma i principi di 'delimitazione' della categoria C1 sono valevoli anche nel presente giudizio), con riguardo alle mansioni tipizzanti le Aree e profili professionali oggetto di richiesta (non rinunziata) nella presente causa:
<< Il primo giudice ha riconosciuto alle appellate il superiore inquadramento richiesto sostanzialmente sul rilievo che 'mentre la posizione C1 si addice a chi è addetto ad una specifica fase del processo produttivo, la posizione C3 si addice, invece, a chi, come le ricorrenti, gestiscono l'intero processo dall'inizio alla fine in piena autonomia'.
La Corte di Cassazione (sent. n.29767/18), si è pronunciata in fattispecie analoga relativa a contenzioso introdotto da
Pt_ dipendente per ottenere le differenze retributive tra la posizione C1 e la posizione C3, affermando:
'Il CCNL enti pubblici non economici prevede che il personale appartenente all'Area C "opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo" e, tra le varie competenze, "Esplica funzioni specialistiche... di vigilanza ispettiva". L'accesso dall'esterno nelle posizioni C1 e C3 avviene mediante pubblico concorso. Nell'Area C "si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle competenze richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati su figure sia di tipo gestionale (...), sia di tipo professionale (....) operanti a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum".
Ponendo a confronto le declaratorie delle posizioni C3 e C1, quanto alle conoscenze, si rileva che il livello superiore richiede
"padronanza della cultura di impresa", laddove alla posizione C1 corrisponde il "possesso di una cultura di impresa"; la posizione C3
richiede "elevata esperienza pratica, conoscenze approfondite delle tecniche e delle metodologie necessarie per il governo del sistema aziendale, orientamento al risultato, possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale e fondate sulla conoscenza delle leve gestionali", laddove al livello C1 corrisponde "conoscenza approfondita del ruolo dell'ente...conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi...nonchè dei vincoli esterni da rispettare..." e, quanto al processo o processi di pertinenza, "conoscenze professionali di base".
Quanto ai contenuti attitudinali, alla posizione C3 corrisponde la "capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza", mentre alla posizione Cl corrispondono
"conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione". Il superiore livello è proprio di colui che ha "attitudini al "problem solving", rapportate al particolare livello di responsabilità;.... capacità di gestire teams di lavoro anche interfunzionali guidando e motivando gli appartenenti al gruppo". Alla posizione C1 corrispondono "attitudini al "problem solving" rapportate al particolare livello di responsabilità;... attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo".
Dall'esame delle declaratorie risulta che alle posizioni C1 e C3 corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze. Quanto al livello di competenze e conoscenze, alla posizione C1 corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresa ed elevata esperienza pratica. Inoltre, il C3 guida un team di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo'.
4. Si deve poi richiamare il Contratto Collettivo Integrativo del CCNL 16.2.1999, che prevede:
-nell'inquadramento C1 sono individuati i profili professionali riferiti al personale che 'Opera strutturalmente nel processo produttivo e nel team di lavoro in cui è inserito … Opera, attingendo al proprio patrimonio di competenze e professionalità, con modalità
di integrazione, comunicazione, disponibilità al dialogo e sensibilità all'ascolto. Gestisce le varianze, sia in termini qualitativi che
3 quantitativi, offrendo soluzioni più vicine alle attese dei clienti interni/esterni; recepisce, contestualizzandole, le scelte tecnico/organizzative effettuate, proponendo eventuali soluzioni migliorative. Possiede conoscenze: relative alla cultura d'impresa, disciplinari sulle linee di produzione, tecniche inerenti l'informatica applicata”, con “responsabilità riferita ai risultati delle attività svolte direttamente'.
-nell'inquadramento C3 sono individuati i profili professionali riferiti al personale che 'Integra e regola linee dell'intero processo produttivo o del team di lavoro in cui è inserito … Interviene direttamente e sistematicamente quale ottimizzatore delle linee … possiede elevate conoscenze disciplinari inerenti le linee di produzione e le relative interconnessioni nel processo produttivo, ovvero conoscenze teoriche strutturate ad alto livello di qualificazione', con 'responsabilità piena riferita direttamente agli obiettivi/risultati individuali e del gruppo di lavoro'.
5. Rileva il Collegio che, come riconosciuto nella sentenza appellata, la lavoratrice si è occupata del ciclo completo Parte_2 per la disoccupazione ordinaria e per la disoccupazione a requisiti ridotti, e dal 2005 anche del ciclo completo per la mobilità, oltre ad attività di formazione dei colleghi, ed attività d sportello, mentre la lavoratrice si occupava dell'iter completo delle pratiche relative Per_2 ai lavoratori autonomi e parasubordinati.
6.1. Tali mansioni non paiono riconducibili alla posizione C3, che presuppone la capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza, il possesso di elevate conoscenze disciplinari inerenti le linee di produzione e le relative interconnessioni nel processo produttivo, conoscenze teoriche ad alto livello, una responsabilità piena riferita direttamente agli obiettivi/risultati individuali e del gruppo di lavoro, capacità ('skills') professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresa ed elevata esperienza pratica, ed infine la guida/gestione di un team di lavoro.
In relazione a tali particolari caratteristiche della posizione C3 non vi sono state adeguate allegazioni né assolvimento dell'onere probatorio.
E' inoltre mancata la specifica allegazione in ordine alla gestione di 'teams di lavoro anche interfunzionali guidando e motivando gli appartenenti al gruppo', alla 'responsabilità piena riferita direttamente agli obiettivi/risultati individuali e del gruppo di lavoro' e/o allo svolgimento di funzioni di coordinamento (tipiche del livello C3).
7. Sulla base di tali rilievi, le mansioni svolte dalle due appellanti nel periodo di causa devono essere inquadrate nel profilo C1
e non nel profilo C3... >>.
La parte ricorrente ha ampiamente allegato e provato di aver svolto mansioni che rientrano nell'inquadramento professionale
C1 dalla data indicata.
Infatti la parte ricorrente operava unitamente alle sue colleghe dello stesso gruppo di lavoro ('Al rientro dalla maternità dal 2012
si è occupata delle autorizzazioni per gli assegni al nucleo famigliare. Era un prodotto che seguiva Villafranca per tutta la provincia ed all'epoca era stato costituito un gruppo che seguisse quella materia, di 3/4 persone': teste essendo ciascuna in grado di Tes_1 operare autonomamente e confrontandosi con le altre solo in caso di dubbi (' al mio arrivo era già presente e faceva parte CP_1 del gruppo prestazioni a sostegno del reddito, nella specifica di autorizzazioni…Nelle autorizzazioni agli assegni familiari in realtà
CP_ facevamo tutti le stesse cose ed eravamo in tre: io , e . Avevamo inquadramenti diversi: io ero un C2 sin dal 2008, CP_1 CP_1 CP_ Tes_ era un B2 e un C1': teste .
La ricorrente sin dalla costituzione del gruppo, e dunque sin dal mese di agosto 2012, ha provveduto ad assicurare tutte le attività lavorative connesse all'area di attività alla quale è stata adibita come sopra indicata, intervenendo nelle diverse fasi del processo
(relativamente al prodotto 'autorizzazione agli assegni familiari') e nella gestione di relazioni dirette con l'utenza interna ed esterna,
compresi i patronati (così la teste;
'Loro tenevano un rapporto diretto con l'utenza, fosse il singolo cittadino o il patronato': teste Tes_3
ed i servizi sociali (ancora teste ). Tes_1 Tes_3 4 Le risultanze testimoniali – invero articolate e dettagliate nel ripercorrere le funzioni svolte dalla ricorrente come elencate in ricorso - confermano e avvalorano quando ivi allegato in merito alle mansioni operative effettivamente svolte dalla parte ricorrente.
I suoi compiti, per quanto attendibilmente riferito dalla teste (già responsabile dell'Agenzia di Villafranca ed oramai in Tes_3 pensione dal 1.1.18: come tale certamente più libera da ipotetici “condizionamenti” datoriali e disinteressata rispetto all'esito della controversia) sono stati così emblematicamente tratteggiati, anche nel raffronto con le altre sue colleghe, tutte di inquadramento superiore
[…]” (pagg. 3-7)
“E' poi emerso come la ricorrente, per la notevole esperienza e per le competenze acquisite, rappresentasse un punto di riferimento per le altre sue colleghe di superiore inquadramento, addirittura affiancandole inizialmente e fornendo loro supporto qualificato nella materia del prodotto a lei assegnato:
CP_ Tes_
<<…La ha acquisito velocemente delle competenze al punto da iniziare ad aiutare altre, come la che era arrivata
CP_ CP_ Tes_ dopo la , e la in quel caso aveva fatto affiancamento alla E forse anche ad altri che ora non ricordo>> (teste ). Tes_3
Su questo versante appare estremamente significativo il dato per cui il responsabile della segreteria di direzione Testimone_4 Persona_ avesse indicato in un suo 'riferimento all'interno del gruppo ANF di Villafranca, perché aveva una visione ed una esperienza',
Per_ laddove la stessa (di livello C2) ha in aula confermato non solo che ciascuna di loro fosse in grado di 'seguire le pratiche dall'inizio alla fine, gestendo contatti con utenti esterni', ma addirittura che era stata proprio l'odierna ricorrente a fare inizialmente 'formazione' alla
Per_ Tes_ stessa oltre che alla anche divenuta C2 con concorso ma non mi ricordo quando. La è un B3. La mi sa che era già C2 quando hanno CP_1 Persona_4 costituito il gruppo e poi è diventata C3.
CP_ CP_ Tes_ La aveva fatto un po' di formazione a me ... E la l'ha fatta anche alla in materia di autorizzazione assegni
CP_ al nucleo famigliare …Col fatto che la è andata in sede centrale ed anche la era andata via. A me la aveva fatto Pt_3 Per_5 Tes_ la formazione per qualche giorno subito dopo che era andata via la Non mi ricordo quando l'aveva fatta alla Pt_3
Io in caso di dubbio io mi confrontavo prima con le altre del gruppo e se non si arrivava ad una soluzione tra noi si faceva il quesito all'help competente della sede regionale del Veneto: la facevo io o la o la senza passare dal direttore >> CP_1 Persona_4 Per_ (teste .
I testimoni hanno dunque riferito concordemente che, sebbene la responsabilità finale e complessiva dell'attività ricada formalmente in capo al responsabile del 'processo' – il che si risolve in un'affermazione di sapore tautologico – gli operatori si occupano,
in autonomia, dell'istruttoria della pratica dalla ricezione della domanda sino al provvedimento finale demandato alla firma del responsabile. Gli operatori sono dotati delle conoscenze ed esperienze necessarie per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni interne e si confrontano con il responsabile (a volte direttamente col livello regionale e senza coinvolgere il responsabile dell'agenzia) soltanto nei casi più problematici.
Ecco che allora la ricorrente, al pari delle sue colleghe di superiore livello, ha certamente dimostrato 'attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo', proprie del livello C1 ('Arrivavano le domande e loro le seguivano interamente discutendo tra di loro…In
genere la risposta finale era la mia ma io mi facevo aiutare da loro perché vi era tanta collaborazione…': teste ) e indubbie Tes_3 capacità e doti di 'iniziativa' << 'la faceva ogni mese al lista delle autorizzazioni da lavorare e poi ce le mandava suddivise per CP_1 Tes_ ciascuna di noi tre (tra me, la e la )…Voglio aggiungere che quando è andata via la collega abbiamo ricostruito CP_1 Pt_3 assieme io e la la normativa: nel senso che siamo partiti dal TU sugli assegni famigliari, aiutati anche dai quesiti all'help, ci siamo CP_1 stampate e studiate le circolarti raccogliendo le fonti normative che regolavano la materia;
non ci aveva aiutato il direttore in questa attività
di raccolta di fonti normative. Lo avevamo fatto per poter rispondere con maggiore precisione e riferimento alla specifica normativa con competenza'>> : teste Per_3 5 Ecco che allora si può pianamente ritenere che la ricorrente svolga – come le sue colleghe dello stesso gruppo – le medesime attività e con il medesimo livello di autonomia, avendo come referente superiore diretto esclusivamente il responsabile del processo, con il quale si confrontano soltanto qualora si debbano risolvere pratiche più dubbie o problematiche complesse.
Lei operava strutturalmente nel processo produttivo e nel team di lavoro in cui era inserita, attingendo al proprio patrimonio di competenze e professionalità, con modalità di integrazione, comunicazione, disponibilità al dialogo e sensibilità all'ascolto, gestendo altresì le varianze, sia in termini qualitativi che quantitativi, offrendo soluzioni più vicine alle attese dei clienti interni/esterni e recependo,
contestualizzandole, le scelte tecnico-organizzative effettuate, proponendo peraltro eventuali soluzioni migliorative.
Si deve allora ritenere in conclusione che le attività e le competenze riguardassero tutto il processo produttivo del settore di appartenenza, con compiti di cooperazione, ad esempio con il Responsabile del settore, nonché che la ricorrente denotasse notevoli conoscenze specialistiche, che l'hanno portata anche a fare affiancamenti 'formativi' a colleghe di maggiore inquadramento.
Le capacità ed esperienza della parte ricorrente sono dimostrate anche – ma ovviamente non solo, per quanto già detto – dal fatto che, venisse adibita all'attività di consulenza allo sportello, che presuppone una conoscenza generale di tutti i prodotti trattati, e non solo nel settore di competenza: 'Dalla costituzione del polo lei poi ha seguito solo un unico prodotto: autorizzazione assegni nucleo famigliare, anche se allo sportello doveva essere in grado di rispondere su tutto, anche su maternità o legge 104 o visite fiscali o altro.
Vi era chi seguiva specificamente la legge 104 o la maternità; la ricorrente e le sue colleghe sapevano però dare le risposte allo sportello su tutto quello che era il servizio prestazioni a sostegno del reddito': teste;
'Loro tenevano un rapporto diretto con Tes_3
l'utenza, fosse il singolo cittadino o il patronato, nell'ambito del servizio di turnazione allo sportello ma anche nell'ambito dei diversi canali
CP_ di provenienza delle domande e in quell'ambito anche la svolgeva questa attività informativa non legata solo agli assegni al nucleo familiare ma si esplicava su quesiti su materie legate alle prestazioni in senso più ampio (per es. una domanda di disoccupazione o sulla
L. 104: se era una domanda più approfondita di solito interveniva il collega che seguiva il singolo prodotto)': teste Testimone_4
Le attività svolte dalla parte ricorrente sono dunque riconducibili all'Area C e nel profilo economico C1, alla luce delle argomentazioni sopra riportate.
La parte ricorrente, pertanto, ha dimostrato di avere svolto in maniera prevalente le mansioni tipiche del superiore livello C1 ed ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella contrattualmente prevista per la superiore qualifica ai sensi dell'art. 52 D.lvo 165/01.
La parte ricorrente è allora in possesso degli elementi tipizzanti rispetto alle mansioni di livello C1, e ciò sicuramente può esserle riconosciuto fin dal mese di agosto 2012. E le spettano le relative differenze retributive, coerentemente quantificate in euro 5.926,55 (v.
conteggi di parte ricorrente sub doc. 9), oltre alla regolarizzazione contributiva.
Non sono accoglibili le contestazioni sul quantum sollevate dall'ente in relazione alla non debenza della indennità di ente ed al salario di accresciuta professionalità, rientrando nel concetto di retribuzione anche i trattamenti e gli emolumenti accessori di quella natura,
pure agganciati alle progressioni di livello stipendiale (cfr. Cass. Sez Un.
4.7.16 n.13579).
Quanto alla eccepita prescrizione quinquennale del credito concernente le differenze retributive richieste deve rilevarsi che la
Pt_ parte ricorrente ha prodotto quale atto interruttivo sia la lettera inviata all' di Verona il giorno 27.7.16 (doc. 1 ric.), sia la missiva del legale 29.9.16 (doc. 2 ric.) relativamente all'inquadramento richiesto nel presente giudizio, la cui efficacia interruttiva, per l'espressa contestazione del mancato superiore inquadramento e la esplicita menzione della idoneità ad interrompere il termine prescrizionale per le relative differenze retributive, non può essere sensatamente messa in discussione: le somme, tutte maturate successivamente al quinquennio calcolato a ritroso dal primo atto interruttivo, non sono soggette a prescrizione.” (pag. 8-11).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di quattro motivi di Pt_1
6 appello.
2.1. Con il primo motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per erronea valutazione delle risultanze probatorie.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha valorizzato le deposizioni testimoniali, dalle quali si evince che l'attività lavorativa della sig.ra è sempre stata svolta senza assunzione CP_1
della responsabilità di risultati e in collaborazione con i colleghi nonché seguendo le indicazioni e sottostando al controllo del responsabile di Agenzia e che l'attività riguardava solo uno dei prodotti relativi alle prestazioni a sostegno del reddito.
2.2. Con il secondo motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per non aver rilevato la corrispondenza tra le mansioni svolte dalla lavoratrice e l'inquadramento in area B.
L'appellante precisa che al periodo oggetto di causa è applicabile il CCNL 2006-2009,
sottoscritto in data 01.10.2007, che ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale. Al
riguardo evidenzia che l'appartenenza all'area C presuppone l'esercizio di poteri di iniziativa,
controllo e guida e che controparte non ha dimostrato l'autonomia, la responsabilità e la complessità
delle attività svolte rispetto alla pretesa area C. In particolare, evidenzia che la sig.ra non CP_1
aveva capacità decisionali in situazioni di complessità, atteso che il responsabile dell'Agenzia di
Villafranca manteneva la facoltà di controllo e intervento sull'intero processo produttivo.
2.3. Con il terzo motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per aver incluso negli importi dovuti anche la c.d. indennità di ente.
L'appellante rileva che tale emolumento è già stato corrisposto al lavoratore nella misura mensile lorda stabilita per l'area del relativo inquadramento. Osserva comunque che deve detrarsi dal dovuto l'importo del salario di accresciuta professionalità (0SAP) – emolumento riconosciuto a tutto il personale dell'area A e B ex art. 5, comma 6, CCNL 2009 e successivi – e deve tenersi conto delle riduzioni stipendiali per aver la usufruito dei giorni di riposo facoltativo post parto. CP_1
2.4. Con il quarto motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza con riguardo alla condanna alle spese di lite.
L'appellante ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto statuire la compensazione integrale delle spese di lite a fronte della reciproca soccombenza, in quanto vi è stata rinuncia parziale della
7 ricorrente alle proprie pretese e in quanto è stata accolta la domanda subordinata (mansioni di categoria C1 rispetto alla categoria C3 della domanda principale) che era stata svolta in via subordinata anche dall . Pt_1
3. La non si è costituita in giudizio e all'udienza del 16.1.2025 è stata dichiarata CP_1
contumace. Alla medesima udienza la causa è stata discussa dall e, all'esito della camera di Pt_1
consiglio, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
5. I primi tre motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati, in quanto connessi (relativi al riconoscimento dello svolgimento delle superiori mansioni), e risultano infondati.
I motivi non offrono argomentazioni tali da indurre questo Collegio a discostarsi da quanto già statuito da questa Corte in casi analoghi, anche con riferimento al CCNL 2006-2009 invocato da
, precedenti a cui si rinvia anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. Si veda il precedente CdA Venezia Pt_1
n. 351/2023: “ si è evidenziato che la differenza tra area B e area C del Ccnl 2006-2009 EPNE debba essere individuata nel fatto che nell'area B il personale è adibito allo sviluppo delle singole linee di produzione in cui si articola il processo produttivo, mentre nell'area C il personale opera direttamente nel processo produttivo, anche impegnato in posizione di staff o in posizione dei profili specialistici.
vengano svolte attraverso la gestione di informazioni desunte da procedure predefinite, con la capacità di valutare e risolvere varianze elementari nell'ambito di competenza, e perciò individua profili professionali che agiscono in ambito circoscritto e sostanzialmente operativo, con conoscenze delimitate;
infatti, le declaratorie dei profili B1 e B2 richiedono il possesso di conoscenze soltanto di base relative alla cultura di impresa e di conoscenze disciplinari soltanto inerenti alla linea di produzione di assegnazione.
Invece il profilo C1 individua il personale che segue interamente una linea di processo-
prodotto, il profilo C3 quello che segue più linee del processo-prodotto ed infine il profilo C4-5 il personale responsabile dell'intero processo produttivo (cfr. Corte appello Venezia 780/2012 e tra le più recenti 150/2020; 1/2020, 261/2019, 175/2018, 548/2019, 86/2021, 22/2023)”.
8 Si veda, altresì, la più recente sentenza CdA Venezia n. 507/2024: “La questione di causa è
già stata affrontata da questa Corte in numerose controversie nelle quali, anche in ragione di precedenti di legittimità si è evidenziato che la differenza tra area B e area C del CCNL 1998/2001
(periodo da 01.01.2005 al 30.09.2007) e del CCNL 2006-2009 (periodo dal 01.10.2007 a
31.08.2009) debba essere individuata (quanto a cura dei processi produttivi) nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo (cfr. da ultimo Cass. n. 20843/2023). E' stato, inoltre, ritenuto (cfr.
n. 27395/2019), seppure con riferimento al CCNL 1998/2001, ma con ragionamento che le declaratorie consentono di estendere anche alla successiva contrattazione 2006/2009, che i lavoratori appartenenti all'area C del CCNL enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all'interno dell'area; il personale dell'area B, invece, esegue fasi di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase (cfr. Cass. n. 11000/2023).
Si è inoltre precisato che l'evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al
CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento,
con realizzazione di un'ampia flessibilità delle mansioni all'interno di ciascuna Area. In particolare è
stato evidenziato (cfr. n. 29624/2019) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni
«l'inquadramento…non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze,
competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità
soggettiva e del contenuto oggettivo».
La declaratoria allegata al CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C da un lato nella capacità di assicurare il “presidio di importanti e diversi processi”, gestendoli “sulla base di una visione globale degli stessi e della
9 struttura organizzativa di appartenenza”, dall'altro nella “capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati”, mentre l'Area B è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere “fasi di attività del processo, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” e chiamati a rispondere “dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1496/2022) nel confermare la pronuncia della Corte di merito di inquadramento di soggetto B2 in categoria C, rigettando l'appello proposto dall , osservava Pt_1
quanto segue:”.. nella sentenza n. 8683 del 9 aprile 2018 (cui adde, Cass. sentenza n. 14204 del 4
giugno 2018) si è affermato che il c.c.n.l 16 febbraio 1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici inserisce nell'area B il personale "strutturalmente inserito nel processo produttivo"
che svolge "fasi o fasce di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche", valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni operative e "risponde dei risultati secondo la posizione rivestita"; all'area C appartiene, invece, il personale "competente a svolgere tutte le fasi del processo" che opera "a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum", e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo,
responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione,
specialisti di organizzazione); nella declaratoria generale dell'area si precisa che il personale nella stessa inserito "costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica"; il suddetto orientamento è stato ripreso nelle più recenti Cass. n. 29630 del 14 novembre 2019 e Cass. n. 33231
del 2021, specificamente riguardanti l;
l'Area C, quindi, si caratterizza per il livello di Pt_1
conoscenze richiesto al dipendente in ragione della capacità di quest'ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all'interno dell'Area stessa, è elemento richiamato in tutti i profili”.
Va anche precisato per completezza (che il diniego delle differenze retributive per il livello C3
è ormai passato in giudicato) che per effetto del CCNL 2006/2009 del 01.10.2007 (per il periodo successivo alla data di efficacia) le mansioni superiori sono solo quelle proprie dell'area
10 immediatamente superiore mentre all'interno delle aree le posizioni (ad esempio C1, C3, C4)
costituiscono meri livelli economici per effetto della c.d. “clausola di fungibilità”, essendo stato introdotto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore (cfr. Cass. n.
29624/2019)”.
Tanto premesso va ribadito che, nel caso di specie, il primo giudice ha operato una corretta lettura delle deposizioni testimoniali da cui emerge che la lavoratrice ha svolto (per l'intero periodo di causa) mansioni superiori relative all'area C, posizione C1.
Ed invero, la teste , con deposizione particolarmente qualificata, in quanto nel Tes_3
periodo di causa la teste rivestiva il ruolo di Responsabile della struttura di Villafranca di Verona Pt_1
e quindi era il superiore gerarchico dell'appellata, ha confermato che quest'ultima svolgeva per intero il processo relativo alle autorizzazioni agli assegni familiari al pari di altri colleghi con diverso e superiore inquadramento (area C), con “elevato livello di competenza” in quanto “tutti dovevano fare tutto”, anche attività di consulenza e di mantenimento dei contatti con altri enti.
Il primo giudice ha anche ben evidenziato che la circostanza che il responsabile della segreteria di direzione bbia indicato come suo riferimento all'interno del gruppo Tes_4 Persona_3
di lavoro sugli assegni al nucleo familiare non è dirimente, in quanto la stessa (livello C2) ha Per_3
confermato che tutte le addette a tale gruppo sapevano gestire l'intero processo e che la appellata le aveva impartito la formazione iniziale. CP_1
Del resto, lo stesso teste a confermato che la faceva anche consulenza allo Tes_4 CP_1
sportello, ove doveva essere in grado di rispondere all'utenza in ordine a quesiti inerenti anche altre prestazioni, diverse da quella degli assegni al nucleo familiare, dimostrando così il possesso di una competenza ampia e specialistica in ordine a tutto il settore di appartenenza.
In definitiva, come correttamente ritenuto dal primo giudice, risulta dalle deposizioni in atti che la lavoratrice appellata si occupava di tutto il processo produttivo del settore di appartenenza,
svolgendo anche attività di cooperazione con i superiori gerarchici, consulenza e formazione di colleghi, consulenza allo sportello.
11 L'attività svolta risulta, dunque, coerente con la declaratoria dell'area C anche del CCNL
2006-2009 in quanto la lavoratrice era “strutturalmente” inserita nel processo produttivo di appartenenza e nel relativo sistema di erogazione di servizi all'utenza (attività di sportello),
svolgeva funzioni specialistiche e assicurava la gestione di processi complessi, offrendo anche attività formativa e consulenza ai colleghi.
7. Risulta infondato anche il quarto motivo, relativo al quantum.
La contestazione dell sul punto è del tutto generica ed in ogni caso infondata. Pt_1
Anche le differenze retributive relative all'indennità di ente sono dovute (v. Cass.
17518/2024).
Ed invero, dalla lettura dell'art. 6 del CCNL applicabile (e della relativa Tabella C), risulta che tale indennità è dovuta in base all'area di inquadramento e incrementa nel passaggio da un'area inferiore a una superiore, sicchè è verosimilmente legata al maggior contenuto professionale delle mansioni superiori. Di qui la spettanza delle differenze tra indennità di ente per l'area B e quella per l'area C nel caso di specie in cui la lavoratrice, inquadrata nell'area B, ha svolto mansioni relative all'area C.
Quanto all'indennità di accrescimento professionale, l'art. 5 CCNL prevede che “Tale
riconoscimento economico sarà erogato fino alla data di inquadramento nella posizione iniziale dell'area immediatamente successiva a quella di appartenenza”.
Ma in questa sede non è stato accertato il diritto al superiore inquadramento (né avrebbe potuto essere accertato) ma solo il diritto alle differenze retributive. Sicchè permane il diritto alla percezione anche dell'indennità in discorso.
Del tutto generica, infine, l'allegazione dell secondo cui la ricorrente avrebbe usufruito Pt_1
di giorni di riposo facoltativo post parto, non spiegando in modo puntuale come tale generica circostanza si riverberi sul calcolo delle differenze retributive.
8. Risulta, infine, infondato il quarto motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite. Il primo giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza in quanto è
stato accertato lo svolgimento di mansioni superiori relative all'area C (in particolare C1 richieste in via gradata rispetto alle differenze con riferimento al livello C3 e C2, rispetto alle quali vi è stata
12 rinunzia in prima udienza), sicchè non si configura in capo alla lavoratrice nessuna soccombenza,
nemmeno parziale.
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
10. Nulla sulle spese di lite del grado di giudizio, non essendosi parte resistente costituita.
11.
Considerato che
l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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